lunedì 11 febbraio 2013

Ambiente. Rifiuti. Divieto di abbandono, art. 192 comma 3, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152.



Ambiente. Rifiuti. Divieto di abbandono, art. 192 comma 3, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152.

La disposizione di cui all'art. 192 comma 3, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, secondo cui l'inosservanza del divieto di abbandonare rifiuti obbliga l'autore del fatto, solidalmente con il proprietario o titolare di diritti reali sull'area, alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 13/04/2012, n. 642
I presupposti di legge per l'esercizio del potere di ordinanza previsto dall'art. 192, d.lg. n. 152 del 2006 sono costituiti dalla violazione del comma 1 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e del comma 3, il quale impone all'autore la rimozione in solido con il proprietario al quale tale violazione è imputabile a titolo di dolo o colpa: ne è invocabile la disciplina prevista dall'art. 2051 c.c. (responsabilità per danno cagionato da cose in custodia), atteso che quest'ultima disciplina non è espressione di un principio di carattere generale dell'ordinamento né da essa può inferirsi siffatto principio di generale applicazione.
T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 23/12/2011, n. 3178.
La violazione deve essere imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo
Al fine dell'accertamento della responsabilità del proprietario del fondo, il modulo procedimentale deve assicurare il contraddittorio con l'interessato, prefigurato dalla legge come inderogabile.
L'obbligo della comunicazione di avvio di procedimento sussiste allorché l'invio della stessa risulti in concreto compatibile con il procedimento alla base del provvedimento, in considerazione del procedimento stesso in più fasi o del passaggio di un certo lasso di tempo dell'attività sfociata nell'adozione dell'atto.
Nel  caso di specie, non accennandosi nell'impugnata ordinanza a quali siano stati i motivi di urgenza che hanno reso obiettivamente impossibile la comunicazione di avvio del procedimento, non sussisteva alcuna concreta ragione per adottare il provvedimento gravato, in assoluta carenza di contraddittorio e senza il diretto coinvolgimento dei diretti interessati, nella specie, quanto mai opportuno, non solo per consentire di dimostrare l'estraneità di qualsiasi elemento di colpevolezza a loro carico, ma anche per identificare congiuntamente le misure più idonee e per rendere praticamente attuabile qualsiasi tipo di intervento. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10/04/2012, n. 1706.
La giurisprudenza ha evidenziato in numerose occasioni (T.A.R. Campania, sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004) che, in caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (T.A.R. Campania, Sez. I; 19 marzo 2004, n. 3042).
Tanto perché l'art. 14 D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di divieto di abbandono incontrollato sul suolo e nel suolo, oltre a chiamare a rispondere dell'illecito ambientale l'eventuale "responsabile dell'inquinamento", accolla in solido anche al proprietario dell'area la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione fosse imputabile a titolo di dolo o di colpa (T.A.R. Lombardia, Sez. I, 26 gennaio 2000, n. 292).
Tale rigorosa disciplina trova conferma anche nel sistema normativo attualmente vigente, quale quello del D.L. vo n. 152/2006 in tema di ambiente. Esso è  incentrato su una rigorosa tipicità dell'illecito ambientale, alcun spazio v'è per una responsabilità oggettiva, nel senso che - ai sensi dell'art. 192 - per essere ritenuto responsabili delle violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre quantomeno la colpa.
La regola di imputabilità a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad un'eventuale responsabilità solidale del proprietario dell'area ove si è verificato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
La P.A. non può imporre ai privati che non abbiano alcuna responsabilità, né diretta, né indiretta sull'origine del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari o gestori o addirittura in ragione della mera collocazione geografica del bene, l'obbligo di bonifica di rimozione e smaltimento di rifiuti ed, in generale, della riduzione al pristino stato dei luoghi che è posto unicamente in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare ed individuare, artt. 242 e 244 D.L. vo n. 152/2006.

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