giovedì 13 giugno 2013

Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231, mod. l.190/2012. I reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Schema.

 Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231, mod. l.190/2012. I reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Schema.


Decreto legislativo 08/06/2001 n. 231, mod. l.190/2012. Responsabilità amministrativa dell’ente per i  reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. Schema di applicazione

L’art. 25, d. lg. 231/2001, mod. l.190/2012, disciplina fra l’altro la responsabilità amministrativa dell’ente per i  reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.
La sanzione pecuniaria è graduata  a seconda dei reati contestati..
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, art. 25, comma 1, d. lg. 231/2001, mod. l.190/2012.
Articolo 318      Corruzione per l'esercizio della funzione.
[I]. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
L’articolo è stato così sostituito dall'art. 1, comma 75, l. 6 novembre 2012, n. 190.
Il testo precedente recitava: «Corruzione per un atto d'ufficio.
[I]. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[II]. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

Articolo 321      Pene per il corruttore.
[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Articolo 322      Istigazione alla corruzione
[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale  o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318( reclusione da uno a cinque anni), ridotta di un terzo.
[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote , L.231/2001 art. 25 comma

Articolo 319      Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
[I]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni
Articolo 319 ter      Corruzione in atti giudiziari.
[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.
Articolo 321      Pene per il corruttore.
[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale  o all'incaricato di un pubblico servizio  il denaro od altra utilità .
Articolo 322      Istigazione alla corruzione.
 [II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo .
 [IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 .

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote, L.231/2001 art. 25 comma 3
Articolo 317, Concussione.
[I]. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni
Articolo319, Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio,  aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis,
Articolo 319 bis      Circostanze aggravanti
[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi .
Articolo 319 ter      Corruzione in atti giudiziari .
 [II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque  a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
Articolo 319 quater      Induzione indebita a dare o promettere utilità.
[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.
[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
Articolo 321      Pene per il corruttore.

[I]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale  o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

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