mercoledì 16 gennaio 2013

Ambiente. La localizzazione di impianti di recupero di rifiuti.


Ambiente. La localizzazione di impianti di recupero di rifiuti.

La localizzazione di impianti di recupero di rifiuti ed in particolare il procedimento amministrativo è finalizzato all'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.
L’autorizzazione può essere  emessa nell'ambito e ad esito della conferenza di servizi; nel caso specifico il provvedimento finale aveva anche la valenza di variante dello strumento urbanistico (che nella sua versione originaria non avrebbe consentito la localizzazione nell'area individuata di un impianto quale quello progettato. R. Rotoli, Nota a Consiglio di Stato, Sez. V, 16 settembre 2011 n.5193, in Riv. giur. ambiente 2012, 1, 86.
Il procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinato dall'art. 208, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, costituisce sostanziale riproduzione del precedente istituto di cui all'art. 27, d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, abrogato dall'art. 264, d.lgs. n. 152 del 2006
Nella nuova configurazione procedimentale la gestione costituisce oggetto di valutazione necessariamente contestuale — e non più facoltativa, come previsto dal comma 9 dell'abrogato art. 27 — all'approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.
La caratteristica comune ad entrambi i modelli procedimentali è la natura istruttoria della Conferenza di servizi che precede la decisione finale sulla realizzabilità dell'impianto, quest'ultima affidata all'esclusiva competenza dell'autorità regionale. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 27/01/2012, n. 200
Sulla (astratta) possibilità che l'autorizzazione unica di cui sopra possa avere efficacia di variante dello strumento urbanistico vigente non pare possano sussistere particolari dubbi.
È stato, infatti, affermato che l'art. 208 del D.Lgs. 152 del 2006 disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, prevedendo espressamente che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e di indifferibilità dei lavori, sicché dall'approvazione stessa del progetto deriva l'effetto di variante al P.R.G. T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. II, 26 maggio 2008, n. 1217.
La giurisprudenza ha precisato che è necessario che in sede di conferenza di servizi sia legittimamente prestato l'assenso dell'Ente competente ed in particolare, ove esistente, dell'organo a tale scopo legittimato dalla legge.
Deve ritenersi illegittimo un provvedimento emesso ai sensi dell'art. 208 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 allorché in sede di conferenza di servizi sia intervenuto un soggetto sfornito di rappresentanza dell'organo dell'Ente competente all'adozione del provvedimento richiesto.
Nella specie trattasi di rappresentante non delegato dal Consiglio comunale, organo cui spetta l'approvazione della variante al p.r.g., nell'ipotesi in cui detta variante sia stata approvata. Consiglio di Stato, sez. V, 16/09/2011, n. 5193
Sotto il profilo processuale la giurisprudenza sottolinea  la necessità che sia accertata la  legittimazione ad agire avanti al Giudice amministrativo dei soggetti terzi che si assumevano danneggiati dal provvedimento autorizzatorio emesso.
Il concetto di vicinitas si caratterizza per una intrinseca mutevolezza di contenuti e di confini
La legittimazione ad impugnare i provvedimenti lesivi di interessi ambientali viene riconosciuta sulla base del criterio della vicinitas quale elemento qualificante dell'interesse a ricorrere. Cons. St., Sez. IV, 11 novembre 2011, n. 5896.
 In particolare è stato recentemente affermato che in tema di impugnazione, da parte di un esercente commerciale, di un'autorizzazione ad aprire un nuovo esercizio ad esso concorrenziale, al fine di verificare la legittimazione ad agire, si considera rilevante la distanza tra esercizi.
Con il progressivo sviluppo delle strutture di vendita, si è ampliata l'interpretazione giurisprudenziale della vicinitas, nel senso di dare rilievo al collegamento territoriale in relazione al c.d. “bacino di utenza”. Pertanto, non può ritenersi dirimente, ai fini della legittimazione, l'effettiva distanza lineare tra due attività concorrenti, venendo in rilievo, piuttosto, l'effettiva concorrenzialità del settore merceologico e del bacino di utenza, per cui il criterio topografico della distanza tra due sedi commerciali ha acquisito un contenuto elastico, che va misurato in rapporto ai citati parametri ». Cons. St., Sez. V, 21 ottobre 2011, n. 5656.
Il soggetto deve identificare il bene della vita potenzialmente pregiudicato (ad esempio il paesaggio, l'acqua, il suolo, il proprio terreno ecc.) e successivamente dimostrare che rispetto ad esso egli si trova in una posizione differenziata tale da legittimarlo ad insorgere « uti singulus » a sua difesa quale è appunto la vicinitas 
il soggetto singolo che intenda insorgere in sede giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo esplicante i suoi effetti nell'ambiente in cui vive ha l'obbligo di identificare, innanzitutto, il bene della vita che dall'iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato (il paesaggio, l'acqua, l'aria, il suolo, il proprio terreno) e, successivamente, dimostrare che non si tratta di un bene che pervenga identicamente ed indivisibilmente ad una pluralità più o meno vasta di soggetti, nessuno dei quali ne ha però la totale ed esclusiva disponibilità (la quale costituisce invece il connotato essenziale dell'interesse legittimo), ma che rispetto ad esso egli si trova in posizione differenziata tale da legittimarlo ad insorgere uti singulus a sua difesa — di qui il requisito della finitimità o vicinitas in base al quale si è riconosciuta legittimazione ad agire al proprietario del fondo o della casa finitimi, ovvero al comunista che vive e lavora in prossimità della discarica la cui autorizzazione si impugni. Consiglio di Stato, sez. VI, 13/09/2010, n. 6554.
Il criterio della vicinitas costituisce la base del riconoscimento della legittimazione dei singoli che agiscono a tutela del bene ambientale, ed essa deve essere declinata non tanto nel senso di stretta contiguità, bensì di stabile collegamento tra i predetti singoli e la zona il cui ambiente si vuole proteggere.
Per gli impianti per lo smaltimento di rifiuti la mera vicinanza al predetto impianto è stata ritenuta perfettamente idonea a fondare la legittimità ad adire l'autorità giudiziaria per tutelarsi dalla potenziale lesione al bene ambientale derivante dall'esercizio di una tale attività. 
Se interessati alla localizzazione di un impianto sono anche i cittadini dei Comuni limitrofi a maggior ragione deve essere ritenuto interessato lo stesso Comune limitrofo, il quale, di conseguenza, viene identificato quale Ente interessato alla partecipazione alla conferenza di servizi già più volte citata.
Il criterio della vicinitas non può ritenersi sufficiente a legittimare l'impugnazione di un provvedimento relativo ad una discarica da parte di un Comune limitrofo.
La mera vicinanza di un fondo ad una discarica o ad un impianto di trattamento di rifiuti non legittima di per sé il proprietario frontista ad insorgere avverso il provvedimento autorizzativo dell'opera, essendo necessaria anche la prova del danno che egli da questa possa ricevere che, esemplificativamente, può essere connesso al fatto che la localizzazione dell'impianto riduce il valore economico del fondo situato nelle sue vicinanze o al fatto che le prescrizioni dettate dall'Autorità competente in ordine alle modalità di gestione dell'impianto sono inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze, o anche all'incremento del traffico veicolare. T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 28/08/2012, n. 334.

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