mercoledì 26 settembre 2012

Giustizia amministrativa. L’interesse al ricorso.


Nel processo amministrativo legittimazione al ricorso e interesse al ricorso definiscono posizioni giuridiche soggettive nettamente distinte
La legittimazione al ricorso  postula la titolarità di una posizione sostanziale differenziata, che abilita un determinato soggetto all'esercizio dell'azione e, quindi, il riconoscimento dell' esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall'ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall'Amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato. 
L’ interesse al ricorso, invece, rappresenta  l'utilità ricavabile dall'accoglimento della domanda di annullamento a prescindere dal suo carattere finale o strumentale.
LA giurisprudenza ha ritenuto che  le uniche eccezioni, in base alle quali sia possibile riconoscere la legittimazione a impugnare una procedura di affidamento anche da parte di un soggetto che non ha partecipato a tale procedimento, si riferiscono esclusivamente al soggetto che non ha partecipato alla gara e che contesta in radice la scelta di indizione della procedura; all'operatore economico di settore, che contesta un affidamento diretto o senza gara e all'operatore, che manifesta l' intenzione di impugnare una clausola del bando escludente in relazione alla illegittima previsione di determinati requisiti di qualificazione. Consiglio Stato, sez. III, 19/09/2011, n. 5261
Risulta pacificamente ammesso in giurisprudenza che l'interesse a ricorrere (fatto valere da chi, al contempo, risulti titolare di una posizione legittimante) possa avere natura meramente strumentale, allorché dall'annullamento del provvedimento impugnato consegua la riapertura del procedimento amministrativo e venga rimesso in discussione il rapporto controverso.
Non ha alcuna valenza rilevare la minore o maggiore consistenza che, in sede di rinnovo, può avere la chance di soddisfazione del bene finale cui il ricorrente aspira.
Il fatto di addentrarsi in tali valutazioni, infatti, comportera la formulazione di giudizi di tipo discrezionale che devono essere lasciati all'Amministrazione.
L'unico limite alla strumentalità dell'interesse fatto valere dal ricorrente è quello oggi previsto dall'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 il quale preclude l'annullamento dell'atto impugnato allorché vi sia certezza che il suo contenuto non possa in alcun modo essere satisfattivo del bene della vita a cui aspira il ricorrente che, pertanto, non è in grado di vantare alcuna aspettativa al riguardo. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 16/12/2011, n. 3198.

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