domenica 30 settembre 2012

Dirigenti Pubblici Requisiti



Il dirigente deve essere scelto dall'amministratore di riferimento per attuare gli indirizzi politici personali dello stesso.
Deve essere a tempo determinato così è giustificata una indennità più elevata
Deve accumulare almeno cinque o sei incarichi per dimostrare che ha molti contatti con chi conta.
Non deve avere competenze precise ma ambigue potendo occuparsi di ogni problema
Deve avere stipendi esagerati per dimostrare la sua bravura
Deve avere un ufficio con mobili Luigi XIV
Deve essere bravo a priori. 
Deve avere il pugno di ferro con i dipendenti interni soprattutto con chi non ha favorito nell'assunzione.
Deve fare pulizia etnica di tutti quelli che sanno fare il loro lavoro essendo potenzialmente pericolosi e concorrenti.
Deve azzerare uffici efficienti , come ad esempio l’Ufficio progettazione, l’ufficio economato, l’ufficio legale, eccetera.
Deve, fatto il vuoto, nominare consulenti esterni così potrà avere molti voti alle prossime elezioni per il suo amministratore.
Deve circondarsi di advisor che possano giustificare le vendite di beni pubblici a prezzi bassissimi.
Deve essere bravo a gestire gli appalti perché gli amici del suo amministratore possano aggiudicarseli.
Deve seminare bene perché alla fine del quinquennio , se non è in aspettativa, deve ottenere un incarico ancora più remunerato saltellando da una amministrazione all'altra.
Deve potere avere al suo attivo almeno un avviso di garanzia
Deve essere una guida per la nuova generazione di dirigenti che porterà il paese alla rovina.  

sabato 29 settembre 2012

Progetto relativo al terzo ponte sul Po. Legittimità. T.A.R. del Lazio 27.9.2012




Il T.A.R. del Lazio il 27.9.2012 ha respinto il ricorso che impugna il progetto relativo  al terzo ponte sul Po e legati ai comitati.
Conferma quindi la regolarità della procedura che ha portato  enti locali e nazionali ad approvare in via definitiva il progetto redatto da Autostrade Centropadane.
L’on. Zanoni, membro della commissione ENVI Ambiente, Salute pubblica e Sicurezza alimentare al Parlamento europeo  afferma che la costruzione del Terzo ponte comprometterà tre siti SIC e zone ZPS della Rete Natura 2000 (Spiaggioni, Spinadesco e Rio Boriacco), 300 ettari di aree golenali e zone agricole integre, l’interruzione del corridoio ecologico fluviale e la devastazione dell’Isola del deserto, una delle più antiche del Po”,. 
Il parlamentare europeo, che ha sollecitato i controlli sull'effettiva violazione della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
La norma prevede che gli interventi di tutela spettano in primis alle autorità nazionali.
Nel caso in cui la Commissione ritenga che un sito che ospita un tipo di habitat naturale o una specie prioritaria non sia stato inserito in un elenco nazionale, la direttiva prevede l’avvio di una procedura di concertazione tra lo Stato membro interessato e la Commissione. 
Qualora la concertazione non porti a un risultato soddisfacente, la Commissione può proporre al Consiglio di selezionare il sito come sito di importanza comunitaria.
Nelle zone speciali di conservazione, gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire la conservazione degli habitat e per evitarne il degrado nonché significative perturbazioni delle specie. 
La direttiva prevede la possibilità che la Comunità cofinanzi le misure di conservazione.
Nel caso di specie si rischia, pertanto, di ottenere il riconoscimento dopo che i lavori sono stati eseguiti a meno che la mancanza di fondi determini la sospensione dell'iniziativa..

giovedì 27 settembre 2012

Gilles-Eric Séralini: Effetti di mais transgenico.


Gilles-Eric Séralini, docente di biologia molecolare e ricercatore presso l’università di Caen, in Normandia ha studiato gli effetti di un mais transgenico, “
il suo assorbimento sul lungo periodo agisce come un potente veleno”.
La ricerca ha valutato gli effetti del mais Nk 603 (che nell’Unione europea non può essere coltivato, ma sì importato) e di un erbicida, il Roundup, il cui utilizzo è in genere associato a quel mais transgenico. Entrambi i prodotti sono fabbricati dalla multinazionale americana Monsanto. E, va sottolineato, il Roundup è ormai l’erbicida più venduto al mondo.
«La mortalità è molto più rapida e forte nel caso del consumo di entrambi i prodotti di Monsanto», ha sottolineato Séralini al Nouvel Observateur, che pubblica oggi, giovedì, un lungo dossier sull’argomento. Rispetto a un altro gruppo di ratti, non alimentato con l’Ogm e il pesticida, il primo fra i 200 è morto a un anno di età (almeno un anno prima di quelli non «contaminati» dagli Ogm): aveva mangiato il mais transgenico, trattato con il Roundup. E al diciassettesimo mese dell’esperimento si è osservato che i ratti alimentati con gli Ogm avevano una mortalità di cinque volte superiore rispetto agli altri
Il Governo francese ha già chiesto a Bruxelles “misure che potrebbero portare alla sospensione d’urgenza dell’autorizzazione a importare il mais Nk 603″. I Verdi francesi, alleati dei socialisti nell’attuale Esecutivo, chiedono di andare oltre e di “sospendere tutte le importazioni di Ogm nella Ue”. La Commissione europea, per voce del commissario alla Salute John Dalli ha chiesto all’Agenzia per la sicurezza alimentare (Efsa) di analizzare lo studio di Séralini, le cui posizioni anti-Ogm sono state spesso criticate in passato dalla comunità scientifica con l’accusa di un approccio troppo “libero” alla statistica. In ogni caso l’authority alimentare prenderà in mano i dati dello studio, con la promessa “di trarne le dovute conseguenze”.

Aggiornato da Redazione web alle 11.09 del 20 settembre 2012

mercoledì 26 settembre 2012

Processo amministrativo. Secondo correttivo. d.lg. 160/2012,


Il  d.lg. 160/2012,  apporta importanti novità al d. lg. 104 del 2010 fra le quali si rilevano le seguenti.
Competenza del giudice amministrativo: La nuova formulazione dell’art. 15,  d.lg. 160/2012,   ribadisce  l’inderogabilità della competenza territoriale del T.A:R.  che  vale anche in ordine alle misure cautelari.
Il giudice deve decidere sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza, non deve nemmeno pronunciarsi sulla sospensiva.
In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza puo' essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza.
Secondo lo schema del legislatore giurisdizione e competenza sono i temi principali che precedono la decisione del giudice e ciò è in linea con i principi.
Resta il fatto che  la rigidità procedurale e la mancanza di una semplificazione sostanziale - dopo la impossibilità di giungere ad  una definizione della giurisdizione del giudice amministrativo  per materia – rendono sempre più lontana la celerità dello svolgimento del processo sull’effettivo oggetto del giudizio.
Esaurito il regolamento di giurisdizione e superata la ricerca del giudice competente si può giungere alla discussione sulla sospensiva.
In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza, non decide sulla stessa.
La domanda cautelare può, peraltro, essere riproposta al giudice dichiarato competente.
In mancanza di domanda cautelare, infatti, il difetto di competenza, può essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio; a quel punto il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza.
L’art. 16 ,  d.lg. 160/2012, precisa che  il regolamento di competenza e' proposto con istanza notificata alle altre parti nel termine, perentorio e non soggetto a dimezzamento, di trenta giorni dalla notificazione ovvero di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che pronuncia sulla competenza ed e' depositato,
unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro il termine di 15 giorni presso la segreteria del Consiglio di Stato. Nel caso di regolamento richiesto  di ufficio, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, l'ordinanza e' immediatamente trasmessa al Consiglio di Stato a cura della segreteria e comunicata alle parti.
Il Consiglio di Stato decide con ordinanza in camera di consiglio, previo avviso della fissazione della medesima, inviato almeno dieci giorni prima ai difensori che si siano costituiti.

Spese del giudizio
Le spese del giudizio sono addebitate alla parte soccombente tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità dall’art. 26 c.p.a. La norma è da collegarsi con la fissazione dei requisiti del ricorso giurisdizionale tassativamente determinati.
Non sono previste sanzioni sull’obbligo del giudice di redigere glia tti in orma sintetica.

Azione di  condanna al rilascio di un provvedimento richiesto:
L’azione di condanna al rilascio di un provvedimento richiesto deve essere esercitata in concomitanza all’azione di annullamento del provvedimento di diniego o all’azione avverso il silenzio.
Evidentemente non è possibile mutare l’oggetto del ricorso.
La norma  riduttiva sembra configgere col  principio fissato dall’art. 32 c.p.a che ammette la possibilità per il giudice di disporre la conversione delle azioni .
Resta sempre il limite dell’articolo 31 del cpa che consente al giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.
In caso di attività discrezionale al giudice rimane solo la possibilità di condannare la p.a. a emanare il provvedimento o di prevedere in caso di inerzia la nomina del commissario ad acta..

Il contenuto del ricorso:
L’art. 40 del cpa viene riscritto definendo analiticamente il contenuto del ricorso
Il ricorso deve contenere distintamente:
a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso e' proposto;
b) l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della  sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione sommaria dei fatti;
d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l'indicazione dei mezzi di prova;
f) l'indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice;
g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
Il testo ripropone i contenuti già previsti nella precedente  normativa salvo ad articolare analiticamente i singoli contenuti del ricorso.
La novità rispetto al testo originario consiste in una  una specifica causa di inammissibilità in caso di violazione della regola della indicazione di motivi specifici.
 il giudizio si chiuderà con una pronuncia di inammissibilità precludendo al giudice di  passare alla valutazione di merito.

Misure cautelari e Appello
Vengono coordinati l’art. 55,  che disciplina le misure cautelari, e l’art.  62, che regola l’appello cautelare con i principi sulla’inderogabilità della competenza territoriale.

Ampliamento ipotesi di immediata impugnabilità nel procedimento elettorale preparatorio:
L’art. 129 c.p.a. prevede che i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono impugnabili innanzi al Tar competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero  dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.
Si conferma che  gli altri atti sono impugnati alla conclusione del procedimento unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.

Al mio paese. Decreto sviluppo. Salva Italia.


Al mio paese. Decreto sviluppo. Salva Italia.
Ogni mattina verificare che gli addetti alla segnaletica non abbino posto qualche divieto .
 Circolare a meno di trenta kilometri orari in città e meno di 90 in strade statali si evitano le multe.
Studiare attentamente itinerario, non passare col semaforo giallo, non passare le strisce pedonali se vi è un pedone nelle vicinanze e non parcheggiare mai in luoghi non conosciuti senza lasciare qualcuno in macchina.
Ogni mattina verificare che non siano state modificate norme fiscali  che fissano nuovi adempimenti e relative sanzioni .
Andare almeno una volta alla settimana dal consulente fiscale per verificare che si sono utilizzate tutte le agevolazioni previste e ripassare gli adempimenti burocratici necessari.
Se ti avanza del tempo nel pomeriggio inoltrato puoi andare a lavorare.

Giustizia amministrativa. L’interesse al ricorso.


Nel processo amministrativo legittimazione al ricorso e interesse al ricorso definiscono posizioni giuridiche soggettive nettamente distinte
La legittimazione al ricorso  postula la titolarità di una posizione sostanziale differenziata, che abilita un determinato soggetto all'esercizio dell'azione e, quindi, il riconoscimento dell' esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall'ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall'Amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato. 
L’ interesse al ricorso, invece, rappresenta  l'utilità ricavabile dall'accoglimento della domanda di annullamento a prescindere dal suo carattere finale o strumentale.
LA giurisprudenza ha ritenuto che  le uniche eccezioni, in base alle quali sia possibile riconoscere la legittimazione a impugnare una procedura di affidamento anche da parte di un soggetto che non ha partecipato a tale procedimento, si riferiscono esclusivamente al soggetto che non ha partecipato alla gara e che contesta in radice la scelta di indizione della procedura; all'operatore economico di settore, che contesta un affidamento diretto o senza gara e all'operatore, che manifesta l' intenzione di impugnare una clausola del bando escludente in relazione alla illegittima previsione di determinati requisiti di qualificazione. Consiglio Stato, sez. III, 19/09/2011, n. 5261
Risulta pacificamente ammesso in giurisprudenza che l'interesse a ricorrere (fatto valere da chi, al contempo, risulti titolare di una posizione legittimante) possa avere natura meramente strumentale, allorché dall'annullamento del provvedimento impugnato consegua la riapertura del procedimento amministrativo e venga rimesso in discussione il rapporto controverso.
Non ha alcuna valenza rilevare la minore o maggiore consistenza che, in sede di rinnovo, può avere la chance di soddisfazione del bene finale cui il ricorrente aspira.
Il fatto di addentrarsi in tali valutazioni, infatti, comportera la formulazione di giudizi di tipo discrezionale che devono essere lasciati all'Amministrazione.
L'unico limite alla strumentalità dell'interesse fatto valere dal ricorrente è quello oggi previsto dall'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 il quale preclude l'annullamento dell'atto impugnato allorché vi sia certezza che il suo contenuto non possa in alcun modo essere satisfattivo del bene della vita a cui aspira il ricorrente che, pertanto, non è in grado di vantare alcuna aspettativa al riguardo. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 16/12/2011, n. 3198.

lunedì 24 settembre 2012

Pubblico impiego. Incarichi temporanei a soggetti esterni all’amministrazione. L. R. Piemonte 29 aprile 2011, n. 7l. Costituzionalità




Il principio della meritocrazia tanto sbandierato da tutti trova originale interpretazione nell’articolo 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7l .
La norma stabilisce che il Presidente del Consiglio regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di una professionalità esterna, scelta sulla base di rapporti fiduciari. Il contenuto dell'incarico ed i rapporti con le strutture sono disciplinati con provvedimento deliberativo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
La privatizzazione del pubblico impiego trova la sua massima espressione.
Solo il rapporto fiduciario con l’eletto consente l’assunzione ai massimi incarichi regionali.
Chi gestisce i provvedimenti più complessi deve avere un esplicito gradimento con l’amministratore.
I migliori saranno costretti a fare le valigie o a digerire provvedimenti  dettati dalla convenienza particole dell’amministratore che non dalle norme in vigore.
Forse così è più facile aggiudicare i lavori, gestire la progettazione attraverso deleghe a professionisti esterni  baipassando uffici e dirigenti che verranno pagati ugualmente, ma il loro ruolo gestionale sarà ridotto sotto la guida nel nuovo consulente  dell’amministrazione.
La Corte Costituzionale opportunamente ha  dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5 della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.
La Corte ha affermato, in tema di incarichi temporanei a soggetti esterni all’amministrazione, il principio in base al quale la Regione può derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, a condizione che preveda, in alternativa, altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale e ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, onde evitare che sia consentito l’accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione.
Simili forme di diretta collaborazione, per loro natura temporanee (in quanto strettamente connesse con la permanenza in carica dell’organo di rappresentanza politica dell’Ente), presuppongono che l’individuazione dei collaboratori esterni avvenga anche sulla base di criteri di tipo fiduciario, dato il carattere politico dell’organo che questi ultimi sono chiamati a coadiuvare.
Le Regioni possono dettare, in deroga ai criteri di selezione dettati dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dei propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarità dell’incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l’organo politico.
Tuttavia, la Corte ha sempre escluso che la selezione di tale personale esterno di diretta collaborazione possa avvenire soltanto in base al predetto rapporto fiduciario e, quindi, in totale assenza di criteri di valutazione della professionalità e competenza.
 La norma censurata, dispone che la individuazione della professionalità esterna, di ausilio alle funzioni del Presidente del Consiglio Regionale, possa avvenire esclusivamente sulla base di «rapporti fiduciari», in deroga a quanto disposto dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non prevede, in luogo di tali criteri, alcun meccanismo di selezione alternativo che possa garantire la professionalità del collaboratore esterno.
Essa, inoltre, non stabilisce alcun termine di cessazione della collaborazione esterna e non commina la decadenza della stessa neppure alla cessazione del mandato del Presidente del Consiglio regionale, rimettendo la stessa determinazione del contenuto dell’incarico e quella dei rapporti con le altre strutture ausiliarie ad una successiva delibera dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con notevoli margini di incertezza anche nella definizione dei rapporti con il preesistente Ufficio di gabinetto, di cui all’art. 14 della legge regionale n. 23 del 2008.
 La forma di collaborazione introdotta dalla disposizione censurata, pertanto, non risultando ancorata né a precisi limiti temporali né ad obiettive e predeterminate esigenze funzionali dell’organo politico, a causa di tale indeterminatezza viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e quello di ragionevolezza (art. 3 Cost.). Corte Costituzionale, 09/03/2012, n. 53.

La tutela in materia di inquinamento atmosferico


Il fronte della tutela contro l’inquinamento è complesso.
Contro chi va esercitata la tutela?
L’art. 104 del DPR 616 /1977, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il controllo dell’inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici e il controllo, in sede di circolazione, dell’inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli.
Sotto tale profilo i Comuni hanno la specifica competenza a verificare l’inquinamento atmosferico sia per ciò che riguarda gli impianti termici, ivi intendendo anche gli impianti industriali, ma anche il controllo delle emissioni prodotte dai mezzi che circolano nelle strade urbane.
Tali enti sono quelli che hanno la diretta responsabilità della tutela del diritto soggettivo pubblico alla salute e salubrità dell’ambiente.
Oggetto di tale tutela è la lotta all’inquinamento ossia  l’introduzione diretta o indiretta negli elementi fondamentali  acqua,aria, terra, a seguito dell’attività umana, di quelle sostanze che possono nuocere alla salute umana, art.74 1° comma lett. c.c. del Testo Unico ambientale.
E’ ormai pacifico che i Comuni hanno avuto attribuito dalla legge il compito di predisporre strumenti di lotta all’inquinamento onde garantire il mantenimento e la tutela di quel diritto soggettivo pubblico alla salute che abbiamo visto essere uno dei diritti soggettivi pubblici fondamentali.
Il giudice ordinario ha competenza per agire nei confronti del Comune , in persona del Sindaco pro tempore, per fare accertare l’illegittimità di certe condotte, attive ed omissive poste in atto dal Comune stesso, rispetto al grave inquinamento atmosferico che affligge la città, causato dal traffico veicolare, e per chiedere all’ente locale il risarcimento del danno conseguente a tali condotte. L
La Corte di Cassazione 21.3.2006, n. 6218 afferma che il diritto alla salute, che la costituzione con l’art. 32 proclama diritto fondamentale dell’individuo, è entrato a far parte della categoria dei diritti sociali a valenza erga omnes o della categoria dei diritti assoluti della personalità, acquistando, secondo la nuova prospettiva, il titolo per influire sulle relazioni private e limitare l’esercizio dei pubblici poteri.
Nelle controversie che hanno per oggetto la tutela del diritto alla salute, garantito dall’art. 32 cost., la pubblica amministrazione è priva di qualunque potere di affievolimento della relativa posizione soggettiva. ne consegue che la domanda di risarcimento del danno proposta da privati nei confronti della pubblica amministrazione o di suoi concessionari per conseguire il risarcimento dei danni alla salute è devoluta al giudice ordinario.
Il giudice penale ha competenza, a seguito querela o d’ufficio se il reato è perseguibile per sversamenti di sostanze pericolose
Il giudice amministrativo è , invece, competente per impugnazione o singoli atti o a seguito diffida  il silenzio dell’amministrazione sulla mancata adozione di provvedimenti di sua competenza.
Inoltre c’è la via amministrativa che in  via di autotutela consente di richiedere all’amministrazione il ritiro di atti che si sospetta viziati di illegittimità o di diffidare  il comune ad emettere previa diffida i comportamenti dovuti. E’ ovvio che se il comune non risponde l’uni strada è quella giurisdizionale.

Terre e rocce da scavo. dm 10 agosto 2012, n. 161.



Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", in vigore dal 6 ottobre 2012, precisa che il regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo, mentre sono esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata dal D.L.vo 152/06, art. 3, dm 10 agosto 2012, n. 161.
I  "materiali da scavo" sono il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
rimozione e livellamento di opere in terra;
materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).
I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;
L'art. 4 detta poi le condizioni in presenza delle quali il materiale da scavo è un sottoprodotto ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. qq) del D.L.vo 152/06, ovvero:
a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
b) il materiale da scavo è utilizzato nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa oppure in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) il materiale da scavo soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4. In caso di mancato rispetto delle norme poste dal nuovo regolamento, il materiale di scavo viene considerato rifiuto ai sensi del D.L.vo 152/06, Parte IV, a meno che non rientri nel campo delle esclusioni ex art. 185 TUA”.
Gli allegati essi, fra l’altro riguardano:
la caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo;
le procedure di campionamento in fase di progettazione;
le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali;
il piano di utilizzo;
il documento di trasporto.

mercoledì 19 settembre 2012

Ricostruzione. Demolizione


Al mio paese ricostruzione
Negli anni della ricostruzione la classe dirigente si è caratterizzata:
per richiedere retribuzioni compatibili con le finanze del paese
nel volere realizzare delle opere necessarie al paese
nel contribuire anche col proprio denaro alla ricostruzione
nel favorire l’industrializzazione del paese
nel porre dazi che proteggano le merci prodotte
nel mettersi a disposizione a servizio del paese
nel salvaguardare la propria onorabilità
nell’essere stata scelta per i propri meriti
nell’avere superato un concorso pubblico per competenza

Al mio paese demolizione
Negli anni della demolizione la classe dirigente si è caratterizzata:
per pretendere stipendi esagerati rispetto al lavoro svolto
nel privilegiare col denaro pubblico amici e benefattori
nel realizzare opere inutili
nell’utilizzare i finanziamenti pubblici per ricavare profitti personali
nel vendere (genialmente!) il debito a paesi concorrenti
nel delocalizzare ogni attività tutto  a svantaggio delle produzioni nazionali
nell’abolire ogni dazio per farci invadere da prodotti a volte scadenti o nocivi tralasciando controlli elementari.
nel restare accanitamente attaccati alla poltrona e ai privilegi che ne derivano
nel sfoggiare una faccia di bronzo capace di affermare tutto e il suo contrario hanno perso il senso della vergogna.
nell’essere stata scelta perché addestrata a dire di sì ai capibastone
nell’essere stata scelta senza alcuna selezione che ne accerti la competenza

lunedì 17 settembre 2012

Ambiente. La disciplina della autorizzazione unica ambientale


Il Consiglio dei Ministri del 14 settembre ha approvato in via preliminare il DDL sulla nuova disciplina sulla autorizzazione unica ambientale.
Il regolamento disciplina l’autorizzazione unica ambientale (AUA) e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese e gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Sul regolamento saranno acquisiti i pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.
Il regolamento attua la legge n. 35 del 2012 (“Semplifica Italia”) nella parte in cui introduce l’autorizzazione unica ambientale tra gli strumenti di semplificazione per le PMI.
L’AUA semplifica notevolmente gli adempimenti amministrativi in particolare per le piccole e medie imprese.
Oggi, infatti, le norme ambientali costringono le imprese a rivolgersi ad amministrazioni diverse (Regioni, Province, Comuni, ARPA ecc.) per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie all’attività produttiva con costi burocratici stimati in oltre un miliardo e trecento milioni di euro. Gli elementi essenziali dell’autorizzazione sono tre:
1) è rilasciata da un unico ente e sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia ambientale;
2) il procedimento di rilascio dell’autorizzazione si basa sul principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, sull’esigenza di tutela degli interessi pubblici e sulla necessità di non introdurre maggiori oneri a carico delle imprese.
Si pone il problema nel caso di silenzio dello sfortunato dirigente che deve risolvere in breve quello che molti enti risolvevano con difficoltà in un lungo periodo;
3) è prevista una procedura semplificata anche per il rinnovo dell’autorizzazione: se le condizioni di esercizio sono rimaste immutate è sufficiente la presentazione di una istanza con una dichiarazione sostitutiva. Durante il tempo necessario per il rinnovo, l’esercizio dell’attività può proseguire sulla base dell’autorizzazione precedente.
Dato che  in Italia le procedure amministrative servono a procurare lavoro ed a istituire posti dirigenziali si pone il problema di cosa fare fare a questi nuovi disoccupati.
Si possono mettere in mobilità o possono controllare le certificazioni energetiche  a carico dei piccoli proprietari immobiliari o si può complicare la denuncia dei redditi o introdurre una denuncia IMU?
La nuova Autorizzazione sostituisce fino a sette procedure diverse (ad esempio: l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico etc. ).
Basterà un’unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richiedere l’unica autorizzazione necessaria.
Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell’AUA.
La certezza dei tempi è garantita: in caso di mancato rispetto dei termini è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi. Sarà inoltre effettuato un monitoraggio sull’attuazione dell’autorizzazione unica, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali.

Urbanistica. DDL sulla disciplina sulla difesa del suolo


Il Consiglio dei Ministri del 14 settembre ha approvato in via preliminare non solo il DDL sulla nuova disciplina sulla difesa del suolo,
Il provvedimento mira anzitutto a garantire l’equilibrio tra i terreni agricoli e le zone edificate o edificabili, ponendo un limite massimo al consumo di suolo e stimolando il riutilizzo delle zone già urbanizzate. Esso ha inoltre l’obiettivo di promuovere l’attività agricola che si svolge (o si potrebbe) svolgere su di essi, contribuendo alla salvaguardia del territorio.
Il mantenimento dell’attività agricola infatti consente di poter gestire il territorio e contribuisce a diminuire il rischio di dissesti idrogeologici.
Il provvedimento in particolare identifica come “terreni agricoli” tutti quelli che, sulla base degli strumenti urbanistici in vigore, hanno destinazione agricola.
La norma introduce un meccanismo di identificazione, a livello nazionale, dell’estensione massima di terreni agricoli edificabili (ossia di quei terreni la cui destinazione d’uso può essere modificata dagli strumenti urbanistici).
Problematico appare il controllo sull’applicazione di detta norma da parte degli enti locali. Coma fa a controllare lo Stato se competenti sono Le regioni e come si fa  a conciliare il controllo regionale con l’autonomia comunale?
E’ sancito il divieto di cambiare la destinazione d’uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuto di Stato o di aiuti comunitari.
Il provvedimento incentiva il recupero del patrimonio edilizio rurale per favorire l’attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti.
5. Si istituisce un registro presso il Ministero delle politiche agricole al fine di identificare i Comuni interessati, i cui strumenti urbanistici adottati non prevedono l’ampliamento di aree edificabili o un aumento inferiore al limite determinato dalle Regioni, che possono chiedere di essere inseriti.
I contributi di costruzione devono obbligatoriamente concorrere alle spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e non possono essere destinati alla copertura delle spese correnti da parte dell’Ente locale.

giovedì 13 settembre 2012

Occupazione d’urgenza. Giurisdizione amministrativa. Giurisdizione ordinaria.


Spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda di condanna al pagamento dell’indennità spettante per il periodo di occupazione legittima, la quale ha avuto inizio con l’immissione in possesso  e fine alla scadenza del termine individuato per l’acquisizione forzata del bene . Cass. civ., sez. un., 9.2.2010, n. 2788
Qualora prima della scadenza dei termini non sia seguito il provvedimento di esproprio il giudice amministrativo deve, invece, determinare l’importo del danno da ablazione illegittima.
Il giudice amministrativo  - in ossequio ad una disposizione costituzionale di garanzia della tutela , art. 113 che è baluardo alla possibilità del legislatore ordinario di procedere ad una unificazione incongrua per materia - non può includervi anche quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è di spettanza del giudice ordinario, a norma degli artt. 53, comma 3 e 54 T.U. 8 giugno 2001, n. 327.
La giurisprudenza ha precisato che la pur evidente comunanza tra la domanda risarcitoria e quella di carattere indennitario può giustificare l’attribuzione di entrambe allo stesso giudice, essendo indiscusso il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione, anche per motivi di connessione. Cons. Stato, Sez. IV, 22 .7. 2010, n. 4825.
Su tale interpretazione di garanzia dei diritti del ricorrente che deve affrontare due differenti giudizi perché in quello davanti al giudice ordinario tutela il suo diritto soggettivo all’indennità mentre nell’altro il suo interesse legittimo al giusto procedimento è conforme anche la più recente giurisprudenza. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 9.8.2011

Accesso Procedimento. Agenzia Entrate. Responsabile


Richiesta di accesso Agenzia Entrate  per determinare il responsabile del procedimento per registrazioni contratti locazione
Art. 5, l. 241/1990
Agenzia delle entrate di

Il sottoscritto ………… residente a … contribuente obbligato alla registrazione via internet dei contratti di locazione fa presente
Che da più giorni il sistema risulta bloccato
Che l’adempimento obbligatorio per legge comporta sanzioni se effettuato con ritardo
Che le informazioni richieste via e mail come previsto sono insufficienti per espletare la procedura
Che il servizio di risposta via telefono è assolutamente insufficiente
Che i funzionari contattati all’Agenzia delle entrate si sono dichiarati incompetenti a rispondere sulle procedure informatiche
PQM
Si chiede di determinare il responsabile del procedimento per registrazioni contratti locazione, ex art. 5, l. 241/1990
Affinché questo ex art. 6, lett. b), l.241/1990, accerti di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotti ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

Li,
Il richiedente

Urbanistica centri commerciali. Localizzazione in zona F.


La realizzazione di un centro commerciale non è compatibile con la destinazione dell’area in zona F   prevista dal piano.
La norma di piano , nel caso di specie,  prevede che la Zona F1 debba essere destinata a "servizi per l'urbanizzazione secondaria", essendo ivi consentita la realizzazione di "a) asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori; b) attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali amministrative, per pubblici esercizi....".
Secondo l'amministrazione l'intervento progettato di realizzazione di un centro commerciale sarebbe sussumibile nella categoria di cui alla lett. b), e ciò per due concorrenti motivi: 1) il centro polifunzionale contemplerebbe, accanto ad alcuni pubblici esercizi di natura commerciale, una serie di attività rientranti nell'ambito dello sport e del benessere, ossia attività private contrassegnate da una generale fruibilità pubblica; 2) il titolare del permesso di costruire si è impegnato, con dichiarazione trascritta presso la competente Conservatoria, e come tale anche opponibile ad eventuali terzi aventi causa, a mantenere la destinazione a pubblico servizio della struttura assentita.
La tesi della compatibilità dei centri commerciali, o comunque delle medie e grandi strutture di vendita con la Zona F1 si scontra con la ratio della Zona F1 e la relatva natura di area adibita a servizi per l'urbanizzazione secondaria.
Gli interventi di urbanizzazione secondaria sono descritti dall'art. 16 comma 8 del dPR 380/2001 ed individuati negli "asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.... impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate".
Sebbene l'elencazione non possa considerarsi tassativa anche a fini diversi dalla quantificazione degli oneri, essa lascia intuire il legame che unisce le varie tipologie di intervento, tutte tese a soddisfare interessi essenziali della persona di natura non commerciale, salvo che per i mercati di quartiere, i quali costituiscono una forma distributiva storicamente presente ed importante nel contesto commerciale italiano, caratterizzata dalla presenza di più operatori commerciali su aree pubbliche, specializzati nella vendita di prodotti "freschi" a prezzi tendenzialmente più bassi grazie ai minori costi fissi di gestione della struttura ed alla concorrenza resa possibile dalla presenza di una moltitudine di piccoli operatori.
In questo senso i mercati di quartiere possono considerarsi "pubblici esercizi" rientranti nell'ampia nozione di intervento di urbanizzazione secondaria, ossia strutture commerciali pubbliche adibite al piccolo commercio al minuto di generi alimentari di prima necessità o comunque di uso quotidiano.
Non possono però farvisi rientrare anche le medie o grandi strutture commerciali private, sebbene inserite in contesti integrati nei quali insistono bar, piccoli negozi, od anche locali adibiti ad uso ricreativo, sportivo o parasanitario.
L'esistenza di tali altre attività non vale, del resto, a configurare l'intero centro quale "attrezzatura di interesse comune" fruibile dall'intera collettività poiché, anche a volere considerare la funzionalità delle stesse a garantire il soddisfacimento di bisogni connessi alla sport o alla salute, esse non giustificano il contestuale insediamento di strutture squisitamente commerciali di grandi dimensioni che sfuggono ictu oculi alla nozione di attrezzatura di interesse comune..
L'impegno a mantenere la destinazione pubblica della struttura assentita rimane priva di utilità ove si consideri che l'aver autorizzato l'edificazione per l'insediamento, tra l'altro, di una media struttura di vendita e di altri esercizi commerciali, rende ab inizio la dichiarazione contraddittoria e vaga, implicitamente presupponendo che la struttura citata possa essere considerata pubblico esercizio o che il mantenimento delle ulteriori e diverse attività possa essere, di per sé solo, sufficiente a garantire, nel complesso, una configurazione infrastrutturale pubblica all'iniziativa economica.
La sentenza ha precisato, inoltre che l'apertura di un centro commerciale di notevoli dimensioni, in località caratterizzata dalla presenza di importanti collegamenti stradali e con ampia disponibilità di parcheggi, per effetto del grande richiamo notoriamente esercitato sui consumatori dalla possibilità di procedere ad acquisti di ogni genere con un solo spostamento verso un unico centro ed a condizioni di prezzo spesso più vantaggiose, è in grado di esercitare un impatto economico.
L’interesse ad impugnare la localizzazione non può essere ristretto ai commercianti siti nell'area nella quale la nuova struttura commerciale è stata autorizzata a collocarsi, ma inevitabilmente si riverbera sugli esercenti dei Comuni vicini;  ad essi quali va di conseguenza riconosciuta la legittimità ad insorgere avverso il provvedimento che ne ha autorizzato l'apertura. Consiglio di Stato, sez. IV, 04/05/2012, n. 2578.

mercoledì 12 settembre 2012

Referendum per abrogare la legge sulla privacy


Balle spaziali. Privaci : Deleteria per il paese ma non per i consulenti.
Ci hanno detto che con la tutela della privacy non ci sarebbero stati problemi.
Ora per fare un pagamento per prenotazione in capo al mondo ci si mette trenta secondi.
Per chieder qualcosa ad una amministrazione o per pagare una tassa ci vogliono tre codici ed il sistema non risponde.
Ma da chi mi devo tutelare: da qualcuno che vuole pagare al posto mio.
Perché nessuno fa un Referendum per abrogarla. Cremona 12.9.2012

lunedì 10 settembre 2012

Corte dei Conti. Competenza in ordine al procedimento di acquisizione in sanatoria.


L’art. 43, 1o e 2o co., d.p.r. 8.6.2001, n. 327, dà disposizioni in merito alla possibilità di acquisire un bene immobile utilizzato in assenza di un valido ed efficace titolo abilitante ovvero qualora l’atto di esproprio sia stato annullato dal giudice amministrativo.
L’amministrazione, quindi, per potere giungere ad un provvedimento di acquisizione non deve utilizzare semplicemente il bene altrui, ma deve avere in precedenza provveduto a modificarlo, materialmente, anche se si tratta di perseguire scopi di interesse pubblico. N. Centofanti, L’espropriazione per pubblica utilità, 2009, 717.
L’art. 34 del d.l. l6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111 (prima manovra estiva di finanza pubblica) ha introdotto nel T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità, l’art. 42 bis che, nel dettare una nuova disciplina diretta a regolamentare le situazioni nelle quali un’Amministrazione pubblica abbia occupato senza titolo un fondo privato e vi abbia realizzato senza regolare titolo un’opera pubblica, ha previsto che l’Autorità che emani un provvedimento di acquisizione in sanatoria, in base ai presupposti stabiliti dal nuovo art. 42 bis, è tenuta a darne “comunicazione alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale” (co. 7).
La Corte Dei Conti, Sezione Regionale Controllo Piemonte, 28 Settembre 2011, n. 120, ha rilevato che la disposizione non specifica, però, a quale articolazione della Corte dei conti debba essere trasmessa la delibera con la quale il Consiglio comunale, dopo aver valutato l’interesse pubblico e l’interesse dei soggetti privati coinvolti nel procedimento,
abbia disposto, da un lato, l’acquisizione al patrimonio comunale di un’area oggetto di occupazione senza titolo sulla quale sia stata realizzata un’opera pubblica e, dall’altro, la corresponsione ai proprietari di un indennizzo, comprensivo sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale (co. 1 del citato art. 42 bis).
Sussistono dubbi sull’individuazione dell’Ufficio destinatario della comunicazione che potrebbe essere la Procura regionale o la Sezione regionale di controllo.
La norma contenuta nell’art. 42 bis ha inteso dettare una nuova disciplina della sanatoria dell’acquisizione di aree occupate senza titolo o in seguito a procedura espropriativa illegittima sulle quali sia stata realizzata un’opera pubblica, cercando di superare le censure che negli anni scorsi erano state prospettate in relazione alle precedenti discipline legislative sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – CEDU.
Nell’ambito di questo nuovo procedimento ha previsto la trasmissione della delibera di acquisizione alla Corte dei conti ed occorre verificare quale sia la finalità che il legislatore ha inteso, in concreto, perseguire.
Potrebbe ritenersi che lo scopo perseguito sia quello di assicurare il controllo della sussistenza dei presupposti delineati dal co. 1 del nuovo art. 42 bis da parte di un organo terzo ed imparziale, quale è la Corte dei conti, e, in questo caso, la delibera dovrebbe essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo.
Per altro verso, la trasmissione della delibera di acquisizione potrebbe essere finalizzata a verificare se nell’ambito della procedura di occupazione senza titolo e nella successiva acquisizione delle aree si sia verificato un danno alla finanza dell’ente locale e, in questo caso, la comunicazione dovrebbe essere indirizzata alla Procura regionale.
Peraltro, potrebbe anche ritenersi che la trasmissione alla Corte sia finalizzata a perseguire entrambe le finalità e, conseguentemente, che la delibera di acquisizione debba essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo la quale, dopo aver esercitato il controllo di regolarità, possa inviare la stessa alla Procura regionale per verificare se si sia verificato un danno alla finanza dell’ente locale.
La questione è stata, pertanto, deferita alle Sezioni Riunite, ai sensi dell’art. 17, co. 31 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, per avere la più corretta interpretazione dell’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.


domenica 9 settembre 2012

Parcheggi. Riserva posti. Richiesta di Annullamento ordinanza



Avv. Nicola Centofanti
VIA XI Febbraio 17
26100 Cremona

Al responsabile del procedimento
Cremona
Oggetto: Annullamento ordinanza Comune Cremona n. 556/2012
Con Ordinanza in oggetto il Comune di Cremona riservava dal 9/9/2012 al 13/9/2012 al parcheggio dei residenti di Via Patecchio, oggetto temporaneamente a lavori , ampia porzione di Via XI Febbraio prospiciente i civici 13-17 eccc.
Detta ordinanza è illegittima per i seguenti  motivi:
1)      Vizio del procedimento istruttorio. L’ordinanza riserva spazi di parcheggio ai residenti  di Via Patecchio che non risultano essere stati avvertiti. Tanto è vero che nei primi due giorni di entrata in vigore nessun veicolo di detta zona è stato visto parcheggiare. Lo spazio è rimasto inutilizzato.
2)      Contraddittorietà e Contrasto col principio di uguaglianza. Lo spazio era già riservato ad altri utenti questi , essendo esclusi dalla sosta in parte della loro Via, dove parcheggiano?
3)      Illogicità. Via Patecchio  risulta molto distante dal Via Xi Febbraio rispetto ad altre vie cittadine, Piazza Marconi ad esempio, Non è congruo il criterio di scelta della via XI Febbraio .
4)      Palese onerosità di questo provvedimento  rispetto ad altre forme di riserva . L’apposizione di apposita segnaletica è sicuramente più onerosa del rilascio a singoli richiedenti di autorizzazione a parcheggiare in vie oggetto di riserva ai residenti.
p.q.m.
Si chiede il suo annullamento
Con perfetta osservanza
Avv. Nicola Centofanti
Cremona 9.9. 2012

venerdì 7 settembre 2012

Urbanistica. Piano Insediamenti produttivi. Annullamento. Risarcimento danno.


Il p.i.p. è un piano speciale di zona equiparabile al piano particolareggiato, in quanto entrambi gli strumenti attuano e specificano le prescrizioni del piano regolatore generale. Nicola Centofanti Paolo Centofanti e Mirco Favagrossa, Diritto urbanistico,  2012, 353
Il p.i.p. persegue l'obiettivo di assicurare un ordinato sviluppo urbanistico della zona ove dovranno sorgere nuovi insediamenti produttivi o dovranno trovare sistemazione quelli già esistenti.
I piani speciali di zona, fra quali rientra anche il p.i.p., hanno pertanto, funzioni ed ripercussioni che travalicano la mera regolamentazione dell'uso del territorio, contenendo programmi di espropriazione di vaste aree per la realizzazione di un duplice interesse pubblico: economico, avendo la funzione di rilanciare l'attività produttiva e di creare nuove opportunità di lavoro offrendo alle imprese le aree occorrenti per i loro impianti, ad un prezzo politico.
Il piano per gli insediamenti produttivi non ha natura di mero strumento attuativo delle previsioni contenute nel piano regolatore generale, essendogli stata riconosciuta la funzione di strumento di politica economica, di stimolo all'espansione industriale e d'incentivazione delle imprese oltre che di mezzo volto a suscitare nuove opportunità lavorative, offrendo ad esse ad un prezzo politico le aree occorrenti per il loro impianto e la loro espansione.
Questa caratteristica del p.i.p.  non esclude l'obbligo, a carico dell'Amministrazione, d'una adeguata istruttoria e motivazione, con uno studio sullo sviluppo economico dell'area interessata capace, in conformità ai principi di ragionevolezza e buona amministrazione, di una documentata valutazione previsionale del fabbisogno di aree da vincolare e, successivamente, da espropriare, per consentire gli insediamenti previsti.
Attraverso il piano  si realizza un trasferimento di ricchezza dai proprietari assoggettati ad espropriazione agli assegnatari dei lotti con il sacrificio del principio di eguaglianza, nonché del diritto di proprietà costituzionalmente tutelato.
Tuttavia, tale sacrificio potrà essere imposto soltanto in nome di un interesse generale, ex art. 42, comma 3, cost., la cui sussistenza dovrà formare oggetto di specifica istruttoria da parte del comune, che è tenuto a motivare in modo specifico l'adozione del p.i.p.
La giurisprudenza ha sottolineato la necessità di un'adeguata istruttoria, attraverso indagini di mercato atte ad individuare una specifica domanda di realizzazione di attività imprenditoriali. L’indagine deve condurre ad affermare la prevalenza di tali interessi su quelli dei proprietari espropriati, potrà allora affermarsi l'opportunità dello strumento nel senso della piena corrispondenza alla specifica funzione ad esso attribuita dalla legge.
Nel caso di specie il T.A.R. ha annullato il p.i.p. accogliendo il ricorso dei ricorrenti che hanno denunziato l'omissione da parte del Comune di ogni opportuna ricerca in ordine alla effettiva domanda di attività produttive e di tipo industriale nella zona, nonché all'assenza di alcuna ponderazione circa l'adeguatezza del piano, comprendente un'area della superficie di 200.000 mq, ritenuta sproporzionata in relazione alle esigenze del paese. (T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 7.7.2011, n. 390, RATAR, 2011, 7-8).
Sorge il problema sulla possibilità di richiedere un risarcimento del danno per provvedimenti palesemente illegittimi .
In tal caso vale l’interesse fatto valere.
Ossia bisogna considerare se l’atto amministrativo considerato illegittimo colpisce un interesse economico suscettibile di risarcimento.
Se il piano ha comportato la variante da area agricola ad area industriale il ricorrente non può vantare un pregiudizio economico.
Se , invece, il piano ha comportato la variante da area residenziale ad area industriale e per ciò è stato denegato il permesso di costruire richiesto è palese che si configurano gli estremi per un risarcimento del danno.


La giurisdizione ordinaria. Il risarcimento per legittimo affidamento nel diritto ad edificare. Giurisdizione ordinaria.


L'attrazione della tutela risarcitoria nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo può verificarsi esclusivamente qualora il danno patito dal soggetto che ha impugnato l'atto sia conseguenza immediata e diretta della illegittimità dell'atto impugnato.  (Centofanti N.,  Centofanti P. e Favagrossa M..Formulario del diritto amministrativo 201, 839.
Il beneficiario di un permesso di costruire  illegittimo, annullato d'ufficio o su ricorso di altro soggetto, può chiedere il risarcimento del danno subito per avere confidato nella apparente legittimità della stessa. Tale controversia, infatti, ha a oggetto la violazione da parte dell'amministrazione del principio del neminem laedere, ossia di quei doveri comportamentali il cui contenuto prescinde dalla natura pubblicistica o privatistica del soggetto che ne è responsabile e che anche l'amministrazione, come qualsiasi soggetto privato, è tenuta a rispettare. Corte cass., Sez. Un., 23 .3.2011, n. 6594.
L’orientamento è sicuramente maggioritario nonostante il parere contrario della dottrina per la quale  il ragionamento del giudice della giurisdizione contiene una palese forzatura e cioè riqualificare il provvedimento originario come “mero comportamento”, a partire dal dato dinamico dell'avvenuto annullamento, come se ciò consenta, per trasformismo giuridico, di astrarre a posteriori la vicenda dalla sua originaria ambientazione nell'esercizio del potere . Mazzamuto M., La Cassazione perde il pelo ma non il vizio: riparto di giurisdizione e tutela dell'affidamento, in Riv. dir. proc. amm., 2011, 896.
La giurisprudenza prevalente precisa che l’atto con la sua apparente legittimità ingenerato nel suo destinatario l'incolpevole convincimento (avendo questo il diritto di fare affidamento sulla legittimità dell'atto amministrativo e, quindi, sulla correttezza dell'azione amministrativa) di poter legittimamente procedere alla edificazione del fondo.
In mancanza di un atto impugnabile il proprietario ha la esclusiva possibilità di invocare un'unica tutela risarcitoria fondata sull'affidamento.
Viene in considerazione un danno che oggettivamente prescinde da valutazioni sull'esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento il cui contenuto certamente non dipende dalla natura privatistica o pubblicistica del soggetto che ne è responsabile, atteso che anche la pubblica amministrazione, come qualsiasi privato, è tenuta a rispettare nell'esercizio della attività amministrativa principi generali di comportamento, quali la perizia, la prudenza, la diligenza, la correttezza.
Tale controversia  non essendo collegata alla impugnabilità di un atto non può essere attratta nell'ambito di applicazione della giurisdizione esclusiva.
Nel caso in esame, la parte ha ottenuto il rilascio di una concessione edilizia e ha iniziato a realizzare il manufatto oggetto della concessione.
Questa situazione di fatto non era tale da sollecitare alcuna esigenza di tutela contro un agire illegittimo della pubblica amministrazione.
L'esigenza di tutela  risarcitoria e solo di tale tipo  affiora per l'affidamento ingenerato dal provvedimento favorevole.
La parte che invoca la tutela risarcitoria non postula dunque un esercizio illegittimo del potere, consumato in suo confronto con sacrificio del corrispondente interesse sostanziale, ma la colpa che connota un comportamento consistito per contro nella emissione di atti favorevoli, poi ritirati per pronunzia giudiziale o in autotutela.
La domanda di risarcimento proposta nei confronti di un'Amministrazione Pubblica per avere questa ingenerato un incolpevole affidamento sulla legittimità di un provvedimento poi rivelatosi non conforme a legge, e per questo (legittimamente) annullato in via di autotutela (nella specie: permesso di costruire), non attiene a responsabilità precontrattuale ma ad un comportamento dell'Amministrazione medesima, e pertanto deve essere conosciuta dal Giudice Ordinario.
Nella specie i ricorrenti, nel progettare e presentare la domanda di permesso di costruire relativa alla nuova edificazione sul terreno di loro proprietà, hanno fatto incolpevole affidamento sulla legittimità delle previsioni del Regolamento urbanistico approvato nel 2005, risultato poi in contrasto con il Piano strutturale per un colpevole errore del Comune . T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 12/12/2011, n. 1913.
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