lunedì 24 settembre 2012

Terre e rocce da scavo. dm 10 agosto 2012, n. 161.



Il Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", in vigore dal 6 ottobre 2012, precisa che il regolamento si applica alla gestione dei materiali da scavo, mentre sono esclusi i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata dal D.L.vo 152/06, art. 3, dm 10 agosto 2012, n. 161.
I  "materiali da scavo" sono il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo:
scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
rimozione e livellamento di opere in terra;
materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).
I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato;
L'art. 4 detta poi le condizioni in presenza delle quali il materiale da scavo è un sottoprodotto ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. qq) del D.L.vo 152/06, ovvero:
a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
b) il materiale da scavo è utilizzato nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa oppure in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
c) il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) il materiale da scavo soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4. In caso di mancato rispetto delle norme poste dal nuovo regolamento, il materiale di scavo viene considerato rifiuto ai sensi del D.L.vo 152/06, Parte IV, a meno che non rientri nel campo delle esclusioni ex art. 185 TUA”.
Gli allegati essi, fra l’altro riguardano:
la caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo;
le procedure di campionamento in fase di progettazione;
le procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali;
il piano di utilizzo;
il documento di trasporto.

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