venerdì 15 giugno 2012

Commissario straordinario. Limiti di legittimità


Il commissario straordinario è un dirigente pubblico nominato dal governo o dagli enti locali  per far fronte ad incarichi urgenti o straordinari nella Pubblica amministrazione.
Spesso è lo stesso organo che ordinariamente dovrebbe esercitare poteri nella materia in cui viene nominato in via straordinaria, , tramite un accentramento o un aumento dei poteri e un'azione in deroga.
Le funzioni del commissario sono declinate nlel’atto di nomina.
I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga.
Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il commissario può avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
Il commissario monitora l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attività occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine.
Esercita ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi ed il rispetto dei tempi. Può chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei propri compiti. …
Il commissario straordinario delegato cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga.
Il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, … ; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.
La figura dei commissari straordinari, sta perdendo il carattere di straordinarietà,
La gestione della emergenza nella pubblica amministrazione sta diventando ormai un fatto normale.
Il passaggio del potere dall'amministrazione ordinaria ai Commissari straordinari causa inoltre la perdita del controllo sull'operato dell'amministrazione:
il controllo democratico di assemblee elettive quali Parlamento e Consigli comunali diventa sembra più indiretto e i cittadini devono affidarsi al controllo giurisdizionale dei TAR e del Consiglio di Stato.
Il  T.A.R.  L'Aquila  Abruzzo  sez. I, 9 giugno 2011, n. 335, detta i limiti dell’attività del commissario che deve svolgersi nell’ambito delle funzioni attribuitagli.
Nella fattispecie il g.a. ha annullato il provvedimento di soppressione di un ospedale
considerando, infatti, che il piano di rientro prevede la riconversione dei c.d. piccoli ospedali in ospedali di territorio.
L’incarico implica il mantenimento della natura ospedaliera che invece viene meno con la trasformazione in PTA (presidi territoriali di assistenza), strutture prive di reparti di degenza e di pronto soccorso, quest'ultimo sostituito da PPI (punti di primo intervento).
Gli allegati al piano di rientro prevedono che la trasformazione dei piccoli ospedali in ospedali del territorio debba essere contestuale alla riorganizzazione della rete dell'emergenza e del sistema delle cure domiciliari e che nel frattempo vanno comunque mantenute una serie di dotazioni essenziali, mentre con gli atti impugnati è stata disposta la disattivazione della struttura (con i connessi reparti di degenza e del servizio di pronto soccorso) in assenza della preliminare attuazione delle predette riorganizzazioni, ritenute dal pianificatore essenziali per assicurare la funzionalità del nuovo modello organizzativo.
Il giudice ha precisato che il commissario, quale organo straordinario a cui è conferita l'esclusiva funzione attuativa, non ha il potere di derogare specifici contenuti di atti legislativi (P.S.R. approvato con L.R. 8/2005 e relative linee guida approvate con L.R. 6/2007), non solo non motivatamente assunti quali "ostacolo alla piena realizzazione del piano di rientro", ma essi stessi parte integrante dell'Accordo e per altro verso misure di attuazione delle relative previsioni.
Il Programma operativo impugnato non risulta diretto a rimuovere provvedimenti incompatibili preesistenti all'adozione del PdR, ma incide invece su atti successivi varati dalla Regione allo specifico scopo di adempiere gli obblighi assunti con l'Accordo, e perciò suscettibili di essere superati solo in conseguenza dell'approvazione di un nuovo piano di rientro;

Nessun commento:

Posta un commento