mercoledì 28 novembre 2012

Comune. Sindaco. Provvedimenti contingibili ed urgenti per pubblica incolumità.


Comune. Sindaco. Provvedimenti contingibili ed urgenti. Misure straordinarie per tutelare la pubblica incolumità.

L'art. 54 comma 2, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti « al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini », in assenza di indicazioni circa le modalità di esercizio del potere, a fronte di situazioni eccezionali di necessità e di urgenza.
Tale potere non può, comunque, mai trasmodare in una violazione del principio di legalità e va ancorato ad una serie di principi che devono guidarne l'utilizzo, quali appunto la necessità e l'urgenza, la durata limitata nel tempo, la motivazione, ovvero l'insussistenza di altri poteri per risolvere la questione.
In sostanza, esso presuppone un'oggettiva situazione di effettivo e concreto pericolo per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva.
 In sintesi il requisito della « contingibilità » attiene all'urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in ordine a situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente per l'incolumità pubblica ed impone al Sindaco di dare adeguata contezza delle ragioni che lo hanno spinto ad usare lo strumento « extra ordinem ».
La ratio dell’ordinanza non consiste tanto nell'imprevedibilità dell'evento, quanto nell'effettiva impossibilità di utilizzare tempestivamente i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento.
Il presupposto necessario per l'esercizio, nella materia, del potere di ordinanza extra ordinem, oltre che nell'esistenza di una situazione di emergenza che deve afferire a circostanze imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili altrimenti con gli ordinari strumenti posti dall'ordinamento a disposizione dell'autorità competente, art. 54, T.U. degli Enti locali. T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 03/05/2012, n. 153
Il provvedimento del Sindaco che abbia inteso adottare misure straordinarie per tutelare la pubblica incolumità attraverso la prevenzione di possibili incidenti sanzionare non la semplice irregolarità edilizia consistente nella mancanza del certificato di agibilità della struttura (e della documentazione necessaria per il suo rilascio, si configura, pertanto, come ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Cons. Stato, sez. V, 19 maggio 1998, n. 623.
Tale conclusione si impone anche in base al principio di conservazione degli atti amministrativi, secondo il quale l'interpretazione deve privilegiare la legittimità del provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 maggio 1999, n. 925), dal momento che la dichiarazione "ordinaria" di inagibilità di un edificio, in forza del principio di separazione tra compiti gestionali e compiti di indirizzo politico-amministrativo, rientrerebbe sicuramente nell'ambito delle competenze dirigenziali e non di quelle dell'organo di governo dell'ente locale. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 25/10/2007, n. 3243
L'esercizio dei poteri extra ordinem di cui al citato art. 54 presuppone una situazione di pericolo effettivo che deve essere esternata con congrua motivazione ( T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 agosto 2006, n. 7815).
Nel caso di specie l'ubicazione dell'impresa nel centro abitato può costituire, in astratto, situazione di pericolo effettivo, ma non presenta i caratteri di eccezionalità e imprevedibilità richiesti, per costante orientamento giurisprudenziale, ai fini dell'esercizio del potere in questione.
L'adozione di ordinanze contingibili e urgenti ex art. 54 del t.u. enti locali, inoltre, ha carattere residuale, presupponendo l'impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo con i mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento, rappresentati, nel caso in esame, dall'intervento sull'atto autorizzatorio che facoltizza l'esercizio dell'attività insalubre nel centro abitato, ai sensi degli artt. 216 e 217 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.
L'unico elemento astrattamente idoneo a fondare l'ordinanza che dispone la chiusura della struttura produttiva è costituito dalle carenze prevenzionistiche rilevate dal competente Servizio della A.S.L., nella specie il Comune era tenuto ad individuare con chiarezza le deficienze riscontrate (precisando se si trattava di deficienze documentali ovvero sostanziali) ed a esplicitare le ragioni per le quali esse apparivano idonee a generare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento.
Occorre, inoltre, dare contezza delle ragioni che inducevano l'autorità ad adottare lo strumento extra ordinem nonostante dette carenze durassero da tempo e nonostante l'interessato si fosse espressamente impegnato a procurare la documentazione mancante.
In mancanza di tali giustificazioni, il provvedimento si appalesa viziato sotto il profilo del difetto di motivazione e se ne impone l'annullamento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che, conformandosi ai principi qui enunciati, l'amministrazione riterrà di adottare nella fattispecie.
È stata, pertanto, dichiarata illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente con la quale sono stati impediti l'accesso e l'utilizzo di un impianto produttivo, motivata con riferimento alla carenza della documentazione necessaria al rilascio del certificato di agibilità, che può avere rilevanza solo ai fini dell'ordinaria dichiarazione di inagibilità del fabbricato; né risulta sufficiente il generico riferimento a carenze prevenzionistiche, essendo il Sindaco tenuto ad esplicitare le ragioni per le quali esse appaiono idonee a generare una situazione di pericolo per la pubblica incolumità non fronteggiabile con i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 25/10/2007, n. 3243.
Per riutilizzare il fabbricato è necessario oltre che richiedere la nuova agibilità produrre i certificati richiesti dalla normativa, ad esempio il collaudo statico previsto per le opere realizzate in conglomerato cementizio, o l’autorizzazione all’inizio dei lavori rilasciato dal competente ufficio regionale per il consolidamento degli edifici , art. 61, d.p.r. 380/2001, o per le opere in zone simiche, art. 94, d.p.r. 380/2001.




Agibilità. Revoca Agibilità.


Revoca. Agibilità.

L'agibilità di un immobile attiene alla solidità e sicurezza dell'edificio; la sospensione e la revoca della stessa non possono, pertanto, fondarsi sul presupposto del rumore eccessivo dell'impianto sonoro del locale e dello schiamazzo degli avventori. L'eventuale abuso delle autorizzazioni amministrative rilasciate e la violazione delle inerenti prescrizioni devono trovare sbocco in provvedimenti, di tipo cautelare o sanzionatorio (sospensione e revoca ai sensi dell'art. 19, t.u.l.p.s.) che si rivolgono nei confronti del titolare della stessa (e dell'attività da questi esercitata) senza che questo implichi il venir meno, in sé, dell'agibilità del locale.T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 14/07/2011, n. 3793.
È illegittimo il provvedimento di chiusura di un'attività commerciale disposto per il solo motivo formale della mancanza del certificato di agibilità, pur in mancanza di ragioni sostanziali di insalubrità, antigienicità e non agibilità dei locali. Il presupposto necessario per l'esercizio, nella materia, del potere di ordinanza extra ordinem, oltre che nell'esistenza di una situazione di emergenza che deve afferire a circostanze imprevedibili o impreviste, non fronteggiabili altrimenti con gli ordinari strumenti posti dall'ordinamento a disposizione dell'autorità competente, art. 54, T.U. degli Enti locali. T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 03/05/2012, n. 153
La sopravvenuta rilevazione della mancanza di un requisito (il certificato di agibilità) necessario per l'esercizio dell'attività commerciale assentita, deve essere valutata e apprezzata nell'ambito di uno specifico procedimento di riesame dell'originario titolo autorizzativo, al fine di verificare la necessità, oggi, di disporre la contestata cessazione e ciò sulla base di un motivato giudizio di prevalenza dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla immediata cessazione dell'attività commerciale, giudicato prevalente rispetto al contrapposto interesse del privato in buona fede a proseguire nell'attività nelle more dell'acquisizione del certificato di agibilità mancante. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 29/08/2011, n. 4246.
La carenza del certificato di agibilità e della documentazione occorrente per il suo rilascio rileva ai fini dell'ordinaria dichiarazione di inagibilità del fabbricato e non può fondare, di per sé, un provvedimento contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 25/10/2007, n. 3243
La revoca del’agibilità comporta che sarà necessario, una volta adeguato l’edificio, ripercorrere il procedimento di cui all’art. 25, d.p.r. 380/2001, per ottenere un nuovo certificato di agibilità.

Amministratore del condominio. Funzioni

La figura dell’amministratore del condominio è stata radicalmente modificata dalla legge di riforma approvata il 20.11.2012.

L’articolo 9 della legge di riforma, modifica l’art. 1129 del codice civile.
Questi i  principali nuovi obblighi dell’amministratore:
a)Trasparenza . L’amministratore deve  fornire ai condomini, al momento della nomina, oltre ai propri dati anagrafici, ulteriori dati e strumenti di pubblicità per consentire la valutazione delle sue qualifiche e del suo operato;
b) Registri. L’amministratore deve tenere il registro dei verbali di assemblea e di nomina e revoca dell’amministratore e il registro di contabilità;
c) Assicurazione personale RC.. L’amministratore deve, su richiesta dell’assemblea, stipulare, a carico dei condomini, una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato; adeguando i massimali della polizza all'importo di eventuali lavori condominiali;
d) Apertura Conto Corrente condominiale L’amministratore deve far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o dai terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Ciascun condomino, a garanzia della dovuta trasparenza di tutte le operazioni contabili,può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica;
f) Recupero crediti. L’amministratore deve provvedere alla riscossione forzosa dei crediti condominiali entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso. Solo l’assemblea può revocare quest’obbligo di legge. In carenza di riscossione la responsabilità di eventuale inadempienze, ad esempio sospensione della fornitura di energia, è dell’amministratore. Trattandosi di azioni che hanno a garanzia beni immobili se non paga il conduttore ne risponderà il proprietario;
g) Compenso L’amministratore deve, a pena di nullità della nomina, nell’atto dell’accettazione dell’incarico, indicare l’importo del relativo compenso;
h) Esposizione  Targa. L’amministratore deve affiggere sul fabbricato amministrato della cd. «targa» dell’amministratore che lo rende  contattabile in caso di necessità anche da terzi estranei al condominio.
i) Informazione ai condomini. L’amministratore deve fornire al singolo condomino che ne faccia richiesta le opportune attestazioni in ordine allo stato dei pagamenti e delle pendenze giudiziali, all’esecuzione degli adempimenti fiscali, alla convocazione annuale dell’assemblea per la presentazione del rendiconto, e al dovere di tenere la contabilità.
La nomina dell’amministratore è condizionata possesso di requisiti soggettivi ,prescritti dal nuovo art. 71 bis disp. att. c.c. quali: il  godimento dei diritti civili;
la mancanza di condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a 2 anni e, nel massimo, a 5 anni;
non essere interdetto o inabilitato;
non deve risultare nell’elenco dei protesti cambiari;
avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e
avere frequentato un corso iniziale in materia condominiale con formazione periodica.


martedì 27 novembre 2012

Municipalizzate. Disdetta

Al mio paese. Municipalizzate.
La municipalizzata del mio paese che cura gli interessi del territorio ha fatto consistenti investimenti fuori dalla regione a chilometri di distanza. I nostri figli sono costretti ad andare a cercare lavoro altrove.
Se tutti gli utenti disdettassero i contratti come sto facendo io forse ci sarà un diverso approccio.
Sempre che gli affari non sia necessario farla al di fuori di occhi indiscreti.

sabato 24 novembre 2012

L'art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001. Le questioni di costituzionalità.



L'art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001.  Le questioni di costituzionalità.

Il legislatore è intervenuto con una nuova norma l’art. 34, d. l. 6 .7.2011, n. 98, che introduce l’art. 42 bis al posto dell’abrogato art. 43 , d.p.r.327/2001, a regolare l’istituto dell’acquisizione di un bene utilizzato dall’amministrazione senza titolo per adeguarsi ai dettati della Corte .
Il provvedimento di acquisizione deve essere motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione N. Centofanti, P. Centofanti e M. Favagrossa, Diritto urbanistico, 2012,501.
La dottrina si è chiesta se il legislatore dell'art. 42-bis si sia, o meno, attenuto alle prescrizioni provenienti dalla giurisprudenza di Strasburgo e, da ultimo, anche dalla Corte costituzionale.
Il contrasto tra la disciplina dell'utilizzazione senza titolo di beni privati per scopi di interesse pubblico e la tutela della proprietà di cui all'art. 1 del primo Protocollo addizionale possa dirsi venuto meno ?
La nuova norma  impone l'onere motivazionale a carico della P.A. obbligata, in sede di adozione del provvedimento acquisitivo, a rendere manifeste le eccezionali ragioni di interesse pubblico poste a base dell'atto medesimo.
Ciò a conferma della necessità di porre un freno alla possibilità di ricorrere allo strumento ex art. 42-bis che non può certo finire per costituire un escamotage utilizzato dal soggetto pubblico allo scopo di svincolarsi dalle ordinarie regole della procedura espropriativa.
Viene, inoltre, eliminata in radice la possibilità per il giudice di paralizzare le azioni restitutorie avanzate dai privati, dall'altro in quanto la previgente disciplina finiva col consentire al g.a. di sostituirsi all'amministrazione nel bilanciamento degli interessi coinvolti attribuendo allo stesso prerogative tipiche della giurisdizione di merito al di fuori delle ipotesi di legge.
Essa rileva che permangono, peraltro,  alcune evidenti criticità.
Manca la previsione di un termine cui subordinare l'adozione da parte dell'amministrazione utilizzatrice dell'atto conclusivo della procedura acquisitiva.
E’ comunque tuttora possibile che il provvedimento acquisitivo da parte dell'amministrazione espropriante sia adottato successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del diritto del proprietario alla restituzione dell'area.
La giurisprudenza ha dovuto riesaminare le questioni di costituzionalità che sono state riproposte anche relativamente  all'art. 42 bis del d.p.r. n. 327 del 2001.
Queste sono state dichiarate manifestamente infondate, poiché l'art. 42 bis è risultato conforme alle disposizioni della Cedu e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Cons. St., sez. VI, 15.3.2012, n. 1438.
LA giurisprudenza ha rilevato che, successivamente alla sentenza del 12 gennaio 2006 della Sez. III della CEDU, che aveva incidentalmente formulato critiche all'art. 43 del testo unico in occasione di una condanna riguardante una occupazione sine titulo, la Corte di Strasburgo non si è pronunciata più in senso critico nei confronti dell'istituto originariamente disciplinato dal medesimo art. 43; inoltre, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha manifestato il proprio ‘welcoming' per le disposizioni contenute nell'art. 43, col compiacimento in sede europea per l'elaborazione di un istituto che ha consentito una ‘legale via d'uscita', nei casi in cui fosse riscontrabile un'opera pubblica in assenza del valido ed efficace decreto di esproprio; infine, il provvedimento ora disciplinato dall'art. 42 bis comporta la spettanza — al soggetto che perde il diritto di proprietà — di un importo a titolo di indennizzo, nella misura superiore del 10% rispetto a quanto avrebbe avuto diritto ad ottenere a titolo di risarcimento del danno.
Tali decisioni comportano che a seguito all'emanazione del provvedimento ex art. 42 bis d.p.r. n. 327 del 2001, deve ritenersi improcedibile la domanda risarcitoria originariamente proposta dal privato illegittimamente espropriato: ciò perché la successiva emanazione del provvedimento di acquisizione, ai sensi dell'art. 42 bis, comporta - con effetti "ex tunc" - il mutamento del titolo della pretesa che possono avanzare gli interessati, sicché a questi spetta soltanto un indennizzo per la perdita del diritto di proprietà, in ordine al quale non sussiste la giurisdizione esclusiva del g.a.,  art. 133, comma 1, lett. f), c. proc. amm.
Deve ritenersi improcedibile, inoltre, per sopravvenuto difetto di interesse la domanda restitutoria originariamente proposta dal privato illegittimamente espropriato, sicché ogni contestazione avverso questo nuovo provvedimento può essere fatta valere nel caso di sua impugnazione in sede di cognizione (e quindi non in sede di appello innanzi al Consiglio di Stato.


giovedì 22 novembre 2012

Redditometro 2013

Redditometro 2013
Il redditometro serve per verificare la congruità fiscale  di coloro che hanno presentato la denuncia dei redditi.
Ma per coloro che non la hanno presentata come si procede all'accertamento?
Ad esempio, coloro che hanno carichi pendenti  per resti contro il patrimonio devono denunciare i proventi dei loro furti?
Coloro che hanno carichi pendenti pere reati contro la pubblica amministrazione , peculato, concussione devono denunciare l'ammontare di quanto si sono appropriati.
Color che godono del patrocino gratuito e sono accusati di reati gravissimi associazione d i stampo mafioso devono denunciare i proventi del reato?
Come procederà l'amministrazione finanziaria contro costoro?
O controllerà solo i contribuenti che già denunciano i loro redditi?

giovedì 15 novembre 2012

Immobili di interesse storico IMU ed IRPEF

Immobili di interesse storico IMU ed IRPEF
Con il cd Decreto Semplificazioni fiscali art.4 comma 5-quater, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, è stato abrogato l’art. 11 comma 2 della L.413/91.
Viene sostanzialmente ridisegnato il trattamento fiscale degli immobili di interesse storico - artistico concessi in locazione.
Tornano ad essere tassati i canoni di locazione. 
Il reddito dei fabbricati vincolati è pari al canone di locazione ridotto forfettariamente del 35% se superiori al reddito medio ordinario determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, modificando l’art. 37, TUIR; 
L’art.4 comma 5- sexies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 165, apporta le al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata al 35 per cento";
b) all'articolo 90, comma 1:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione";
E’ necessario di procedere al “ricalcolo” dell’acconto IRPEF/IRES 2012 
La base imponibile IMU è ridotta del 50%. 
Il DL 16/2012, all'art. 4, comma 5, recita all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Gli immobili storici – artistici detenuti dalle persone fisiche non locati (utilizzati come propria abitazione o “a disposizione”): dal 2012 sono “esenti” da IRPEF e relative addizionali in quanto assoggettati ad IMU.
E’ confermata la disciplina generale secondo cui il reddito imponibile IRPEF dell’immobile locato è determinato dal maggiore tra il canone di locazione ridotto del 15% (25% se ubicato a Venezia, Murano, Burano e Isole della Giudecca) e la rendita catastale rivalutata del 5%;
Gli immobili storici – artistici detenuti dalle persone fisiche locati hanno l’elevazione al 35% della deduzione forfetaria da applicare al canone di locazione ai fini della determinazione del reddito (IRPEF/IRES).
Ciò sia agli effetti della determinazione del reddito dei fabbricati sia con riguardo alla disciplina dei proventi immobiliari.
Per gli immobili storico-artistici posseduti da società o enti, ossia gli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa ovvero beni destinati alla produzione/ scambio dell’attività d’impresa (cd beni merce)  se non locati è prevista• la riduzione del 50% del reddito medio ordinario risultante dall’applicazione della tariffa d’estimo propria dell’immobile  la disapplicazione (art. 41,TUIR) della maggiorazione di 1/3 di detto reddito per le unità immobiliari sfitte o tenute a disposizione.
Per gli immobili storico-artistici posseduti da società o enti che risultano locati, come per le persone fisiche, l'imponibile Irpef è determinato nel maggiore tra i canoni di locazione di competenza ridotti del 35% e la rendita catastale effettiva rivalutata del 5%. 
Per gli immobili di interesse storico-artistico degli enti non commerciali è applicabile quanto previsto per gli immobili delle società.
Ai fini della decorrenza delle nuove disposizioni, queste risultano applicabili “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2011”, ossia dal 2012 .
Gli effetti non si riverberano solo nella dichiarazione dei redditi 2013 poiché gli acconti vanno corrisposti entro il novembre 2012 per l’IRPEF e il dicembre 2012 per l’IMU. 

Prima pagina

Prima pagina
Quando leggo gli articoli di prima pagina mi chiedo dove vivono questi illustri commentatori. A parte al loro riconosciuta capacità di scrivere su illustri quotidiani c'è da chiedersi se riescono a vedere i problemi della gente?
Non riescono a vedere che esiste una oligarchia che si è costruita su misura indennità e stipendi cumulabili con più attività sempre a favore dello Stato o di enti da questo sovvenzionati sulle spalle di chi lavora.
Con una incapacità gestionale che  sta conducendo il paese al collasso economico.
Stipendi che gridano vendetta in rapporto a quello che  riesce a guadagnare chi vive onestamente e si confronta tutti i giorni con  il mercato.
Bisogna tagliare per decreto questi stipendi prima di esigere sacrifici dalla gente normale.
Questo è il punto da evidenziare tutti i giorni finché non ci sarà risposta.
A risolvere la situazione ci debbono pensare con le buone i benpensanti o ci penserà con le cattive qualche malpensante.

lunedì 12 novembre 2012

IMU Fondazioni Bancarie esenti da IMU

Le fondazioni bancarie, 50 miliardi di patrimonio, la metà del quale investito negli istituti di credito del Paese, sono per il governo organizzazioni No profit e, come tali, non sono tenute a pagare l’Imu
O contribuenti normali che sugli immobili già 'pagano l'irpef sono tenuti a contribuire all'IMU senza sgravio dalla imposta sul reddito.
Alcuni commentatori invitano all'acquisto di immobili da affittare. Un vero affare ? per chi ti prende per la gola in un momento di crisi.
Forse è per questo che si sta scegliendo di vendere il patrimonio pubblico in questo momento. Per fare ottimi affari.

Ambiente . Quale Politica?


Ambiente . Quale Politica?
Invece di fare grandi dibattiti sul nulla sarebbe interessante dibattere su temi concreti come questo:
Barack Obama è (per fortuna!) ancora il Presidente degli USA. Molti osservatori imputano l'aumento di consensi degli ultimi giorni anche alla presa di posizione in suo favore da parte di Michael Bloomberg, attuale sindaco (miliardario e Repubblicano!) di New York, il quale, in un lungo articolo che ho letto attentamente, ha deciso di schierarsi con il "Democratico" Obama per la sua politica in favore dell'ambiente e per la speranza che può offrire alle future generazioni in tema di lotta agli sprechi ed ai cambiamenti climatici.
E noi? La nostra classe politica? Il posizionamento pre elettorale dei vari partiti e candidati in argomento?

venerdì 9 novembre 2012

Ghiringhelli. Compensi


Il sovrintendente della Scala Ghiringhelli nel 1945 non aveva compenso .
Lissner ha incassato un milione di euro per lo stesso incarico.
Il problema del deficit è tutto qui.
Bisogna avere il coraggio di ritornare allo spirito di Ghiringhelli
Come si fa a tagliare con un  progetto politico gli stipendi che i tanti si sono costruiti legalmente?
Un decreto legge può imporre tetti massimi a tutti i dirigenti pubblici che hanno altri incarichi invece che autorizzare impedire ogni altra attività salvo diminuzione dello stipendio.
Come si fa a fare contemporaneamente bene più lavori?



domenica 4 novembre 2012

Compravendita immobili. Francia



“Sto facendo un grosso affare in Francia, ma non dico niente.”con un gran sorriso Paolo mi comunica questa trovata ai parenti che conferma che lui non solo è un genio nella medicina ma anche negli affari.
Si tratta di fare un prestito ad un immobiliarista.
Un galantuomo l’immobiliarista.
Il sig. Faina è veramente affidabile possiede una grande villa ai piedi del castello di Cagnes sur Mer.
Una villa bellissima fine ottocento con un parco di tremila mq.
Palme altissime qualche olivo , ma è soprattutto la casa padronale che dà proprio la patente alla persona per bene.
Il sig. Faina è affabile parla continuamente di affari di case da costruire di case da vendere del giro vorticoso che condiziona la vita sulla Costa Azzurra.
“ Qui si fan dei grads affaires messieur Paolo.
Sento che nous possiamo fare dei bons affaires ensemble.”
Il Sig. Faina per adeguarsi alla conversazione con il nuovo cliente , ma che cliente uno che ti dà dei soldi è un amico; con l’amico italiano usa intercalare alcune parole italiane nella sua conversazione in francese, che fra l’altro Paolo parla benissimo.
E’ una questione di cortesia per lui dimostrare anche col parlare la stessa lingua, almeno in parte, la sua amicizia.
L’immobiliarista ostenta una vita lussuosa.
Paolo è invitato alla villa ad alcune cene dove grossi notabili locali fanno a gara per dimostrare al padrone di casa tuta la loro  ammirazione.
E’ piacevole le calde sere d’estate godersi un pernot seduti comodamente al bordo di una  graziosa piscina attorniati da camerieri che si fanno in quattro per servirti ogni ben di Dio.
Chi può resistere al fascino dell’affare condito in salsa francese sulla costa Azzurra?
“Sto costruendo delle villas se tu vuoi puoi partecipare all’affaire.
Se vuoi essere tranquillo e non occupati di niente ci penso tutto io e tu prendi un buon interesse.
Che ne dici del dix pour cent?”.
“Non puoi farti scappare questa occasione Paolo.” dice la Titti che ha fiutato l’affaire.
“per il contratto?” chiede sospettoso Paolo.
“ Tutto regolare , mon ami. Non c’è nulla da preoccuparsi . Io firmo un bel contratto. Tu prendi il tuo interesse ed io prendo i soldi.”
Si può non fidarsi si un uomo più corte se del sig. Faina?
Uno che ti inviata a casa sua in una villa splendida
“Ho visto persino dei rubinetti placcati oro nei bagni firmati Hermes Paris!” entusiasta commenta la Titti.
Sulla Costa scorre un fiume di soldi tutti fanno a gara ad acquistare un appartamento di prestigio in uno dei luoghi ritenuto il più bello dì Europa.
Un appartamento in Costa Azzurra è una garanzia!
“Ma questo prestito ha garanzie?” chiede il professore esperto di diritto saputa la notizia del brillante affaire.
“Hai dato dei soldi senza chiedere un’ipoteca sulle proprietà immobiliari o sugli immobili d realizzare?”  richiede strabuzzando gli occhi.
“Cosa dici non ho garanzie : ho un contratto firmato da un galantuomo .”
Insiste Paolo che pois i fa convincere e riprende di corsa la macchina e parte alla ricerca di garanzie.
Il notaio francese è una garanzia.
“Oui sig. Mondini è meglio di mettere un’ipoteque!” questo coute chere ma conviene.” Anche lui come il sig. Faina inserisce qualche parola italiana nella conversazione per rendere il discorso più amicale.
Tutti sanno che un’ipoteca è una buona garanzia se è di primo grado ossia se sei il primo che garantisce il suo credito su di un determinato immobile.
Se la ipoteca è di secondo grado,  bisogna che il credito di primo grado trovi capienza nell’immobile una volta che questo sia venduto all’asta.
Se dopo la esecuzione immobiliare relativa all’ipoteca di primo grado di soldi non ne rimangono più la seconda ipoteca è come se non fosse stata iscritta.
Ma questo dettaglio insignificante Paolo non lo conosce ed il notaio si guarda bene da informarlo; lui esegue quanto il cliente gli ha richiesto e fattura con una abbondante parcella al sua prestazione professionale.
Ma sull’immobile esiste anche un’altra ipoteca molto pesante che era stata concessa in forza di un primo prestito.
Così la banca creditrice inizia la procedura esecutiva.
L’immobile che garantisce l’operazione è la grande villa ai piedi del castello di Cagnes sur Mer.
All’asta pubblica c’è un sacco di gente .
Gli avvoltoi che girano sulla preda sono sempre in molti ed è forse un bene così il debitore può realizzare qualcosa in più da una gara con  una certa pubblicità.
Gli avvocati si incontrano davanti al tavolo del giudice pere scambiarsi gli ultimi messaggi.
Gli acquirenti fanno per l’ultima volta i loro conti.
Un momento: c’è anche Paolo che vuole proteggere il suo affare.
Se il prestito è perduto se la banca si prenderà tutto quello che si può ricavare dalla vendita all’asta che cosa si può proteggere ancora?
“E’ evidente che se compero la villa all’asta ossia con un prezzo vantaggioso rispetto alla normale compravendita io poi posso rivenderla lucrando così qualcosa ce mi consente di ripagarmi del prestito oramai perduto!” una logica avvincente che Paolo propina ai consigli di coloro che gli dicono di abbandonare il tutto e di lasciare perdere un affare nato male.
Chi si butta fidando del suo fiuto  in una affare disastroso difficilmente trova la voglia di uscirne perché vorrebbe dire riconoscere di avere sbagliato e così continua la sua corsa fino in fondo.
“ Se entri in questa nuova avventura devi poi vendere la villa ad un prezzo notevole per recuperare e devi pagare oneri e tasse in un paese straniero dove non conosci le regole e dove sei già stato raggirato una volta.” Continua ripetere il grillo parlante.
“ Guarda i rilanci sono troppo alti se non sei un o del mestiere quella villa rischia di essere un altro debito.”
Le aste sono pericolose per chi non ci è abituato.
Rischi di azionarti al bene che vuoi acquistare, ogni alzata di braccio sono migliaia di euro che se ne vanno e tu sei lì convinto di volere difendere il tuo affare.
Il cancelliere è suadente ed invita i concorrenti a fare il loro gioco è come puntare alla roulette chi metterà les fiches  all’ultimo rilancio si aggiudicherà la villa.
Il grillo parlante invano invoca la fine di rilanci da parte di paolo ormai non c’è più niente da recuperare bisogna pagare senza ricevere nulla di ritorno poiché l’intero importo versato per l’acquisto se lo prende la banca che ha recuperato tutto capitale interesse e spese legali.
Loro sì le banche sanno fare bene il loro mestiere!
L’affare si è concluso Paolo perde il suo prestito e si prende al prezzo dell’asta una villa da gestire in Francia.
Tutta colpa del notaio che non ha garantito il prestito in maniera corretta l’ipoteca è stata iscritta su di un edificio esistente e su quattro case mai realizzate .
Faina in effetti voleva costruire quattro villette nel terreno prospiciente la villa ed aveva depositato un progetto.
Il progetto nel sistema fiscale era entrato a tutto titolo nel patrimonio del Faina per cui ad una lettura non attenta sembrava che lui avesse altre quattro villette, peraltro mai costruite, poiché la proprietà era solo del progetto che consentiva, quello sì, di pagare ulteriori tasse patrimoniali.
Un buon motivo per cercare di recuperare parte del prestito perduto fare causa al notaio perché ha indotto in errore l’acquirente!
Secondo l’atto notarile io Paolo sono proprietario dal 1994, in Cagnes sur Mer, di un edificio esistente e di quattro case mai costruite su di un appezzamento di terreno.
In relazione a questo semplice schema di identificazione proprietaria ho corrisposto le tasse fondiarie sia per l’edificio sia per le altre case mai costruite considerando il lotto edificabile.
Ho venduto l’immobile nel 2005 con un contratto condizionato all’approvazione di un progetto da presentarsi dall’acquirente che nel contempo occupava la casa con obbligo di renderla nel caso di non perfezionamento dell’accordo
Gli uffici comunali mi hanno assicurato che il piano regolatore e le tasse pagate consentivano la celere approvazione del progetto.
Dopo due anni di precisazioni da parte degli uffici comunali, il progetto è stato prima sospeso e successivamente respinto.
L’acquirente, a tal punto, non ha più pagato né riconsegnato la casa come da contratto.
Con una semplice causa durata tre anni i giudici hanno riconosciuto il mio buon diritto fissato da un rogito notarile.
Ho potuto rientrare in possesso dell’immobile distrutto da anni di incuria.  
E’ stato proprio un buon affare immobiliare.

Consigliere Comunale Astensione


Un costante orientamento giurisprudenziale afferma che, ai sensi dell'art. 78, d.l.vo 18 agosto 2000 n. 267 e relativamente agli atti a carattere generale (quali gli strumenti urbanistici), l'amministratore pubblico deve astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei soli casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi suoi o di parenti o affini fino al quarto grado; tale obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l'amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interesse, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la p.a. (Consiglio di Stato  sez. IV,  28 gennaio 2011,  n. 693). Occorre che il consigliere versi in una condizione di conflitto di interessi in quanto l’atto riguarda interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
La giurisprudenza ha chiarito che il concetto di « interesse » del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera. (Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 1996, n. 1035). Tale regola, che costituisce applicazione del principio, di livello costituzionale, di imparzialità e buon andamento che deve contrassegnare l'azione dei pubblici poteri (Cons. Stato, sez. IV, 4 novembre 2003 n. 7050).
La norma è chiara nello stabilire che la violazione dell’obbligo di astensione sussiste non solo nel caso di partecipazione alla votazione del consigliere in conflitto di interessi, ma anche nel caso di partecipazione alla discussione. L'Amministratore pubblico, in base al disposto dell'art. 78 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha l’obbligo di allontanamento dalla seduta al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa. (T.a.r. Abruzzo Pescara, 13 febbraio 2004, n. 208; Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 1993, n. 794).
Infatti, anche coloro che si limitano a partecipare alla discussione contribuiscono alla formazione della volontà dell’organo collegiale pur avendo essi
stessi o loro parenti specifico interesse in ordine alla disciplina urbanistica in discussione e possono incidere anche sulla votazione integrando il
quorum costitutivo della seduta.
La giurisprudenza (T.A.R. Liguria Sez. I, 16-05-2004, n. 1342) ha infatti precisato che il consigliere comunale che versa in conflitto di interessi non va computato nel numero dei consiglieri presenti in aula.
Inoltre, deve sussistere un collegamento tra il contenuto della deliberazione e l’interesse del consigliere che, con riferimento agli atti pianificatori
e generali la legge definisce come correlazione immediata e diretta. Tale correlazione deve avere in primo luogo carattere oggettivo,
tale da manifestare o comunque rendere logicamente ipotizzabile la possibilità di un conflitto di interesse ovvero la non estraneità di propri interessi rispetto ai fatti sui quali si concorre a deliberare. (T.a.r. Lombardia Milano, sez. I, 11 marzo 1998, n. 52).
Nella materia urbanistica, il conflitto di interessi non è peraltro escluso nell’ipotesi che nessun concreto beneficio economico scaturisca per gli immobili di proprietà dei consiglieri o dei loro prossimi congiunti, ai fini dell’incompatibilità essendo sufficiente che sussista una relazione personale fra l'oggetto dell'atto e l'amministratore, secondo una regola di carattere generale che non ammette eccezioni e ricorre anche qualora la scelta discrezionale adottata sia in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico (cfr. T.A.R. Liguria n. 818/04, cit.; Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2826; T.A.R. Liguria, I, 19 ottobre 2007 n. 1773) in quanto la condotta di un amministratore che utilizza il suo incarico pubblico per regolare gli interessi propri e dei propri parenti comporta comunque una lesione dell’imparzialità dell’amministrazione e della sua immagine che la legge intende evitare con un giudizio ex ante in astratto.
Per concludere, nel caso de quo l’assessore/consigliere comunale non potrà partecipare sia alla discussione che alla votazione della variante di piano e dovrà, pertanto, astenersi dal prenderne parte, in quanto riguardante un interesse proprio, ex. Art. 78, comma 2, T.U enti locali.
Tale obbligo di astensione è applicabile, poiché sussiste una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione di cui in oggetto e la “situazione di conflitto”.
Pertanto, l’amministratore dovrà allontanarsi dalla seduta: la violazione dell’obbligo di astensione e di partecipazione alla discussione costituisce causa di illegittimità degli atti di adozione e di approvazione del piano (T.A.R.  Milano  Lombardia  sez. II,  19 maggio 2009,  n. 3782).