lunedì 17 giugno 2013

Pubblico impiego. Premio di produttività. Responsabilità degli amministratori.

Pubblico impiego. Premio di produttività. Responsabilità degli amministratori.
La struttura del trattamento economico del dirigente si compone di una retribuzione fissa, collegata alla qualifica rivestita dal dirigente e determinata dai contratti collettivi, e di una retribuzione accessoria consistente nell'indennità di posizione (che varia secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna amministrazione) e nell'indennità di risultato (finalizzata a remunerare la qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti); tale struttura del trattamento accessorio rivela che la retribuzione di posizione riflette il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione mentre la retribuzione di risultato corrisponde all'apporto dato dal dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione; a riprova di tale assunto legittimamente è prevista una pluralità di fasce retributive anche nell'ambito di una medesima qualifica dirigenziale. Cassazione civile, sez. lav., 02/02/2011, n. 2459.
Un elemento rilevante del trattamento economico è dunque lasciato ad una valutazione della cosiddetta produttività del dirigente.
In un momento particolarmente delicato per la finanza pubblica appare necessario esaminare il procedimento di determina nazione del premio di produttività che appare rilasciato alla totale discrezionalità dell’amministrazione.
Si rileva quindi che l’amministrazione che determina attraverso la stipula del contratto collettivo di lavoro le retribuzioni è anche quella che determina il premio di produttività.
LA competenza a tali adempimenti è pacifica e nessuno la contesta .
E’ evidente che qualora il bilancio dia gravemente deficitario , nel momento che i creditori non vengono pagati questa potere dell’amministrazione deve essere posto a rigida verifica e che lo sforamento dei tetti di spesa deve rilevare sotto il profilo di responsabilità contabile nei confronti degli amministratori che li hanno prodotti.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito il principio che il fondo per il pagamento al personale delle Aziende sanitarie locali dei compensi autorizzati in regime di incentivazione (c.d. plus orario) debba essere gestito in modo da garantire un parallelismo costante tra prestazioni autorizzate e risorse di copertura, esprime una giusta esigenza di buona amministrazione.
La normativa è chiarissima nel circoscrivere la possibilità di utilizzare questa forma di incentivazione esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente disponibili nel fondo in questione; pertanto, il regime particolare di questa forma di incentivazione, vale solo nei limiti di capienza delle risorse disponibili sul fondo previsto dagli art. 59 ss. d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348 mentre, una volta esaurite le disponibilità di tale fondo, le prestazioni eccedenti possono essere retribuite con altre tecniche, ad esempio come lavoro straordinario" (Consiglio Stato , sez. V, 25 settembre 2006 , n. 5631; id. 30 settembre 2002 , n. 5040)
L'istituto del plus - orario, previsto e disciplinato dalla contrattazione collettiva, è una forma di premio della produttività disciplinata dal d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 (art. 126 e ss.), dovuto per le prestazioni rese oltre l'orario ordinario e/o straordinario, da retribuire nei limiti preventivamente programmati ed autorizzati dall'Amministrazione, cui spetta la valutazione ed il controllo (preventivo) circa la compatibilità finanziaria"
Dunque, esistono dei tetti massimi di ore e di retribuzione e, una volta deliberata dall'Amministrazione, costituisce un debito orario, programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio e con il conseguimento degli obiettivi prefissati. T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 02/04/2008, n. 1767
Il fatto che il fondo per il pagamento al personale delle Aziende Sanitarie Locali dei compensi autorizzati in regime di incentivazione (c.d. plus orario) debba essere gestito in modo da garantire un parallelismo costante tra prestazioni autorizzate e risorse di copertura, esprime una giusta esigenza di buona amministrazione, ma non ha un rilievo giuridico in quanto in materia la normativa circoscrive la possibilità di utilizzare questa forma di incentivazione esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente disponibili nel fondo in questione, sicché, il regime particolare di questa forma di incentivazione vale solo nei limiti di capienza delle risorse disponibili sul fondo previsto dagli artt. 59 e ss., d.P.R. n. 348 del 1938 mentre, una volta esaurite le disponibilità di tale fondo, le prestazioni eccedenti possono essere retribuite con altre tecniche, ad esempio come lavoro straordinario.
Nel caso di specie il Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 176 del 6/7/89) aveva rilevato che l'ente non poteva far fronte, con le proprie risorse, al finanziamento dell'attività di incentivazione, ritenendo che fosse necessario interessare la Regione Campania al fine della copertura della spesa. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 04/10/2008, n. 2901
Interessante è esaminare il rapporto del premio di produttività con la partecipazione a convegni, la pubblicazione di libri ed articoli e la tenuta di corsi universitari che qualificano la posizione del dirigente ma che non producono alcun effetto pratico positivo per l’amministrazione.

Per converso l’ufficio registra l’assenza del diligente per tutto il tempo in cui non è presente per validi motivi negli uffici trascura quel rapporto fondamentale che consente al suo staff di potere raggiungere quella produttività per la quale il dirigente è premiato

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