mercoledì 20 giugno 2012

D.A. 25 CAPITOLO ELEZIONI



25 CAPITOLO
ELEZIONI


1           Il sistema elettorale Elezioni politiche


La riforma portata dalla L. 270/2005, che modifica il D.P.R. 361/1957, che approva le norme per l’elezione alla Camera, e il D.L.vo 533/1993 che approva le norme per l’elezione al Senato, all’art. 1, comma 1, introduce, con modalità differenziate fra le due Camere, una quota minima di seggi pari al 55% assegnata alla coalizione che ha ottenuto più voti nella tornata elettorale.
La legge elettorale ha riportato il sistema al proporzionale, ma con un premio di maggioranza eventuale, ovvero che scatta solo a determinate condizioni. È un sistema abbastanza simile a quello relativo alle province e ai Comuni maggiori.
La nuova legge elettorale abbandona l'uninominale e ritorna al proporzionale e quindi al voto di partito, temperando tuttavia tale ritorno con una specifica attenzione alla governabilità: in ogni caso è assicurata alla Camera, alla coalizione che ottiene più voti anche se il totale dei suoi voti non raggiunge la maggioranza, il 55% dei seggi, una discreta maggioranza che consente di governare.
Per un partito il collegamento ad una coalizione comporta l'accettazione formale del programma della coalizione e l'impegno, al momento della scelta della persona cui affidare il Governo, di indicare al Presidente della Repubblica il candidato premier della coalizione. Programma e nominativo del premier devono essere depositati con il contrassegno, ex art. 14 D.P.R. n. 361/1957, mod art. 1 comma 4, L. 270/2005.
Per le elezioni alla Camera si distinguono la circoscrizione Estero, quella della Valle d’Aosta e le circoscrizioni regionali.
La circoscrizione Estero è divisa in ripartizioni che eleggono 12 deputati con il sistema proporzionale puro, senza sbarramenti né premi di maggioranza.
La Valle D'Aosta elegge un deputato col sistema maggioritario.
Per le altre 19 regioni, i partiti possono coalizzarsi fra loro; per l’assegnazione dei seggi la coalizione deve ottenere, sommando i voti di tutte le 19 regioni, almeno il 10% dei voti validi espressi e almeno una lista della coalizione deve ottenere un minimo del 2%.
Le liste non coalizzate devono invece ottenere almeno il 4% dei voti, ex art. 83 D.P.R. n. 361/1957, mod art. 1 comma 12, L. 270/2005.
I seggi all'interno di ciascuna coalizione sono assegnati ripartendoli tra le liste che hanno raggiunto questa soglia, quelle sotto soglia ma rappresentative di minoranze linguistiche e la migliore lista sotto soglia.
È previsto inoltre un premio di maggioranza che scatta nel caso in cui una coalizione o singolo partito abbia ottenuto, sommando i voti di tutte le 19 regioni, la maggioranza relativa.
Il premio prevede l'assegnazione ad essa di 340 seggi, se col normale criterio proporzionale i seggi assegnati sarebbero di meno. I rimanenti seggi sono assegnati proporzionalmente alle altre coalizioni e liste.
Per le elezioni al Senato si distinguono la circoscrizione Estero che elegge 6 senatori mentre la Valle D'Aosta e il Trentino Alto Adige eleggono i propri senatori col sistema maggioritario.
Le altre 18 regioni eleggono i propri senatori su base regionale – differentemente i deputati sono eletti su base nazionale - con sistema proporzionale.
I partiti possono coalizzarsi; per l'assegnazione dei seggi la coalizione deve ottenere almeno il 20% dei voti validi espressi a livello regionale ed almeno una lista della coalizione deve ottenere un minimo del 3%.
Le liste non coalizzate devono invece ottenere almeno l'8% dei voti validi espressi, sempre a livello regionale, ex art. 14 D. L.vo n. 533/1993, mod art. 4 comma 6, L. 270/2005.
Nella ripartizione dei seggi su base regionale all'interno delle coalizioni sono ammesse solo le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3% dei voti validi a livello regionale. Anche il premio di maggioranza al Senato è su base regionale; la lista o coalizione avente la maggioranza relativa dei voti in una regione ottiene il 55%, arrotondati per eccesso, dei seggi assegnati a quella regione, se col normale criterio proporzionale ne otterrebbe di meno.
Al Senato non è assicurata la maggioranza dei seggi alla coalizione che ha ottenuto più voti poiché i voti non sono conteggiati a livello nazionale, bensì a livello regionale.


2           Elezioni regionali.


L’art. 122 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Regione sia di norma eletto direttamente dai cittadini in un turno unico di votazioni, il Consiglio regionale è eletto contestualmente al Presidente con un sistema misto: in gran parte proporzionale, in piccola parte consistente in un premio di maggioranza. Quattro quinti dei seggi sono attribuiti proporzionalmente, sulla base di liste di partito presentate nelle diverse province.
Le liste che hanno ottenuto meno del tre per cento dei voti non ottengono alcun seggio - per effetto del cosiddetto sbarramento - a meno che non siano collegate con un candidato presidente che abbia ottenuto almeno il cinque per cento dei voti all’interno della Regione.
Un quinto dei seggi è attribuito sulla base di liste regionali - i cosiddetti listini - il cui capolista è il candidato alla presidenza.
Chi vince fa eleggere in blocco i candidati del proprio listino, con la seguente eccezione: se le liste circoscrizionali collegate alla lista regionale vincente hanno ottenuto già il 50 per cento dei seggi, alla nuova maggioranza è attribuita solo la metà dei seggi del listino pari al dieci per cento del totale dei seggi in consiglio, il resto è distribuito proporzionalmente tra le liste di opposizione.
Il nuovo presidente ha diritto ad avere una maggioranza stabile in consiglio: se le liste a lui collegate hanno ottenuto meno del 40 per cento dei seggi, oltre alla totalità dei seggi del listino gli vengono attribuiti tanti consiglieri "extra" fino ad arrivare al 55 per cento dei seggi del consiglio, la cosiddetta clausola di governabilità.
Per le elezioni regionali del 2005 le regioni Lazio, Puglia, Calabria e Toscana hanno eletto i propri rappresentanti con le rispettive leggi elettorali. Tramite la legge costituzionale 2/2001 il sistema dell'elezione diretta del presidente della Giunta è stato esteso anche alle Regioni ad autonomia speciale. Tale particolare legge costituzionale, che ha modificato parte degli statuti a Regione speciale, ha, infatti, transitoriamente dettato la disciplina elettorale per i Consigli Regionali delle regioni di cui all'articolo 116, in maniera simile a quella delle Regioni a statuto ordinario. Solo per Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ha dettato regole specifiche, ispirate al proporzionalismo puro, onde garantire le minoranze linguistiche.



3           Elezioni comunali.


Le elezioni comunali sono regolate da due sistemi elettorali differenti secondo la popolazione residente.
Nelle elezioni comunali per i paesi sotto i 15 mila abitanti alla lista del candidato vincitore sono assegnati almeno i due terzi dei seggi col sistema del voto di preferenza, ex art. 71, D. L.vo 267/2000.
Nelle elezioni provinciali e nelle elezioni comunali per i centri maggiori, il Sindaco o il Presidente è eletto col sistema delle liste collegate. Ciascun candidato alla carica deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del Consiglio.
Le liste collegate devono aver ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti; in caso contrario si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Alla coalizione di liste vincenti è garantito almeno il 60% dei seggi assembleari, ex art. 72, D. L.vo 267/2000.
Per le elezioni provinciali vige un particolarissimo meccanismo di lista bloccata, in cui i candidati dei vari partiti, in numero pari ai seggi da coprire, sono assegnati ciascuno ad un singolo collegio uninominale, ex art. 74, D. L.vo 267/2000.




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