mercoledì 20 febbraio 2013

Il procedimento autorizzativo alla realizzazione di impianto fotovoltaico .


 Il procedimento autorizzativo alla realizzazione di  impianto fotovoltaico .


L'art. 12, comma 10, D.Lgs. n. 387/2003, stabilisce la sequenza degli atti e le relative competenze  del procedimento autorizzativo delle pratiche relative alla realizzazione di  impianto fotovoltaico .
Prima di tutto vanno definite attraverso lo svolgimento di una conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali le linee guida nazionali necessarie per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio.
La giurisprudenza ha ritenuto legittima la disposizione delle linee guida regionali in materia di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che richieda un nullaosta paesistico dei competenti uffici regionali, da rendere in conferenza di servizi, tenuto conto che il richiesto parere si pone perfettamente in linea con la normativa.
Non violano l'art 12, d.lg. n. 387 del 29 dicembre 2003 — da cui non discende l'indiscriminata possibilità di localizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in zona agricola —  le linee guida regionali che non escludano in assoluto che tali impianti vengano ubicati in zona agricola ma, più semplicemente, si preoccupano di rendere compatibile la localizzazione dell'impianto con peculiari esigenze legate alla vocazione del territorio, fissando requisiti soggettivi e oggettivi per poter ottenere l'autorizzazione unica.
Nella fattispecie la norma indica  la qualifica di imprenditore agricolo e l'individuazione di una nozione di serre fotovoltaiche.
La regione autonoma della Sardegna, titolare, ai sensi dell'art. 3 lett. f) dello Statuto speciale, della potestà legislativa primaria in materia di paesaggio, ben può disciplinare autonomamente la procedura volta al rilascio dei titoli abilitativi ad esercire impianti di energia da fonti rinnovabili, nonché dettare specifici divieti di localizzazione degli stessi sul territorio, anche anteriormente all'attuazione delle linee guida nazionali di cui al d.lg. n. 387 del 29 dicembre 2003, in virtù della previsione normativa di cui all'art. 19 dello stesso Decreto e dell'art. 6 dello Statuto speciale, che, in attuazione del principio di parallelismo di funzioni, attribuisce alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie riservate alla sua competenza.
L'art. 3 lett. f) dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna le attribuisce competenza legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica, nella quale è ricompreso il potere di intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico-ambientale; detta competenza si esercita nel rispetto dei limiti posti dallo stesso art. 3 in armonia con la costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, delle norme fondamentali di grande riforma economico sociale.
La complessiva disciplina di cui agli artt 12 e 19, d.lg. n. 387 del 29 dicembre 2003, costituisce un punto di equilibrio fra la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, la competenza legislativa delle regioni e province autonome in materia di paesaggio e la potestà legislativa concorrente in materia di energia. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 20/04/2012, n. 406.
In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
La giurisprudenza ha precisato che non sussistono quindi spazi per autonome (ancorché provvisorie) discipline provinciali, se non a seguito delle eventuali linee guida regionali e qualora venga stabilita la relativa competenza.
La stessa potestà regionale risulta subordinata alla previa emanazione delle linee guida nazionali non ancora emanate alla data di adozione del provvedimento impugnato), e all'osservanza di esse, come affermato ripetutamente dalla Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di alcune leggi regionali che avevano esorbitato dai relativi poteri .
La disciplina abilitativa contenuta nell'articolo 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 è inderogabile dalla legislazione regionale, anche quando essa si proponga di anticipare il contenuto di una normativa comunitaria.
Se, al contrario, si volesse riconoscere un autonomo potere localizzativo in capo alla provincia si creerebbero sovrapposizioni di competenza nella medesima materia con inevitabile confusione di ruoli e di discipline, in evidente contrasto con il principio di buon andamento dell'azione amministrativa.

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