mercoledì 16 gennaio 2013

Urbanistica. Sicilia. Procedimento per il rilascio della concessione edilizia. Formazione del silenzio


Urbanistica. Sicilia. Procedimento per il rilascio della concessione edilizia. Formazione del silenzio

In Sicilia, il procedimento per il rilascio della concessione edilizia è regolato dall'art. 2, l. rg. 31 maggio 1994 n. 17 (« Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti »). La norma in questione prevede un meccanismo di formazione del silenzio-assenso sulle istanze di concessione edilizia sostanzialmente ispirato a quello introdotto nell'ordinamento statale dalla l. 25 marzo 1982 n. 94. M. Occhiena, L'"autorizzazione" edilizia tra semplificazione, doveri di correttezza del cittadino e responsabilità degli amministratori, Foro amm. TAR, 2002, 05, 1853.
Il comma 5 dell'art. 2, l. rg. n. 17 del 1994, dispone che la domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora il comune non comunichi il diniego motivato sull'istanza di edificazione entro centoventi giorni dal ricevimento di quest'ultima (o dal momento del deposito dei documenti integrativi richiesti dall'amministrazione).
Il termine di centoventi giorni è calcolato sul totale dei giorni a disposizione dell'amministrazione comunale per istruire il procedimento e decidere sulla domanda del privato (ossia: quarantacinque giorni per il responsabile del procedimento al fine di formulare una proposta motivata di provvedimento alla commissione edilizia; quarantacinque giorni per tale ultimo organo per esprimere il proprio parere; trenta giorni a disposizione del sindaco per adottare il provvedimento finale della procedura).
L'art. 2 commi 6 e 7, l. rg. cit., statuisce che il titolare della (come viene a tutti gli effetti definita) « concessione edilizia » possa iniziare i lavori dopo che è intervenuto il silenzio-assenso.
Egli deve comunicare l'avvio al sindaco e previo versamento degli oneri concessori calcolati da un progettista (ed eventualmente rideterminati ad opera del comune); prima dell'inizio dell'esecuzione dell'opera.
Il progettista deve « inoltrare una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie ».
Anche dopo che  si è formato il silenzio-assenso sulla domanda di concessione edilizia, il comma 8 dell'art. 2, cit., fissa il potere-dovere dell'amministrazione comunale di completare l'esame della domanda stessa entro trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori.
Obbligo di annullamento mancanza dei requisiti per il rilascio del titolo abilitativo
Quando si accerti la mancanza dei requisiti per il rilascio del titolo abilitativo, il sindaco deve annullare o revocare la « concessione assentita per silentium, facendo valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari.
La giurisprudenza ritiene che  l'art. 2 l. reg. Sicilia 31 maggio 1994 n. 17, va interpretato nel senso che, sussistendo i presupposti di legge, il decorso dei centoventi giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia attribuisce al richiedente una posizione equiparabile all'ottenimento della concessione stessa, con la differenza, però, che il procedimento non può dirsi concluso fino a quando l'interessato non abbia comunicato di aver dato inizio ai lavori, aprendo così una seconda fase - prevista dal comma 8 - che si conclude o con un intervento esplicito della p.a., sollecitata a riesaminare la pratica per effetto della manifestata intenzione di iniziare l'opera, o con il decorso del termine di trenta giorni.
In quest'ultima ipotesi il silenzio assenso può dirsi per certi aspetti consolidato.
L'Amministrazione comunale non ha più il fisiologico governo della pratica edilizia e, pertanto, non può decidere su di essa con atto "di primo grado" in altri termini, prima della decorrenza del predetto termine di trenta giorni normativamente previsto non si può avere certezza circa la positiva conclusione della procedura di cui all'art. 2 l. reg. Sicilia n. 17 del 1994. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 04/01/2012, n. 2
L'art. 2 l. reg n. 17 del 1994 ha introdotto nell'ordinamento regionale siciliano l'istituto del silenzio/assenso in relazione alle domande di rilascio di concessione edilizia che non siano esitate negativamente nel termine di centoventi giorni e decorso tale termine il richiedente può comunicare l'inizio dei lavori, previo versamento degli oneri concessori e previa presentazione della perizia giurata prevista dal comma 7 dello stesso articolo (che attesti la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l'ammontare del contributo concessorio dovuto).
Da questo momento - cioè, dalla comunicazione di avvio dei lavori effettuata sulla base di una concessione edilizia tacita - si apre per l'ente pubblico uno "spatium deliberandi" di trenta giorni, previsto dal comma 8 dell'articolo in commento, nel quale l'esame della domanda deve essere completato e vengono compiuti gli atti necessari a far valere eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari.
Se nel corso del predetto termine non viene adottato alcun atto espresso, il silenzio protratto produce l'effetto di " consolidamento " del titolo già assentito; ove invece venga adottato un atto formale questo può essere diretto:
 a) a confermare il provvedimento silenzioso con atto espresso (in proposito è stata anche riconosciuta la pretesa del titolare della concessione tacita ad ottenere il rilascio di un documento formale che confermi il titolo formatosi per silentium;
 b) ad annullarlo attraverso una autotutela " accelerata e semplificata " in ragione del mero riscontro della mancanza dei presupposti di legge necessari al suo rilascio; ossia, al solo scopo di ripristinare la legalità violata. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 01/12/2011, n. 2818
Nel caso di specie sulla domanda si è formato il silenzio assenso, pertanto,  sia la nota del Comune  che nega l'avvenuta formazione del silenzio e chiede integrazione documentale, sia l'autorizzazione recante "divieto di realizzare ogni opera che interferisce con il tracciato della condotta fognaria e che tende a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo" sono intervenuti quando ormai l'amministrazione aveva perso il potere di pronunciarsi con un provvedimento di primo grado, per essersi formato, ex lege, un tacito provvedimento di accoglimento della domanda.
Per giurisprudenza costante, infatti, quando il titolo abilitativo si forma per silenzio assenso, l'Amministrazione può pronunciarsi sulla domanda, solo previo annullamento, in sede di autotutela, del silenzio assenso, cui può ricorrere solo ove sussista un prevalente interesse pubblico alla rimozione dell'assenso implicito (non identificabile con il mero ripristino della legalità violata) e con il rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla legge n. 241 del 1990 Cons. Stato, sez. V, 20.3.2007, n. 1339 e 27.6.2006, n. 4114.
Pertanto, l'autorizzazione con cui il Comune ha tardivamente esercitato il poter di verifica di conformità dell'opera alle prescrizioni urbanistiche e edilizie è illegittima essendo stata emanata in violazione dell'art. 5 della l.r. 37/1985 e va annullato, nella parte in cui impone il "divieto di realizzare ogni opera che interferisce con il tracciato della condotta fognaria e che tende a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo. Le spese seguono la soccombenza.
L'annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi disciplinato dall'art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990 presuppone che il provvedimento di secondo grado intervenga in un lasso di tempo "ragionevole" dalla comunicazione di inizio lavori da parte del concessionario di titolo edilizio formatosi con il silenzio assenso, di cui all'art. 2 l. reg. Sicilia n. 17 del 1994 e che non si sia ancora dato inizio ai lavori; va inoltre verificato che l'interesse perseguito dalla PA sia quello di impedire l'edificazione in una zona gravata da un vincolo legale di inedificabilità introdotto dall'art. 10 della L.R. n. 16 del 1996. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 12/09/2012, n. 2131
Il termine di trenta giorni per esercitare l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 2, co. 8, della L.R. 17/1994 della concessione edilizia tacita risulta, per il vero, come affermato in ricorso, già decorso (seppur per soli sei giorni) al momento di adozione del provvedimento impugnato; tuttavia, si deve ritenere che la PA si sia avvalsa del procedimento di annullamento in autotutela "di secondo grado" disciplinato dall'art. 21 nonies della L. 241/90.
L'annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi appare correttamente eseguito dal Comune resistente, tenuto conto dei seguenti elementi:
a) il provvedimento di secondo grado è intervenuto in un lasso di tempo assolutamente ragionevole dalla comunicazione di inizio lavori da parte del concessionario;
b) i lavori non erano stati comunque in concreto avviati. La giurisprudenza ha precisato che nell'ipotesi in cui - pur essendosi formato il silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire di cui all'art. 2 l. reg. Sicilia n. 17 del 1994 - non si sia ancora dato inizio ai lavori, il provvedimento di annullamento del consenso implicito in sede di autotutela non richiede un onere motivazionale ulteriore rispetto alla dimostrazione dell'assoluta incompatibilità dell'intervento con le previsioni di piano e con la vigente normativa regionale di riferimento" C.G.A. 1200/2010;
c) l'interesse perseguito dalla PA è evidentemente quello di impedire l'edificazione in una zona gravata da un vincolo legale di inedificabilità introdotto dall'art. 10 della L.R. 16/1996.

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