venerdì 7 settembre 2012

Urbanistica. Piano Insediamenti produttivi. Annullamento. Risarcimento danno.


Il p.i.p. è un piano speciale di zona equiparabile al piano particolareggiato, in quanto entrambi gli strumenti attuano e specificano le prescrizioni del piano regolatore generale. Nicola Centofanti Paolo Centofanti e Mirco Favagrossa, Diritto urbanistico,  2012, 353
Il p.i.p. persegue l'obiettivo di assicurare un ordinato sviluppo urbanistico della zona ove dovranno sorgere nuovi insediamenti produttivi o dovranno trovare sistemazione quelli già esistenti.
I piani speciali di zona, fra quali rientra anche il p.i.p., hanno pertanto, funzioni ed ripercussioni che travalicano la mera regolamentazione dell'uso del territorio, contenendo programmi di espropriazione di vaste aree per la realizzazione di un duplice interesse pubblico: economico, avendo la funzione di rilanciare l'attività produttiva e di creare nuove opportunità di lavoro offrendo alle imprese le aree occorrenti per i loro impianti, ad un prezzo politico.
Il piano per gli insediamenti produttivi non ha natura di mero strumento attuativo delle previsioni contenute nel piano regolatore generale, essendogli stata riconosciuta la funzione di strumento di politica economica, di stimolo all'espansione industriale e d'incentivazione delle imprese oltre che di mezzo volto a suscitare nuove opportunità lavorative, offrendo ad esse ad un prezzo politico le aree occorrenti per il loro impianto e la loro espansione.
Questa caratteristica del p.i.p.  non esclude l'obbligo, a carico dell'Amministrazione, d'una adeguata istruttoria e motivazione, con uno studio sullo sviluppo economico dell'area interessata capace, in conformità ai principi di ragionevolezza e buona amministrazione, di una documentata valutazione previsionale del fabbisogno di aree da vincolare e, successivamente, da espropriare, per consentire gli insediamenti previsti.
Attraverso il piano  si realizza un trasferimento di ricchezza dai proprietari assoggettati ad espropriazione agli assegnatari dei lotti con il sacrificio del principio di eguaglianza, nonché del diritto di proprietà costituzionalmente tutelato.
Tuttavia, tale sacrificio potrà essere imposto soltanto in nome di un interesse generale, ex art. 42, comma 3, cost., la cui sussistenza dovrà formare oggetto di specifica istruttoria da parte del comune, che è tenuto a motivare in modo specifico l'adozione del p.i.p.
La giurisprudenza ha sottolineato la necessità di un'adeguata istruttoria, attraverso indagini di mercato atte ad individuare una specifica domanda di realizzazione di attività imprenditoriali. L’indagine deve condurre ad affermare la prevalenza di tali interessi su quelli dei proprietari espropriati, potrà allora affermarsi l'opportunità dello strumento nel senso della piena corrispondenza alla specifica funzione ad esso attribuita dalla legge.
Nel caso di specie il T.A.R. ha annullato il p.i.p. accogliendo il ricorso dei ricorrenti che hanno denunziato l'omissione da parte del Comune di ogni opportuna ricerca in ordine alla effettiva domanda di attività produttive e di tipo industriale nella zona, nonché all'assenza di alcuna ponderazione circa l'adeguatezza del piano, comprendente un'area della superficie di 200.000 mq, ritenuta sproporzionata in relazione alle esigenze del paese. (T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 7.7.2011, n. 390, RATAR, 2011, 7-8).
Sorge il problema sulla possibilità di richiedere un risarcimento del danno per provvedimenti palesemente illegittimi .
In tal caso vale l’interesse fatto valere.
Ossia bisogna considerare se l’atto amministrativo considerato illegittimo colpisce un interesse economico suscettibile di risarcimento.
Se il piano ha comportato la variante da area agricola ad area industriale il ricorrente non può vantare un pregiudizio economico.
Se , invece, il piano ha comportato la variante da area residenziale ad area industriale e per ciò è stato denegato il permesso di costruire richiesto è palese che si configurano gli estremi per un risarcimento del danno.


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