mercoledì 20 giugno 2012

D.A. 45 CAPITOLO LA CORTE DEI CONTI


45 CAPITOLO
LA CORTE DEI CONTI


1.      La giurisdizione


La Corte dei Conti ,ai sensi dell'art.103 della Costituzione ha la giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge, oltre a funzioni di controllo di legittimità sugli atti che non rientrano in questa trattazione. CENTOFANTI N.,  CENTOFANTI P. e FAVAGROSSA M. , Formulario del diritto amministrativo 2012, 321.
La disciplina delle funzioni giurisdizionali e del relativo procedimento è dettata dal RD 12-7-1934 n.1214 e dal regolamento di procedura approvato con RD 13-8-1933 n.1038.
La Corte dei Conti ha sede in Roma ed esercita la giurisdizione attraverso quattro sezioni ordinarie, cinque speciali ,le sezioni riunite, e le sezioni regionali ove previste ad esempio in Sicilia ed in Sardegna.
La Legge 19/1994 all'art.1 istituisce sezioni giurisdizionali in tutte le regioni ,completando il decentramento di cui alla Legge 203/1991.
E' attribuita alle sezioni giurisdizionali regionali ,per espresso richiamo dell'art. 3 della Legge 658/1984, che la determina per la costituita sezione della regione Sardegna, la giurisdizione in materia :
di giudizi di conto e responsabilità contabile e i giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili gli amministratori e i funzionari e agenti della regione, province, comuni , degli altri enti locali e regionali ;
degli stessi giudizi di conto e di responsabilità riguardanti agenti contabili gli amministratori e funzionari impiegati e agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede ed uffici nella regione;
di giudizi sui ricorsi ed istanze in materia di pensioni, quando il ricorrente abbia residenza anagrafica nella regione;
di giudizi interessanti la regione in materia contabile.
Alla data dell'insediamento delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse la II e la IV sezione ordinaria oltre le cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra.
A partire dal 1-1-1995 i ricorsi ,in mancanza della costituzione delle relative sezioni regionali, sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio.
Dall'insediamento delle sezioni giurisdizionali regionali decorre il termine ordinatorio di venti giorni entro il quale sono trasmessi i fascicoli dei processi, per i quali non sia stata già fissata l'udienza di trattazione da parte della sezione giurisdizionale centrale .
L'atto è recettizio e produce gli effetti dal momento dell'eseguita comunicazione al ricorrente.
Questo ha tempo sei mesi per inviare al presidente della sezione regionale istanza per la prosecuzione del giudizio motivando il proprio interesse, ai sensi dell'art.6 della Legge 19/1994.
Il termine è perentorio e la sua inosservanza comporta l'estinzione del giudizio.


2.      Il giudizio di conto



Il giudizio di conto è disciplinato dagli artt. 44 e segg. del TU 1214/1934, con la Legge 19/1994 la giurisdizione è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali.A. TRAVI, Formulario annotato della giustizia amministrativa, 2008, 591.

La presentazione del conto costituisce in giudizio l'agente dell'amministrazione.
Sono considerati agenti: i tesorieri, i ricevitori, i cassieri, gli agenti incaricati di riscuotere, di conservare, di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori, anche se senza legale autorizzazione.
La Corte dei conti, nella sua qualità di giudice contabile, può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini dell'ente pubblico; ma, per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta accertata tale compatibilità, non può estendere il suo sindacato all'articolazione concreta e minuta dell'iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell'ambito di quelle scelte discrezionali di cui la legge stabilisce l'insindacabilità, ex art. 1, comma 1, L. 14 gennaio 1994, n. 20, mod. art. 3, L. 20 dicembre 1996, n. 639, e può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti dal pubblico amministratore solo nell'ipotesi di assoluta ed incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai fini.
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio, dichiarando il difetto di giurisdizione, la sentenza della Corte dei conti, con la quale si era ritenuta estranea ai fini istituzionali dell'Agenzia spaziale italiana la partecipazione ad alcune manifestazioni, in quanto costituenti attività meramente autoreferenziali o, comunque, genericamente divulgative di informazioni sull'ente, senza tener conto che, ai sensi dell'art. 2, L. 30 maggio 1988, n. 186, istitutiva dell'Agenzia, è compito della stessa promuovere la diffusione e l'utilizzazione delle conoscenze derivanti dalle attività spaziali.
Si tratta di una fase amministrativa che si può concludere col decreto di discarica.
Questo atto impedisce l'inizio del giudizio di conto ai sensi dell'art.84 della Legge di contabilità approvata con RD 2440/1923.


3.      Il giudizio di responsabilità amministrativa e contabile.


Sono attribuiti alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa, per fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ultimo comma, L. 14 gennaio 1994, n. 20, anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici, essendo irrilevante il fatto che detti enti - soggetti pubblici per definizione, istituiti per il raggiungimento di fini del pari pubblici attraverso risorse di eguale natura - perseguano le proprie finalità istituzionali mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato. Cass. civ., Sez. Un., 22 dicembre 2003, n. 19667.
La responsabilità amministrativa è caratterizzata:
- da un rapporto di dipendenza o di servizio nei confronti dello Stato che comprende anche i funzionari onorari ed i ministri.
- da un comportamento anche solo colposo, derivante da negligenza o dalla inapplicazione della legge, che trova esimente solo nella forza maggiore ,quale ad esempio la carenza organizzativa o l'organico insufficiente.
- da un danno erariale patrimoniale derivante all'amministrazione, che sia direttamente riconducibile all'evento.
La giurisprudenza ha affermato che costituisce fatto dannoso la retribuzione liquidata in eccesso rispetto al dovuto.
Costituisce inoltre danno erariale il pagamento di un premio da parte del Comune, per la copertura assicurativa dei suoi dirigenti e amministratori, per le ipotesi risarcitorie supportate da condanne della Corte dei conti, in quanto ridonda ad esclusivo beneficio degli assicurati, in palese conflitto con gli interessi propri dell'ente pubblico.
Costituisce fonte di responsabilità amministrativa da parte di un commissario straordinario la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per realizzare un progetto che comporti un rilevante impegno finanziario senza che vi sia stata una corrispondente utilità per la collettività amministrata
L’amministratore deve valutare l’effettiva utilità e attuabilità e non deve palesemente ed ingiustificatamente travalicare i propri compiti istituzionali diretti al superamento dell'emergenza, cui è conseguita la grave illegittimità dell'iniziativa, "a fronte della quale si è avuto. Corte Conti reg. Campania, 27 dicembre 2007 n. 4174.
Sussiste la responsabilità dei membri di una giunta comunale per le spese sostenute da una società a prevalente partecipazione comunale per assunzioni di personale sostanzialmente elusive del divieto di assunzioni nella p.a. ed in contrasto con i criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Corte Conti reg. Toscana, sez. giurisd., 3 giugno 2008, n. 372.
E’ fonte di responsabilità anche l’assunzione di dirigenti privi di specifiche competenze. Corte Conti reg. Lombardia, 8 aprile 2009.

E’ stata riconosciuta l’esenzione da responsabilità amministrativo-contabile per le deliberazioni approvate dai componenti del consiglio di amministrazione di un ente pubblico, anche non territoriale, ex art. 1, comma 1 ter, L. 14 gennaio 1994, n. 20, se, nella circostanza, essi si sono in buona fede conformati agli atti istruttori effettuati dagli uffici amministrativi e tecnici competenti. Corte Conti, sez. I, 1 aprile 2003, n. 115/A, in Riv. corte conti, 2003, f. 2, 100.
Il danno non deve essere soggettabile a compensazione col benenficio che l'amministrazione ne abbia eventualmente ricavato.
Il giudizio non ha alcun rapporto con l'accertamento della illegittimità degli atti dell'amministrazione.
I rapporti fra giudizio amministrativo e giudizio contabile sono di assoluta autonomia in quanto non sono previste nè preclusioni, nè precedenze .
L'accertamento della responsabilità amministrativa contabile prescinde dall'accertamento dell'illegittimità degli atti dell'amministrazione.
Il fatto illecito che provoca il danno nasce dagli effetti che l'atto amministrativo ha prodotto.
Tali effetti si sono potuti produrre proprio perchè l'atto non è stato annullato in sede di controllo o in sede giurisdizionale e conserva la sua presunzione di legittimità anche dopo il giudizio di responsabilità amministrativa. Corte Conti,Sez.Riun.23-6-1992n.792, in Foro Amm. 1993,578.
L'art. 1 della Legge 20/1994 pone il termine di cinque anni per la prescrizione del diritto al risarcimento.
Questi decorrono dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ,ovvero dalla sua scoperta.
Se la prescrizione si matura per omissione di denuncia la responsabilità per danni passa a chi non ha ottemperato all'obbligo di denunzia .
La relativa prescrizione quinquennale decorre dalla data in cui si è maturata la precedente prescrizione .
L'art.5 della Legge 19/1994 ponendo nuove regole di procedura coll'istaurazione delle sezioni giurisdizionali regionali tempera la natura inquisitoria del giudizio attraverso l'introduzione di una fase preparatoria.
In questa fase preparatoria il procuratore regionale invita il presunto responsabile del dano a depositare entro trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione le proprie deduzioni ed eventuali documenti.
Successivamente il procuratore deve emettere l'atto di citazione a giudizio ai sensi dell'art.45 del Regolamento RD.1038/1933.
L'atto di citazione a forma di ricorso con i contenuti dell 'art.1 del Regolamento citato.
L'atto deve contenere il nome, cognome , domicilio, residenza o dimora dell'attore e del convenuto ,la esposizione dei fatti e la qualità nella quale furono compiuti l'oggetto della domanda e l'indicazione dei titoli su cui è fondata .
Già nella fase preparatoria il procuratore regionale può chiedere ai sensi dell'art.5 della Legge 19/1994 il sequestro conservativo dei mobili e immobili del convenuto .
Il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato sulla richiesta contestualmente alla fissazione dell'udienza di trattazione con termine massimo di trenta giorni per la notifica.
In carenza di tali adempimenti il decreto che dispone il sequestro
è illegittimo.
Il giudizio prosegue con le norme di trattazione esaminate nel giudizio di conto.

4.      La limitazione della responsabilità contabile.


La tendenza legislativa che aumenta il controllo interno di gestione, vedi ad esempio il D.L.vo 29/1993 che introduce i controllo sulla produttività e una maggiore responsabilità amministrativa, con conseguente valorizzazione della autonomia operativa, hanno comportato una forte limitazione della responsabilità di conto degli amministratori, nonostante le proteste dei magistrati della Corte dei Conti, che hanno visto una conseguente riduzione del loro ruolo, colla riforma introdotta col D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni, nella L. 2 dicembre 1996, n..
La limitazione della azione di responsabilità si articola sui seguenti punti principali.
La responsabilità contabile è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 543/1996.
La Corte invero ha limitato l’intervento del giudice contabile impedendo la sostituzione delle scelte proprie dello stesso giudice con quelle dell’autorità amministrativa, Corte Conti 3 giugno 1996 n. 30, ma la limitazione operata dal legislatore appare assai limitativa dell’operato della Corte, anche se è demandato ad essa medesima di determinare a livello interpretativo i suoi confini.
E’ esclusa l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori locali per la mancata copertura dei costi minimi dei servizi.
E’ consentito procedere solo per gli atti successivi al gennaio 1994 nei confronti di amministratori responsabili di danni compiuti ad amministrazioni diverse da quelle di appartenenza.
La responsabilità solidale opera verso i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento abbiano agito con dolo.



5.      Il giudizio in materia di pensione.



In materia di pensioni la Corte ha giurisdizione senza che vi sia riserva costituzionale.
Un primo problema è quello di identificare l'esatto confine della giurisdizione che si trova a confine quella del giudice amministrativo.
La giurisdizione, attribuita dall'art.3 della Legge 19/1994 alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti, riguarda tutte le controversie sui provvedimenti definitivi di liquidazione di pensioni a carico totale e parziale dello Stato ai sensi dell'art.62 del RD 1214/1934 . A. TRAVI, Formulario annotato della giustizia amministrativa, 2008, 616.
Questi provvedimenti possono incidere sia sull'an sia sul quantum del diritto a pensione .
Rientrano in generale nella giurisdizione della Corte dei conti, prevista dagli artt. 13 e 62, T.U. 12 luglio 1934, n. 1214, non solo le controversie attinenti al diritto a pensione, ma anche quelle connesse, pur se implicanti il sindacato di poteri discrezionali dell'amministrazione, quali quelle relative alla ripetizione di somme indebitamente corrisposte a titolo di pensione. Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9178.
La Corte ha giurisdizione sulle questioni relative al riscatto dei servizi utili al calcolo della pensione.
La giurisdizione riguarda anche provvedimenti che riducano o disconoscano il diritto a pensione ,anche se adottati per recuperare emolumenti già liquidati.
La Corte non ha giurisdizione sui provvedimenti amministrativi relativi al rapporto di impiego inerenti allo status dell'impiegato ,divenuti definitivi per mancata impugnativa davanti al giudice amministrativo competente in via esclusiva su tali rapporti .
La Corte può solo valutare l'idoneità di questi atti amministrativi per gli effetti che spiegano sul trattamento pensionistico .
Trattandosi di diritto imprescrittibile ,salva la prescrizione quinquennale per i ratei maturati e non richiesti, il termine per ricorrere fissato dal legislatore è stato dichiarato illegittimo.
Allo scopo di soddisfare l’esigenza di eliminare l’arretrato accumulato è stato prevista, dall’art. 5, L. 205/2000, l’istituzione del giudice unico delle pensioni.
In tale materia, pertanto, la Corte giudica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sessione giurisdizionale competente per territorio in funzione di giudice unico.


6.      Il risarcimento del danno ingiusto.


Per la giurisprudenza al ricorrente è dovuto il danno cd. da ritardo, ovvero la lesione all'affidamento ed alla certezza del diritto. Il risarcimento è dovuto, ad esempio nella fattispecie relativa alla richiesta di annullamento del provvedimento di recupero del conguaglio dell’importo consistente nella differenza tra pensione provvisoria e pensione definitiva.
Data la giuridica differenza fra trattamento provvisorio e trattamento definitivo, nessuna rilevanza può esser data al richiamo alla buona fede pur se collegata alla lunghezza del periodo di provvisorietà.
La giurisprudenza amministrativa è unanime sulla doverosità del recupero di somme indebite da parte dell'amministrazione in termini generali. Cons. St., sez. IV, 24 maggio 2007, n. 2651. L'amministrazione, una volta decorso il tempo previsto per l'adozione del provvedimento, non decade dal potere di adozione di questo.
Tale esito, di carattere sanzionatorio a tipologia decadenziale, non risulta previsto da nessuna disposizione generale, contrapponendosi ad esso i principi della continuità e della doverosità dell'azione amministrativa
La giurisprudenza ha affermato che il recupero di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c. c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile.
In sede di recupero di emolumenti non dovuti da parte della p.a., la eventuale buona fede di colui che li ha ricevuti non può rappresentare un ostacolo all'esercizio del recupero dell'indebito, neppure quando intervenga a lunga distanza di tempo dall'erogazione delle somme, comportando in capo all'amministrazione solo l'obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore.
Nell'ipotesi di ritardo nel recupero non si tratta di valutare l'entità della pensione in rapporto alla somma da recuperare e se le modalità del recupero renderebbero precarie le condizioni di vita del ricorrente.
A tutela del pensionato, qualora, come nel caso di specie, vi sia stato un petitum in tal senso, milita anche l'art. 2043 c.c., che, quale norma immediatamente precettiva ed aperta, di ricezione di ogni interesse giuridicamente protetto, garantisce il risarcimento del danno nel caso, lamentato dal ricorrente, della lesione della certezza del diritto e dell'affidamento. Corte Giustizia UE, 19 giugno 2003, C-34/2002.
È stato, infatti, correttamente affermato che è prospettabile la pretesa al risarcimento conseguente alla mera omissione o anche al solo ritardo nell'adozione di un provvedimento, indipendentemente dalla spettanza del bene della vita al quale è preordinato l'interesse legittimo di tipo pretensivo. Corte Conti reg. Toscana, sez. giurisd., 10 giugno 2008, n. 423.
Tale pretesa è da ricollegare all'interesse procedimentale avente ad oggetto il rispetto dei tempi certi dell'azione amministrativa concernente l'esplicazione della competenza amministrativa secondo criteri di correttezza e buona fede.
Il danno risarcibile è quello derivante dalla situazione di incertezza protratta oltre il termine entro il quale l'azione amministrativa deve essere conclusa.
Il danno da ritardo nell'adozione di un provvedimento amministrativo può essere risarcito solo in rapporto alla conseguibilità del bene della vita cui si ha titolo; pertanto il risarcimento può essere preteso dopo il riconoscimento definitivo della spettanza del bene.
Nella fattispecie, il diritto a pensione nei termini del decreto pensionistico è fuori dubbio. Essendo l'Amministrazione incorsa in un errore non addebitabile a colui che ha ricevuto le somme, collocato a riposo anzitempo nell'incolpevole affidamento di averne diritto, il danno va valutato in via equitativa. Detto nocumento deve essere valutato nel provvedimento di recupero e nella portata lesiva di questo secondo il suo contenuto. Il risarcimento consiste, pertanto, nelle somme che sono state richieste e con la relativa rivalutazione.

7.      La giurisdizione domestica e altri giudizi.

L'art. 3 del RD.1214/1934 attribuiva alla Corte la giurisdizione sui reclami del personale della Corte stessa.
La cosiddetta giurisdizione domestica è sta abrogata dall'art.12 della L.425/1984 che ha attribuito questa materia alla giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali.
Rimangomo di competenza dellla Corte,secondo il decentramento effettuato dalla Legge 19/1994 alle sezioni giuirisdizionali regionali, i ricorsi contro i provvedimenti definitivi delle Intenze di Finanza ,ora centri regionali di servizio in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili ai sensi dell'art.53 del Regolamento,i ricorsi contro ritenute a titolo cautelativo su stipendi ed altri emolumenti di funzionari ed agenti statali ai sensi dell'art.57 del Regolamento.
Sono di competenza della giurisdizione ordinaria i ricorsi dei funzionari ed agenti dipendenti dell'azienda delle Ferrovie dello Stato contro i provvedimenti amministrativi di addebito,ai sensi dell'art.56 del Regolamento ,dopo la trasformazione dell'ente in s.p.a.

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