mercoledì 20 giugno 2012

Reato ambientale. Costituzione di parte civile.



 Nel processo per reati ambientali la giurisprudenza riconosce che le associazioni ambientaliste sono legittimate alla costituzione di parte civile "iure proprio" nel processo riguardante reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il risarcimento non del danno all'ambiente come interesse pubblico, bensì dei danni direttamente subiti, quali danni ulteriori e diversi da quello, di natura pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale di rilievo costituzionale, la cui tutela è di esclusiva pertinenza statale.
Detto risarcimento non deve peraltro intendersi limitato al solo ambito patrimoniale, estendendosi anche, in forza della previsione dell'art. 2059 c.c., al danno di natura non patrimoniale. Cassazione penale  sez. III,  17 gennaio 2012,  n. 19437.
La giurisprudenza ha ritenuto di accogliere la richiesta di costituzione di parte civile anche di privati cittadini soci di società sportive che hanno avuto un pregiudizio dal reato ambientale contestato ai dirigenti di una società.
Detti soggetti, infatti, si trovano in prossimità del luogo che ha visto il sorgere del fenomeno giudicato pericoloso sulla base del capo di imputazione.
Analogamente è stata accolta la richiesta di costituzione di parte civile della società sportiva che ha dovuto procedere ad una attività di disinquinamento.
Il giudice ha ritenuto che l’accordo effettuato dall’amministrazione comunale che ha redatto un accordo operativo per il ripristino dello stato dei luoghi e della loro bonifica non preclude la possibilità di costituirsi  parte civile sia da parte del comune che da parte dei singoli cittadini che si ritengano danneggiati. GUP Cremona 20.6.2012

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