giovedì 13 giugno 2013

Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231. La corruzione nel settore farmaceutico

1.      Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231. La corruzione nel settore farmaceutico

I fenomeni di corruzione nel settore farmaceutico vanno dalle forme minori di comparaggio ad artifici strutturati e complessi.
La commercializzazione e la diffusione dei prodotti farmaceutici ha conosciuto negli ultimi decenni un ruolo centrale.
Il marketing ha fatto segnare un'impennata del rischio corruzione.
Questo  dipenderebbe essenzialmente dal "fenomeno del "doppione farmaceutico.
Si tratta di quei farmaci che "destinati a curare le malattie (di lunga durata) della società del benessere (artrite, depressione, ipertensione, colesterolo alto, ecc.), si limitano a presentare alcune differenti composizioni chimiche rispetto a quelli originali, senza che si possa parlare, peraltro, di un effettivo miglioramento rispetto a questi ultimi.
Viene semplicemente allungata la vita di un farmaco il cui brevetto è in scadenza, mettendone a punto uno nuovo virtualmente identico".
Il settore farmaceutico è caratterizzato da "una concorrenza diffusa e aggressiva"  in ragione del fatto che le imprese commercializzano medicinali in gran parte identici, in quanto caratterizzati dalla medesima composizione chimica oppure da minime variazioni della stessa molecola base e, per altro verso, sostengono di regola costi ingentissimi non solo per la ricerca e lo sviluppo dei farmaci, ma anche - e soprattutto - per la promozione e la commercializzazione degli stessi.
La necessità di coprire i costi, congiunta alla difficoltà di collocare sul mercato prodotti spesso diversi solo nel marchio, hanno senz'altro contribuito ad incentivare presso le imprese concorrenti politiche di marketing sempre più aggressive e capillari, fino al punto di investire più risorse nell'azione promozionale e distributiva che non nella ricerca e nello sviluppo. Matteo Vizzardi, Prevenzione del rischio-reato e standard di adeguatezza delle cautele: i modelli di organizzazione e di gestione di società farmaceutiche al banco di prova di un'indagine peritale, in Cass. pen., 2010, 03, 1241
La giurisprudenza pone però un limite alla configurazione del delitto di corruzione propria.
Pur non dovendosi ritenere necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio per il quale il pubblico ufficiale abbia ricevuto somme di denaro o altre utilità non dovute, essa ritiene che occorra che dal comportamento del pubblico ufficiale  emerga comunque un atteggiamento diretto in concreto a vanificare la funzione demandatagli.
Solo in tal modo può ritenersi integrata la violazione dei doveri di fedeltà, di imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che sullo stesso incombono.

Nel caso di specie, in cui una società farmaceutica aveva istituito un'apposita struttura al fine di sostenere ed incrementare la vendita dei medicinali prodotti, attraverso elargizioni di liberalità in denaro o di altri benefits in favore di medici e farmacisti, o dei relativi enti di appartenenza, è stata esclusa la sussistenza dell'ipotizzato delitto di corruzione. Cassazione penale, sez. VI, 15/05/2008, n. 34417

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