mercoledì 29 agosto 2012

Diritto urbanistico. Lo sportello unico dell’edilizia. L. 7.8.2012, n. 134


L’ art. 13, co. 2 a, d.l. 2012, n. 83, conv. l. 7.8.2012, n. 134, modifica l’art. 5, co. 1, d.p.r. 380/2001, rivoluzionando la regolamentazione dello sportello unico per l'edilizia (sue) del quale sono ridefinite e rafforzate le funzioni. N. Centofanti, M. Favagrossa e P. Centofanti, Diritto urbanistico, 2012, 620.
Il sue diviene l’unico interlocutore nel procedimento autorizzativo nell’edilizia sia nei confronti del cittadino che delle altre amministrazioni.
Lo sportello deve acquisire direttamente gli atti di assenso dalle altre amministrazioni e ciò comporta una sfida organizzativa di non poco conto.
In caso contrario scattano poteri sostitutivi da parte di nuovi organismi interni finora non deputati espressamente a compiti di controllo o sanzionatori.
Il sue costituisce il solo ufficio destinato al privato.
Esso è l'unico punto di accesso al quale il soggetto interessato deve rivolgersi in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso.
Lo sportello unico per l'edilizia acquisisce  presso  le  amministrazioni  competenti,  anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli  articoli  14,  14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della l.7.8.1990, n. 241, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla tutela della salute e  della  pubblica  incolumità.  Resta  comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di  cui  al  d.p.r. 7.9.2010, n. 160.
Tale nuova impostazione comporta che tutta l’attività istruttoria passa attraverso il sue che diventa interlocutorio di tutti gli enti preposti a rilasciare pareri obbligatori qualora il rilascio del permesso di costruire sia soggetto a particolari normative.
Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:  
a) il parere della azienda sanitaria locale (ASL); 
b) il parere dei vigili del fuoco, ove  necessario,  in  ordine  al rispetto della normativa antincendio; 
c) le autorizzazioni e le  certificazioni  del  competente  ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in  zone  sismiche  di  cui agli articoli 61, 62 e 94 d.p,r.380/2001;
d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di  difesa  dello  Stato , di cui al  d. l.  15.3.2010, n. 66; 
e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, del d. l. 8.11. 1990, n. 374; 
f) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio  marittimo,  ai  sensi  dell'articolo 55 del codice della navigazione; 
g) gli atti di  assenso  previsti  per  gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d. l.  22  gennaio 2004, n. 42; 
h) il parere vincolante della Commissione per  la  salvaguardia  di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6  della  legge  16 aprile 1973, n. 171; 
i) il parere dell'autorità competente  in  materia  di  assetti  e vincoli idrogeologici; 
l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali; 
m) il nulla osta dell'autorità competente ai  sensi  dell'articolo13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di  aree  naturali protette»
Ulteriori modifiche riguardano l'abrogazione del comma 4, i cui contenuti vengono in parte trasfusi nel nuovo comma 3, che ridefinisce l'attività istruttoria dell'ufficio e tende a escludere qualunque obbligo di produzione di certificati da parte del cittadino.
La norma è correlata alle modifiche introdotte all'art. 20, comma 3, d.p.r. 380/2001, ove non si prevede più che il richiedente possa autonomamente allegare alla domanda per il rilascio del permesso di costruire pareri o altri atti di assenso.
Spetta dunque unicamente allo sportello l'acquisizione – diretta o tramite conferenza di servizi – degli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento edilizio.
La normativa trova completamento in una altrettanto rivoluzionaria norma che modifica la disciplina del procedimento amministrativo.
Per  ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare  e  con  collegamento  ben  visibile nella home page, l'indicazione del soggetto a cui  è  attribuito  il potere sostituivo e a cui l'interessato può rivolgersi  ai  sensi  e per gli effetti del comma 9-ter.
Tale soggetto, in caso  di  ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio  del  procedimento  disciplinare, art. 13, co.01, d.l. 2012, n. 83 , conv. l. 7.8.2012, n. 134,  mod. art. 2, co. 9-bis, l. 7 .8.  1990,  n. 241.
Il meccanismo trova la sua conclusione nel procedimento sostitutivo.
Esso prevede che decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento il privato possa rivolgersi al responsabile perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario. 
Il responsabile comunica all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.
Le Amministrazioni provvedono all'attuazione della norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
Riusciranno la amministrazioni ad adeguarsi ad una disposizione così rivoluzionaria?
La norma dispone che la dirigenza risponda in prima persona dei procedimenti affidati a coloro che sono la struttura operativa dell’ente.

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