mercoledì 16 gennaio 2013

Ambiente. Autorizzazione per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Ambiente. Autorizzazione per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.


L'art. 269, co. 1, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, dispone che  per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.
Il legislatore distingue − nell'ambito delle modifiche che, rispetto a quanto indicato nell'autorizzazione o nel progetto o nella relazione tecnica allegati all'autorizzazione, si intendono apportare ad un impianto o ad un'attività già autorizzato − tra le modifiche qualificate dalla legge come "sostanziali" e quelle che tali non possono essere considerate. Cass. pen., Sez. III, 10 luglio 2008, n. 30863.
L'art. 269, comma 8, prevede infatti due diversi oneri in capo al gestore, da intendersi in via alternativa tra loro, peraltro ricalcando il sistema già introdotto per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale dall'art. 10 del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.
La ratio del sistema è con tutta evidenza da ricercare nella necessità di sottoporre a preventiva tutela, in quanto in grado di incidere negativamente sull'ambiente, non solo il momento iniziale dell'attività dalla quale scaturiscono le emissioni inquinanti (mediante la richiesta di autorizzazione alle emissioni), ma anche tutte le fasi successive (le modifiche, appunto) in cui si verifichi un cambiamento significativo rispetto a quanto rappresentato all'autorità ed oggetto di sua valutazione.
Il procedimento di autorizzazione è differenziato a seconda della modifica sostanziale o non sostanziale dell'autorizzazione già ottenuta dal gestore, ai sensi dell'art. 269, d.lg. n. 152 del 2006.
Infatti, in caso di modifiche sostanziali va indetta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi al sensi degli arti. 14 e ss., l. 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi. In caso di modifiche non sostanziali, invece, è prevista una mera comunicazione e se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione all'aggiornamento dell'autorizzazione: affinché la modifica sia sostanziale è sufficiente che vi sia un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o un'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Quindi, sono sufficienti modifiche minime concernenti le emissioni per giustificare un procedimento più completo con la partecipazione di tutti gli enti coinvolti e titolari istituzionalmente di un interesse alla tutela dell'ambiente, senza che questo pregiudichi, ove siano rispettate le norme regolanti la materia, lo svolgimento dell'attività. T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 21/01/2011, n. 49.
La modifica dell'impianto consistente nella variazione delle modalità di convogliamento delle emissioni (nella specie, riunione in un unico punto di emissione di due punti di emissione preesistenti) costituisce una modifica "sostanziale" ai sensi dell'art. 269, comma 8, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 e, come tale, è sottoposta al medesimo iter autorizzativo previsto per il rilascio "ex novo" dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
E. Pomini, Nota a Cassazione penale , 28/01/2009 n. 10711, sez. III, Consiglio di Stato , 29.4.2009 n. 2746, sez. V, Emissioni in atmosfera: modifiche "sostanziali" e iter autorizzativo, Riv. giur. ambiente 2009, 5, 713.
Le società ricorrenti hanno contestato la sentenza oggetto di gravame nella parte in cui i giudici amministrativi hanno ritenuto pienamente legittimo, ai sensi del citato art. 269, il rilascio di una nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con la contestuale imposizione di nuove prescrizioni, a fronte di una domanda di modificazione di un preesistente impianto di emissione finalizzato, in particolare, a riunire le emissioni denominate "E1" ed "E2" scaturenti da due camini distinti di altezza pari a 10 metri in un unico camino alto venticinque metri.
L'amministrazione non avrebbe dovuto attivare l'iter autorizzativo imposto dalla normativa nel caso di rilascio di una nuova autorizzazione, bensì limitarsi ad un semplice aggiornamento di quella esistente.
Nel caso in cui il gestore ritenga "non sostanziale la modifica che intende effettuare, allora deve presentare all'Autorità competente una semplice comunicazione recante l'intenzione di voler procedere a tale modifica. In questo caso, se concorde con la valutazione effettuata dal gestore, l'autorità competente deve procedere, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, scaduto inutilmente il quale il gestore può senz'altro procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata.
Nel caso in cui, invece, l'autorità competente, già in sede di esame della comunicazione presentata dal gestore, valuti come "sostanziale" la modifica, allora ordina al gestore di presentare una vera e propria domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, per la quale si applica lo stesso procedimento necessario in caso di rilascio ex novo dell'autorizzazione.
Sembra pacifico che ogni aumento delle emissioni inquinanti, indipendentemente dalla sua "misura", debba essere considerato rilevante ai fini della scelta circa il tipo di adempimento cui il gestore deve sottoporsi prima di procedere all'esecuzione della modifica.
Vale ad integrare i presupposti dell'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle emissioni prodotte da un impianto anche la semplice unificazione, in un unico punto di emissione, di due punti di emissione preesistenti, con conseguente necessità di effettuare una nuova complessiva istruttoria.
Pur nella consapevolezza di dover sempre mirare alla massimizzazione della tutela dell'ambiente, non può infatti negarsi come la semplice operazione di unificazione di due o più punti di emissione, senza che si proceda ad altre variazioni rispetto a quanto rappresentato originariamente in autorizzazione, non costituisca certo una minaccia per l'ambiente tale da giustificare, a priori, la sottoposizione allo stesso procedimento amministrativo − comportante in ipotesi anche una revisione completa dell'atto autorizzativo già rilasciato in capo al soggetto richiedente la modifica − invece imposto (a ragione) nella più grave ipotesi dell'aumento o della variazione qualitativa delle emissioni.
Ciò a maggior ragione se si considera che, qualora anche una modifica interessante solo le modalità di convogliamento delle emissioni, come quella di cui si discute, determini un cambiamento delle stesse, allora si ricadrebbe comunque nella prima parte della definizione normativa oggetto d'esame, con conseguente necessità di avviare un nuovo procedimento autorizzativo a cognizione piena.
La giurisprudenza ha precisato che la presentazione di una domanda di autorizzazione incompleta, perché priva delle indicazioni relative alle caratteristiche tecniche dell'impianto nonché dei valori di emissione, integra il reato di esercizio di impianto in assenza della prescritta autorizzazione in quanto l'incompletezza della domanda è equiparabile all'omessa presentazione della medesima, art. 25, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, oggi sostituito dall'art. 279, comma 1, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152. Cassazione penale, sez. III, 13/11/2007, n. 44298
La Corte costituzionale ha verificato la costituzionalità delle legislazione regionale che hanno regolamentato il rilascio dell'autorizzazione degli impianti che producono emissioni in atmosfera.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 3, l. prov. Bolzano 10 giugno 2008 n. 4. Premesso che la disciplina statale concernente il rilascio dell'autorizzazione degli impianti che producono emissioni in atmosfera risponde all'esigenza di articolare unitariamente tale attività secondo principi che assicurino l'osservanza dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale e quindi vincola il legislatore regionale, e premesso altresì che la norma statale (art. 269 d.lg. n. 152 del 2006), la quale impone che l'autorizzazione preceda la messa in esercizio dell'impianto, costituisce un livello uniforme di tutela dell'ambiente, dettato in materia di competenza esclusiva dello Stato, la norma provinciale censurata, la quale deroga alla norma statale, consentendo al gestore di mettere in esercizio impianti che producono emissioni, prima che l'Agenzia provinciale per l'ambiente esegua il collaudo e rilasci l'autorizzazione alle emissioni, viola la detta competenza statale (sent. n. 250 del 2009). Corte Costituzionale, 4.12.2009, n. 315.

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