mercoledì 20 giugno 2012

D.A. 21 CAPITOLO BENI PATRIMONIO ARTISTICO E DI INTERESSE PAESAGGISTICO.


21 CAPITOLO
BENI PATRIMONIO ARTISTICO E DI INTERESSE PAESAGGISTICO.



1.      I beni del patrimonio artistico.


La tutela sul patrimonio artistico è attuata dall’art. 10, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, tramite un meccanismo di vincolo di interesse pubblico - sulle cose d’interesse artistico o storico - notificato con un procedimento speciale. CENTOFANTI N.,  CENTOFANTI P. e FAVAGROSSA M. , Formulario del diritto amministrativo 2012, 541.
Il provvedimento di vincolo di particolare interesse artistico e storico colpisce le cose mobili ed immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ex art. 10, D.L.vo 42/2004.
La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del cod. beni cult. ha precisato che il provvedimento di vincolo deve indicare dettagliatamente sia il bene cui si riferisce sia i motivi che lo giustificano. L’imposizione del vincolo deve risultare motivata con il sussistere sia dell'immedesimazione e compenetrazione dei valori storico-culturali con le strutture materiali nonché del collegamento dei beni e della loro utilizzazione con gli eventi storico-culturali della città, sia del pregio artistico dell'immobile e di alcuni arredi in esso contenuti. T.A.R. Sardegna, 13 febbraio 1997, n. 192, in T.A.R., 1997, I, 1557.
Il procedimento di vincolo non è correlato ad uno strumento di pianificazione territoriale, ma ad un atto del Ministero per i beni e le attività culturali.


2.      Il procedimento di vincolo. L’accesso.


Il procedimento di vincolo si articola attraverso tre atti distinti: 1) la dichiarazione dell’interesse storico ed artistico; 2) la notifica da parte dell’autorità che porta a conoscenza dell’interessato la dichiarazione; 3) la trascrizione al fine di rendere edotti i terzi dei vincoli gravanti sulla cosa qualora si tratti di beni soggetti a pubblicità immobiliare.
La dottrina rileva l’applicazione obbligatoria del procedimento di accesso previsto dalla L. 241/1990.
La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del codice dei beni culturali ha affermato l’obbligatorietà della comunicazione dell’avvio del procedimento.
La comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse particolarmente importante di cose che presentano interesse storico-artistico comporta, infatti, l'applicazione, in via cautelare, fra l’altro, delle disposizioni relative all’obbligo di conservazione del bene, il divieto di rimozione senza l'autorizzazione ministeriale, la sottoposizione dei progetti relativi al bene alla approvazione della competente Soprintendenza. L'avviso di avvio del procedimento costituisce atto idoneo a ledere direttamente e immediatamente l'interesse del destinatario.
L’art. 12, 1 comma, D. LG. 42/2004, prevede che abbiano un interesse culturale i beni opera di autore la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni addietro se non sia fatta una preventiva verifica che escluda il sussistere dell’interesse artistico.
Tale procedura è da intendersi, però, sospesa fino all'emanazione di decreti del Ministero che fissino criteri omogenei per identificare i beni su cui detta verifica deve essere preventivamente effettuata.
Il procedimento tende a riconoscere la partecipazione del soggetto proprietario dell’immobile garantendo la pubblicità dell’iniziativa ministeriale, art. 14, D. LG. 42/2004.

3.      La dichiarazione dell’interesse storico ed artistico.


La dichiarazione dell’interesse storico ed artistico deve essere effettuata dall'amministrazione fornendo indicazioni specifiche circa la concreta sussistenza di reperti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico.
L’art. 12, 4 comma, D.L.vo 42/2004, precisa che la motivazione deve essere in linea con gli indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero al fine di assicurare uniformità di valutazione.
Ci si aspetta, quindi, una maggiore razionalizzazione nell’opera di salvaguardia, che porta un aumento del rigore nella protezione delle opere di maggior pregio e una maggiore flessibilità nelle gestione delle opere minori.
Essa deve consentire la catalogazione, la tutela, oltre che la commerciabilità dei beni soggetti a tutela.
In tal senso la giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del cod. beni cult. ha evidenziato la necessità della materiale presenza fisica del bene che si intende tutelare
L’obbligo della motivazione è costitutivo del provvedimento di vincolo e la sua mancanza rende censurabile l’atto presso la giustizia amministrativa.
Questo procedimento interessa i beni di proprietà privata poiché, se i beni sono di proprietà pubblica, l’assoggettamento alla legge è automatico.
I beni soggetti a vincoli notificati non possono essere demoliti, rimossi, modificati o restaurati senza l’autorizzazione del Ministero.
I competenti organi del Ministero notificano ai privati, proprietari a qualsiasi titolo dei beni, il vincolo sulle cose che siano di particolare interesse.
Tale atto di vincolo è trascritto, per i beni immobili, nei registri delle Conservatorie immobiliari ed esso mantiene la sua efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, del bene.
Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici, assicura la catalogazione dei beni culturali; esso coordina le relative attività.
La dichiarazione, diretta ad affermare che un bene è di interesse storico o artistico, pur non essendo il fondamento del vincolo, che nasce infatti dalla stessa legge, rende noto a tutti che si è accertata l’esistenza in un bene dei requisiti che lo sottopongono a una immediata rigorosa tutela e che, pertanto, da quel momento in poi, si intende presentare ricorso alla stessa legge.


4.       L’autorizzazione.


E’ fatto obbligo di richiedere l’autorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali per la demolizione e lo spostamento dei beni soggetti a vincolo o per lo smembramento di collezioni, ai sensi dell’art. 21, D.L.vo 42/2004. I progetti per interventi di esecuzione di opere e lavori su beni appartenenti a privati devono essere sottoposti alla Soprintendenza per ottenere la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 22, D.L.vo 42/2004..
I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, di beni mobili ed immobili riconosciuti d’interesse storico od artistico a seguito di notifica devono sottoporre all’esame della competente Soprintendenza il progetto di qualunque opera intendano realizzare, allo scopo di ottenerne la preventiva autorizzazione.
Qualora vi sia assoluta urgenza si possono eseguire i lavori provvisori indispensabili per evitare gravi danni ai beni, con l’obbligo di comunicarne immediata notizia alla Soprintendenza.
Alla stessa dovranno essere inviati in seguito, nel più breve tempo possibile, i progetti definitivi dei lavori per averne l’approvazione.
Gli interventi su immobili che abbiano interesse storico artistico sono assoggettati non solo al permesso di costruire, ma anche all'autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza.
Fra le due procedure non intercorre un rapporto di collegamento e, quindi, le determinazioni del Soprintendente non vincolano i provvedimenti del sindaco.
L'impugnazione dei due atti ha ambiti operativi diversi, essendo diretta a censurare, in un caso, l'autorizzazione della Soprintendenza per i motivi connessi alla tutela dei beni culturali e, nell'altro, il permesso di costruire per motivi di natura urbanistica.
L’autorizzazione deve essere richiesta sia per le opere soggette a permesso di costruire sia per le opere soggette a denuncia di inizio di attività
La mancanza dell’autorizzazione costituisce illecito penale anche nel caso di interventi assoggettabili al regime della denuncia di inizio attività che sono realizzati in zone sottoposte a vincoli storico-artistici o paesaggistico-ambientali. Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2002, n. 30144, in Cass. Pen., 2003, 2408.
I beni soggetti a vincolo, infatti, non possono essere utilizzati in modo incompatibile con il loro carattere storico o artistico o in modo da pregiudicare la loro conservazione od integrità.
Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è ora normato dall’art. 22, D.L.vo. 42/2004.
La scansione procedimentale ne impone il rilascio entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza.
E’ prevista la sospensione del termine per richieste istruttorie.
Decorso il termine il ricorrente può diffidare l’amministrazione a provvedere.

5.      La tutela amministrativa e giurisdizionale.


L’art. 16, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplina il procedimento amministrativo di tutela avverso il procedimento di vincolo.
Avverso la dichiarazione che afferma l’interesse culturale è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni di tutela del bene.
Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni a partire dalla presentazione dello stesso.
Contro il silenzio del ministero è ammesso ricorso, ex art. 21 bis, L. 1034/1971.
La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del codice dei beni culturali ha affermato l’obbligatorietà della comunicazione dell’avvio del procedimento.
La comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse particolarmente importante di cose che presentano interesse storico-artistico comporta, infatti, l'applicazione, in via cautelare, fra l’altro, delle disposizioni relative all’obbligo di conservazione del bene, il divieto di rimozione senza l'autorizzazione ministeriale, la sottoposizione dei progetti relativi al bene alla approvazione della competente Soprintendenza.
L'avviso di avvio del procedimento costituisce atto idoneo a ledere direttamente e immediatamente l'interesse del destinatario. T.A.R. Veneto, sez. I, 15 gennaio 2003, n. 410, in Foro amm. TAR, 2003, 25.
L’art. 22, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplina il procedimento amministrativo di tutela avverso il procedimento di rilascio di autorizzazione. L'autorizzazione relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza.
Qualora la Soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
Decorso inutilmente il termine entro il quale l’amministrazione deve rilasciare l’autorizzazione il richiedente può diffidare la stessa a provvedere.
La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida.
Il diniego dell’autorizzazione è impugnabile, invece, presso la giustizia amministrativa.







6.       I beni di interesse paesaggistico.


Le norme in materia di beni di interesse paesaggistico sono dettate dal D.L.vo 42/2004.
Le disposizioni hanno un contenuto prettamente conservativo dell’esistente patrimonio delle cosiddette bellezze naturali per evitare che l’urbanizzazione cancelli definitivamente ambiti del territorio di particolare rilevanza.
E’ necessario, però, un atto di accertamento della natura paesaggistica o ambientale del bene.
In carenza di un atto dell’amministrazione che acclari volta per volta la qualità del bene, esso si trova privo di ogni tipo di tutela che consenta all’autorità preposta al vincolo un preventivo esame degli interventi edilizi che la proprietà voglia realizzare.
La tutela del paesaggio è stata assunta a principio fondamentale dall’art. 9 della cost.; esso non può essere condizionato da nessun altro valore.
La dottrina rileva che la mancanza di specificazione rafforza l’idea stesa della tutela del paesaggio nella sua integrità e globalità.
L’art. 134, D.L.vo. 22 gennaio 2004, n. 42, identifica i beni di interesse paesaggistico nei seguenti:
a) gli immobili di interesse naturale; le ville ed i giardini, i complessi di immobili, le bellezze panoramiche;
b) le aree tutelate per legge per le loro caratteristiche oggettive, vedi numero seg.;
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.
Dalla elencazione proposta si evidenzia che si possono distinguere due differenti categorie di beni.
La prima comprende i beni il cui riconoscimento è automatico.
Non vi sono difficoltà a classificare nella categoria, ad esempio, i fiumi, le cui caratteristiche sono evidenti.
La seconda categoria comprende beni il cui riconoscimento presuppone un atto ricognitivo della pubblica amministrazione.
In tal caso, come, ad esempio, nell’ipotesi di beni di interesse archeologico, il vincolo può essere posto solo ove sussista un idoneo atto di ricognizione da parte degli organi competenti, che attesti il presupposto stesso per l’apposizione del vincolo. T.A.R. Toscana, sez. III, 6 marzo 1996, n. 185, in TAR, 1996, I, 1981.

7.       I beni tutelati per legge.


L’art. 142, D.L.vo 42/2004, che riconferma la precedente disposizione del D.L.vo 490/1999, impone il vincolo paesaggistico rendendo obbligatoria la verifica paesaggistica, tramite specifica preventiva autorizzazione, delle opere che si intendono realizzare in aree di per sé stesse considerate di interesse paesaggistico.
Dette arre riguardano tra l’altro i territori costieri; i territori contermini a laghi; i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua e le relative sponde; le montagne.
La giurisprudenza antecedente all’entrata in vigore del cod. beni cult. ha precisato che il contenuto di tale disposizione non pone, nel caso di specie, un impedimento assoluto all'edificabilità dell'area o alla realizzazione su di essa di interventi per la realizzazione di opere.
Il vincolo paesaggistico non impone l'assoluta immodificabilità delle aree, essendo necessario, per eseguire i lavori, il solo espletamento della preventiva procedura autorizzatoria da parte dell'Autorità competente.
E’ fatta espressa esclusione delle aree che - alla data del 6 settembre 1985, ossia alla data di approvazione della legge Galasso - erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B.

7. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Le commissioni provinciali.

La dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree ed immobili di interesse paesaggistico è di competenza della regione.
Il procedimento si sviluppa sulla base di una proposta formulata dal direttore della regione o degli altri enti pubblici interessati che devono comunicare la necessità di acquisire le informazioni necessarie alla Commissione, istituita in ogni provincia.
Della commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione scegliendo tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, ex art. 137, D.L.vo. 22 gennaio 2004, n. 42.
La commissione acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico.
La proposta è motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree
La giurisprudenza ha dichiarato unanimemente illegittimo il provvedimento
che sia privo di motivazione o che ne rechi una insufficiente o che abbia disatteso il parere della locale sovrintendenza, che aveva concluso per l'assenza di pregio dell'immobile.
La proposta deve essere pubblicata per novanta giorni all’albo pretorio dei comuni interessati e depositata presso i loro uffici; la notizia, inoltre, deve essere diffusa sulla stampa, ex art. 138, D.L.vo. 22 gennaio 2004, n. 42.


8.      Il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.


La regione comunica l’avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico al proprietario e al comune interessato.
I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, ex art. 138, comma 3, D.L.vo. 42/2004.
La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminate le osservazioni emana il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree.
Il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili è altresì notificato al proprietario, possessore o detentore, quindi, depositato presso il comune nonché trascritto a cura della regione nei registri immobiliari.
I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della regione, ex art. 140, D.L.vo. 42/2004.
La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del cod. beni cult. ha ritenuto che l’interesse al procedimento sia limitato ai proprietari o detentori del bene situato in zone vincolate.
Contro il provvedimento predetto è ammissibile l'immediato ricorso giurisdizionale di impugnazione. Cons. Stato, sez. VI, 22 dicembre 1993, n. 1022, in Cons. Stato, 1993, I, 1684.
Dopo l’avvenuta notifica i proprietari devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla sovrintendenza competente per i progetti dei lavori da eseguire. M. FILIPPI, Piano paesistico, in Dig. Disc. Pubbl., XI, 1996, 195.

9. L’autorizzazione.

Il cod. beni cult. sottopone gli interventi di modifica o di alterazione dei beni ambientali, oggetto di tutela, ad autorizzazione ambientale di competenza della regione o dell’autorità da essa delegata, ex art. 146, D.L.vo 42/2004.
Vi è, pertanto, un secondo controllo che si affianca alla disciplina urbanistica comunale.
L’intervento sul bene, quindi, deve essere prima autorizzato dalla regione e poi, successivamente, deve ottenere il rilascio del permesso di costruire da parte del comune.
Non cambiano le caratteristiche dell’intervento autorizzatorio che si sostanzia in un apprezzamento tecnico discrezionale che muove da una comparazione tra lo stato attuale dell’immobile e quello che esso potrà assumere in seguito alle opere progettate, in funzione di verificare che non vengano menomati gli aspetti esteriori ai quali è collegata la protezione ambientale.
L’autorizzazione ambientale deve considerare quale sia la possibilità di intervento compatibile con il paesaggio nel quale esso si inserisce.
L'Autorità competente non può pronunciarsi favorevolmente sulla relativa domanda se non dopo aver valutato la compatibilità dell'intervento da realizzare con il bene paesaggistico tutelato; nel far ciò è tenuta ad esporre, sia pur succintamente, le ragioni che militano a favore dell'assenso manifestato. Il sistema di dichiarazione di interesse pubblico viene meno qualora la pianificazione urbanistica comunale abbia già regolamentato gli interventi su detti beni.
Resta ugualmente l’obbligo di richiedere l’autorizzazione prima dell’esecuzione di lavori.
Non sono sottoposte a vincolo, ad esempio, le aree che al 6.9.1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; inoltre, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, i centri edificati perimetrati, ai sensi dell'art. 18 della l. 865/1971, ex art. 142, D.L.vo 42/2004.
La giurisprudenza ha ripetuto che l’opera pubblica di un comune, pur non essendo soggetta al permesso di costruire, deve essere soggetta ad autorizzazione ambientale e rispettare la disciplina delle distanze.


9.      Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione.


Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione è disciplinato dall'art. 146, 5 comma, D. L.vo 42/2004.
Le amministrazioni competenti, devono accertare la compatibilità dell’intervento, sulla base del parere della Commissione per il paesaggio.
Esse, successivamente, trasmettono la proposta di autorizzazione alla soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio.
La soprintendenza partecipa fin dall’inizio al procedimento diventando di fatto organo consultivo dell’amministrazione procedente.
La soprintendenza deve esprimere il suo parere sul progetto e sulla proposta di autorizzazione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto.
Il parere della soprintendenza non è vincolante. L’amministrazione può procedere al rilascio dell’autorizzazione non solo quando la soprintendenza ha detto sì o non si è espressa nel termine perentorio assegnato, ma anche quando la soprintendenza si è espressa negativamente. In tal caso l’amministrazione deve dare adeguata motivazione sulle ragioni del dissenso dal parere della soprintendenza.
L’autorizzazione è rilasciata o negata nel termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza o dallo scadere del termine concesso alla soprintendenza per esprimere il suo parere: l’autorizzazione è efficace solo se sono trascorsi venti giorni dalla sua emanazione.
L’autorizzazione ambientale non si sostituisce però al permesso di costruire, ma si assomma ad esso costituendo presupposto per il suo rilascio.
L’art. 149, D.L.vo 42/2004, riconferma che il nulla osta non è necessario per gli interventi, da esso tassativamente previsti, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo.
Il nulla osta che autorizzi opere in contrasto con le prescrizioni dettate dal piano territoriale paesistico è illegittimo. T.A.R. Lazio sez. I, 29 novembre 1994, n. 1852, in Foro Amm., 1995, 426.
L'operatività del vincolo ambientale e, conseguentemente, la necessità dell'autorizzazione regionale, è esclusa solo con riguardo alle aree ricadenti nelle zone omogenee A e B nonché in quelle comprese in un piano pluriennale di attuazione.

10.  L’autorizzazione semplificata.


Gli interventi di lieve entità su immobili soggetti ad autorizzazione paesaggistica sono soggetti ad autorizzazione semplificata, ex art. 1, D.P.R: 2010, n.139, Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D. L.vo 22 gennaio 2004, n. 42. S
Rientrano tra gli interventi di lieve entità 39 tipologie di lavori contenute nell’Allegato 1, al D.P.R: 2010, n.139, come incremento volumetrico non superiore al 10%, demolizione e ricostruzione nel rispetto di volumetria e sagoma preesistenti, demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni, aperture di porte e finestre, interventi sulle finiture esterne, realizzazione o modifica di balconi o terrazze e loro chiusura attraverso infissi, realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne.
L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida per 5 anni.
L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione semplificata deve essere corredata dalla relazione paesaggistica redatta da un tecnico abilitato, indicante lo stato dell'area interessata e la compatibilità con i valori paesaggistici.
Il procedimento autorizzatorio si conclude con un provvedimento espresso entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.
L'amministrazione competente effettua accertamenti e valutazioni entro 30 giorni.
In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica dandone immediata comunicazione al richiedente.
In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la compatibilità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo. 
Nel caso in cui la valutazione di compatibilità alla normativa paesaggistica sia negativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.
La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento.
Se dopo la produzione e l’esame delle osservazioni, persistono i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.
In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata.
Copia dell'istanza è contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva rilasciando o negando l'autorizzazione.
Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, Egli deve dare immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 146, comma 9, del D. L.vo 42/2004.
L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza.
Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto.
L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza, ex art. 4, D.P.R. 2010, n.139.
Le disposizioni regolamentari trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, devono adottare le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri sanciti dal decreto.

Nessun commento:

Posta un commento