lunedì 17 giugno 2013

DL 63/2013. L’attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici.

DL 63/2013. L’attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici.

L’attestato di prestazione energetica (APE), che sostituisce quello di certificazione energetica (ACE) , è il documento comprovante la prestazione energetica di un edificio disciplinato dal DL 63/2013.
L’attestato deve certificare le caratteristiche termiche dell’edificio, degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda.
Gli Edifici a Energia Quasi Zero (EEQZ) sono quegli edifici a basso consumo di energia.
Tutti gli edifici pubblici di nuova costruzione a partire
dal 31 dicembre 2018; devono essere Edifici a Energia Quasi Zero
Tutte le nuove costruzioni dal 1 gennaio 2021 devono essere Edifici a Energia Quasi Zero
Un nuovo DM sostitutivo del DM 26 giugno 2009 dovrà definire le caratteristiche dell’APE e contenere, le metodologie di calcolo semplificate.
Le nuove caratteristiche dell’Ape renderanno i proprietari dell’attuale patrimonio edilizio ad effettuare la riconversione che il DM certamente auspica.
In tal caso la riconversione comporterà un immenso volano di investimenti nell’edilizia.
C’è da chiedersi se questi costi troveranno remunerazione.
Al legislatore sembra interessare poco questo aspetto limitandosi a promettere esenzioni fiscali sugli investimenti.
L’APE dovrà comprendere i dati di efficienza energetica in modo da consentire ai possibili proprietari o locatari di valutare e confrontare edifici diversi; in particolare:
- la prestazione energetica globale dell’edificio;
- la classe energetica;
- i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
- le raccomandazioni per il miglioramenti energetici dell’edificio, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;
- le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario.
Il rilascio dell’APE è d’obbligo nel caso di
nuova costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari; anche prima della sua costruzione il venditore o locatario dovrà dotarsi dell'attestato della prestazione energetica futura dell'edificio; la mancata presenza dell'APE comporterà sanzioni amministrative tra 3 mila e 18 mila euro.
L’acquirente o il conduttore devono dichiarare di avere ricevuto informazioni e documenti sulla prestazione energetica dell'immobile e sull'APE.
Il documento è chiaro sotto il profilo energetico ma presuppone un cambiamento di mentalità nella gestione della proprietà immobiliare .
Questo documento con la tassazione sulla proprietà immobiliare che deriverà dall'aggiornamento del catasto comporterà la estinzione della figura  del piccolo proprietario .
Il piccolo proprietario che confidava nella locazione per arrotondare la pensione è destinato a scomparire .
Troppi adempimenti che per un soggetto proprietario di uno o due locali da affittare sono troppo onerosi e soprattutto richiedono conoscenze specifiche la cui mancanza determina sanzioni incompatibili con il rendimento dell’immobile.
In ogni caso l’adeguamento comporta costi che faranno desistere i potenziali soggetti interessati.

Si prospetta una società gestita da grandi enti pubblici o privati che sono gli unici a sopperire a  tali adempimenti .  

Segnalazione certificata di inizio attività fra Stato e Regioni

Segnalazione certificata di inizio attività fra Stato e Regioni 
Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione sta approvando i modelli nazionali per la Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (Scia) e per le autorizzazioni ambientali cui dovranno conformarsi le regioni.
Il Ministero si appropria di una delle prerogative del legislatore regionale visto che la materia del governo del territorio rientra in quelle della legislazione concorrente dove le funzioni statali e regionali si coordinano spettando allo Stato solo un’indicazione dei principi generali.
Non sembra che il modulo unificativo di cui si parla sia un principio generale.
Nel fissare i contenuti del prg le regioni hanno ampiamente disatteso i principi fissati dalla legislazione urbanistica statale.
La semplificazione amministrativa in materia di edilizia si conferma ancora una delle priorità del nuovo governo.
Le regioni, peraltro, non stanno attendendo le norme statali.
La giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato il 27.5.2013 il  progetto di legge sulla Semplificazione della disciplina edilizia.
La norma propone la standardizzazione a livello regionale della modulistica dei titoli abilitativi con atti tecnici di coordinamento da approvare in condivisione con gli enti locali.
La Scia diviene il titolo abilitativo principale e sostituisce definitivamente la Dichiarazione di inizio attività (Dia);
vedi art. art. 13.
L’art. 7 , invece, disciplina i ncasi in cui l’attività edilizia è libera o quasi da procedure abilitative.
Effettivamente più che di riforme sulle procedure occorrerebbe un apolitica che non soffocasse di adempimenti la piccola proprietà edilizia .
Adempimenti che hanno un costo e che l’utenza in locazione che è il consumatore finale si trova ad affrontare.
Chi fornirà la casa in abitazione nel settore medio basso se l’intervento non è remunerativo affrontando il serio rischio della morosità che in periodo di crisi è decisamente n aumentata.
Un sostegno all’affitto consentirebbe di evitare procedure esecutive che poi comportano una sempre maggiore richiesta di interevento dei comuni.
Servirebbero finanziamenti od anche solo garanzie statali a chi acquista la casa di abitazione.
In caso di insolvenza le case potrebbero essere acquisite dalle Aziende per l’edilizia residenziale che le possono usare per affitti a prezzo calmierato .
Gli sfrattati andranno poi ad incidere sulle casse comunali.





Pubblico impiego. Premio di produttività. Responsabilità degli amministratori.

Pubblico impiego. Premio di produttività. Responsabilità degli amministratori.
La struttura del trattamento economico del dirigente si compone di una retribuzione fissa, collegata alla qualifica rivestita dal dirigente e determinata dai contratti collettivi, e di una retribuzione accessoria consistente nell'indennità di posizione (che varia secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna amministrazione) e nell'indennità di risultato (finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti); tale struttura del trattamento accessorio rivela che la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione mentre la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto dato dal dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione; a riprova di tale assunto legittimamente è prevista una pluralità di fasce retributive anche nell'ambito di una medesima qualifica dirigenziale. Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2011, n. 2459.
Un elemento rilevante del trattamento economico è dunque lasciato ad una valutazione della cosiddetta produttività del dirigente.
In un momento particolarmente delicato per la finanza pubblica appare necessario esaminare il procedimento di determina nazione del premio di produttività che appare rilasciato alla totale discrezionalità dell’amministrazione.
Si rileva quindi che l’amministrazione che determina attraverso la stipula del contratto collettivo di lavoro le retribuzioni è anche quella che determina il premio di produttività.
LA competenza a tali adempimenti è pacifica e nessuno la contesta .
E’ evidente che qualora il bilancio dia gravemente deficitario , nel momento che i creditori non vengono pagati questa potere dell’amministrazione deve essere posto a rigida verifica e che lo sforamento dei tetti di spesa deve rilevare sotto il profilo di responsabilità contabile nei confronti degli amministratori che li hanno prodotti.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito il principio che il fondo per il pagamento al personale delle Aziende sanitarie locali dei compensi autorizzati in regime di incentivazione (c.d. plus orario) debba essere gestito in modo da garantire un parallelismo costante tra prestazioni autorizzate e risorse di copertura, esprime una giusta esigenza di buona amministrazione.
La normativa è chiarissima nel circoscrivere la possibilità di utilizzare questa forma di incentivazione esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente disponibili nel fondo in questione; pertanto, il regime particolare di questa forma di incentivazione, vale solo nei limiti di capienza delle risorse disponibili sul fondo previsto dagli art. 59 ss. d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348 mentre, una volta esaurite le disponibilità di tale fondo, le prestazioni eccedenti possono essere retribuite con altre tecniche, ad esempio come lavoro straordinario" (Consiglio Stato , sez. V, 25 settembre 2006 , n. 5631; id. 30 settembre 2002 , n. 5040)
L'istituto del plus - orario, previsto e disciplinato dalla contrattazione collettiva, è una forma di premio della produttività disciplinata dal d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 (art. 126 e ss.), dovuto per le prestazioni rese oltre l'orario ordinario e/o straordinario, da retribuire nei limiti preventivamente programmati ed autorizzati dall'Amministrazione, cui spetta la valutazione ed il controllo (preventivo) circa la compatibilità finanziaria"
Dunque, esistono dei tetti massimi di ore e di retribuzione e, una volta deliberata dall'Amministrazione, costituisce un debito orario, programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio e con il conseguimento degli obiettivi prefissati. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 02/04/2008, n. 1767
Il fatto che il fondo per il pagamento al personale delle Aziende Sanitarie Locali dei compensi autorizzati in regime di incentivazione (c.d. plus orario) debba essere gestito in modo da garantire un parallelismo costante tra prestazioni autorizzate e risorse di copertura, esprime una giusta esigenza di buona amministrazione, ma non ha un rilievo giuridico in quanto in materia la normativa circoscrive la possibilità di utilizzare questa forma di incentivazione esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente disponibili nel fondo in questione, sicché, il regime particolare di questa forma di incentivazione vale solo nei limiti di capienza delle risorse disponibili sul fondo previsto dagli artt. 59 e ss., d.P.R. n. 348 del 1938 mentre, una volta esaurite le disponibilità di tale fondo, le prestazioni eccedenti possono essere retribuite con altre tecniche, ad esempio come lavoro straordinario.
Nel caso di specie il Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 176 del 6/7/89) aveva rilevato che l'ente non poteva far fronte, con le proprie risorse, al finanziamento dell'attività di incentivazione, ritenendo che fosse necessario interessare la Regione Campania al fine della copertura della spesa. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 04/10/2008, n. 2901
Interessante è esaminare il rapporto del premio di produttività con la partecipazione a convegni, la pubblicazione di libri ed articoli e la tenuta di corsi universitari che qualificano la posizione del dirigente ma che non producono alcun effetto pratico positivo per l’amministrazione.

Per converso l’ufficio registra l’assenza del diligente per tutto il tempo in cui non è presente per validi motivi negli uffici trascura quel rapporto fondamentale che consente al suo staff di potere raggiungere quella produttività per la quale il dirigente è premiato

Imposte Statali e locali

Imposte Statali e locali
L’imposizione è diventata una guerra santa contro il contribuente.
La pubblica amministrazione spende per indennità e stipendi: molto per la spesa corrente , poco troppo poco per investimenti.
Il risultato è una lotta al contribuente sui dettagli sulle sanzioni su ogni tipo di rendita.
Gli accertamenti sulla rendita catastale di fanno esasperarti.
Nel momento in cui la tassazione è eccessiva si spinge l’acceleratore per aggiornare ulteriormente al rialzo le rendite.
Quindi chi fa un investimento si deve preparare a consegnare i proventi al fisco vorace.
Nel momento della crisi più acuta dell’edilizia nel momento in cui il locatore non sopporta alcun aumento delle locazioni la tassazione della rendita immobiliare si è fatta accanita bloccando di fatto ogni possibile investimento in edilizia perché antieconomico.

Quando diverrà antieconomico anche effettuare la manutenzione ordinaria - ora quella straordinaria è un problema per i piccoli proprietari - ci sarà lo sfascio del mercato immobiliare.

sabato 15 giugno 2013

Racconti ballerini.

Racconti ballerini.
La sagre popolari hanno tutte come momento di grande attrazione il complesso musicale per suona il liscio.
Il ballo liscio è un ballo di coppia che segue soprattutto le musiche del dello slow del foxtrot  tango, del valzer, della mazurca della polka.
Questa danza deve il suo nome alle movenze dei ballerini che usano scivolare, strusciare i piedi, quindi andare via liscio.
La caratteristica principale è che il ballerino guida la partner ed è lui che comanda le danze.
La cosa sembra semplice ma in realtà è parecchio complicata perché ogni ballo ha dei passi particolare ed che seguono il tempo della musica.
L'abilità del ballerino è di individuare al primo attacco dell'orchestra  di che ballo si tratti e di muoversi a tempo.
Se non si va a scuola di ballo e non si balla almeno un paio di volte al mese e facile dimenticare tutto.
Mario ad esempio crede di essere un ballerino perché lui va in crociera; lui dice di ballare accompagnato dalle grandi orchestre che dilettano i croceristi, ma i passi lui non li sa.
Si qualche ballo di sala lo azzecca, ma alla lunga dimostra subito al sua imperizia. 
Ad esempio sui passi classici del foxtrot cade subito e dimostra di non avere studiato.
Il maestro scandisce lento lento veloce veloce.
Due passi lenti due passi veloci avendo ben cura, il ballerino, di partire con il piede sinistro e così via per tutto il ballo.

Se attacca un valzer lento si deve subito cambiare la partenza è con il piede destro
Con il rok'n' roll il rapporto tra i due danzatori diventa più intimo e più ginnico la ballerina e lanciata a due passi di distanza e ripresa al volo.
Non c' il contatto dei due corpi che caratterizza il liscio il ballo diventa quasi conflittuale.  
Altri generi musicali  accentuano il distacco fra i ballerini che nel ballo di gruppo si perdere definitivamente perché ognuno si muove per conti suo.
E' un piccolo esercito di soldatini che muove i suoi passi a suon di musica.
La musica diviene sempre più aggressiva di pari passo del ballo che si fa sempre meno intimo.
Non si può parlare , non si può sussurrare all'orecchio del partner. La musica diviene sempre più assordante e la distanza aumenta troppo per potersi ascoltare.
Col liscio si è vicini la musica è divertente  gli orchestrali sorridono il cantante spesso dialoga con i ballerini perché i decibel lo consentono.

Racconti da New York. La paura.

Racconti da New York.  La paura.
Nel popolo multiforme che popola NY ti puoi aspettare qualunque stato d'animo.
La voglia di fare, l'attivismo permanente della città che non si ferma mai.
L'entusiasmo di quel popolo di emigranti che ha dato tutto a questa città per raggiungere il sogno americano del benessere,  della felicità.
Tutti dal primo all'ultimo sono orgogliosi di appartenere a questa nazione e di contribuire al suo sviluppo.
Non ci sono divisioni politiche o religiose che contino : prima di tutto viene l'America.
La volontà tenace di arrivare a conquistarsi un posto al sole degli uomini vestiti di scuro che con la loro ventiquattrore vanno e vengono nei grandi uffici anonimi che popolano Manhattan.
La voglia di starsene tranquilli seduti su di una panchina di Central Park.
La disperazione dei mendicanti che puoi trovare avvolti nei sacchi a pelo per ripararsi dal freddo pungente della notte  davanti a qualche centro di aiuto. 
Se in questo popolo entusiasta di vivere in questa realtà frenetica tutto di puoi aspettare non la paura.
Sotto sotto, invece, cova la paura non tanto nei cittadini ma nelle autorità addette alle ispezioni
Sin da quando ti imbarchi su di un aereo per entrare negli stai Uniti ti accorgi che vi sono controlli speciali: il primo segnale è il visto di ingresso elettronico sul passaporto.
Poi quando entro vedi che i controlli sono accurati.
Un primo controllo è sull'aereo dove devi compilare una dichiarazione che certifica il tuo stato di salute e che attesta che non importi valuta non dichiarata.
Il secondo controllo avviene a terra  sul passaporto e sul bagaglio a mano.
Se ha i una borsa o peggio uno zaino diventi subito un sospetto.
In ogni caso tutto quello che indossi di metallico, come chiavi od orologi, deve passare ai controlli .
Fanno la radiografia di tutto anche delle scarpe e delle cinture , ti svuotano le tasche  e se non dai abbastanza affidamento procedono ad ispezionarti personalmente.
Un terzo controllo ti richiede la dichiarazione compilata sull'aereo già verificata che tu pensi di avere già consegnata.
Non è così, quindi frughi con più attenzione nelle tue carte e recuperatala la dai al paziente poliziotto.
Poi finalmente quando hai ritirato il bagaglio puoi avventurarti nella città.
I controlli son sono finiti.
Musei, Centri commerciali, teatri, chiese in ogni luogo dove affluiscono  migliaia di persone hanno tutti il loro apparato che controlla borse e zaini. Si formano code che durano tutta la giornata. 
La gente non protesta, ma pazientemente aspetta in coda perché ha fiducia nelle autorità.
Sembra fino che la paura sia ormai entrata nella testa come una componente inevitabile della vita di NY.
La paura c'è ma non si vede; i controlli sono una routine.
Il turista ne è colpito quando arriva, perché da noi non ci sono così tanti vigilantes, ma poi col passare dei gironi la vivi come un elemento che tutto sommato può coesistere con la realtà convulsa di tutti i giorni.
Ci fai l'abitudine e non ti impressiona più di tanto il fatto che qualcuno con insistenza voglia controllare il contenuto della tua borsa.
Certo non ti fidi tanto di abbandonare nelle ore serali il centro congestionato la gente ti da un senso di sicurezza.
Entrare in una stazione del metrò di notte quando le banchine sono deserte ti mette in uno stato di agitazione il silenzio che invocavi durante il giorno ora ti sembra del tutto inopportuno, fino  a che non arriva un groppo nutrito di persone e la bagarre riprende.
Invochi la bolgia umana che ti ha accompagnato durante il giorno che magari ti infastidiva un po'  ma che adesso ti dà, invece, sicurezza.
La paura degli abitanti è sicuramente nei loro cuori.
La paura per loro stessi di perdere i loro beni e magari la loro vita . 
E' la paura trova la sua origine nell'attentato alle Torri Gemelle. 
Il popolo di NY ha testimoniato il suo sgomento dopo la tragedia nei messaggi lasciati sul cancello di S. Paul a ricordo delle persone scomparse.
La chiesa a due passi dall'inferno è stata risparmiata e protetta da un sicomoro che ha impedito che una pioggia di detriti la colpisse.
La paura per un nemico invisibile che non è in grado di confrontasi a viso aperto con le armi perché la superpotenza è imbattibile. 
Il nemico è, però, pronto a colpire quando meno te la aspetti disposto a procurare lutti alla popolazione civile.
Lui deve dimostrare che esiste ed pronto a ricomparire in qualunque momento.
E' pronto a seminare il terrore perché se puoi non avere timore per te non puoi essere insensibile al fatto che l'agguato possa colpire i tuoi cari i tuoi affetti .
Così devi vivere facendo finta di niente continuando a corre re per le strade di NY sperando che i controlli di polizia cui ti sottoponi paziente possano essere guardiani di un futuro più sereno.



giovedì 13 giugno 2013

Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231. La Legge 6 novembre 2012 n. 190. Reprime veramente la corruzione ?

1.      Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231. La Legge 6 novembre 2012 n. 190. Reprime  veramente la corruzione ?


La l. 6 novembre 2012, n. 190, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e  dell'illegalità nella pubblica amministrazione si propone di combattere la corruzione in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003.
Il d.d.l. 2156 è stato Presentato dal Ministro della giustizia (Alfano), IV Governo Berlusconi, il 4 maggio 2010 .
Non si può non notare come il nostro Parlamento  ha dovuto fare un percorso assai lungo per adottare dei precetti dovuti per la corretta efficienza dell’apparato amministrativo.
La norma complica  notevolmente un procedimento che dovrebbe nella necessaria severità trovare la  sua efficacia e purtroppo non sembra abbia un impatto proprio tanto dirompente nella lotta al crimine nella pubblica amministrazione.
L’art. 1, comma 2 affida alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, il compito di Autorità nazionale anticorruzione attribuendo compiti che non sembrano significativi nella repressione dei fenomeni ma solo atti a giustificare la produzione di un mare di documenti difficili da gestire e con scarsissimi effetti pratici.
L’art. 1, comma 4,  attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la funzione fra l’altro di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; e di predisporre il Piano nazionale anticorruzione.
Viene appesantita anche la gestione dei fatti corruttivi a livello operativo.
L’art. 1, comma 5, impone alle pubbliche amministrazioni centrali di definire e trasmettere al Dipartimento della funzione pubblica un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, per ulteriormente complicare l’art. 1, comma 6, Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, prevede che il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali.
L’art. 1, comma  7, prevede, in un momento di blocco del turn over,  di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione.
Particolarmente gravi sono le conseguenze relative al mancato controllo  da parte responsabile .
L’art. 1, comma 12, prevede che in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.
Gravissime sono le conseguenze sanzionatorie ove si accerti la responsabilità del funzionario .
L’art. 1, comma 13, prevede che la sanzione disciplinare a carico del responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.
L’art. 1, comma 8, finalmente conclude l’operazione programmatica attribuendo all'organo di indirizzo politico il compito di adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione.
Nella gestione amministrativa dei rimedi sembra che l’imperativo sia allungare i tempi e le procedure.
L’art. 1 comma 35 delega il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità.
L’art. 1, comma 44, modifica l'articolo 54 del d. lg. 30 marzo 2001, n.165, introducendo un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i  dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.
Norme che un dirigente se assunto per pubblico concorso dovrebbe conoscere.
Forse i troppi dirigenti scelti dagli amministratori per meriti speciali non li conosscono .
Il comma 3 dell’art. 54 nuovo testo precisa come se ce ne fosse bisogno che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare.
La precisazione ove ce ne fosse bisogno reca ulteriore confusione perché il reato di corruzione deve esser punito con la destituzione.
E’ forse per questo che molti dirigenti legittimisti sono stati garbatamente messi alla porta per favorire gente disposta ad ogni operazione più discutibile.
Positivo sembra il fatto che un organismo indipendente di valutazione dia il proprio parere ad un codice di
comportamento . resta da capire che funzione abbia questo organismo .
Se esso in analogia alla L.231/2001 debba vigilare al rispetto delle procedure amministrative o sia un mero organo deputato a dare pareri su provvedimenti che poco possono incidere.
Di difficile comprensione è la modifica apportata dall’art. 1 comma 46 che introduce l’art. 35-bis. - d. lg. 30 marzo 2001, n.165 che detta norme per la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici
La norma precisa che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
selezione a pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle
risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
Ma non dovevano essere destituiti?
La giustizia amministrativa inoltre non ha consentito sempre la dovuta severità nel punire il reato di corruzione nella pubblica amministrazione.
Il T.A.R. Lombardia, sede di Milano, Sezione I, 30 aprile 2004, n. 1542;  ha   annullato il provvedimento di destituzione per eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto il ricorrente sarebbe stato condannato per un'ipotesi concussiva di tipo induttivo e non costrittivo, ritenendo che  il comportamento tenuto dal ricorrente, in ragione delle complessive circostanze e dei particolari della fattispecie, non potesse ritenersi meritevole della più grave sanzione, costituita dalla perdita del grado con rimozione.
La questione è stata ribaltata dal Consiglio di Stato, sez. IV 03/11/2008 n. 5475, che ha rilevato come evidenziata autonomia nell'apprezzamento disciplinare dei fatti accertati dal giudicato penale permette di escludere la sussistenza (avanzata nel sesto ordine di censure) dei denunziati profili di eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errata impostazione degli atti accusatori, ricollegati al rilievo che il ricorrente è stato condannato per un ipotesi concussiva di tipo induttivo e non costrittivo.
Mentre il T.A.R. Veneto, sez. I, n. 1 del 2012, dichiarava illegittimo il provvedimento sanzionatorio, il Consiglio di Stato, sez. III, 28/05/2012, n. 3101, ha dichiarato legittimo il provvedimento di destituzione dal servizio dell'agente della Polizia stradale condannato penalmente per concussione, per essersi fatto consegnare dal conducente di un mezzo pesante la somma di lire 50.000 al fine di evitare il pagamento della sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, risultando ininfluente il carattere episodico dell'illecito commesso, la modestia del profitto conseguito e il comportamento successivamente tenuto dall'agente, ai sensi dell'art. 7, d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737 .
L’inasprimento delle sanzioni penali  è l’unica cosa positiva .
Il controllo è demandato all’autorità giudiziaria che necessariamente è meno veloce di quella amministrativa.
La pena edittale minima per il peculato passa a quattro anni (fino a dieci), art. 314, comma 1, c.p.
Il reato di  concussione è punito con la reclusione da sei a dodici anni, art. 317 c.p.
La richiesta di patteggiamento ha, però, effetti perversi poiché esclude la  possibilità dell’applicazione delle pene accessorie della interdizione perpetua.
Essa si applica solo per una pena di reclusione superiore a tre anni.
La pena edittale del peculato passa da quattro anni - minimo edittale meno un terzo per il rito e un terzo per le attenuanti generiche - a ventidue mesi.
La pena edittale della concussione passa da sei anni - minimo edittale meno un terzo per il rito e un terzo per le attenuanti generiche - a trentadue mesi.
Restano le difficoltà di coordinamento fra la normativa sanzionatoria penale e quella amministrativa. La sanzione della destituzione deve coll’attuale sistema essere pronunciata dall’amministrazione con la tutela attribuita al giudice amministrativo.



Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231. La corruzione nel settore farmaceutico

1.      Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231. La corruzione nel settore farmaceutico

I fenomeni di corruzione nel settore farmaceutico vanno dalle forme minori di comparaggio ad artifici strutturati e complessi.
La commercializzazione e la diffusione dei prodotti farmaceutici ha conosciuto negli ultimi decenni un ruolo centrale.
Il marketing ha fatto segnare un'impennata del rischio corruzione.
Questo  dipenderebbe essenzialmente dal "fenomeno del "doppione farmaceutico.
Si tratta di quei farmaci che "destinati a curare le malattie (di lunga durata) della società del benessere (artrite, depressione, ipertensione, colesterolo alto, ecc.), si limitano a presentare alcune differenti composizioni chimiche rispetto a quelli originali, senza che si possa parlare, peraltro, di un effettivo miglioramento rispetto a questi ultimi.
Viene semplicemente allungata la vita di un farmaco il cui brevetto è in scadenza, mettendone a punto uno nuovo virtualmente identico".
Il settore farmaceutico è caratterizzato da "una concorrenza diffusa e aggressiva"  in ragione del fatto che le imprese commercializzano medicinali in gran parte identici, in quanto caratterizzati dalla medesima composizione chimica oppure da minime variazioni della stessa molecola base e, per altro verso, sostengono di regola costi ingentissimi non solo per la ricerca e lo sviluppo dei farmaci, ma anche - e soprattutto - per la promozione e la commercializzazione degli stessi.
La necessità di coprire i costi, congiunta alla difficoltà di collocare sul mercato prodotti spesso diversi solo nel marchio, hanno senz'altro contribuito ad incentivare presso le imprese concorrenti politiche di marketing sempre più aggressive e capillari, fino al punto di investire più risorse nell'azione promozionale e distributiva che non nella ricerca e nello sviluppo. Matteo Vizzardi, Prevenzione del rischio-reato e standard di adeguatezza delle cautele: i modelli di organizzazione e di gestione di società farmaceutiche al banco di prova di un'indagine peritale, in Cass. pen., 2010, 03, 1241
La giurisprudenza pone però un limite alla configurazione del delitto di corruzione propria.
Pur non dovendosi ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, essa ritiene che occorra che dal comportamento del pubblico ufficiale  emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli.
Solo in tal modo può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono.

Nel caso di specie, in cui una società farmaceutica aveva istituito un'apposita struttura al fine di sostenere ed incrementare la vendita dei medicinali prodotti, attraverso elargizioni di liberalità in denaro o di altri benefits in favore di medici e farmacisti, o dei relativi enti di appartenenza, è stata esclusa la sussistenza dell'ipotizzato delitto di corruzione. Cassazione penale, sez. VI, 15/05/2008, n. 34417

Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231, mod. l.190/2012. I reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Schema.

 Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231, mod. l.190/2012. I reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Schema.


Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231, mod. l.190/2012. Responsabilità amministrativa dell’ente per i  reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Schema di applicazione

L’art. 25, d. lg. 231/2001, mod. l.190/2012, disciplina fra l’altro la responsabilità amministrativa dell’ente per i  reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.
La sanzione pecuniaria è graduata  a seconda dei reati contestati..
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, art. 25, comma 1, d. lg. 231/2001, mod. l.190/2012.
Articolo 318      Corruzione per l'esercizio della funzione.
[I]. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
L’articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190.
Il testo precedente recitava: «Corruzione per un atto d'ufficio.
[I]. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[II]. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Articolo 321      Pene per il corruttore.
[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Articolo 322      Istigazione alla corruzione
[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale  o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318( reclusione da uno a cinque anni), ridotta di un terzo.
[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote , L.231/2001 art. 25 comma

Articolo 319      Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
[I]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni
Articolo 319 ter      Corruzione in atti giudiziari.
[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.
Articolo 321      Pene per il corruttore.
[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale  o all'incaricato di un pubblico servizio  il denaro od altra utilità .
Articolo 322      Istigazione alla corruzione.
 [II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo .
 [IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 .

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote, L.231/2001 art. 25 comma 3
Articolo 317, Concussione.
[I]. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni
Articolo319, Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio,  aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis,
Articolo 319 bis      Circostanze aggravanti
[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi .
Articolo 319 ter      Corruzione in atti giudiziari .
 [II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque  a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
Articolo 319 quater      Induzione indebita a dare o promettere utilità.
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
Articolo 321      Pene per il corruttore.

[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale  o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

sabato 8 giugno 2013

Crisi economica ricette

Crisi economica ricette
Per una crisi economica peggiore di quella del 1929 quali sono le ricette dopo quella di Keynes che prevede un massiccio intervento statale in economia per rilanciare i consumi:
Aumentare le tasse  e toglier il credito alle piccole  imprese che sono quelle che hanno favorito da sempre la maggiore occupazione. Ottima idea per mandare a catafascio il paese!
A vantaggio di chi?
Basta vedere chi negli ultimi anni a continuato a fare reddito nonostante tutto.
I più bravi?
No quelli meno perseguitati dal fisco

Racconti da New York. New York piace alle donne?

Racconti da New York. New York piace alle donne?
Sì la città, in effetti, piace alle donne!
Piace perché le donne sono curiose e a loro piace scoprire gli angoli più nascosti di ogni Avenue e di ogni Street, piace girare per Central Park e vedere tutti i parchi della città.
Piacciono soprattutto gli sterminati grandi magazzini con nomi da favola  come Macy’s  in Herald Square o il Rockefeller Center uno dei più grandi complessi commerciali del mondo che si affaccia sulla 5th Avenue tra la 50^ e la 51^ Str.
La caccia ai saldi nei centri commerciali è uno degli sport preferiti del gentil sesso.
Poi ci sono i teatri di Broadway  dove tutte le sere puoi andare a rivedere un musical consacrato ormai da anno di successi come Chicago, Mamma mia, The lion king.
Scenografie incredibili, attori di una professionalità consacrata da centinaia di repliche, costumi,  musiche e tanta vitalità e passione.
Tutto il necessario per passare una serata con le tue musiche preferite. 
E' la magia del teatro che trova nella macchina americana il suo migliore produttore.
Per non parlare dei ristoranti che affollano le strade più importanti .
La magia della democrazia americana è che puoi spendere moltissimo oppure poco e goderti ugualmente i piaceri che la grande mela di offre.
Gli uomini, invece, sono meno attratti dai grandi magazzini dalla confusione delle grandi Avenue piene di traffico, pensano subito alle difficoltà di circolazione ad al costo dei parcheggi.
Non vedono molto rilassante camminare per ore a vedere angoli di quartieri che sembrano tutti uguali.
Non tutti amano fermarsi delle mezze giornate al Moma o al Museo di storia naturale che con le loro esposizioni catturano, invece, il gentil sesso.
Preferiscono una vacanza nei luoghi conosciuti dove è facile ritornare al ristorantino che ti propone un cucina tipica gustosa e variata al nostro gusto mediterraneo, preferiscono fare dei giri sulle Alpi o al mare dove si respirano profumi di pino o di salmastro o non l'odore innaturale della città.
Un misto di fritto e gas di scarico cui difficilmente ci si abitua.

giovedì 6 giugno 2013

Legge elettorale Proposte

Legge elettorale Proposte
in un momento recessivo come questo ritengo valida la proposta di accogliere nelle liste elettorali delle amministrative e delle politiche solo candidati che si impegnino a dimezzare almeno del 50% il loro compenso rispetto a quello attuale e che in parallelo si impegnino a ridurre le spese diminuendo gli stipendi superiori a quello medio impiegatizio.
Devono inoltre impegnarsi a mettere i regime ad esaurimento le posizioni apicali secondo schemi elaborati a livello centrale su enti omogenei.

Tutto il resto è spirito di servizio per ottenere privilegi personali.
I contratti di solidarietà per mantenere i livelli occupazionali e per favorire nuova occupazione dove sono andati a finire?

Semplificazione Edilizia

Semplificazione Edilizia
Se c’è una materi più volta semplificata è stata la procedura per realizzare costruzioni.
Permesso di costruire, Dia , scia non c’è finanziaria che non semplifichi.
Risultato mercato edilizio crollato.
Ma c’è qualcuno che ha considerato che se non c’è utile nell’investimento nessuno ci mette più dei soldi?
Forse i politici ed i loro esperti professori di economia non sanno che chi investe vuole realizzare un piccolo utile al di là di realizzare solo grane?
Le certificazioni non si contano più ,
le sanzioni sono infinite,
le tasse non lo sa più neanche il legislatore che tasse applicare e si riserva di decidere mese per mese.
Ma lo sanno i politici ed i loro esperti professori di economia che se non c’è certezza di investimento gli operatori se ne vanno.
Rimangono i soliti noti che agiscono per alchimie finanziarie (che conoscono solo pochi esperti del ramo) ed ottengono finanziamenti anche senza garanzie ed i denari poi non si sa dove vanno a finire.
Ma questa è un’altra storia.



Racconti da New York. Central Park. Dove sono gli aquiloni?

Racconti da New York. Central Park. Dove sono gli aquiloni?
A Central Park si praticano tanti sport.
Ci sono quelli che fanno jogging che sono la maggioranza sudano e sembra sempre che non si rilassino mai tanto sono impegnati ad abbassare il loro record personale.
Non ho mai capito come si possa essere competitivi contro se stessi se il risultato massimo è quello di partecipare a qualche gara senza però avere la possibilità di ottenere alcun riconoscimento ufficiale .
Ci sono quelli che corrono in bicicletta . Hanno questi corono per ottenere chissà quali record ma in compenso sono anche pericolosi perché sfrecciano a velocità considerevole in mezzo alla gente che vuole solo tranquillamente passeggiare e che, invece, se non si scansa rapidamente rischia la frattura.
Ci sono quelli che si allenano a baseball che si piazzano sul green e contendono lo spazio alle famigliole che vogliono invece giocare semplicemente a palla .
Ci sono quelli che giocano a basket ma lì sono racchiusi nei loro campi circoscritti dai tabelloni costretti a rispettare le misure tecniche di gioco non danno fastidio a nessuno.
Ci sono quelli che passeggiano nel verde e quelli che vogliono godersi il sole caldo di maggio fino al prossimo temporale sdraiati nel parco?
Ma, si chiede Mario, i bambini che giocano con gli aquiloni dove sono?
Oggi è una giornata ventosa, è la giornata ideale per fare correre gli aquiloni nel cielo.
I bambini, però, non ci sono.
Non c’è nessuno che fa salire al cielo gli aquiloni .
Qui sarebbe bello vedere gli aquiloni in balia del vento danzare  e volare felici.
Il bambino, però, non può inseguirlo senza mollare il filo non può stringere il filo nelle mani per non fare scappare via la sua gigantesca farfalla personale.
Non può fargli fare dei giri impetuosi, non può farlo scendere in picchiata  e poi farlo salire velocemente al cielo come un grande uccello,
Non può fare a gara con altri bambini per farlo salire più su.
Non può perché lo spazio è limitato da tutti gli altri che devono fare jogging, da quelli che devono correre in bicicletta, da quelli che devono giocare a baseball da quelli che devono passeggiare e da quelli sdraiati nel parco che non vogliono essere disturbati da i bambini che corrono liberi senza meta a ricorre i loro aquiloni.
Allora Mario si chiede: Se non ci sono anche gli aquiloni, Central Park è così bello come dicono?