lunedì 10 settembre 2012

Corte dei Conti. Competenza in ordine al procedimento di acquisizione in sanatoria.


L’art. 43, 1o e 2o co., d.p.r. 8.6.2001, n. 327, dà disposizioni in merito alla possibilità di acquisire un bene immobile utilizzato in assenza di un valido ed efficace titolo abilitante ovvero qualora l’atto di esproprio sia stato annullato dal giudice amministrativo.
L’amministrazione, quindi, per potere giungere ad un provvedimento di acquisizione non deve utilizzare semplicemente il bene altrui, ma deve avere in precedenza provveduto a modificarlo, materialmente, anche se si tratta di perseguire scopi di interesse pubblico. N. Centofanti, L’espropriazione per pubblica utilità, 2009, 717.
L’art. 34 del d.l. l6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111 (prima manovra estiva di finanza pubblica) ha introdotto nel T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità, l’art. 42 bis che, nel dettare una nuova disciplina diretta a regolamentare le situazioni nelle quali un’Amministrazione pubblica abbia occupato senza titolo un fondo privato e vi abbia realizzato senza regolare titolo un’opera pubblica, ha previsto che l’Autorità che emani un provvedimento di acquisizione in sanatoria, in base ai presupposti stabiliti dal nuovo art. 42 bis, è tenuta a darne “comunicazione alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale” (co. 7).
La Corte Dei Conti, Sezione Regionale Controllo Piemonte, 28 Settembre 2011, n. 120, ha rilevato che la disposizione non specifica, però, a quale articolazione della Corte dei conti debba essere trasmessa la delibera con la quale il Consiglio comunale, dopo aver valutato l’interesse pubblico e l’interesse dei soggetti privati coinvolti nel procedimento,
abbia disposto, da un lato, l’acquisizione al patrimonio comunale di un’area oggetto di occupazione senza titolo sulla quale sia stata realizzata un’opera pubblica e, dall’altro, la corresponsione ai proprietari di un indennizzo, comprensivo sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale (co. 1 del citato art. 42 bis).
Sussistono dubbi sull’individuazione dell’Ufficio destinatario della comunicazione che potrebbe essere la Procura regionale o la Sezione regionale di controllo.
La norma contenuta nell’art. 42 bis ha inteso dettare una nuova disciplina della sanatoria dell’acquisizione di aree occupate senza titolo o in seguito a procedura espropriativa illegittima sulle quali sia stata realizzata un’opera pubblica, cercando di superare le censure che negli anni scorsi erano state prospettate in relazione alle precedenti discipline legislative sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte europea dei diritti dell’uomo – CEDU.
Nell’ambito di questo nuovo procedimento ha previsto la trasmissione della delibera di acquisizione alla Corte dei conti ed occorre verificare quale sia la finalità che il legislatore ha inteso, in concreto, perseguire.
Potrebbe ritenersi che lo scopo perseguito sia quello di assicurare il controllo della sussistenza dei presupposti delineati dal co. 1 del nuovo art. 42 bis da parte di un organo terzo ed imparziale, quale è la Corte dei conti, e, in questo caso, la delibera dovrebbe essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo.
Per altro verso, la trasmissione della delibera di acquisizione potrebbe essere finalizzata a verificare se nell’ambito della procedura di occupazione senza titolo e nella successiva acquisizione delle aree si sia verificato un danno alla finanza dell’ente locale e, in questo caso, la comunicazione dovrebbe essere indirizzata alla Procura regionale.
Peraltro, potrebbe anche ritenersi che la trasmissione alla Corte sia finalizzata a perseguire entrambe le finalità e, conseguentemente, che la delibera di acquisizione debba essere trasmessa alla Sezione regionale di controllo la quale, dopo aver esercitato il controllo di regolarità, possa inviare la stessa alla Procura regionale per verificare se si sia verificato un danno alla finanza dell’ente locale.
La questione è stata, pertanto, deferita alle Sezioni Riunite, ai sensi dell’art. 17, co. 31 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla l. 3 agosto 2009, n. 102, per avere la più corretta interpretazione dell’art. 42 bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.


Nessun commento:

Posta un commento