lunedì 17 settembre 2012

Urbanistica. DDL sulla disciplina sulla difesa del suolo


Il Consiglio dei Ministri del 14 settembre ha approvato in via preliminare non solo il DDL sulla nuova disciplina sulla difesa del suolo,
Il provvedimento mira anzitutto a garantire l’equilibrio tra i terreni agricoli e le zone edificate o edificabili, ponendo un limite massimo al consumo di suolo e stimolando il riutilizzo delle zone già urbanizzate. Esso ha inoltre l’obiettivo di promuovere l’attività agricola che si svolge (o si potrebbe) svolgere su di essi, contribuendo alla salvaguardia del territorio.
Il mantenimento dell’attività agricola infatti consente di poter gestire il territorio e contribuisce a diminuire il rischio di dissesti idrogeologici.
Il provvedimento in particolare identifica come “terreni agricoli” tutti quelli che, sulla base degli strumenti urbanistici in vigore, hanno destinazione agricola.
La norma introduce un meccanismo di identificazione, a livello nazionale, dell’estensione massima di terreni agricoli edificabili (ossia di quei terreni la cui destinazione d’uso può essere modificata dagli strumenti urbanistici).
Problematico appare il controllo sull’applicazione di detta norma da parte degli enti locali. Coma fa a controllare lo Stato se competenti sono Le regioni e come si fa  a conciliare il controllo regionale con l’autonomia comunale?
E’ sancito il divieto di cambiare la destinazione d’uso dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuto di Stato o di aiuti comunitari.
Il provvedimento incentiva il recupero del patrimonio edilizio rurale per favorire l’attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti.
5. Si istituisce un registro presso il Ministero delle politiche agricole al fine di identificare i Comuni interessati, i cui strumenti urbanistici adottati non prevedono l’ampliamento di aree edificabili o un aumento inferiore al limite determinato dalle Regioni, che possono chiedere di essere inseriti.
I contributi di costruzione devono obbligatoriamente concorrere alle spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e non possono essere destinati alla copertura delle spese correnti da parte dell’Ente locale.

Nessun commento:

Posta un commento