venerdì 29 marzo 2013

Fisco. Evasione. Criminalità.


Fisco. Evasione. Criminalità. 
Nel mentre il fisco interpreta nel senso più repressivo il motto date a Cesare quel che è di Cesare si dimentica della tutela costituzionale della proprietà e del risparmio.
Questa politica rende i cittadini di fatto più sudditi della nomenclatura.
Lo Stato  appare sempre più in difficoltà nel perseguire non l’evasione fiscale ma i reati economici commessi dalla criminalità organizzata.
Chi fa fatture inesistenti chi realizza attività completamente in nero non compie una evasione fiscale ma un crimine.
Effettivamente per la nomenclatura è più facile aumentare l’IVA e l’IMU e inventarsi un inasprimento della pressione fiscale che porre in essere controlli seri contro la vera criminalità. 

giovedì 28 marzo 2013

Al mio paese. Oneri urbanizzazione


Al mio paese. Oneri urbanizzazione
Mentre si parla di risparmiare suolo al mio paese ci si straccia le vesti perché sono crollati gli introiti per oneri di urbanizzazione.
In compenso le strutture comunale addette all’Urbanistiche vengono rafforzate con la creazione di nuovi dirigenti.
Si sa ce chi deve investire guarda al fatto se ci sono nuovi dirigenti e no  al fato che l’imu è aumentata che sono un matto acquista immobili da affittare e che le imprese  edili chiudono per mancanza di commesse.
Ma si sa in Italia è il momento dei tecnici e dei professori.
La gente che ha un minimo di buon senso viene messa da parte. 

mercoledì 27 marzo 2013

Al mio paese: Iniziative culturali


Al mio paese: Iniziative culturali
Non bastano un direttore generale un segretario comunale un dirigente di servizio per organizzare delle iniziative culturali?
Certo che no!
Il comune mette il nome il personale ausiliario la sala la biglietteria, ma occorre anche una azienda privata per un supporto di organizzazione.
Ma chi deve prendere le sponsorizzazioni e fare tutta la contabilità e pagare i creditori?
Ma l’azienda privata e se questa di trattiene le sponsorizzazioni e non paga?
Ci penserà la magistratura, si spera  in brevissimo tempo, a fare luce su tutta la vicenda.

mercoledì 20 marzo 2013

Al mio paese. I tredici avvocati.

Al mio paese. I tredici avvocati.
L'amico G. è invitato a cena dai vecchi colleghi di ufficio dopo 14 anni dalle sue dimissioni.
Incontra così fra i tanti colleghi un suo collaboratore che gli ricorda  "Quanto lavorare abbiamo fatto allora con i tredici avvocati!"
" Ma quando lavoravo con te non c'erano tredici avvocati!" replica l'amico G. che era l'unico avvocato dell'azienda. "Solo dopo che me ne sono andato i rapporti legali sono proseguiti con tredici professionisti esterni."
Il collega incredulo non ci crede. "E' possibile che tu solo abbia fatto il lavoro di tredici persone"
"Chiedi all'Ufficio ragioneria che mi forniva i rimborsi per le spese di causa!" replica l'amico G
L'ufficio ragioneria conferma.
Un altro collega commenta  "Quando è andato via l'amico G. l'azienda non ha fatto un buon affare i costi per le pratiche sono aumentati  a dismisura ed i risultati sono diminuiti."
Così va il mondo in certe situazioni lavorare troppo è un affronto agli altri che lavorano meno e soprattutto elimina la possibilità di fare lavorare gli amici degli amici

martedì 19 marzo 2013

Aimé Maquignaz pittore di Cervinia


Aimé Maquignaz pittore di Cervinia
Una grande mostra accoglie dal 4 aprile a Milano al Circolo della stampa e successivamente dal 6 aprile al zen sushi restaurant di Corso di Porta Romana un pittore Valdostano che chi è stato almeno una volta a Cervinia non può non avere conosciuto.
Penso che non si possa apprezzare la pittura di Aimé se non si conosce Cervinia.
Se non hai guardato dalla valle la vetta del Cervino, se non hai conosciuto il suoi amori, se non hai parlato con lui dei suoi sogni, delle sue gioie, delle sue battaglie dei suoi dolori.
Perché la sua pittura è tutto questo e altro ancora .
La pittura è tutto per Aimé.
I temi e i colori rappresentano quello che lui in quel momento sente.
Quello che lui sente è necessariamente vita.
La sua vita necessariamente è incorniciata lì fra le sue valli e le sue montagne.
E’ una pittura che parla delle sue passioni e che gli consente di rivivere situazioni e di trasformare e accettare anche i fatti più dolorosi in una grande catarsi.
Questa trova nel  blu vivo del cielo e nel bianco catarchico delle cime  delle sue montagne la purificazione della sua anima dai mali interiori.
Ma c’è una luce nei suoi colori più cupi.
C’è il giallo sbiadito del sole che promette speranza.

sabato 16 marzo 2013

Pubblico impiego. Corte dei Conti.

Pubblico impiego. Corte dei Conti.

Sindaco, assessori e funzionari, non il direttore generale che attuando politicamente le direttive della giunta è esente da responsabilità contabile, sono stati rinviati tutti a giudizio per danno erariale dalla Corte dei Conti.
Essi hanno assunto dei precari in Comune, nonostante il blocco delle assunzioni sforando del patto di stabilità secondo il magistrato contabile. 
In particolare hanno applicato la riserva totale dei posti a soggetti già assunti dal Comune a tempo determinato ,in palese contrasto con la legge secondo un esposto anonimo evidentemente presentato da un concorrente che si è visto escludere dalla riserva stessa.
Le ragioni sociali sono evidenti!
Ma tutti gli altri giovani che vorrebbero essere assunti negli enti pubblici e che non trovano un concorso neanche a pagarlo?
O che avendolo vinto aspettano perché altri occupano illegittimamente i loro posti?
Quale è la ricetta di questi amministratori?
A me sembra evidente che se l’assunzioni pubblica è una ricetta contro la disoccupazione dovrebbe essere attuata per tutti quelli che ne fanno domanda, conseguentemente per trovare capienza nelle disponibilità di bilancio si devono abbassare le retribuzioni.
Se, invece, il pubblico impiegato è a servizio della collettività e deve essere valutato per il lavoro che fa è evidente che non ci devono essere riserve o che esse devono essere contenute.

martedì 12 marzo 2013

l. 231/2001. Il modello di organizzazione aziendale è requisito di idoneità per la partecipazione alle gare di appalto?


 Il modello di organizzazione aziendale di cui alla l. 231/2001 è requisito di idoneità per la partecipazione alle gare di appalto?


Secondo alcune amministrazioni il fatto che un’impresa abbia adottato il modello di organizzazione aziendale di cui alla l.231/2001  costituisce un requisito di  idoneità, che qualifica soggettivamente il concorrente.
Alcune  stazioni appaltanti hanno subordinato la partecipazione alla gara alla dimostrazione del possesso, tra gli altri requisiti, del "modello 231".
In tal caso è stato posto un ulteriore onere di partecipazione alle gare di appalto  restringendo in tal modo l'accesso alle sole imprese in possesso di quello specifico sistema organizzativo.
La giurisprudenza ha ritenuto illegittima la previsione, sostenendo che "la legge individua dei principi in materia di requisiti di ordine generale, in particolare di requisiti di carattere morale, necessari per la partecipazione alle gare strumentali alla stipula di contratti con la p.a.
Detti principi sono contenuti nel d. lg. n. 163/2006, che determina i requisiti di carattere generale dei quali l'impresa deve provare il possesso,
La norma dispone l'esclusione dalla gara dei soggetti nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 , art. 38, comma 1, lett. m) d. lg. n. 163/06. N. Centofanti, M. Favagrossa e P. Centofanti, Il subappalto, 2012, 135.
Per la giurisprudenza  non è ragionevole imporre agli offerenti − quale sostanziale requisito di partecipazione − l'adozione del modello di gestione, organizzazione e controllo dell'impresa in conformità a quanto previsto dal d. lg. n. 231/2001.
Detta previsione è illegittima perché pretende il possesso di un requisito che rientra nella facoltà dei partecipanti e non risponde ad un preciso interesse dell'Amministrazione essendo finalizzata a liberare la società dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione di reati da parte dei propri dipendenti/incaricati.
Il rispetto dei requisiti di ordine generale richiamati nel bando di gara appare ad avviso del Collegio sufficiente per la partecipazione alla gara di cui trattasi, non essendo ragionevole imporre agli offerenti - quale sostanziale requisito di partecipazione - l'adozione del modello di gestione, organizzazione e controllo dell'impresa in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001.
Detto modello, infatti, ha il diverso e particolare fine di escludere la responsabilità dell'ente per i reati commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente stesso, ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente.
Nella specie  si trattava di un bando per l'affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 4 febbraio 2011 n. 227, in Foro amm.-T.A.R., 2011, 2, 647
Un'altra stazione appaltante, invece, ha inserito il "modello 231" tra gli aspetti dell'offerta oggetto di valutazione, prevedendo l'attribuzione di punteggio ai concorrenti in possesso di quel sistema organizzativo.
Anche detto requisito imposto dalla stazione appaltante appare illegittimo.
Esso, infatti, consiste nella regolazione d'assetti che riguardano l'organizzazione interna della struttura ma nona attiene  alle modalità d'erogazione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
L'attribuzione di un punteggio al fatto che il concorrente abbia adottato procedure interne finalizzate a escludere la responsabilità della società in caso di reato commesso da uno dei soggetti che operano al suo interno non trova agevole giustificazione, poiché non incidono sulla prestazione oggetto del contratto.
Non è ravvisabile un interesse pubblico idoneo a giustificare una limitazione all'accesso alla gara da parte di concorrenti che non ritengano di adottare un modello facoltativo di esonero di responsabilità oggettiva con conseguente palese illegittimità della clausola del bando di gara che imponesse tale requisito alla partecipazione.


venerdì 8 marzo 2013

Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231, mod. l.190/2012. Responsabilità amministrativa dell’ente per i reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Schema di applicazione


Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231, mod. l.190/2012. Responsabilità amministrativa dell’ente per i  reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Schema di applicazione

L’art. 25, Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231, mod. l.190/2012, disciplina fra l’altro la responsabilità amministrativa dell’ente per i  reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.
La sanzione pecuniaria è graduata  a seconda dei reati contestati..
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
Articolo 318      Corruzione per l'esercizio della funzione (1) (2).
[I]. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190. Il testo recitava: «Corruzione per un atto d'ufficio. [I]. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [II]. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 6 l. 26 aprile 1990, n. 86.
Articolo 321      Pene per il corruttore (1) (2).
[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] il denaro od altra utilità [32-quater] (3).
Articolo 322      Istigazione alla corruzione
[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (4), soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318( reclusione da uno a cinque anni), ridotta di un terzo [323-bis].
[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote , L.231/2001 art. 25 comma 2.
Articolo 319      Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (1) (2) (3).
[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto (4) anni [32, 32-quater, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 3222, 4, 323-bis; 3812b, 4 c.p.p.].
Articolo 319 ter      Corruzione in atti giudiziari (1) (2) (3).
[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni (4).
Articolo 321      Pene per il corruttore (1) (2).
[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] il denaro od altra utilità [32-quater]
Articolo 322      Istigazione alla corruzione (1) (2) (3).
 [II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale [357] o un incaricato di un pubblico servizio [358] ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo [323-bis] (5).
 [IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 [32-quater, 323-bis].
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote, L.231/2001 art. 25 comma 3
Articolo 317, Concussione (1) (2) (3).
[I]. Il pubblico ufficiale [357] che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni
Articolo319, Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio,  aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis,
Articolo 319 bis      Circostanze aggravanti
[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene [32-quater] nonché il pagamento o il rimborso di tributi (3).
Articolo 319 ter      Corruzione in atti giudiziari (1) (2) (3).
 [II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna [4422, 533, 6051 c.p.p.] di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque (5) a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
Articolo 319 quater      Induzione indebita a dare o promettere utilità (1).
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
Articolo 321      Pene per il corruttore (1) (2).
[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale [357] o all'incaricato di un pubblico servizio [358] il denaro od altra utilità [32-quater] (3).