lunedì 11 febbraio 2013

Ambiente. Rifiuti. Le sanzioni per l’abbandono dei rifiuti.



Le infrazioni più lievi alle disposizioni del testo unico sull'ambiente sono punite con sanzioni amministrative
L’art. 255, d. lg. 152/2006, punisce l’abbandono di rifiuti con la sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da lire trecento a tremila euro.
Tale infrazione differisce dalla attività di gestione di rifiuti – punita come contravvenzione dal successivo art. 256, d. lg. 152/2006, - per il fatto che il deposito deve essere occasionale e non deve esistere una azione continuativa nello smaltimento.
Chi abbandona i rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate, art. 192, d. lg. 152/2006.
I requisiti che devono sussistere affinché possa essere emessa l'ordinanza sono così individuati dalla dottrina.
a) Le condotte vietate sono individuate nei commi 1 e 2 dell'articolo 192 e consistono, da un lato, nell'abbandono e nel deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, dall'altro, nell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
b) Il contenuto dell'ordinanza è definito nel comma terzo dello stesso articolo 192 e consiste nell'individuazione delle operazioni necessarie sia per la rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti sia per il ripristino dello stato dei luoghi sia nella fissazione del termine entro cui provvedere, con statuizione che decorso questo si deve procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
c) I soggetti destinatari appartengono a due diverse tipologie: da un lato il trasgressore, dall'altro (ed in solido) il proprietario ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. Questi ultimi, tuttavia, sono responsabili solamente qualora l'Amministrazione accerti che agli stessi la violazione sia imputabile a titolo di colpa o dolo. Gli accertamenti delle responsabilità devono essere effettuati, in contraddittorio con gli interessati, dal soggetto tenuto al controllo. Viene così individuato un aggravio del procedimento, che si traduce in un maggior onere motivazionale.
d) I soggetti di cui sia accertata la responsabilità per l'abbandono dei rifiuti, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sono altresì passibili dell'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, qualora ne ricorrano i presupposti. V. Cingano, I presupposti applicativi per l'adozione dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006, Riv. giur. ambiente, 2010, 3-4, 465.
Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3 è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno.
Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, art. 255, d. lg. 152/2006.
La giurisprudenza ritiene che nel caso in cui l'area sulla quale i rifiuti si trovano in stato di abbandono sia sottoposta a sequestro giudiziario, il proprietario (od il possessore) della medesima che sia destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti debba richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedervi onde provvedere alla rimozione. Tribunale La Spezia, 20/04/2011, n. 369
Diversamente si  configura la contravvenzione prevista dall'art. 192, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Si è escluso che il sequestro costituisca causa di inesigibilità della condotta normativamente richiesta. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14747 del 11/03/2008.

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