mercoledì 20 giugno 2012

D.A. 30 CAPITOLO Autorizzazioni di polizia


30 CAPITOLO
Autorizzazioni di polizia


1.        Provvedimenti.


Le autorizzazioni di polizia sono personali, ex art. 8 T.U.P.S., R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
La giurisprudenza ha precisato che, anche quando l'istituto di vigilanza sia organizzato in forma societaria, la licenza deve essere comunque intestata ad un persona fisica la quale deve essere investita di poteri di rappresentanza organica della società stessa. Cons. St., sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5902, in Foro amm. CDS, 2005, 10, 3023.
Le autorizzazioni di polizia debbono essere negate a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione nonché a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all'autorità e a chi non può provare la sua buona condotta, ex art. 11, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
La giurisprudenza precisa che l’autorizzazione non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica o il buon costume o per giochi d'azzardo, per delitti commessi in stato di ubriachezza, per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo o per abuso di sostanze stupefacenti, ex art. 92; infine non può essere concessa a chi è incapace di obbligarsi, ex art. 131. Cons. St., sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5898, in Foro amm. CDS, 2005, 10, 3022.
Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno con decorrenza dal giorno del rilascio.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate.
Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata, ai sensi dell'art. 10, R.D. 18 giugno 1931 n. 773. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 6 dicembre 2001, n. 7861.
Tale provvedimento deve conseguire ad un'autonoma valutazione da parte dell'Autorità amministrativa e non automaticamente in relazione alla pendenza di un procedimento penale.
La p.a. deve congruamente motivare il provvedimento di revoca, dovendo bilanciare gli interessi pubblici e privati coinvolti, circa l'adozione della revoca in luogo della mera sospensione dell'autorizzazione. T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 26 aprile 2005, n. 1879, in Foro amm. TAR, 2005, 4, 1031.
I poteri di revoca e sospensione delle licenze di commercio per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, non rientrano tra i compiti di polizia amministrativi trasferiti alle regioni ed ai comuni ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977, venendo in considerazione competenze e funzioni relative ad ambiti che erano e restano riservati allo Stato, in quanto attinenti alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici. In relazione a tali premesse, deve ritenersi tuttora esistente il potere del questore di sospendere la licenza di un esercizio che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, in quanto trattasi di esercizio di un potere a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Il potere di sospensione delle licenze per pubblici esercizi attribuito ai comuni dall'art. 19, comma 4, D.P.R. n. 616 del 1977 deve ritenersi esercitabile nei soli casi in cui la sospensione della licenza trovi giustificazione in ragioni diverse da quelle attinenti alla tutela dell'ordine pubblico.
La previsione di cui all'art. 19, comma 4, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 non ha abrogato l'art. 100, comma 1, R.D. n. 773 /1931, in base al quale "oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
La norma non ha fatto venire meno il potere di sospensione attribuito da tale ultima disposizione al questore. Deve ritenersi, infatti, che i poteri previsti dall’art. 100 in tema di revoca e sospensione delle licenze di commercio per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza non rientrino fra i compiti di polizia amministrativa trasferiti alle regioni ed ai comuni ai sensi del D.P.R. 616 del 1977, venendo in considerazione competenze e funzioni relativi ad ambiti che erano rimasti riservati allo Stato in quanto attinenti alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 20 marzo 2006, n. 620, in Foro amm. TAR, 2006, 3, 897.
La giurisprudenza ha precisato che la sospensione della licenza di esercizio di un'attività prevista dall'art. 110 comma 10 del t.u.l.p.s. - nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 545, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 - può essere legittimamente inflitta soltanto in presenza di concreti, precisi e concordanti indizi della sussistenza delle violazioni.
Il concreto esercizio del potere sospensivo non può prescindere dall'esatta descrizione, nella motivazione posta a corredo del provvedimento interdittivo, dello specifico profilo di trasgressività riscontrato, in quanto l'esercizio dei poteri di polizia trova un limite, nel caso in esame, nel bilanciamento di valori quali la sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita. T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 14 marzo 2007, n. 200
Le autorizzazioni, inoltre, possono essere revocate quando sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.
In tal caso la competenza ad emanare il provvedimento di revoca è dell’ente locale.
In assenza dei presupposti di cui all'art. 100, t.u.p.s. riguardanti la funzione di sicurezza pubblica (di competenza del questore), la violazione da parte del gestore di una prescrizione dell'autorizzazione rilasciata dal comune legittima il comune a disporre la sospensione dell'attività di trattenimenti danzanti, nell'esercizio delle sue funzioni di polizia amministrativa.

2.        Passaporto


Il passaporto non può essere classificato come un provvedimento di polizia; il suo rilascio costituisce un atto dovuto purché non ricorra una condizione che ne impedisca il rilascio.
Il diritto all’espatrio è, infatti, garantito dall’art. 16 cost.
Il diritto all’espatrio trova ora un’ulteriore estensione in virtù dell'art. 4, n. 2, comma 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, n. 73/148/Cee, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi.
Il riconoscimento da parte di uno Stato membro del diritto di soggiorno ad un destinatario di servizi cittadino di un altro Stato membro non può essere subordinato all'esibizione da parte di tale cittadino di una carta d'identità o di un passaporto validi qualora la prova della sua identità e della sua cittadinanza possa essere fornita, senza alcun equivoco, con altri mezzi. Corte giustizia CE, sez. I, 17 febbraio 2005, n. 215, in Dir. e giust., 2005, 14, 94.
Le domande relative ai passaporti sono presentate alla questura.
L’art. 3, L. 21 novembre 1967, n. 1185, afferma che non possono ottenere il passaporto:
a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla potestà dei genitori o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita.
b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'assenso dell'altro genitore.
c) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda.
d) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione.
L'ufficio competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda deve rilasciare il passaporto o rigetta l'istanza, indicando le cause che ostano al rilascio.
Ove si renda necessario il completamento dell'istruttoria, il termine di cui sopra, previa comunicazione all'interessato, è prorogato di altri quindici giorni.
Contro i provvedimenti delle autorità delegate al rilascio è ammesso ricorso al Ministro per gli affari esteri, nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione o di ricezione della comunicazione amministrativa del provvedimento di rigetto.
Sul ricorso il Ministro per gli affari esteri provvede con decreto motivato.
Trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la decisione del Ministro per gli affari esteri sia stata comunicata al domicilio eletto nel ricorso, decorre il termine per l'impugnativa in sede giurisdizionale.
Contro i provvedimenti delle autorità delegate l'interessato può presentare ricorso, in via alternativa, al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, ex art. 8, L. 21 novembre 1967, n. 1185


3.        Patente di guida.


La patente è classificata fra i provvedimenti di abilitazione.
Si tratta di un provvedimento rilasciato sulla base di un esame tecnico che deve accertare l’idoneità all’esercizio della idoneità alla guida dal competente ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, ex art. 116, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285, del Nuovo codice della strada.
I requisiti generali per ottenere la patente sono previsti dalla legge a seconda delle tipologie dei veicoli.
Il requisito dell’età impedisce la guida dei ciclomotori a chi a meno di quattordici anni e dei veicoli a chi non ha ancora compiuto i diciotto.
I requisiti fisici e psichici sono accertati dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, ex art. 119, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285, del Nuovo codice della strada.
In caso di giudizio negativo l'interessato può proporre ricorso gerarchico e richiedere di essere sottoposto a nuova visita presso una Commissione costituita a livello centrale.
T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 18 gennaio 2006, n. 104, in Foro amm. TAR, 2006, 1, 18.
I requisiti morali sono accertati in senso negativo ossia non è consentito di ottenere la patente a coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza o a misure di prevenzione e a coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali.
La revisione della patente è disposta dagli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e dal prefetto.
Essi possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, ex art. 128, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285
All'atto del rilascio della patente è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
Il comma 2 dell'art. 126 bis del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285, afferma che l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve essere informata delle violazioni che determinano la perdita di punteggio attribuito alla singola patente entro trenta giorni dall'intervenuta definizione della contestazione effettuata.
L'articolo specifica che la contestazione si intende definita quando siano conclusi i procedimenti giurisdizionali ammessi ed esperiti in opposizione.
L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la infrazione al codice della strada che determina decurtazione di punteggio, deve informare l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida non già all'atto della verbalizzazione dell'infrazione, bensì quando l'accertamento dell'infrazione sia divenuto definitivo.
Entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'esito definitivo dei ricorsi giurisdizionali, l'organo di polizia effettua quindi la prescritta comunicazione e l'Ufficio del dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente.
La giurisprudenza ha dichiarato illegittimo il decurtamento dei punteggi della patente di guida, ove i verbali di accertamento siano stati impugnati e sia pendente il relativo giudizio.
T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 28 giugno 2007, n. 1112
Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica, ex art. 126 bis, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285.
La giurisprudenza ha precisato che il provvedimento rivolto al riesame dell'idoneità tecnica alla guida ai sensi dell'art. 128 codice della strada ha una funzione preminentemente cautelare e di presidio della sicurezza della circolazione, dette finalità di interesse pubblico di carattere primario non possono essere perseguite con carattere di effettività ove a ciò l'amministrazione non provveda entro un termine congruo dal momento in cui si sono manifestati i fatti che hanno posto in dubbio la persistenza del requisito prescritto per il rilascio della patente. Cons. St., sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5225, in Foro amm. CDS, 2006, 9, 2581.
La patente di guida è sospesa quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento tassativamente previste per il periodo di tempo indicato. Ad esempio la sospensione per eccesso di velocità prevista dall’art. 142, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285.
La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici, ex art. 129, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285
La patente di guida è revocata dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri in tre ipotesi tassativamente determinate, ex art. 130, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285.
1) Quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
2) Quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell'art. 128, risulti non più idoneo;
3) Quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
4) La patente di guida è, inoltre, revocata nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento, provocando la morte di altre persone, qualora la citata violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza.

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