lunedì 30 settembre 2013

Contratti enti locali. Economie di bilancio?

Contratti enti locali. Economie di bilancio?
L’ARAN è l’ente pubblico preposto alla contrattazione privatistica del Comparto enti locali Regioni.
Gli enti locali e le regioni non possono interferire con la loro legislazione in detta materia.
Essi possono semmai ridurre gli organici per ottenere una riduzione di spesa.
In detta maniera si concretizza una struttura piramidale del comparto .
Dirigenti sempre più pagati per effetto dei rinnovi contrattuali ma sempre meno come numero perché i costi inducono a contrarre il numero del personale dirigente come quello delle altre categorie.
Quello che stupisce è che in detto sistema chi deve fare quadrare i bilanci non può partecipare alle trattative direttamente. Ossia non può proporre un contratto di solidarietà o di  ridurre le retribuzioni i o quanto meno contenerle senza aumenti per favorire il ricambio o nuova occupazione nel comparto.
L’assurdo è che aumentando i costi della punta della piramide si crea  una struttura autoreferenziale che non ha come obiettivo la riduzione dei costi ma il mantenimento e l’aggiornamento dei loro stipendi.

La conseguenza è che chi più guadagna molto incasserà sempre di più e chi guadagna meno sarà espulso dai livelli occupazionali per consentire le economie che servono a pagare la dirigenza?

venerdì 27 settembre 2013

Consigliere comunale . Rivelazione di segreto d'ufficio.

Consigliere comunale . Rivelazione di segreto d'ufficio.
La nozione di "notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete", secondo l'insegnamento della Suprema Corte, assume non solo il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione, per la quale la diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. Cassazione penale, sez. VI, 30/09/2009, n. 39706 .
Non è invece condivisibile l'opinione che comprende nella nozione di "notizie di ufficio" non solo le informazioni, sottratte per legge o per regolamento alla divulgazione in ogni tempo e luogo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle, per le quali la diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui esse vengono indebitamente diffuse, perché svelate a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste.
Diverse sono le finalità perseguite rispettivamente dalla norma incriminatrice e dalla normativa sul diritto di accesso.
La giurisprudenza pregressa, ma ancora attuale, è attestata sul principio che ai fini della configurabilità del reato il dovere di segreto, cui è astretto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, deve derivare da una legge, da un regolamento, ovvero dalla natura stessa della notizia che può recare danno alla pubblica amministrazione (Cass. Sez. 6^ 6/2 - 14/9/1990 n. 12389).
La giurisprudenza ha ritenuto che la fattispecie  riguardante la gestione di una Casa di riposo a struttura convenzionata non rientra tra le ipotesi di segreto normativamente previste, né risulta che il Sindaco avesse imposto alcun vincolo sugli atti.
La tesi contraria  giungerebbe all'assurdo di impedire l'attività di controllo dei Consiglieri Comunali e soprattutto di bloccare ogni azione di opposizione politica all'operato degli organi di governo.
Ai fini della configurabilità del reato di rivelazione di segreto d'ufficio prevista dall'art. 326 c.p., la nozione di "notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete" presuppone che il vincolo di segretezza derivi da una legge, da un regolamento, ovvero dalla natura stessa della notizia che può recare danno alla p.a.
Pertanto, è legittima la sentenza di dichiarazione di non doversi procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p. pronunciata nei confronti di un consigliere comunale il quale, esercitando il diritto di accesso riconosciutogli su tutti gli atti dell'amministrazione comunale in ragione delle funzioni inerenti il suo ufficio, abbia acquisito documentazione relativa alla gestione di una casa di cura convenzionata per poi trasmetterli successivamente alla stampa, dato che il principio generale in materia di accesso ai documenti prevede che tutto ciò che non è segreto è accessibile, né risultava l'apposizione di uno specifico vincolo di segretezza sulla documentazione divulgata. Cassazione penale, sez. VI, 30/09/2009, n. 39706


Consigliere comunale Accesso al Procedimento amministrativo. Atti riservati.

Consigliere comunale Accesso al Procedimento amministrativo. Atti riservati.
L'accesso agli atti della p.a., infatti, è vietato solo se la legge impone un obbligo di segretezza; senza l'imposizione di un segreto "ad hoc", invece, l'accesso è consentito, diversamente si i impedirebbe l'attività di controllo sull'operato degli organi di governo .
E’ legittimo l'operato del consigliere comunale  che ottiene la disponibilità degli atti riservati riguardanti la gestione di una Casa di riposo a struttura convenzionata in ragione del diritto di accesso riconosciutogli par tale qualifica dall'art. 54 del Regolamento attuativo del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 43, sul funzionamento del Consiglio Comunale, trattandosi di atti del suo ufficio. E’ parimenti legittimo il fatto che lo stesso consigliere  ritenendo tali atti svincolati da qualsiasi segretezza in assenza di una specifica normativa, li ha divulgati.
La giurisprudenza  riconosce il diritto del consigliere comunale di ottenere dal suo ufficio, fruendo del suo diritto di accesso, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del suo mandato.
Occorre infatti ricordare come la L. n. 241 del 1990, ha rivoluzionato la disciplina degli atti e dell'accesso agli stessi, sancendo in definitiva il principio che tutto ciò che non è segreto è accessibile.
Essa contiene soltanto la regolamentazione del diritto di accesso e non anche di un parallelo obbligo di segretezza, regolando tale diritto unicamente in base all'interesse del richiedente, ovvero alla giustificazione addotta dallo stesso.
Con ciò il legislatore ha inteso porre soltanto un freno all'ipotetico proliferare di richieste, che potenzialmente potrebbero paralizzare la Pubblica Amministrazione, esigendo il requisito dell'interesse, quale elemento regolatore del generico principio della completa accessibilità agli atti, restando quest'ultima comprimibile solo attraverso l'imposizione del segreto nei casi previsti dalla legge.


Consigliere comunale Accesso al Procedimento amministrativo. Limiti.

Consigliere comunale Accesso al Procedimento amministrativo. Limiti.

L'art. 43 del TUEL prevede il diritto dei consiglieri comunali di ottenere dagli uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.
Pertanto, la ratio della norma è nel principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale, sicchè tale diritto è direttamente funzionale non tanto all'interesse del consigliere comunale (o provinciale) ma alla cura dell'interesse pubblico connessa al mandato conferito, controllando il comportamento degli organi decisionali del Comune.
Quanto ai presupposti, si è osservato come non sia necessaria una connessione tra la conoscenza dei dati richiesti con l'attività espletata nel mandato di consigliere.
Il diritto di accesso dei Consiglieri comunali non è soggetto ad alcun onere motivazionale giacché diversamente opinando sarebbe introdotto una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale. Gli unici limiti all'esercizio di tale diritto si rinvengono nel fatto che l'esercizio di tale diritto deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e che non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative, fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazione al diritto stesso ( Consiglio di Stato sez. V, 29 agosto 2011, n. 4829).
I consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.
Sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che diversamente opinando sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale; dal termine "utili", contenuto nell'articolo 43 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, detto aggettivo garantendo in realtà l'estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l'esercizio del mandato (Consiglio Stato sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963).
I consiglieri comunali hanno un diritto di accesso incondizionato - purché non invada l'ambito riservato all'apparato amministrativo e non integri però un abuso del diritto - a tutti gli atti che possano essere "utili" all'espletamento del loro mandato, anche al fine di permettere di valutare con piena cognizione la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale; sul consigliere comunale.
Dette conclusioni si appalesano stringenti ove ad azionare l'istituto siano consiglieri di minoranza, come nel caso di specie, cui i principi fondanti delle democrazie e la legge attribuiscono compiti di controllo dell'operato della maggioranza e, quindi, dell'esecutivo, qui inteso nella sua più larga accezione di apparato politico ed apparato amministrativo, se pur, si intende, da esplicarsi nel rispetto della legge, ovvero senza indebite incursioni in ambiti riservati all'apparato amministrativo dalla legge stessa e senza porre in essere atti e/o comportamenti qualificabili come abuso del diritto.
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali quindi si atteggia quale latissimo diritto all'informazione al quale si contrappone l'obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e informazioni in loro possesso, fermo il divieto di perseguire interessi personali o di tenere condotte emulative.
Nella fattispecie il Comune lamenta l'abuso del diritto, rappresentando come i tre istanti abbiano manifestato l'interesse alla conoscenza rispetto ad una generalizzata serie di atti e avverso varie delibere in serie, di modo che si debba dubitare della correttezza delle esigenze di informazione, dovendosi invece ravvisarsi un generalizzato e strumentale esercizio del diritto di informazione di cui all'art. 43 del TUEL.
In effetti, il Collegio osserva il riconoscimento da parte dell'articolo 43 del d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sugli Enti Locali) di una particolare forma di accesso costituita dall'accesso del consigliere comunale per l'esercizio del mandato di cui è attributario, non può portare allo stravolgimento dei principi generali in materia di accesso ai documenti e non può comportare che il primo, servendosi del baluardo del mandato politico, ponga in essere strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa con istanze che a causa della loro continuità e numerosità determinino un aggravio notevole del lavoro negli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull'attività dell'amministrazione oramai vietato dall'art. 24, comma 3 della l. n. 241 del 1990.
Sulla base di tali considerazioni generali, l'appello dell'amministrazione non può che ritenersi fondato.
Pertanto, è legittimo il diniego opposto dall'amministrazione comunale alla richiesta rivolta dai consiglieri comunali diretta all'estrazione di copie in assenza di motivazione in ordine all'esistenza dei presupposti del diritto di accesso, soprattutto in presenza di numerose e reiterate istanze, che tendono ad ottenere la documentazione di tutti i settori dell'Amministrazione, apparendo così tendenti a compiere un sindacato generalizzato dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi dell'Ente che non all'esercizio del mandato politico finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche che di volta in volta l'elettorato.
Il Collegio osserva però che, nella fattispecie, al di là delle valutazioni su una esagerata richiesta di conoscere e informarsi su tutti i settori dell'attività amministrativa da parte dei consiglieri comunali, in ogni caso, per l'accoglimento dell'appello è sufficiente prendere atto dell'attività eseguita dal Comune in ottemperanza alla richiesta di accesso, espletatasi sia nella trasmissione e ostensione dei documenti a disposizione, sia nell'apertura di nuovi procedimenti, intesi ad acquisire maggiori conoscenze, allo stato non disponibili.
Pertanto, in buona sostanza l'ostensione degli atti richiesti ed esistenti è già avvenuta; per il resto, non si può pretendere, secondo costante giurisprudenza di questo Consesso, che l'Amministrazione costruisca una documentazione allo stato non ancora esistente.
Anche a voler ritenere che la nozione di "notizie e informazioni" sia più lata della nozione di "documenti" ravvisabile nell'art. 22 della l.n.241 del 1990 - e cioè ogni elemento conoscitivo in possesso dell'amministrazione, anche non riferibile alle competenze del Consiglio Comunale, perché sempre inerente al munus rivestito e non solo i provvedimenti adottati, ma anche gli atti preparatori, anche di provenienza privata -, anche in tale situazione soggettiva speciale non può non valere il principio, affermato dalla Sezione (così Consiglio Stato sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8359), secondo cui il rimedio dell' accesso non può essere utilizzato per indurre o costringere l'Amministrazione a formare atti nuovi rispetto ai documenti amministrativi già esistenti, ovvero a compiere un'attività di elaborazione di dati e documenti, potendo essere invocato esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso gli archivi dell'Amministrazione che li possiede.
Nella specie l'amministrazione rappresentava che non vi erano ulteriori documenti da esibire, fornendo le possibili informazioni .
In corso di giudizio, anche se quindi successivamente alla introduzione del medesimo, il Comune ha anche depositato nota sindacale di impulso al responsabile dell'UTc e dell'area tecnica di effettuare un dettagliato sopralluogo al fine di censire i prefabbricati di proprietà del Comune, di verificare il numero dei prefabbricati non occupati, di verificare chi ne detiene il possesso.
E" evidente che pertanto il Comune ha soddisfatto le richieste di accesso dei consiglieri comunali e che, sulla base del principio secondo cui l'Amministrazione non può essere condannata a costruire documenti allo stato non disponibili, debba essere accolto l'appello e, in conseguenza, respinto il ricorso di primo grado, in riforma della appellata sentenza.

La condanna alle spese del doppio grado di giudizio segue il principio della soccombenza. Consiglio di Stato, sez. IV 12/02/2013 n. 846.

Sindaco. Responsabilità contabile. Nomina dirigenti.

Sindaco. Responsabilità contabile. Nomina dirigenti.
Sussiste la responsabilità amministrativa dei vertici politici e amministrativi di un Comune per l'alto numero di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni, avulso da qualsiasi previa ricognizione delle insufficienza di risorse professionali interne e anche, in alcuni casi, nemmeno sostenuto dalla evidenziazione dell'alto profilo di professionalità richiesto per l'incarico da conferire, quando non addirittura privo del primario supporto costituito dalla formazione universitaria, comportando ciò, oltretutto, una disparità di trattamento nei requisiti richiesti per l'accesso alla dirigenza pubblica.
Rafforza il convincimento della Procura il senso distorto di fiducia riposto negli incarichi suddetti, alla stregua della connotazione pubblicistica riveniente dagli artt. 19 e 28 del T.U. 165/2001 e dubita la stessa Procura dell'affermazione dei convenuti - secondo cui "nessun funzionario, struttura od apparato, avrebbe potuto svolgere gli incarichi oggetto dei contratti di che trattasi, tenuto conto del particolare know how richiesto per il loro espletamento, nonché della eccezionalità e non continuità delle attività in esso ricomprese" - non risultando essere stata effettuata, in proposito, alcuna indagine o accertamento, regolarmente pubblicizzato, malgrado il chiaro disposto dell'art. 74 dello Statuto. Sarebbe stato, oltretutto, possibile conferire gli incarichi dirigenziali per cui è causa, a tempo determinato, a funzionari interni di area D muniti del diploma di laurea, ai sensi del vigente comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 e, comunque, non risulta evidenziata l'eccezionalità dell'oggetto di siffatti incarichi. Ne consegue, ad avviso della Procura, che tutti gli incarichi ut supra conferiti, debbano ritenersi illegittimamente conferiti. Corte Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 24/03/2009, n. 165  

Sindaco. Responsabilità contabile. collaborazioni esterne.

Sindaco. Responsabilità contabile. collaborazioni esterne.
La p.a. deve trovare le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni nell'ambito dei propri apparati, rimanendo, secondo la legge, eccezionale il ricorso a "collaborazioni" esterne che devono essere limitate a obiettivi determinati, con convenzioni a termine, e avere "alto" contenuto professionale, ovvero, se volte alla provvista degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, devono essere disciplinate in modo espresso da apposita norma. Corte Conti reg. Lombardia, sez. giurisd., 24/03/2009, n. 165


Consigliere comunale Responsabilità contabile.

Consigliere comunale Responsabilità contabile.
La condotta gravemente colposa degli odierni convenuti i quali, nella qualità di consiglieri comunali, precludendo, con il rigetto della proposta di deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, il perfezionamento di un accordo transattivo per porre fine ad una controversia giudiziaria in atto, ritardavano la soluzione bonaria della vertenza, poi raggiunta a distanza di circa due anni, in tal modo causando una significativa lievitazione degli oneri a carico del Comune  determina un'ipotesi di danno erariale?
L'ipotizzato danno corrisponde alla differenza tra l'importo erogato per la transazione ed il minor importo che avrebbe potuto essere pagato ove il Consiglio comunale avesse riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dalla prima proposta di accordo bonario.
La giurisprudenza ritiene che nella fattispecie, la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti sussiste nei limiti appresso indicati.
L'ipotizzato danno è connesso esclusivamente, alla modalità di soluzione di una controversia che a quel servizio, incontrovertibilmente fruito, ineriva.
La mancata formalizzazione dei reciproci diritti ed obblighi, infatti, sebbene rappresenti un antefatto rilevante ai fini della insorgenza della controversia, costituisce una circostanza solo marginalmente pertinente, nei limitati termini oltre specificati, rispetto alla vicenda della mancata manifestazione del consenso al riconoscimento del debito fuori bilancio che avrebbe consentito all'Amministrazione di porre termine alla lite con un sacrificio economico meno gravoso rispetto a quello poi concretamente sopportato quando il parzialmente mutato contesto di riferimento ha permesso alla controparte di ottenere concessioni più favorevoli di quelle che in precedenza avrebbe potuto auspicare di ottenere. Corte Conti reg. Sicilia, sez. giurisd., 21/01/2008, n. 215.

La giurisprudenza ha precisato che non esiste litisconsorzio necessario fra tutti i consiglieri comunali che hanno espresso voto favorevole in una delibera consiliare (nella specie, per la scelta del concessionario e del disciplinare della concessione) essendo la posizione di ciascun presunto compartecipe alla produzione del danno da ritenersi autonoma. Corte Conti, sez. I, 02/07/2008, n. 283 

Deputato. Dimissioni. Attentato contro gli organi costituzionali?

Deputato. Dimissioni. Attentato contro gli organi costituzionali?

Il sistema costituzionale è basato sul principio che l’eletto in Parlamento non abbia vincolo di mandato.
Pertanto le dimissioni del parlamentare non possono essere presentate dal segretario o al presidente di un partito. Poiché questo non può essere legittimato a presentarle quando e come crede.
Il sistema elettorale della camera poi prevede una procedura di sostituzione del parlamentare qualora il seggio rimanga vacante tesa a ripristinare il numero dei parlamentari attraverso un particolareggiato sistema che esclude che la dimissione di uno di essi comporti interruzione ai lavori della Camera dei Deputati, art. 84, DPR 361/1957.
Grave appare suggerire le dimissioni di parte consistente dell’assemblea poiché potrebbe configurarsi il reato di cui all’art. 289 ,  attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali  che  punisce con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni.
Per la giurisprudenza il "fatto" di cui al cpv dell'art. 289 c.p. deve essere anche solo astrattamente idoneo a turbare l'espletamento regolare delle funzioni dell'assemblea: esso, pertanto, può essere anche di ordine meramente psicologico, purché sufficiente ed atto a provocare il turbamento. Tribunale Perugia, 23/01/1995.
Ricordo che la giurisprudenza è particolarmente rigorosa nel giudicare i reati contro la personalità dello Stato.

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 292 c.p.(vilipendio alla bandiera) ha ritenuto la sussistenza del reato in riferimento alla bandiera effigiata su un manifesto di propaganda politica. Si trattava di  manifesti recanti la dicitura "il sud Tirolo può fare a meno dell'Italia" e raffiguranti una scopa di saggina, che spazzava via la bandiera italiana per far posto a quella tirolese. Cassazione penale, sez. I, 04/05/2011, n. 23690.

mercoledì 25 settembre 2013

Antonio Ghiringhelli

Antonio Ghiringhelli
Ghiringhelli, l' uomo che dalle macerie del 1943 ricostrui' la Scala, restituendola, in meno di un anno, all' Italia e al mondo
Per 27 anni nel bilancio della Scala alla voce “compenso sovrintendente” sarebbe apparso un semplice, eloquente trattino, capitò anzi che dovesse essere proprio Ghiringhelli ad anticipare una notevole cifra per finanziare i lavori di ricostruzione. All’inizio degli Anni 50 la segretaria Gandini avrebbe ricevuto dal ministero del Tesoro un pacco confezionato con la ruvida carta gialla usata dai macellai: dal pacco, aperto con una certa curiosità, emerse una quantità di banconote, era il rimborso delle somme anticipate dal sovrintendente.

Nel 35° della sua scomparsa (11.11.1979) persone come Antonio Ghiringhelli possono insegnarci la strada per risollevarci In questi tempi grigi.

Rapina esterna. Rapina interna.

Rapina esterna. Rapina interna.
Il sistema è rigido custode dell’ordine pubblico sanzionando pesantemente coloro che dall’esterno rapinano le banche.
C’è da chiedersi se quelli che dall’interno con operazioni da rapine svuotano le casse delle società e depredano così gli investimenti dei gli azionisti sono perseguiti con eguale vigore.

Se facciamo i conti sono molto più pericolosi e fanno più danno  i rapinatori  interni!

Banca. Notiziario

Banca. Notiziario
Sono veramente contento del Notiziario che la mia Banca pubblica.
E’ vero il titolo della mia banca è crollato del 60%, ma il notiziario mi dà tanto.
Notizie sulla situazione internazionale, Notizie sulla letteratura, sulla salute sul territorio, sulla musica e sull'arte.
Peccato che non tratti del disastro gestionale che si abbatte sugli azionisti che sono stati pesantemente consigliati di acquistare i titoli di questo grande affare.


IMU. Perequazione

IMU. Perequazione
Invece di tanti calcoli per perequare l’IMU non è sufficiente aumentare le detrazioni.
 più si alza il tetto della detrazione si favorisce una fascia più alta di soggetti che possono ottenere un risparmio di imposta con buona pace dei costi di gestione che sono zero.
Ma si sa le cose semplici costano poco e non consentono dibattiti che oggi sono l’unico prodotto dell’Italia.
Nel frattempo le imprese ben gestite vengono svendute all’estero i gli imprenditori scappano dall’Italia per investire, i disoccupati aumentano e i cassintegrati pure.

Chi trae vantaggio da tutto è la classe politica che non si riduce di  un tollino le prebende  e la grande dirigenza che pilota il paese verso lo sfascio economico capace solo di aumentare le tasse, ma non di ridurre le spese che coprono i loro privilegi.

martedì 24 settembre 2013

PIANO NAZIONALE ANTI CORRUZIONE circolare 1 del 25.1.2013 Presidenza del Consiglio

PIANO NAZIONALE ANTI CORRUZIONE
La circolare 1 del 25.1.2013 Presidenza del Consiglio P.N.A. Legge 6 novembre 2012 n. 190 detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione.
Con questa circolare si risolve il problema della corruzione?
Io se fossi presidente del consiglio avrei disposto maggiori controlli ad opera di organi terzi, come ad esempio gli Organismi di Vigilanza.
Non si capisce come questi stessi enti, che non hanno saputo arginare il fenomeno finora, predisponendo un piano anti corruzione interno, gestito da interni, possano risolvere il problema.

DECRETO FARE 69/2013 MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art.28
(Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento)
1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo e i soggetti
di cui all’art. 1, comma 1-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del
termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il
quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e
dei concorsi pubblici, corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il mero 37
ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di
scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000
euro.
2. Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo
previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di
sette giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. I soggetti di cui
all’articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del
potere sostitutivo.
3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel
termine o non liquidi l’indennizzo maturato a tale data, l’istante può proporre ricorso ai
sensi dell’articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, oppure, ricorrendone i
presupposti, dell’articolo 118 stesso codice.
4. Nel giudizio di cui all’articolo 117, può proporsi, congiuntamente al ricorso avverso
il silenzio, domanda per ottenere l’indennizzo. In tal caso, anche tale domanda è trattata con
rito camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.
5. Nei ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato è ridotto alla metà e confluisce
nel capitolo di cui all’articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Se il ricorso è dichiarato inammissibile o è respinto in relazione all’inammissibilità o
alla manifesta infondatezza dell’istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con
pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare in favore del
resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.
7. La pronuncia di condanna a carico dell’amministrazione è comunicata, a cura della
Segreteria del giudice che l’ha pronunciata, alla Corte dei conti al fine del controllo di
gestione sulla pubblica amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per
le valutazioni di competenza, nonché al titolare dell’azione disciplinare verso i dipendenti
pubblici interessati dal procedimento amministrativo.
8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle informazioni sul
procedimento pubblicate ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, è fatta menzione del diritto all’indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per 38
conseguirlo ed è altresì indicato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e i termini a
questo assegnati per la conclusione del procedimento.
9. All’articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente: “2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di
silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di
conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di
pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni
e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento”.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti
amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati
successivamente al detta data di entrata in vigore.
11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo restano a carico degli
stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna amministrazione interessata.
12. Decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la
conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la
cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a
decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai
procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10.

Mediazione civile Decreto Fare 69/2013

La mediazione torna obbligatoria dal 20.09.2013 per 4 anni (cioè fino al 2017) in materia di:
condominio
diritti reali
divisione
successioni ereditarie
patti di famiglia
locazione
comodato
affitto di aziende
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
contratti assicurativi, bancari e finanziari

lunedì 23 settembre 2013

Medico Prescrizioni. Principio attivo. Prodotti di erboristeria.

Medico Prescrizioni.  Principio attivo. Prodotti di erboristeria.
Un medico può prescrivere prodotti di erboristeria senza specificare il principio attivo?
Per esempio può prescrive un prodotto di erboristeria  di nota casa  farmaceutica senza indicare il farmaco generico che contiene il principio attivo.
Ovvero deve specificare che gli integratori, peraltro molto cari , non hanno riscontro scientifico in ordine alle proprie  proprietà curative.
Il problema è molto complesso.
La pubblicità esagerata delle case farmaceutiche sui farmaci da loro prodotti tendente a creare un esercito di potenziali ammalati bisognosi di cure induce ad alcune considerazioni.
Sotto il profilo penale può essere rilevante il comportamento del  medico che  potrebbe avvantaggiarsi dalle prescrizioni dei benefit offerti dalla casa farmaceutica:  l’indagine  compete ai NAS.
Sotto il profilo amministrativo c’è il rimedio del tribunale dl malato . Purtroppo però se il paziente deve ritornare da quel medico in quella struttura ospedaliera l’approccio non è dei migliori.
Sotto il profilo pratico la cosa più semplice è quella di recarsi dal proprio medico di famiglia per farsi dare un farmaco generico il cui principio attivo sostituisca il prodotto di erboristeria.
Il miglior medico è il malato che oltre la malattia deve gestire chi vuole approfittarne per cure non necessarie.
Non si capisce perché gli ospedali per ogni singolo reparto non diano informazioni di base per orientare chi si deve curare.

Forse c’è voglia di dare scarse informazioni?

Consiglio comunale. Convocazione. Termini


Consiglio comunale. Convocazione. Termini
Di norma il consiglio comunale deve essere convocato  almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.
Il rispetto della facoltà di verificare la documentazione comporterebbe un termine maggiore, ma stranamente gli ordini del giorno vengono spediti all’ultimo minuto.
La giurisprudenza ha stabilito che la censura di avvenuta violazione del termine dilatorio di cinque giorni stabilito dal regolamento del Consiglio Comunale va interpretata alla luce di una lettura sistematica e non isolata o frammentata del motivo di mancato rispetto del principio di effettività e consapevole partecipazione alle sedute consiliari e delle norme ad esso sottese.

Non si può ritenere rispettato il termine di cinque giorni dilatori tra la convocazione e riunione se non si abbia la certezza, tramite il rispetto delle relative modalità, dell'avvenuta consegna tempestiva dell'avviso. T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 07/11/2012, n. 326

azienda locale edilizia residenziale. Morosità

L'amico G. dopo avere costituito l’ufficio legale presso l'azienda locale di edilizia residenziale pubblica aveva ottenuto  un morosità del 1,87 per l’anno di riferimento e di  3,06 per il relativo quinquennio.
Per questo è stato messo nelle condizioni di licenziarsi risolveva troppi problemi? 
Effettivamente il canone rapportato al reddito e l’intervento del fondo per azzerare la morosità dovrebbe evitare percentuali a doppie cifre.

Case farmaceutiche . Benefit.

Case farmaceutiche . Benefit.

In America le case farmaceutiche sono per legge obbligate  a pubblicare coloro che ricevono benefit .

Così sarebbe semplificato il controllo suoi soggetti che avvantaggiano le case farmaceutiche in cambio di benefit.

Adesso ad esempio è di moda proporre l'uso di integratore .
Prodotti di erboristerie e non farmaci che costano molto anche il rapporto all'uso prolungato che il  medico consiglia.

Se le case farmaceutiche che li producono pubblicassero i  soggetti destinatari dei loro benefit si comprenderebbe di più se detti farmaci servono al paziente o a fare acquisire al medico utilità e alla ditta utili
 

domenica 22 settembre 2013

Responsabilità oggettiva
Chi nomina dei ladri nei posti di governo e questi sono condannati poi deve dimettersi lui per primo.
Se non lo fa gli onesti se ce ne sono ancora devono allontanarlo se non lo fanno sono anch'essi complici.
E' anche complice la stampa che sta a guardare e non informa

sabato 21 settembre 2013

Amministrative 2014. Programma

Il sig. G mi scrive

Programma per  le amministrative

Gratuità del servizio ovvero modesti compensi per Sindaci ed Assessori
Riduzioni stipendi manager attraverso la ridiscussione dei contratti de lavoro al ribasso Incarico all'Anci di farsi promotore di tale trattativa
tagli ai doppi incarichi nessun doppio incarico autorizzato
tagli alla consulenze . Il dirigente che fa determine per attribuire consulenze deve essere penalizzato sul premio di produttività.
Bilanci enti pubblici devono prevedere
un terzo per spese di investimenti
un terzo per spese di personale
un terzo per spese di gestione.

giovedì 19 settembre 2013

Contratto Locazione Semplificazione

Contratto Locazione Semplificazione
Locare è semplicissimo
basta avere
certificazione caldaia
certificazione impianto elettrico
 certificazione impianto elettrico condominiale
certificazione ascensore ecc
è obbligatorio l'amministratore per i condomini con più proprietari
registrare contratto con Siria è semplicissimo i funzionari del servizio informatico romano ti rispondono subito basta pagare la telefonata se poi ti rivolgi  agli uffici territoriali sono ancora più gentili sanno tutto del sistema informatico. E' un piacere conversare con loro.
Se poi l'inquilino non paga (cosa che non accade quasi mai) le procedure legali sono velocissime devi nel frattempo denunciare il reddito ma poi te lo rimborsano.
Dimenticavo ci vuole la
certificazione ambientale
ed è in arrivo il libretto di fabbricato.
Un affarone vado subito da una agenzia immobiliare che con pochi spiccioli ti procura un immobile da acquistare e con due soldi di atto notarile un bel introito per la vecchiaia è assicurato.
Me lo consiglia anche un giornalista esperto in finanza

mercoledì 18 settembre 2013

Regolamento organico


Regolamento Organico

 

Il sindaco di ….  mi scrive.

Al fine di riformare il regolamento organico il direttore generale  del comune ha richiesto consulenza ad un  professionista esperto in gestioni e si prospettano tempi lunghi per la redazione, mentre per ridurre la spesa abbiamo bisogno di accorpare e ridurre..

 Risposta

Il d.g. ha il compito di predisporre la proposta dell’assetto organizzativo dell’ente che la giunta deve approvare  ai sensi del regolamento organico art. 7.

La consulenza per quanto capisco sembra inutile perché i procedimenti amministrativi sono tipici non possono esser modificati per non incorrere in violazione di legge, salvo responsabilità contabile per spesa che appare inutile.

Se il dirigente non vuole fare la proposta del il regolamento organico nuovo  che suo compito istituzionale l’unica cosa compete al sindaco che lo ha nominato art. 10.

Il Sindaco dovrà diffidarlo ad adempiere, riducendogli il premio di produttività, ed al rifiuto revocarlo.
Se è politicamente inattaccabile occorre fare quello che dice il d.g. rispettando i suoi tempi per evidenti motivi.

lunedì 16 settembre 2013

Certificazione energetica 09-2013

Certificazione energetica 09-2013

Il sig. G. mi scrive
Sono passato da un contratto di locazione a fiscalità normale alla cedolare secca.
A tal fine l'ufficio mi ha fatto risolvere il precedente contratto pagando la relativa tassa ed ho registrato attraverso un consulente.
L'ufficio mi ha contattato per dirmi che alla registrazione effettuata dopo il 3.8.2013 doveva essere allegata anche la certificazione energetica avendo registrato un contratto nuovo.


Risposta
Premesso che non si capisce cosa serve il certificato che può benissimo essere sostituito da un dichiarazione del proprietario che asserisce che l'immobile è nell'ultima classe energetica ( ma questo per l'Europa è ininfluente!) l'ufficio può fare quello che vuole.
Oramai non esiste più distinzione fra diritto civile e tributario avendo il secondo il primato al fine di fare cassa.
Le sanzioni fioccano.
Contrastare una prassi degli uffici tributari comporta oneri e tempo infinito per un singolo.
Se non lo fanno le Associazioni della Proprietà edilizia conviene adeguarsi



venerdì 13 settembre 2013

Presidente di banca


Presidente di banca

 

Il sig. G. mi scrive

Il Presidente della mia Banca è soddisfatto, pur nel periodo di crisi dei risultati conseguiti.

Io penso sia soprattutto contento del suo stipendio che non è diminuito, mentre sono precipitati i valori delle azioni della banca.

Come si fa ed eliminare questi cialtroni dai posti chiave?

Purtroppo sono sostenuti da persone più cialtroni di loro.

 

Rispondo

Effettivamente sono i numeri che condiziono l’elezione di un individuo ad una carica sociale o politica.

Azionisti ed elettori possono solo recriminare sul loro poco impegno scegliere chi li deve guidare.

 

 

Campoformio


Campoformio.
Il 17 ottobre ricorre il triste anniversario della firma del trattato di Campoformio.

E’ incredibile pensare che mentre i veneziani sedevano tranquillamente nei teatri della città a ridere delle commedie del Goldoni o a divertirsi delle storie fantastiche raccontate dal Gozzi la storia stava combinando loro quello scherzetto .

A Campoformio il barbaro vendeva la Serenissima all’Austria e ordinando la secessione di Venezia dalle province della terraferma rendeva consequenziale il suo declino che avrebbe trovato soluzione nell’adesione al regno d’Italia.

Quando i cittadini pensano solo alle feste e non si preoccupano del futuro della loro Repubblica si annunciano tempi tristi!

mercoledì 11 settembre 2013

Servizio Internet per la registrazione dei contratti relativi ad immobili adibiti ad abitazione SIRIA.


Servizio Internet per la registrazione dei contratti relativi ad immobili adibiti ad abitazione SIRIA.

 

Il sig. G. mi scrive

Molti in Italia  ritengono che il sistema SIRIA  sia fatto per fare in modo che il contribuente (che si attiva con gli opportuni codici di accesso) sbagli a fare la registrazione dei contratti .

In tal modo il sistema trasmette i dati agli uffici imposte che provvedono alle relative sanzioni.

Se si sbaglia la registrazione o non si registra nei termini un contratto soggetto  a cedolare secca che è ammesso alla registrazione gratuita si paga come minimo una sanzione all’interesse del 2,5% sul 12% dell’ammontare del contratto per l’intero periodo.

Ossia per un contratto di 1000 euro mensili pari a 48.000 euro (12 mesi per 4 anni) si pagherà scoprendolo in tempo il tasso si interesse di 144 euro.

Ma si paga una sanzione per un ritardo di contratto a registrazione gratuita!!!!

Ma è soprattutto il fatto che il contribuente viene indirizzato se ha più di 10 particelle catastali verso adempimenti esagerati che inducono

-          A disinvestire in edilizia

-          Ad intasare gli uffici con accertamenti verso contribuenti facilmente accertabili quindi onesti, perché i disonesti i loro redditi non li registrano

-          Ad avere sempre meno fiducia nell’amministrazione visto che nessuno degli uffici locali dà informazioni su SIRIA che dipende direttamente dal Ministero e il servizio telefonico è difficilmente raggiungibile

Talché  un adempimento fiscale che porta reddito all’erario è diventato un calvario.

Si è costretti a code dal commercialista o dal caf (ossia presso soggetti che nulla hanno a che fare con il procedimento di accertamento dell’imposta) per adempimenti che verranno controllati da un terzo ossia dall’agenzia del territorio che però non dà alcuna informazione sulle modalità del procedimento

Le informazioni sono contenute nelle circolari del Ministero che in veri e propri trattati sulla modalità di registrazione  non spiegano nulla su SIRIA.

Si invita pertanto le amministrazioni in indirizzo a controllare chi ha redatto questo meccanismo infernale.

A danno dei contribuenti e sicuramente dello Stato per i costi di unsi tema che crea solo danno all’immagine delle istituzioni.

 

Risposta

Molti mi risulta hanno  avuto problemi su Siria.

Mi auguro che Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Carabinieri indaghino.

Pragmaticamente  consiglio di affidarsi ad un CAF serio o ad un professionista serio o di ridurre la proprietà immobiliare personale a meno di 9 unità così da essere  ammessi alla registrazione  direttamente presso gli uffici territoriali.

 

La gita in topo.


 

La gita in topo.


 

Non puoi essere un vero veneziano se non vai a fare delle gite in laguna.

Abitando in pieno centro è difficile però avere a disposizione una palina per tenere una barca perché sono poche si tramandano da padre e figlio ma si può sempre noleggiare un topo a motore  o un sandolo a remi.

Vicino allo squero di San Trovaso c’è un noleggiatore che fa al caso nostro.

Lo  squero è uno degli ultimi cantieri rimasti in città per la costruzione e/o manutenzione di barche.

Noleggiamo un topo nel pomeriggio di una calda giornata di luglio.

E’ semplicissimo ci dive Toni il noleggiatore :

Così se avvia el motor e po basta acelerar. O metter in fole se ti vol fermarte.”

Nane, Toni, Robi e Davide siamo in cinque .

E’ il numero massimo di persone per una gita in topo.

Io mi metto a poppa al timone: ho capito tutto , mentre Nane di mette a prua per cercare di evitare qualche bricola o qualche barca che si voglia avvicinare un po’ troppo al nostro topo.

La velocità è minima . La potenza del motore entrobordo del topo non arriva  e tre cavalli e si muove molto adagio.

Di certo non possiamo prendere a noleggio un fuori bordo da cinquanta cavalli.

Siamo senza patente nautica e soprattutto con pochi soldi.

La traversata del canale della Giudecca equivale alla traversa dello stretto di Messina.

Mi sento stretto tra Scilla e Cariddi.

Vaporetti, peate, caorline, sandoli tutti vanno avanti ed indietro ma il vero pericolo sono le navi.

Le navi da carico e quelle passeggeri transitano tranquillamente in laguna.

Ma ce possa succedere qualche incidente . Non lo speronamento di un topo guidato da quattro incoscienti ma che so un incendio a bordo che faccia andare in avaria i comandi o il guasto al timone.

La nave impazzita andrebbe a finire contro la giudecca o Contro La piazza S. Marco.

Che fine farebbero le incerte fondamenta dei monumenti patrimonio dell’umanità che sono poggiate su pali conficcati nelle sabbie delle barene.

Qualche crollo potrebbe essere possibile.

“Ma chi se ne frega” mi dice un cinico zio Pasquale “Venezia ha bisogno del turismo per andare avanti non possiamo bloccare il traffico. I turisti non farebbero più crociere i commerci languirebbero!”

Io non credo che abbia ragione, ma sono troppo piccolo per affrontare la discussione, spero quando sarò più grande di avere più coraggio.

Dopo avere attraversato con qualche patema il canale zigzagando fra il traffico marittimo ed evitato per un soffio una nave enorme che continuava a suonare la sirena invitandoci a toglierci di mezzo al più presto. – in ogni caso non avrebbe mai potuto fermarsi o manovrare – giungiamo  all’Isola delle foche all’altezza del Canale dei Lauraneri finalmente attraversiamo la stretta striscia di terra per fare rotta verso la laguna.

La laguna ci appare luccicante ai raggi del sole. E’ uno spettacolo magico.

Dietro ci lasciamo l’isola della Giudecca e di San Giorgio, davanti a noi ci appare in fondo sulla sinistra il Lido, S. Lazzaro degli Armeni, S. Servolo col suo grande caseggiato bianco che accoglie l’Ospedale psichiatrico, l’isola di Santa Maria delle  Grazie ora sede di un Ospedale per malattie contagiose ed infine l’isola di S. Clemente sede dell’altro Ospedale psichiatrico.  

Che bele ste isole” esclama Nane “ podemo far el bagno a S. Servolo.

Ghe penso mi a portarve!” esclamo entusiasta dell’idea .

Navigare in Laguna non è così semplice perché l’acqua ha una profondità irregolare i canali dove l’acqua è più profonda sono delimitati da bricole.

Questi robusti pali di legno infissi nelle barene devono essere seguiti il loro disporsi secondo linee non del tutto rette non è causale è il canale che si muove come crede.

Sta tento ale bricole” mi suggerisce Nane.

Non ha nemmeno finito di dire queste quattro magiche parole che sono subito finito nella secca.

La risata di tutti i compagni di gita è immediata.

Ti xe proprio mona!

Disincagliare un topo è abbastanza semplice basta scendere nell’acqua bassa spingere indietro l’imbarcazione e rimettere la prua nella direzione giusta in mezzo al percorso segnato dalle bricole.

Spensi dai che ghe la femo!” incita Toni, il più robusto della compagnia che ha l’acqua fino al ginocchio e vede soddisfatto che la barca comincia ad indietreggiare

Robi che è più mingherlino è meno intento a spingere perché è incuriosito dallo strano colore dell’acqua.

Questa non xe acqua xe petrolio!” esclama inorridito.

Si xe vero.” conferma Davide che è sceso a dare una mano.

Va ben va ben, adeso andemo via e dopo se lavemo dove l’acqua scorre de più , conoso mi el posto.”

Per fortuna c’è Nane che conosce bene la Laguna.

Ma perché non mi avvisato che stavo andando fuori rotta ?

Forse per fare due risate in più.

Là dove il canale corre più veloce e profondo ci togliamo il lerciume lasciatoci dalla sabbia che purtroppo abbiamo dovuto calpestare per rimuovere la barca dalla secca.

Poi vicino a S. Servolo il bagno meritato non ce lo toglie nemmeno la paura dello sporco dei bassi fondali !

La Madonna delle Grazie ci ha evitato fortunatamente ogni possibile malattia che quel bagno ci poteva procurare.

 

La carica a S.Elena.


 

La carica a S.Elena.


 

In quegli anni la squadra di calcio del Venezia milita in serie A,.

L’entusiasmo è alla stelle gli amici di S. Silvestro si sono organizzati con striscioni tamburi e trombette per andare a fare il tifo a sostegno della squadra.

Non mi sono mai occupato di calcio ho dovuto dire a forza che tifo per il Milan perché sembra impossibile che un ragazzo non tifi per una squadra di calcio.

“Non sarò mica anormale fuori dal modi di pensare collettivo?”

Non mi costa molto peraltro questa affermazione e poi mi piacciono i colori rosso e nero fanno allegria.

Mi rifiuto di bardarmi con fasce e cappelli  grigio verde e mi metto al seguito della allegra brigata.

Quella domenica il Venezia incontra l’Inter.

Da rialto a S. Elena è una marcia che si fa rigorosamente a piedi sia per risparmiare i soldi del vaporetto sia per approfittare del tempo del percorso per provare cori  o per suscitare nei veneziani che non vengono allo stadio un giusto entusiasmo a sostegno della loro squadra.

Da Rialto a S. Elena ci vuole una buona oretta e giungiamo allo stadio felici anche se po’ sgolati.

Il campo da calcio in un giorno tiepido - come lo sono i giorni di aprile con il sole che fa luccicare il verde del tappeto erboso - è veramente di per sé un no spettacolo per un ragazzo di Venezia che di verde ne vede assai poco.

Vedere una partita è divertente non tanto per il gioco di cui non mi interessa molto ma per le persone i frizzi i motti che vengono riversati sugli avversari per deriderli sempre molto sportivamente.

L’arbitro poverino no!

Lui ha tutte le colpe perché non vede un fallo degli avversari e fischia sempre contro di noi.

Le male parole che si è preso quella domenica sono state veramente tante.

Nella foca anch’io partecipavo ad inventare ingiurie sempre più colorite.

Un boato acclama il goal del Venezia.

Su cross di Pochissimo, Ruffin aggancia il pallone con un tocco magico e insacca!

Ma perché  l’arbitro non fa mettar la bala in centro campo perché el che discute?” chiedo meravigliato.

 I giocatori del Venezia sembrano infuriati ma cosa sta succedendo.

No ti capisi niente de calcio!” mi dice Nane scuotendo la testa sconsolato.

No ti vedi che el ga fiscia fuorigioco!

Io a dire la verità la regola del fuorigioco non la ho mai capita .

Anche perché tracciare una linea fra i due ultimi difensori per verificare che l’attaccante non la superi mentre sta correndo verso la porta avversaria mi sembra un po’ troppo complicata da fare e soprattutto da vedere.

Vedo infatti che anche l’arbitro ed i due guardalinee sono di fatto della mia idea perché discutono animatamente.

Quel fuori gioco è effettivamente contestato anche fra di loro.

I tifosi veneziani no!

Per loro il fuori gioco non c’è stato.

Se nessuno lo ha visto di noi tifosi del Venezia  come l’arbitro lo può concedere con tanta sicurezza.

Arbitro cornuto xe vedemo fora!

E’ questo l’epiteto più gentile figuriamoci gli altri che commentano poco garbatamente i comportamenti dei suoi familiari.

Effettivamente i tifosi peccano per mancanza di stile , ma questo arbitro se la è proprio voluta cercare annullare un goal alla squadra di casa non è una soluzione molto giusta soprattutto in un caso per lo meno dubbio come quello.

Lo dice anche il proverbio: in dubbio pro Venezia!

Cosa  vorà dir: te spetemo fora!

Forse vorranno discutere con l’arbitro per chiedergli i motivi del fuorigioco magari molto garbatamente facendosi ricevere in delegazione.

Nane risolve prontamente i miei dubbi.

Lo spetemo e ghe ne demo tante!

La cosa mi preoccupa un po’ , vista la mia innata prudenza.

Penso, però, che di cose se ne dicono tante ma che tra il dire ed il fare ne corre….

Mi sbaglio di grosso perché i tifosi hanno memoria buona e  se sono inviperiti verso l’arbitro non c’è modo di fargli cambiare idea.

Il Venezia perde quella domenica e la rabbia dei tifosi nel dopo partita si accende.

L’uscita dal campo procede regolare ma la gente invece di tornarsene a casa si accalca appena fuori dallo stadio.

Lo stadio di Venezia come tutto nella città è costruito su un’isola collegata ad altre isole per mezzo di ponti.

Per accedere od uscire allo stadio i ponti logicamente  creano una sorta di tappo al defluire normale dei numerosi spettatori.

Le grida minacciose dei tifosi che vogliono rientrare negli spogliatoi per discutere amabilmente con l’arbitro per chiedergli ragione di questo maledetto fuorigioco.

El ghe a dada vinta all’Intere perché i ga i schei!” commentano i tifosi sempre più surriscaldati dalle loro stesse urla.

Io propongo di tornare a casa perché la partita e finita e non ricordo bene la strada del ritorno.

Non ci sono ragioni tutti gli altri vogliono rimanere.

Devo fare proprio il crumiro. Mi fermo anch’io.

Non resisto all’occhiata di scherno che mi lancia Nane al solo accenno di tornare senza vedere come va a finire.

E? facile intuire come va a finire quando come d’incanto fuori dalle porte dello stadio appare la Celere.

Quella che a Genova qualche anno prima ha dimostrato di essere in gran forma col manganello.

Gli agenti sono già bardati in divisa antisommossa.

Casco e manganello.

Come volete che vada a finire?

A legnate.

Scampemo, scampemo!” urlano i coraggiosi di un minuto prima.

Per fortuna che non siamo in prima fila perché la folla viene spinta al suon di manganelli verso le strettoia dei ponti impedendole di ritirarsi in buon ordine.

Tutti quelli che prontamente al suono dei tre fischi della Celere vogliono ritirarsi in buon ordine hanno una certa difficoltà si accalcano, cadono si rialzano, prendono la loro dose di randellate e scappano mettendosi le mani sulla testa per cercare rifugio.

Per fortuna che siamo più veloci della luce ed essendo già sul ponte riusciamo a porre in essere una ritirata strategica che ha impedito al gruppo di prendere la sua dose.

Stavolta xe andada ben!” sono soddisfatto anche se il Venezia ha perso almeno non ho preso delle bastonate.