mercoledì 20 giugno 2012

D. A.24 CAPITOLO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA



24 CAPITOLO
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA


1           L’edilizia residenziale pubblica: definizione.


Si può considerare l’edilizia residenziale pubblica, con una accezione estensiva, come comprendente tutti quegli interventi che hanno un contributo diretto o indiretto dallo Stato per poter realizzare degli alloggi ad un costo più moderato rispetto al mercato privato; oppure si può considerare l’edilizia residenziale pubblica, con una accezione restrittiva, come comprendente solo quegli interventi che sono a totale carico dello Stato, ossia gli interventi di edilizia sovvenzionata.
Le regioni hanno approvato speciali regolamenti regionali che determinano i criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. N. Centofanti e P. Centofanti Alloggi di edilizia residenziale pubblica: costruzione,assegnazione e cessione, in Guida Normativa per l’amministrazione locale, ( a cura di F. NARDUCCI), 2011, 2641
La giurisprudenza si è posta il problema di fissare la legittimità dei criteri enunciati dalle regioni e, in particolare, del criterio di preventiva residenza nella regione.
È stato affermato che, poiché la legislazione sull’edilizia residenziale pubblica ha la finalità di favorire le categorie meno abbienti nell’accesso all’abitazione, è illegittimo un regolamento regionale che, ai fini dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prenda in considerazione la residenza nella Regione, dato che tale elemento è estraneo alla legislazione in materia e configura uno sviamento della funzione amministrativa dalle proprie finalità (TAR Lombardia Milano, sez. I, 29 settembre 2004, n. 4196, in Foro amm. TAR, 2004, 2442).
Le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prima di competenza degli Istituti Autonomi per le Case Popolari, sono state attribuite al comune dall’art. 95 del D.P.R. n. 616/1977.
L’assegnazione è fatta dal Comune seguendo le procedure fissate dalla legge che il procedimento amministrativo comunale deve rispettare.


2            Il bando di concorso. I requisiti per l’assegnazione.

Il procedimento di assegnazione si articola in più procedimenti autonomi che ne costituiscono la fase preparatoria, pur se autonomamente impugnabile, che sono il bando di concorso e l’accertamento dei requisiti.
Questi subprocedimenti hanno la funzione di accertare l’idoneità del richiedente a diventare assegnatario e di acclarare la sua posizione nella graduatoria. La tipicità di questo procedimento è che l’idoneità del richiedente viene vagliata in tempi diversi.
Tramite il bando di concorso viene stabilita l’idoneità all’assegnazione con riferimento alla data di pubblicazione del bando.
Il Comune ha la competenza ad emanare il bando di concorso, istruire le relative domande ed attribuire i punteggi, salva la possibilità di delegare queste funzioni agli IACP nei limiti fissati dalla normativa regionale.
Il bando di concorso può essere comunale o comprensoriale. Il bando comunale riguarda gli alloggi siti nel comune, mentre il bando comprensoriale è generale e riguarda tutti gli alloggi che verranno disponibili nel comprensorio siano essi di risulta, ossia resi disponibili da precedenti assegnatari, ovvero di nuova costruzione o di recupero.
Il bando comprensoriale consente a tutti coloro che abitano o risiedono nei comuni interessati di partecipare all’assegnazione degli alloggi collocati nel comprensorio medesimo.

3           Il provvedimento comunale di assegnazione.

 

L’assegnazione è il provvedimento amministrativo con il quale si identifica l’idoneità del richiedente a poter stipulare un successivo contratto di locazione di alloggio di edilizia pubblica, regolato dalla normativa speciale.
Il provvedimento non deve necessariamente indicare l’alloggio, potendosi rinviare la scelta ad un successivo atto che mantiene una sua autonomia.
Con il provvedimento di scelta si realizza la possibilità di stipulare il contratto di locazione.
Abbiamo quindi due atti distinti: l’assegnazione come affermazione della posizione utile di chi è collocato in graduatoria alla stipula del contratto e la scelta, come identificazione dell’oggetto del contratto; essi possono anche essere ricompresi in un unico atto di assegnazione qualora questo individui anche l’alloggio da assegnare.
Momento generativo, iniziale del provvedimento è un fatto materiale ossia la disponibilità dell’alloggio, che comporta l’esplicarsi di una attività amministrativa, sempre che sussista una precedente graduatoria di richiedenti per quel comune o comprensorio di comuni.
La carenza di concorrenti in graduatoria determina l’impossibilità di emanare il provvedimento e l’obbligo per l’amministrazione di indire un bando di concorso.
L’atto di assegnazione presuppone necessariamente che il richiedente abbia partecipato ad un bando di concorso e sia riconosciuta la sua idoneità ad essere soggetto di un atto di assegnazione.
Questa idoneità si ottiene con l’accertamento dei requisiti necessari per essere ammesso a fruire di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
Il provvedimento è dovuto in relazione alla qualità personale dell’assegnatario; solo l’assegnatario può essere soggetto passivo del provvedimento: non è quindi ammessa voltura se non nei particolari casi di subentro, ai sensi della delibera CIPE 13 marzo 1995, paragr. 7.
Alcune legislazioni regionali sottolineano che il beneficiario dell’assegnazione è il nucleo familiare indipendentemente dal componente cui sia stata intestata l’assegnazione senza che possa essere negato il diritto dei singoli di uscire e rientrare nel nucleo stesso, salvo solo l’obbligo di segnalare il fatto all’amministrazione competente, con il conseguente suo diritto al subentro al de cuius intestatario dell’alloggio, ex art. 9, L.R. Toscana 20 dicembre 1996 n. 96 (Cons. St., sez. V, 19 febbraio 2007, n. 840).

4           Il procedimento di cessione degli alloggi .

 

La legge 560/1993 innova radicalmente i principi-quadro, abrogando di conseguenza l’intera normativa prevista dall’art. 28, legge 412/1991, stabilendo al comma 6 dell’articolo unico chi ha titolo al riscatto. Pur confermando la natura di patrimonio indisponibile degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, viene disciplinato un procedimento amministrativo che pone il patrimonio pubblico nella condizione giuridica di essere riscattato, cui segue una fase privatistica che si concretizza nel contratto di vendita.
La fase preparatoria del procedimento è essenzialmente istruttoria. La funzione di predisporre la proposta del piano di riscatto è affidata agli enti proprietari, sentito il parere dei comuni interessati, tenuto conto degli indirizzi regionali. Gli alloggi oggetto di cessione devono avere i seguenti requisiti previsti dalla legge:
- sono cedibili gli alloggi comunali acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della regione, destinati ad edilizia residenziale pubblica. - per essere oggetto di cessione gli alloggi devono essere costruiti da oltre un quinquennio;
- nei piani di vendita, non deve essere ricompreso il 25% degli alloggi vendibili. È facoltà delle regioni escludere un ulteriore 25%, per un totale minimo del patrimonio cedibile pari al 50% di quello complessivo. La fase si sviluppa in contradditorio fra le proposte degli enti proprietari e le decisioni che la regione vorrà adottare.
È fermo il limite minimo del 50% rapportato all’intero patrimonio di tutti gli enti i cui alloggi sono oggetto di cessione. L’esclusione di immobili dalla proposta di cessione deve essere motivata.
L’art. 4, comma 2 della legge 30 aprile 1999, n. 136 tende a temperare gli effetti dell’obbligatorietà del piano vendite abrogando la quota minima di cessione, lasciando, quindi nella discrezionalità delle regioni la quota del patrimonio da cedere.
In relazione al disposto dell’art. 64 del D.Lgs. 112/1998 che preannuncia un provvedimento legislativo per definire l’assetto del patrimonio pubblico l’art. 4, comma 6 della legge 30 aprile 1999, n. 136 consente alle regioni di sospendere le operazioni di vendita, salvaguardando gli aventi diritto che hanno già presentato la domanda di cessione.
Si precisa, inoltre, che gli alloggi compresi nei piani di vendita e rimasti liberi devono essere segnalati al comune che provvede all’assegnazione agli aventi diritto.
La fase successiva è privatistica e si sviluppa attraverso il controllo dei requisiti che l’assegnatario deve possedere e con la stipula del contratto di compravendita a prezzo prefissato dalla legge.
Gli assegnatari per l’esercizio del diritto al riscatto devono possedere i seguenti requisiti:
1) essere assegnatario dell’alloggio alla data di entrata in vigore della legge; non sono tali coloro che hanno il titolo annullato o decaduto;
2) l’alloggio deve essere locato da almeno cinque anni;
3) il diritto al riscatto può essere esercitato in alternativa all’assegnatario dai familiari conviventi, salvo il diritto di abitazione.
4) l’assegnatario deve essere in regola con il pagamento del canone e delle spese per i servizi o per manutenzioni.
Il comma 7 della legge 560/1993 tutela il diritto alla locazione nel caso in cui il limite di reddito sia inferiore a quello previsto per la decadenza o se l’assegnatario è ultrasessantenne o portatore di handicap.
Vi è l’obbligo all’acquisto, entro un anno dalla notifica della decadenza, salva l’alienazione a terzi, per coloro che superano il limite di reddito.
In caso di rinuncia hanno titolo di priorità all’acquisto le società cooperative edilizie iscritte all’albo nazionale di cui all’art. 13 della legge 59/1992 che si impegnano con atto d’obbligo a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore ad otto anni.

5           Il procedimento speciale per il recupero della morosità.


La dizione legislativa esclude i Comuni dalla possibilita` di utilizzare questo procedimento e` consentito infatti solo agli IACP di esigere, con il procedimento speciale disciplinato dall' art.32 del TU 28.4.1938 n.1165, lo sfratto dell'inquilino moroso.
Il procedimento e` dichiarato applicabile agli enti locali dalla normativa regionale .
Le norme attinenti alla giurisdizione non sono modificabili dalla legislazione regionale per l'art.108 della Costituzione. Corte Cost. 20.6.1988 n.727 in Riv.Giur. Ed. 1988,901.
A tale scopo, essi devono presentare ricorso, formulato secondo le norme di procedure civile, al conciliatore, al pretore o al presidente del tribunale competente.
Ad esso deve venire allegata sia una dichiarazione del presidente dell'Istituto che affermi, sotto la propria responsabilità, la morositàdell'inquilino e che il contratto d'affitto e` stato registrato.
La mancanza di detta attestazione, che caratterizza il procedimento speciale, non consente la legittima emanazione del successivo decreto. Cass. Sez. III, 21-10-1976 n.3721, in Riv.Giur. Ed. 1977,767.
A tale richiesta il giudice deve far seguire, mediante decreto in calce al ricorso, una ingiuzione al debitore di pagare quanto dovuto entro un termine di venti giorni dalla notificazione.
E` stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 3/7 dell'art. 32 del T.U. limitatamente alle parti in cui, per il pagamento dei canoni scaduti e per l'opposizione al decreto ingiuntivo, fissano termini diversi da quelli previsti dall'art. 641 c.p.c. per l'ordinario procedimento ingiuntivo. Corte Cost. 22.12.1969 n.159, in Riv.Giur.Ed. 1970, 507 e in Giur. It. 1970, 444; Corte Cost. 25.2.1975 n.38, in Giur. Cost. 1975, 162.
Il termine ultimo per il pagamento o per l'opposizione deve intendersi quello fissato dall'art. 641 in venti giorni.
Scaduto tale periodo senza aver avuto soddisfazione e` possibile procedere allo sfratto e al pignoramento dei beni mobili.
Copia del ricorso e del decreto deve essere notificata al debitore mentre non e` necessaria la notifica del precetto per procedere al pignoramento e allo sfratto, purche`essi avvengano entro trenta giorni dal momento della notificazione del decreto.
Il debitore puo` ricorrere contro il decreto entro venti giorni dalla notificazione.
L'opposizione puo` far sospendere l'esecuzione dello sfratto fino alla decisione finale solo nel caso in cui il giudice preposto riconosca l'esistenza di motivi gravi e senza alcun pregiudizio per la decisione finale.
Emergono sostanziali differenze col normale procedimento speciale di convalida di sfratto di cui agli artt.657 e segg. c.p.c..
In primis non e` richiesta la convalida dello sfratto, che viene concesso salva opposizione del convenuto moroso.
L'opposizione non sospende l'esecuzione di per se stessa, ma per ottenere la sospensiva e` necessaria l'emissione, su richiesta del ricorrente, di un decreto di sospensione del decreto di sfratto fino all'esito del giudizio di opposizione.
E` evidente la presunzione di legittimita` dell'azione civile della p.a. che risente della presunzione di legittimita` degli atti della p.a..
Il procedimento non ammette graduazioni o proroghe, anzi, se eseguiti nei trenta giorni il pignoramento e lo sfratto possono essere dati senza la previa notifica del precetto.

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