mercoledì 13 febbraio 2013

Ambiente. I pneumatici sono rifiuti?




Il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente),  all'art. 228, impone ai produttori ed importatori degli pneumatici l'obbligo di recuperare annualmente, singolarmente o in forma associata, una quantità dgli pneumatici fuori uso, almeno pari a quella degli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale . Ciò anche al fine di incentivare il recupero degli pneumatici fuori uso, con una chiara valenza ambientale.
Si è creata una nuova e diversa classificazione degli pneumatici
Da un lato si considerano i pneumatici fuori uso, considerati rifiuto a tutti gli effetti, destinati ad attività di recupero o smaltimento , art. 228 D.Lgs. 152/2006);  dall'altro si evidenziano i pneumatici usati, non valutati rifiuto e che possono essere destinati ad un'attività di ricopertura o, eventualmente, anche di riutilizzo diretto secondo le modalità previste dalla normativa di settore.
Questi ultimi, quindi, possono essere compravenduti come beni e trasferiti.
È ora pacifico che gli pneumatici ricostruibili non sono rifiuti.
La dottrina ha assunto una posizione favorevole ad escludere gli pneumatici usati ricostruibili dalla disciplina dei rifiuti, in conformità al dato legislativo . Novelio Furin e Enrico De Negri, Pneumatici o rifiuti?, Riv. giur. ambiente, 2010, 3-4, 0453.
Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale, il giudice delle leggi ha espressamente affermato che lo pneumatico ricostruibile non è rifiuto Corte Cost., sent. 30 dicembre 2003, n. 378, in Foro it., 2005, I, 288. Risulta quindi evidente la finalità ecologica delle operazioni di ricostruzione, che appunto mirano a prevenire e, nello stesso tempo, a ridurre l'inquinamento ambientale derivante dal deposito, dall'accumulo e dallo smaltimento degli pneumatici usati.
Con riferimento alla giurisprudenza di legittimità, l'orientamento più recente ed attento si è adeguato alle norme prima esaminate e ha confermato che gli pneumatici usati ricostruibili non sono rifiuti .
Cass. pen., Sez. III, 23 gennaio 2007, in Cass. pen., 2008, n. 4, 1553. Tale sentenza afferma espressamente che "...la nozione di rifiuti è attualmente ristretta ai solgli pneumatici "fuori uso" rimanendone invece esclusi, come noto, i cd. pneumatici ricostruibili.
Integra, invece, il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata di cui all'art. 256 d.lg. n. 152 del 2006, l'abbandono in modo incontrollato di numerosi pneumatici di camion e autovetture, da considerarsi rifiuti speciali non pericolosi, senza il possesso di provvedimenti di autorizzazione né di documenti richiesti dalla norma. In tale ipotesi, la provenienza da più veicoli dei pneumatici e la permanenza degli stessi per vari mesi, costituiscono elementi tali da non consentire di ritenere lo scarico dei rifiuti come attività episodica ed occasionale. Tribunale Grosseto, 17/05/2007, n. 350.
E’ stata  sanzionata l 'effettuazione di una attività abusiva di gestione di rifiuti speciali, nella specie messa in riserva, lavorazione e frantumazione di pneumatici usati, mediante l'utilizzo di tre aree adiacenti al sito produttivo ma non autorizzate per detta attività, in violazione delle prescrizioni previste dall'allegato 5 del d.m. 5 febbraio 1998. Il reato comporta ai sensi delle normative vigenti anche il risarcimento del danno ambientale.
Cassazione penale, sez. III, 28/10/2009, n. 755.

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