mercoledì 20 giugno 2012

D.A. 46 CAPITOLO I TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE


46 CAPITOLO
I TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE



1.      I  Tribunali delle acque pubbliche.



Il t.u. approvato con r. d. 1775/1933 sulle acque pubbliche istituisce un sistema di giurisdizione in detta materia costitutito dai Tribunali regionali e dal Tribunale superiore delle acque publiche . CENTOFANTI N.,  CENTOFANTI P. e FAVAGROSSA M. , Formulario del diritto amministrativo 2012, 369.
Le particolarità di tali controversie, caratterizzate dalla necessità di una particolare conoscenza tecnica, ha giustificato la composizione di tali collegi nei quali sono presenti gli esperti del settore.
La dottrina prevalente attribuisce ai Tribunali regionali la qualità di sezioni specializzate delle Corti d'appello La natura di organo della giurisdizione ordinaria è stata sostenuta anche per il Tribunale superiore.
Tale costruzione consente di risolvere il problema della costituzionalità di questi organi ,in relazione all'obbligo di cui all'art.102 della costituzione di revisione degli organi speciali di giurisdizione.
La peculiarità della materia ha fatto sorgere vari conflitti di giurisdizione.
Conflitti di giurisdizione sono sorti fra il Tribunale superiore ed il giudice amministrativo,stante che questi giudicano sugli stessi atti amministrativi con la discriminante della materia delle acque pubbliche .
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La giurisdizione di legittimità del tribunale superiore delle acque pubbliche in unico grado ha per oggetto i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi direttamente incidenti sulla materia delle acque pubbliche.
Sussiste, invece, la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo riguardo ai provvedimenti aventi un'incidenza strumentale ed indiretta su tale materia, per cui la controversia che non attiene direttamente al regime delle acque e non concerne la realizzazione, modificazione, sospensione od eliminazione di un'opera idraulica, rientra nella giurisdizione del competente tribunale amministrativo regionale.
Conflitti di giurisdizione sono sorti tra il Tribunale superiore e i Tribunali regionali sempre in materia di interessi e diritti.
Ad esempio si precisa che in materia di ricorsi avverso indennità di occupazione è competente il Tribunale regionale,trattandosi di diritti, mentre contro la legittimità dei provvedimenti di occupazione ,beninteso in materia di acque, è competente il Tribunale superiore.

2.      La giurisdizione del Tribunale regionale.


La giurisdizione dei tribunali regionali è tassativamente delimitata dall'elencazione contenuta dall'art.140.
Sono devolute le controversie intorno alla demanialità delle acque; circa i limiti dei corsi e dei bacini,loro alveo e sponde;ai diritti relativi alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica .
Sono altresì devolute le controversie riguardanti: la occupazione totale o parziale dei fondi e le relative indennità,da ultimo disciplinate all'art.5 bis della Legge 359/1992 ,in conseguenza dell'esecuzione o manutenzione di opere idrauliche ,di bonifica e derivazione o utilizzazione di acque; le indennità per espropriazione dei diritti esclusivi di pesca sulle acque del demanio marittimo ed idrico ; gli indenizzi derivanti dai danni derivanti da modifiche fatte dallo Stato per motivi di pubblico interesse in materia di acque pubbliche,ai sensi dell'art.48 del TU. citato ;le controversie relative al riparto provvisorio e definitivo delle spese sostenute dai consorzi obbligatori fra privati per l'utilizzazione delle acque pubbliche ,ai sensi dell'art. 68 del TU. citato.
Ai sensi dell'art. 140 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, la domanda risarcitoria, con la quale venga prospettata la mancata effettuazione delle opere di manutenzione di un fosso di scolo di acque di carattere demaniale, è di competenza del Tribunale regionale delle Acque pubbliche, anche se l'illecito abbia ad oggetto un comportamento tenuto in violazione della comune diligenza e prudenza, atteso che tali condotte, commissive o omissive, implicano, in ogni caso, apprezzamenti circa le scelte della P.A., dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque. Cassazione civile, sez. VI, 11/01/2012, n. 172.
Il Tribunale regionale è giudice di appello sulle sentenze emesse dal pretore relative ad azioni possessorie e a denuncia di nuova opera nelle materie di cui al precedente art.140,ai sensi dell'art. 141.
Non sono ammesse le azioni possessorie contro i provvedimenti della pubblica amministrazione confermando che anche per i Tribunali delle acque si applica il principio di cui all'art.4 della Legge 2248/1865 all. E che vieta al giudice ordinario di sindacare gli atti dell'autorità amministrativa.
Ai fini del riparto di competenza tra il tribunale ordinario ed il tribunale regionale delle acque pubbliche, occorre tenere presente che, anche dopo l'entrata in vigore della l. 5 gennaio 1994 n. 36, la natura di acqua pubblica non può essere riconosciuta ad ogni tipo di acqua, bensì solo a quelle che abbiano attitudine ad usi di pubblico generale interesse; ne consegue che è devoluta alla cognizione del tribunale ordinario la controversia tra privati promossa al fine di ottenere il riconoscimento dell'esistenza di una servitù di attingimento e di derivazione di acque tra fondi limitrofi. Cassazione civile, sez. II, 26/04/2011, n. 9331.
Ai sensi dell'art. 140, lett. e) r.d. 1775/1933, la ripartizione della competenza fra il g.o. e il tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla p.a., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione alle quali l'esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell'opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque: e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l'attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della p.a. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche. Pertanto, allorché venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della p.a. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio. Cassazione civile, sez. III, 15/04/2011, n. 8722

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