venerdì 29 novembre 2013

IMU gennaio 2014

I  Comuni hanno aumentato l’aliquota dell’Imu sulla prima casa poiché il Governo aveva assicurato che avrebbe rimborsato il totale della IMU prima casa, quindi più soldi in cassa senza fare sborsare un euro di tasse ai cittadini
Il Consiglio dei ministri, però,  ha cancellato per il 2013 la seconda rata Imu sulla prima casa, ma contemporaneamente ha approvato una norma che impone ai Comuni che hanno alzato l’aliquota di far pagare, a gennaio, metà della somma in più ai cittadini mentre l’altra metà verrà ristorata dallo Stato.
Un giochetto fra dirigenti dello Stato e quello degli enti locali. Non direi quanto piuttosto una prova di forza.
 Sono i Comuni a dovere tagliare la spesa, specie quella del personale, o è lo Stato  doverlo sfare.
Tagliando le spese di personale i dirigenti perdono, oltre che stipendio, funzioni.

Così si gioca a moltiplicare tasse, denunce e accertamenti dimostrando che le esigenze del contribuente non  interessano a nessuno.


E’ bellissimo aspettare tutti i giorni di sapere se ci sarà una nuova tassa , attendere la precisazione di un’aliquota o di una scadenza.
Dovere aggiornare i conti fatti con apprensione la sera precedente andare a dire al direttore di banca che serve una scopertura più consistente per pagare le imposte dovute.
Aspettare poi che ti paghino la pensione che te la aumentino o te la decurtino è una adrenalina fantastica!
E’ un sistema di concentrazione che ti invita ad investire di più e a credere in questo paese e nella sua classe dirigente.

Ed è giusto pagarla profumatamente per tutte queste emozioni.

giovedì 28 novembre 2013

Urbanistica. Permesso di costruire. Silenzio. Risarcimento.
In caso di impugnazione del silenzio serbato dall'amministrazione comunale in ordine all'istanza di rilascio di un permesso di costruire,  in presenza dei presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. per il riconoscimento del danno extracontrattuale, nella fattispecie identificabile come danno da ritardo, per quanto riguarda la quantificazione della somma che l'amministrazione dovrà corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento può essere utilizzato il criterio di computo che fa riferimento al valore locatizio dell'area, pari al 5 del valore venale del bene. T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 12/06/2013, n. 820.
La sentenza ha rilevato che nella fattispecie sussistono i presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c. per il riconoscimento del danno extracontrattuale, nella fattispecie identificabile come danno da ritardo, e precisamente : l'atto amministrativo illegittimo, per le ragioni sopra evidenziate; il necessario coefficiente psicologico da individuarsi - nella specie - nella colpa desumibile anche dall'atteggiamento tenuto nel corso della vicenda dall'amministrazione, anche a seguito delle determinazioni del Tribunale e degli orientamenti forniti dall'amministrazione regionale; il nesso causale; il danno.
È quindi possibile ritenere che, riconoscendo alla ricorrente il diritto al risarcimento del pregiudizio patito per effetto dell'iniziale silenzio e del successivo provvedimento di diniego illegittimamente espresso dall'amministrazione per le ragioni sopra evidenziate, il periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo del dovuto possa farsi risalire al mese di gennaio 2011, epoca in cui l'amministrazione poteva determinarsi, ottenute tutte le integrazioni documentali richieste ed alla luce del parere favorevole espresso dalla ULS sotto il profilo igienico, e concludersi nel mese di luglio con riferimento alla concessione della tutela cautelare da parte del Tribunale che ha disposto il rilascio del permesso di costruire.
A tale riguardo va, peraltro, sottolineato come la mancata immediata realizzazione dell'intervento da parte della società non sia di per sé elemento capace di incidere sulla fondatezza della pretesa risarcitoria, in quanto è evidente che il titolo così conseguito risultava comunque subordinato all'esito del giudizio di merito e quindi ben possono essere comprese le ragioni per le quali la ricorrente non si è immediatamente avviata alla realizzazione del parcheggio, senza contare le parallele vicende relative all'autorizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti.
Per quanto riguarda la quantificazione della somma che l'amministrazione dovrà corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento, ritiene il Collegio che, alla luce dello svolgimento dell'intera vicenda e tenuto conto anche delle iniziali giustificate perplessità insorte in capo all'amministrazione circa l'utilizzo della nuova area a parcheggio, possa essere utilizzato il criterio di computo (peraltro condiviso in parte da entrambe le difese) che fa riferimento al valore locatizio dell'area, pari al 5% del valore venale del bene.
Per quanto riguarda poi il valore del terreno, ritiene il Collegio di poter seguire l'indicazione data dall'amministrazione comunale, non avendo parte istante comprovato in atti il diverso valore proposto (150 euro al mq contro 64 euro al mq indicati dal Comune).
Di conseguenza, così come peraltro rappresentato dalla ricorrente nella memoria del 18 aprile 2013, la somma da corrispondere sarà così calcolata: euro 64 (valore al mq del fondo) x 1580 mq (estensione del fondo) = 101120 x 5% (valore locatizio al mq) = 5056 annui : 12 mesi = € 412,3 mensili, che quindi, per le considerazioni sopra espresse, vanno computati per sei mesi per un totale finale di € 2.528, 00, oltre alla rivalutazione monetaria su tale somma dal dì del dovuto fino alla data di deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali, questi ultimi computati a decorrere dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.

In accoglimento, pertanto, anche dell'istanza risarcitoria, parte soccombente dovrà corrispondere alla ricorrente, oltre alle spese di lite comprensive della refusione del contributo unificato nella misura di legge, anche la somma, così come sopra quantificata, a titolo di risarcimento danni.

Urbanistica. Permesso di costruire. Silenzio assenso.

Urbanistica. Permesso di costruire. Silenzio assenso.

Deve applicarsi il nuovo istituto del silenzio assenso sulla istanza di permesso di costruire che, pur presentata prima dell'entrata in vigore del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 - recante modifica dell'art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - sia stata seguita, successivamente al medesimo d.l., dalla presentazione di una diffida alla conclusione del procedimento; invero, sebbene la P.A. conservi il potere di provvedere pur dopo lo spirare del termine di conclusione del procedimento, le modifiche normative intervenute prima della formale adozione del provvedimento debbono essere osservate in adesione al principio tempus regit actum . T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 06/05/2013, n. 390.
Nella fattispecie il ricorrente quest'ultimo - dopo avere rimesso al Comune tutta la documentazione necessaria - attesa la perdurante inerzia serbata dall'Amministrazione comunale, con atto notificato in data 1° marzo 2012 diffidava il responsabile del Settore Edilizia e Tutela Ambientale del Comune di S. Felice Circeo a formulare (ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 della l. n. 241/1990 e 20, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001) una proposta di provvedimento, nonché il Sindaco a vigilare sul primo ai fini dell'osservanza dei modi e termini di legge;
Quindi, con il ricorso in epigrafe il sig. Ca. ha chiesto, previo accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. sulla sua istanza di permesso di costruire:
a) la condanna dell'Amministrazione comunale a provvedere su detta istanza;
b) la declaratoria di fondatezza dell'istanza stessa;
c) la condanna del Comune al risarcimento dei danni;
Ritenuta la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza cd. semplificata, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., in virtù della manifesta inammissibilità del ricorso, nella parte in cui ha ad oggetto il silenzio serbato dal Comune.
Ritenuto, infatti, che l'inammissibilità del ricorso si desuma dalle seguenti argomentazioni :- l'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 70/2011(in vigore al tempo della presentazione della domanda di permesso di costruire da parte del ricorrente), assegnava al responsabile del procedimento un termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire per formulare una proposta di provvedimento, su cui il dirigente o il responsabile dell'Ufficio avrebbe dovuto provvedere nei successivi quindici giorni, adottando il provvedimento finale;
- secondo il costante insegnamento di questa Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 3 febbraio 2011, n. 89; id., 14 febbraio 2012, n. 117), il silenzio che, ai sensi del comma 9 dell'art. 20 cit. (nel testo, si ripete, anteriore al d.l. n. 70/2011), si formava per effetto dell'inutile decorso del termine di conclusione del procedimento sull'istanza di rilascio del permesso di costruire, integrava il silenzio inadempimento, ossia un silenzio espressivo della mera inerzia della P.A. quanto al suo obbligo di concludere, nei termini di legge, il procedimento con un provvedimento espresso.
Ne discendeva la possibilità di esperire avverso siffatto silenzio il rito speciale, già disciplinato dall'art. 21-bis della l. n. 1034/1971, ed ora dagli artt. 31 e 117 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.).
Peraltro, il suddetto art. 31, al comma 2 (e, prima di esso, l'art. 2, comma 5, della l. n. 241/1990) dispone che l'azione avverso il silenzio può essere proposta finché perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, fatta salva la riproponibilità - sempreché ne ricorrano i presupposti - dell'istanza di avvio del procedimento;
- andando ad applicare la suesposta disciplina alla fattispecie in esame, in cui l'istanza del ricorrente risulta presentata al Comune il 2 agosto 2005, è evidente che la proposizione del ricorso, notificato il 15 gennaio 2013, è avvenuta di gran lunga oltre la scadenza del suesposto termine di cui agli artt. 2, comma 5, della l. n. 241/1990 ed ora 31, comma 2, c.p.a., non risultando, dalla ricostruzione dei fatti, né richieste di integrazione documentale ex art. 20, comma 5, del d.P.R. n. 380/2001 (idonee ad interrompere, per una sola volta, il procedimento), né atti di sospensione del procedimento stesso ex art. 20, comma 4, cit.;
- nondimeno, le due diffide a provvedere del ricorrente, notificate l'una il 1° marzo 2012 e l'altra il 10 dicembre 2012, risultano ambedue presentate in epoca successiva all'entrata in vigore del d.l. n. 70/2011 (pubblicato nella G.U. n. 110 del 13 maggio 2011), con il corollario che il nuovo decorso del procedimento è avvenuto sotto la vigenza del testo dell'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 introdotto dall'art. 5, comma 2, lett. a), num. 2, del d.l. n. 70/2011 (diventato num. 3 per effetto della legge di conversione, l. n. 106/2011);
- orbene, l'art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, nel nuovo testo, non contempla più la formazione, sulla domanda di permesso di costruire, del cd. silenzio inadempimento, legittimante l'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a..
Il nuovo art. 20, infatti, contempla esclusivamente le fattispecie del silenzio assenso (v. comma 8), nonché, per i casi di intervento su aree sottoposte a vincolo, del silenzio assenso ovvero, nell'ipotesi di parere negativo dell'autorità tutoria, del silenzio diniego (v. commi 9 e 10): donde la conclusione dell'inammissibilità del gravame;
- a quanto appena riferito è necessario aggiungere, per completezza, che la rilevanza della disciplina sopravvenuta ai fini della fattispecie in esame discende dai noti insegnamenti della giurisprudenza e della dottrina, secondo le quali, ove sopraggiungano modifiche normative in un momento in cui la fase costitutiva del procedimento non si è ancora conclusa, di siffatte modifiche la P.A. dovrà tenere conto, in base al principio tempus regit actum.
Con riferimento proprio ad una fattispecie di silenzio inadempimento, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che, sebbene in questo caso la P.A. conservi il potere di provvedere pur dopo lo spirare del termine di conclusione del procedimento, le modifiche normative intervenute prima della formale adozione debbono essere osservate dalla P.A. stessa, in adesione al principio tempus regit actum (cfr. C.d.S., Sez. V, 6 giugno 1990, n. 480): ne deriva, per tal verso, la conferma dell'inammissibilità del gravame;
Le conclusioni raggiunte sull'inammissibilità in parte qua del ricorso non comportano alcun vulnus di tutela per il ricorrente, il quale potrà, qualora ne ricorrano i presupposti, proporre l'azione di accertamento dell'avvenuta formazione, nella fattispecie in parola, del silenzio assenso (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 ottobre 2011, n. 1265);


Urbanistica. Permesso di costruire . Silenzio assenso. Rinuncia.
Il silenzio significativo, nella specie del permesso di costruire, è un non atto che solo per "fictio iuris" è equiparato al provvedimento espresso. L'art. 20 comma 1, l. n. 241 del 1990 espressamente afferma che il silenzio "equivale a provvedimento di accoglimento", con ciò significando che il silenzio produce gli stessi effetti del provvedimento di accoglimento. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 23/04/2013, n. 704.
La giurisprudenza ha affermato che una volta formatosi il silenzio assenso questo non può essere ritenuto tamquam non esset dall'amministrazione tanto che per rimuoverne gli effetti dovrà essere esperto il procedimento di autotutela (C.S. V 20.3.2007 n. 1339, V 27.6.2006 n. 4114).
Il silenzio significativo, nella specie silenzio assenso, è un non atto che solo per fictio iuris è equiparato al provvedimento espresso. L'art. 20, comma 1, l. 241/90 espressamente afferma che il silenzio "equivale a provvedimento di accoglimento", con ciò significando che il silenzio produce gli stessi effetti del provvedimento di accoglimento.
Dibattuta è la questione sugli effetti del silenzio sul potere dell'amministrazione di provvedere, se cioè il maturarsi del silenzio consumi il potere dell'amministrazione oppure no. La problematica viene poi articolata a seconda il provvedimento successivo espresso sia omogeneo al silenzio o meno.
Un primo punto fermo è che in assenza di espressa disposizione di legge in tal senso il silenzio non consuma il potere dell'amministrazione più di quanto possa farlo il provvedimento espresso.
Ciò significa, da un lato, che il tenore della disposizione di cui all'art. 20 l. 241/90 non può essere inteso come limitante i poteri dell'amministrazione alla sola autotutela ma solo come una modalità procedimentale per la riedizione del potere. Ciò significa anche che ove particolari forme di aututotela siano vietate dagli ordinamenti settoriali le stesse saranno parimenti vietate nei confronti del silenzio assenso. Così se il permesso di costruire è irrevocabile l'amministrazione non potrà revocare il silenzio formatosi sulla istanza di permesso di costruire.
È evidente, quindi, che se il silenzio non consuma il potere dell'amministrazione di provvedere in senso difforme dal silenzio a maggior ragione l'amministrazione potrà provvedere in senso conforme al silenzio, disciplinando esplicitamente il rapporto amministrativo già definito in senso favorevole all'istante dal maturarsi del silenzio.
Poiché, peraltro, il silenzio si caratterizza per una assenza di una decisione, neppure implicita, dell'amministrazione sul rapporto amministrativo (è noto, infatti, che il silenzio a differenza del provvedimento implicito e per definizione un non provvedimento) può verificarsi il caso in cui l'istante, a favore del quale il silenzio si è formato, non ritenga di avvalersi degli effetti del silenzio. Ciò può avvenire senza la necessità di alcuna intermediazione, dell'amministrazione non avendo quest'ultima assunto alcuna posizione sul rapporto. La causa di simile rinuncia può essere rinvenuta in una serie articolata di esigenze la prima delle quali è rappresentata dall'interesse di ottenere un provvedimento espresso che disciplini il rapporto amministrativo a maggior tutela dell'istante stesso.
Ciò può avvenire, da parte dell'istante, in maniera espressa, con apposita manifestazione di volontà, oppure in maniera implicita, continuando l'interlocuzione procedimentale con l'amministrazione fino alla conclusione espressa del procedimento. Un simile comportamento, purché univoco non può che essere qualificato come rinuncia agli effetti del silenzio. Non avrebbe senso, infatti, continuare l'interlocuzione procedimentale se l'istante intendesse avvalersi degli effetti del maturato silenzio.
Ne consegue che il comportamento della parte istante che successivamente al maturarsi del silenzio assenso continua l'interlocuzione procedimentale, rispondendo alle richieste dell'amministrazione e soggiacendo alle condizioni da questa posta deve ritenersi avere rinunciato agli effetti del silenzio medio tempore maturato.



Processo amministrativo. Azione di accertamento dell'avvenuta formazione del silenzio assenso
L'azione diretta ad accertare la formazione del silenzio-assenso può essere ammessa per garantire effettività della tutela, ai sensi dell'art. 1 del cpa, (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 ottobre 2011, n. 1265);
Appare, invero, soluzione richiedente manovre di evidente artificiosità quella secondo cui l'interessato, non potendo chiedere l'accertamento della sua posizione, dovrebbe, invece, attivarsi per provocare provvedimenti che disconoscano la formazione dell'assenso tacito, da poter impugnare in un ordinario giudizio di annullamento (conf.: Cons. Stato, Sez. VI: 15.4.2010 n. 2139 e 9.2.2009 n. 717, in merito all'azione di accertamento dell'inesistenza dei presupposti della d.i.a.). Ciò, in coerenza con i principi rivenienti dall'art. 24 Cost., il quale esprime l'esigenza di assicurare in modo specifico l'attuazione della pretesa sostanziale, cosicché, anche con riferimento agli interessi legittimi, non può essere esclusa l'ammissibilità dell'azione di accertamento autonomo, almeno in tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, una simile azione risulti necessaria ai fini della soddisfazione concreta della pretesa sostanziale dedotta in giudizio: il che è esattamente quello che emerge nell'odierna fattispecie.
Resta naturalmente il fatto che, anche nell'ambito di un'autonoma azione di accertamento, la posizione sostanziale di cui si chiede tutela non muta, rimanendo, comunque, conformata dai provvedimenti emanati e non potendo essere utilizzata per contrastare il contenuto di un provvedimento rimasto inoppugnato, con conseguente elusione dei termini di decadenza per l'azione impugnatoria (Cons. Stato, Sez. VI, 9.2. 2009 n. 717, ancora in tema di D.I.A ; T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 27 ottobre 2010, n. 3836).


Contratti pubblici. Anomalia dell’offerta. Competenze del Responsabile unico del procedimento.

Contratti pubblici. Anomalia dell’offerta. Competenze del Responsabile unico del procedimento.

La giurisprudenza, con riguardo alle gare da aggiudicare col criterio dell'offerta più vantaggiosa, individua in capo alla commissione aggiudicatrice costituita ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la competenza esclusiva a ogni attività avente carattere valutativo.
Da tale arresto discende, nelle decisioni che hanno esaminato specificamente la questione della competenza all'effettuazione della verifica, l'affermazione dell'illegittimità di una verifica che non coinvolga la commissione in modo concreto e sostanziale, venendo essa o esclusa del tutto ovvero chiamata semplicemente a prendere atto delle conclusioni raggiunte dalla stazione appaltante o dal R.U.P. (Cons. Stato, sez. V, 10 settembre 2012, nr. 4772).
L'opposto avviso si rinviene in pronunce (Cons. Stato, sez. III, 16 marzo 2012, nr. 1467) relative a vicende più recenti.
Esse ritengono che illegittimamente la valutazione dell'anomalia delle offerte era stata compiuta dal responsabile unico del procedimento invece che dalla commissione di gara, unica competente in tal senso.
Occorre precisare in punto di fatto che, come del resto è pacifico tra le parti, che effettivamente la valutazione circa la congruità dell'offerta presentata dalla aggiudicataria e le relative giustificazioni è stata operata esclusivamente dal responsabile unico del procedimento e che successivamente il Consiglio di Amministrazione ha approvato i verbali della commissione di gara e "vista la relazione di congruità dell'offerta presentata a seguito di richiesta del Responsabile del Procedimento" ha quindi aggiudicato la gara.
Ciò chiarito, come evidenziato dalla giurisprudenza (C.d.S., sez. V, 22 giugno 2008, n. 3108; 5 luglio 2006, n. 4267; 13 maggio 2002, n. 2579), sussiste effettivamente il dedotto vizio di incompetenza, atteso che non risulta che la commissione abbia operato alcun proprio, diretto apprezzamento della relazione tecnica redatta dal RUP e degli specifici contenuti della stessa: se è vero infatti che l'ufficio ed il RUP ben possono dare pareri tecnici, ragguagli o altri elementi utili alla valutazione delle offerte presentate in sede di gara, agli stessi non è invece rimesso il giudizio definitivo sulla congruità dell'offerta in presenza di un'apposita commissione di gara, non essendo sufficiente del resto neppure una mera presa d'atto dell'operato dell'ufficio o del RUP; del resto, diversamente opinando dovrebbe concludersi per la stessa inutilità della nomina di una commissione giudicatrice dell'appalto, essendo irragionevole ed irrazionale che l'attività valutativa della commissione debba arrestarsi al momento dell'aggiudicazione provvisoria, senza poter valutare le successive giustificazioni e i pareri tecnici a tal fine forniti dal RUP o dall'ufficio dell'amministrazione appaltante incaricata di supportare l'attività della commissione stessa (C.d.S., sez. V, 13 ottobre 2010, n. 7470; sez. III, 15 luglio 2011, n. 4331).
L'accoglimento del predetto motivo, implicando la rinnovazione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, non consente allo stato di delibare la spiegata domanda di risarcimento del danno, non determinandosi ex se l'illegittimità dell'aggiudicazione.
Altro indirizzo giurisprudenziale rileva che nella sua versione originaria, il comma 3 del già citato art. 88 del Codice così recitava: "...La stazione appaltante, se del caso mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chieder per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi".
A seguito dell'intervento operato dal legislatore col d.l. nr. 78 del 2009, è stato introdotto nella norma il nuovo comma 1bis, secondo cui: "...La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti".
Correlativamente, il comma 3 è stato così modificato: "...La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite".
Più di recente, la disciplina è stata arricchita dal pure citato art. 121 del d.P.R. nr. 207 del 2010.
Dal tenore letterale della norma regolamentare risulta evidente che il legislatore ha inteso attribuire al R.U.P. facoltà di scelta in ordine allo svolgimento della verifica di anomalia, potendo egli alternativamente:
- per le gare da aggiudicare col criterio del prezzo più basso, provvedere personalmente, avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione appaltante, ovvero delegare la commissione di gara, ove costituita, o ancora istituire la speciale commissione di cui al comma 1bis dell'art. 88;
- per le gare da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, provvedere personalmente ovvero delegare la commissione aggiudicatrice (sempre esistente in questo tipo di procedure ai sensi dell'art. 84 del Codice).
Nelle gara d'appalto da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è legittima la verifica di anomalia dell'offerta eseguita, anziché dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal responsabile unico del procedimento avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione appaltante. Infatti, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 121 d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, è attribuita al responsabile del procedimento facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla commissione aggiudicatrice.
Il concorrente ad una gara pubblica, al fine di illustrare la propria offerta e dimostrarne la congruità e, dunque, la non anomalia, è ammesso a fornire spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento dell'offerta, e quindi anche su voci non direttamente additate dalla stazione appaltante siccome incongrue.
Tale interpretazione deriva, oltre che dal carattere globale e sintetico del giudizio di anomalia, dallo stesso dato testuale ex art. 87, comma 1, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, laddove si precisa che le giustificazioni possono riguardare non solo le "voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara" ma anche, in caso di aggiudicazione col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli "altri elementi di valutazione dell'offerta".
Se un concorrente non è in grado di dimostrare l'equilibrio complessivo della propria offerta attraverso il richiamo di voci ed elementi diversi da quelli individuati nella richiesta di giustificazioni, in via di principio ciò non può essere mai ascritto a responsabilità della stazione appaltante per erronea o inadeguata formulazione della richiesta di giustificazioni. Consiglio di Stato ad. plen., 29/11/2012, n. 36.


mercoledì 27 novembre 2013

Consigliere comunale funzioni

Egr. Avv.
sono un consigliere comunale.
Mi sembra che le vere decisioni passano non passano  attraverso il consiglio
La gestione del personale è fatta dal sindaco e dal direttore generale che attribuiscono incarichi ai dirigenti e danno o levano funzioni.
I contratti di lavoro sono gestiti dall'ARAN
La cassaforte la tengono in mano le municipalizzate .
Se si fanno degli accessi agli atti fanno di tutto per non rispondere e ti considerano un nemico.
Si possono fare grandi proclami che non servono ad incidere sulla gestione.
 Risposta
effettivamente un semplice consigliere comunale conta ben poco, ma vedo che molti ci tengono a sedere su quei banchi.

Amnistia 1946

Il 22 giugno 1946 entrò in vigore in Italia il Decreto presidenziale di amnistia e indulto legato al periodo dell’occupazione nazifascista.
La legge venne proposta dall’allora Ministro di Grazia e Giustizia del Governo De Gasperi, Palmiro Togliatti segretario del PCI.
L'amnistia Togliatti comprendeva il condono della pena per reati comuni e politici, dal collaborazionismo coi tedeschi fino al concorso in omicidio, commessi in Italia dopo l’8 settembre 1943.
Scopo del decreto legge era sia di giungere quanto prima ad una pacificazione nazionale sia di evitare che l’epurazione rallentasse ulteriormente la ripresa delle attività fondamentali alla ricostruzione materiale del paese: attività burocratiche, istituzionali, culturali, sanitarie ed economiche. Ovviamente la legge non mancò di suscitare tensioni soprattutto nel nord Italia, dove avevano combattuto molte formazioni partigiane e dove la popolazione aveva subito l’occupazione e le violenze naziste.
Le polemiche vennero soprattutto dall’associazionismo partigiano e dai perseguitati politici antifascisti, che non accettarono la scarcerazione dei loro nemici e aguzzini quando permanevano nelle carceri partigiani arrestati per azioni compiute sotto l’occupazione nazifascista.

venerdì 22 novembre 2013

Municipalizzata Acceso agli atti.

Municipalizzata Acceso agli atti.

Il Consigliere comunale, eletto dalla collettività locale, svolge la sua funzione a tutela della collettività stessa e, strumentalmente, al fine di poter adempiere al proprio ufficio, deve essere messo a conoscenza di ogni attività che riguarda la pubblica amministrazione, titolare primaria del soddisfacimento degli interessi pubblici della collettività di riferimento.
Così stando le cose, è fuori discussione che tutto ciò che concerne l'attività della pubblica amministrazione in cui è incardinato il Consigliere comunale non può non essere messa a sua disposizione, potendo solo in casi eccezionali essere rinviato l'accesso ma mai negato in via definitiva.
Una società mista, con partecipazione maggioritaria dell’ente locale, costituita ai sensi dell’art. 113 del testo unico degli enti locali n. 267 del 2000, è una società di diritto privato.
Essa è anche una società che svolge uno o più servizi pubblici locali: essa gestisce servizi pubblici locali.
Le modalità con cui vengono svolti tali servizi pubblici locali non può non ricadere nell’ambito dei poteri di cognizione del consigliere comunale.
La richiesta di accesso agli atti va più correttamente diretta all’Amministrazione comunale, che poi dovrà provvedere alle conseguenti operazioni per far pervenire al consigliere interessato la documentazione richiesta.
La modalità operativa che non può certamente portare al diniego di accesso.

La pretesa genericità della domanda, non è di per se stessa motivo di diniego definitivo, ma solo di precisazione della genericità, con invito alla precisazione dei documenti di cui si chiede l'accesso. Consiglio di Stato, sez. V, 23/09/2010, n. 7083

Municipalizzate. Divieto di partecipare a gare per l'affidamento di servizi ulteriori. Deroghe al divieto. Esclusione.

Municipalizzate. Divieto di partecipare a gare per l'affidamento di servizi ulteriori.  Deroghe al divieto.  Esclusione.


L'art. 23 bis comma 9 d.l. 25 giugno 2008 n. 112 conv., con modificazioni, l. 6 agosto 2008 n. 133 (applicabile "ratione temporis"), avente la finalità di limitare il vantaggio competitivo di società che godono dell'accesso privilegiato al mercato dei servizi della p.a. e che parteciperebbero alle gare sfruttando posizioni acquisite senza un preventivo confronto concorrenziale, prevede, in via generale, il divieto di acquisire affidamenti di servizi in capo a soggetti affidatari di servizi pubblici locali (nonché delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante) e, in termini di eccezione a tale divieto, la possibilità, per tali soggetti, di partecipare alla prima gara da svolgersi per l'affidamento del medesimo servizio; tale eccezione, che trova il proprio fondamento nella necessità di dettare regole transitorie nonché di garantire la certezza del diritto e la tutela dell'affidamento ingenerato dai precedenti affidamenti, va intesa in termini letterali, senza interpretazioni estensive ovvero analogiche.

T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 06/03/2012, n. 242

Municipalizzate. Revoca della nomina a Presidente.

Municipalizzate. Revoca della nomina a Presidente.

La nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Gestione Edifici Comunali riveste carattere fiduciario, esprimendo un giudizio di affidabilità sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi dell'ente che lo ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in modo conforme agli interessi di chi abbia conferito l'incarico.
La giurisprudenza ritiene che una revoca giustificata sulla base del venir meno, in corso di mandato, da una oggettiva compressione del nesso fiduciario, costituisca, in astratto, una legittima causa di rimozione del designato; tuttavia, da un lato, tale ragione deve risultare da una motivazione che dia congruamente atto delle circostanze oggettive che hanno dato luogo ad una siffatta rottura, dall'altro, deve rispettare l' iter procedurale previsto dalla legge e dalle altre fonti applicabili al caso di specie e i principi di garanzia ad esso connessi.
Il potere della revoca della nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune è, per legge (cfr. art. 50 comma 8, T.U.E.L.), riservato al Sindaco. L'adozione del relativo provvedimento deve essere preceduta dalla presentazione della relativa proposta dinanzi al Consiglio Comunale, così come previsto dell'art. 68 dello Statuto del Comune.
Tale disposizione, infatti, stabilisce che, quanto alla revoca degli amministratori delle Aziende speciali, « le relative proposte motivate possono essere presentate al consiglio comunale anche nei casi di contrasto con gli indirizzi assegnati all'azienda e nel caso in cui, reiteratamente senza giustificazioni, non vengano raggiunti gli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale.
La norma  riconosce sempre necessaria la predetta « presentazione » della proposta motivata al Consiglio comunale. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 11/06/2013, n. 800.


Municipalizzate. Tariffa per il servizio idrico.

Municipalizzate. Tariffa per il servizio idrico.

La tariffa per il servizio idrico integrato si configura in tutte le sue componenti, ivi comprese quelle riferite alla fognatura e alla depurazione, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza. L'inestricabile connessione delle suddette componenti è evidenziata, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.
Pertanto, le somme dovute dall'utente per i servizi di pubblica fognatura e di depurazione sono componenti della tariffa che costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato e soggiacciono ai medesimi principi sopra enunciati .
Nell'ambito dell'azione amministrativa, vige la regola generale dell'irretroattività, espressione del principio di legalità e dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, la quale impedisce all'Amministrazione di incidere unilateralmente e con effetto ex ante sulle situazioni soggettive del privato e, a maggior ragione, opera in presenza di provvedimenti con valenza regolamentare, quali sono gli atti di determinazione delle tariffe dovute per i servizi locali. In principio di irretroattività discende, infatti, in linea generale dall'art. 11 delle preleggi, ed è derogabile unicamente per effetto di una disposizione di legge pariordinata, ma non anche in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata, con la conseguenza che solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva. Più in dettaglio, il divieto di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici locali è espressamente sancito dall'art. 54 comma 1 bis , d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446, introdotto dall'art. 54, l. 23 dicembre 2000 n. 388 . T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 08/05/2013, n. 2364.


Municipalizzate Gestione diretta in economia - Possibilità - Ragioni.

Municipalizzate Gestione diretta in economia - Possibilità - Ragioni.

La materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è stata oggetto di una disciplina normativa travagliata, travolta da interventi abrogativi referendari e pronunce di illegittimità della Corte Costituzionale.
Brevemente, a partire dal 2001, per effetto della modifica introdotta dall'art. 35 della L. n. 448 del 2001 all'art. 113 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, è passato il principio della esternalizzazione dei servizi e la relativa disciplina è fondamentalmente ruotata sulla regolamentazione della concorrenza. In particolare, basti pensare all'evoluzione legislativa che si è succeduta dal 2006 ad oggi e che ha conosciuto una ricchissima iperproduzione normativa (dal decreto legge 223/2006 convertito in legge 248/2006; all'art. 23 bis, legge 133/2008 e successive modifiche; il regolamento 7 settembre 2010, n. 168; il referendum abrogativo del mese di giugno 2011; il decreto legge 138/2011 divenuto legge 148/2011; la legge di stabilità 2012 (L. n. 183 del 12 novembre 2011); il d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27, la disciplina comunitaria.
In buona sostanza. dal 2008 al 2012 i servizi pubblici locali di rilevanza economica hanno rappresentato un settore in continuo dinamismo normativo ed hanno vissuto un'accelerazione normativa. La riforma dei servizi pubblici locali, introdotta dall'art. 23 bis del D.L. n. 112 del 2008, in apertura della XVI legislatura, aveva modificato il vecchio art. 113 del D.L.vo n. 267 del 2000; nonostante che quest'ultima disposizione fosse stata novellata nel 2003, era tuttavia da tempo sentita e dibattuta in sede politica l'esigenza di un nuovo intervento in senso pro-concorrenziale. Anche nel corso della XV legislatura il dibattito sulla riforma dei servizi pubblici locali era stato particolarmente acceso, senza tuttavia che fosse stato raggiunto alcun utile risultato al di là della presentazione di alcuni disegni di legge, anche di iniziativa governativa, rimasti senza esito (d.d.l. AS 772); ciò, non tanto per l'anticipata interruzione della legislatura medesima, ma soprattutto per la mancanza di accordo tra le forze parlamentari che componevano la stessa maggioranza governativa su un tema così spinoso.
La comparsa del citato art. 23 bis, a mezzo di un emendamento introdotto nel corso dei lavori parlamentari di conversione del D.L. n. 112 del 2008, ha consentito di gettare le basi della nuova riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, per far compiere un ulteriore passo verso la piena conformità ai principi comunitari; riforma, da un lato, finalizzata a favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, da attuare con l'erosione di alcune sacche di resistenza, dall'altro, volta a garantire il diritto di tutti gli utenti all'universalità e accessibilità dei servizi pubblici locali ad assicurare un adeguato livello di tutela degli utenti. L'art. 23 bis viene abrogato con referendum abrogativo popolare del 12-13 giugno 2011 (recepito con d.P.R. 113/2011). Al vuoto normativo segue, nel 2009, il D.L. n. 135 del 2009 (anche detto decreto Ronchi o salva infrazioni). Il 2010 è l'anno del regolamento approvato con D.P.R. n. 168 del 2010 e il 2011 l'anno della riforma di cui al citato art. 4 del D.L. n. 138 del 2011 e della legge di stabilità 183/2011. L'art. 4 del D.L. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, continua lo spirito della riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica che nel 2008 aveva portato all'art. 23 bis ed è proteso verso la piena conformità ai principi comunitari, ancora una volta ribaditi: "rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi" e "universalità e accessibilità del servizio" (art. 4, comma 1). Infatti, si avverte l'esigenza, di derivazione comunitaria, di tutelare la libera concorrenza affinché possano prodursi effetti benefici non solo per il mercato, e quindi per le imprese di settore che vi operano, ma per gli stessi utenti, destinatari dei servizi.
L'art. 9 della L 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità 2012) modifica ulteriormente la disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica, apportando modifiche all'art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il dichiarato fine "di realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi nonché di assicurare, mediante un sistema di benchmarking, il progressivo miglioramento della qualità ed efficienza di gestione dei medesimi servizi".
Il 2012 è l'anno del d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27 che rivoluziona ancora tutto il sistema dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, introducendo un nuovo schema di organizzazione dei servizi, attribuendo alle regioni ed alle province autonome la potestà di individuare ambiti territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. La disposizione mira alla tutela della concorrenza, dell'ambiente e, necessariamente della finanza pubblica.
L'intero impianto normativo, tuttavia, viene duramente colpito (oltre che dal referendum abrogativo) dalla Corte Costituzionale che, con sentenza 17-20 luglio 2012, n. 199 (Gazz. Uff. 25 luglio 2012, n. 30 - Prima serie speciale) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. n. 138 del 2011, conv. in legge n. 148 del 2011, come poi modificato dalla L 183/2011 e dal D.L. 1/2012 conv. in L. 27/2012, nonché dall'art. 53, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), in quanto, secondo la Corte la norma riproduceva sostanzialmente il contenuto dell'art. 23 bis abrogato con referendum popolare.
In questo confuso quadro normativo, si colloca la delibera di G.M. n. 291/2012 qui impugnata, che, essendo stata emessa alcuni giorni dopo la sentenza della Corte Costituzionale 199/2012, (e precisamente il 24 luglio 2012), si torva in un arco temporale di assoluto vuoto normativo. Infatti, abrogato - ad opera del referendum popolare - l'art. 23 bis (che aveva a sua volta abrogato l'art. 113 D.L.vo n. 267 del 2000) ed abrogata ad opera della Corte Costituzionale 199/2012 la nuova normativa, la delibera qui in esame si è ritrovata orfana, vagante in terra di nessuno.
L'assenza assoluta di disciplina non deve tuttavia spaventare. Infatti, posto che è da escludersi la reviviscenza della vecchia disciplina di cui all'art. 113 D.L.vo n. 267 del 2000 (opinione espressa C.d.C. sez. reg. controllo per la Basilicata, Potenza delib. 173/2012/PAR, da questo Collegio condivisa) a sua volta già abrogata dall'abrogato art. 23 bis, non possono che trovare applicazione i principi comunitari in materia di in house providing e di tutela della concorrenza, che, tuttavia, ben si disinteressano della gestione in economia.
È vero che, di lì a poco, il legislatore sarebbe intervenuto con una nuova disciplina (cfr. art. 4 D.L. 95/2012 conv. in L. n. 135 del 7 agosto 2012; art. 34, comma 24 e 27 D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, , conv. in L. n. 221 del 17 dicembre 2012 - decreto Crescitalia;), ma al tempo della delibera per cui è causa, nessun parametro normativo era in vigore.
Le disposizioni di legge successive sopra citate, pertanto, non possono che avere un mero valore orientativo.
In particolare, l'art. 4 D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012 ai commi 6 e 7 stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. 7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. È ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381".
Dal quadro complessivo, emerge la netta preferenza del legislatore per l'esternalizzazione dei servizi pubblici, ma, tuttavia, non può non riconoscersi anche una - seppur limitata -possibilità, per l'ente pubblico, di gestione in economia di detti servizi. Infatti, è possibile osservare che se tutta la normativa in materia è finalizzata alla regolamentazione della concorrenza, essa non ha alcuna incidenza in ipotesi in cui l'ente pubblico decida, a monte e nei limiti in cui detta discrezionalità è riconosciuta dall'ordinamento, di gestire da sé medesimo il servizio pubblico. Né può in radice escludersi detta possibilità in capo all'amministrazione, posto che il principio della concorrenza, a cui è ispirata la disciplina citata, non può prevalere sui principi di efficienza ed economicità e buon andamento dell'attività amministrativa, laddove una ragionevole valutazione induca a ritenere preferibili soluzioni interne all'amministrazione interessata e dunque non competitive.
Occorre a questo punto esaminare le disposizioni di legge che riconoscono all'amministrazione questa possibilità , posto che, come visto, le disposizioni normative sopra richiamate non contengono un espresso divieto alla gestione in economia dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, né un divieto di tal genere sembra implicitamente desumibile dalle medesime norme.
L'art. 6 bis D.Lgs. 165/2001, sotto la rubrica "Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni" stabilisce che
"1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei princìpi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica".
L'art. 125 D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici) sotto la rubrica "Lavori, servizi e forniture in economia" stabilisce che "1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: a) mediante amministrazione diretta; b) mediante procedura di cottimo fiduciario...3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. 4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:...b) manutenzione di opere o di impianti...10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze".
L'art. 34 D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221, al co. 26 stabilisce poi che "Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: "e illuminazioni votive". Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125".
Ne deriva che entro gli stretti limiti di cui alle disposizioni sopra citate è consentita la gestione di un servizio in economia con amministrazione diretta o cottimo fiduciario. La disciplina normativa, infatti, se da un lato milita al fine di evitare che funzionari e dipendenti pubblici si improvvisino imprenditori con rischiose ricadute in termini di corruzione, dall'altro consente alle amministrazioni pubbliche la gestione in economia (diretta o con cottimo fiduciario) "a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione" (cfr. art. 6 bis D.Lgs. 165/2001) "e, qualora ne ricorrano le condizioni" ai sensi del "l'articolo 125" D.Lgs. 163/2006 (cfr. art. 34 co. 26 D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221), articolo già vigente al tempo della delibera.
Ne deriva che la gestione in economia può ritenersi senz'altro ammissibile.

È legittima la delibera con cui la giunta municipale, revocando la precedente deliberazione recante la dichiarazione di pubblico interesse di un progetto presentato da un terzo nominato promotore, prevede di gestire direttamente il servizio delle lampade votive all'interno del cimitero comunale; la disciplina normativa consente, infatti, alle amministrazioni pubbliche la gestione in economia (diretta o con cottimo fiduciario) "a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione" (cfr. art. 6 bis, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165) e, "qualora ne ricorrano le condizioni" ai sensi dell'art. 125, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163; né può "in radice" escludersi detta possibilità in capo all'amministrazione, posto che il principio della concorrenza non può prevalere sui principi di efficienza ed economicità e buon andamento dell'attività amministrativa, laddove una ragionevole valutazione induca a ritenere preferibili soluzioni interne all'amministrazione interessata e dunque non competitive. T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 28/02/2013, n. 207

lunedì 18 novembre 2013

IMU aliquote, scadenza 16 dicembre 2013. Seconda rata.

IMU aliquote, scadenza e novità seconda rata
La data limite per il pagamento dell'Imu 2013, è fissata per il 16 dicembre 2013. 
Per l'Imu 2013 le aliquote comunali verranno però comunicate entro il 9 dicembre.
L'abolizione per la seconda rata relativa alla seconda casa  è slittata sembra  a martedì 26.12.2013.
I CAF hanno comunicato al Mef e all'Anci incuranti dei piccoli proplemi di cui le tasse le vuole pagare
che è impossibile calcolare il saldo dell'imposta senza conoscere le aliquote.  
E' bellissimo vedere dei super burocrati e super ministri gestire con semplicità i problemi più semplici proporrei di aumentargli lo stipendio.
Poi cominceranno ad arrivare gli accertamenti comunali IMU per chi paga con un giorno di ritardo.
Per chi non si affida ai consulenti pagando le relative parcelle è facile sbagliare i conti.
I comuni con le sanzioni  del 30 %  vanno a nozze?
Se si pensa che vengono applicate anche per modeste infrazioni c’è da dire che agli enti locali costa di più la pratica che le spese di accertamento.
MA che importa così di dà lavoro a qualche impiegato in più.
Nei paesi civili (Francia) hanno capito che mandare direttamente le cartelle esattorie per il pagamento delle  tasse comunali rende di più e costa di meno.

Speriamo che col tempo qualche delegazione Ministeriale o degli enti locali possa fare dei viaggi di studio in Francia.

Imposte fondiarie



Gent. Avvocato
Sono una donna di 50 anni purtroppo per varie contingenze non ho mai lavorato .
Mi ritrovo con una bella casa ed un patrimonio complessivo stimato un paio d’anni fa in 1.200.000 euro con un reddito di circa 30.000 euro al lordo delle imposte e delle manutenzioni.
Sono spaventata dalla tassazione immobiliare e dai costi della manutenzione della mia proprietà sempre maggiori . Che fare.
Risposta
La tassazione che ha mandato in rovina molte imprese  stringendo alla chiusura quelle prive di risorse finanziarie, colpisce sempre più pesantemente chi vive di rendite fondiarie.
Se non si riduce drasticamente la spesa pubblica( cosa che nessuno ha intenzione di fare) aumenterà ancora di più ogni forma di tassazione su tutti i redditi.
Un reddito lordo interessante ridotto da spese e tasse  diventa sempre meno consistente.
Le consiglio di procedere a vendere ( anche se il momento non sono favorevole) un appartamento e provveder attraverso l’acquisto di titoli sicuri.

I titoli di stato per il momento offrono un rendimento certo e soprattutto sono colpiti da una tassazione più leggera.

Proprietà collettive

i semi come altri beni ( acqua, l'aria, il sole)   appartengono alle proprietà collettive necessarie per fare sopravvivere le comunità. Difendiamoli!
 seeds and other goods (water, air, the sun) belong to the collective properties needed to make communities survive. We defend them

sabato 16 novembre 2013

ATTI EMULATIVI

ATTI EMULATIVI


 Il divieto degli atti emulativi.


Sono definiti dalla dottrina atti emulativi quei comportamenti con i quali il proprietario abusa del potere attribuitogli dall’ordinamento, danneggiando altri senza ottenere per sé medesimo alcun vantaggio.
La relazione al codice civile afferma che il divieto degli atti emulativi ribadisce un principio di solidarietà tra privati e pone nell’utilizzazione dei beni una regola conforme all’interesse della collettività.
La richiesta esplicita del concorso dell’animus nocendi è stata poi ritenuta necessaria per evitare che la norma venga applicata con eccessi pericolosi.
Da un lato tuttavia la relazione considera il divieto un limite al diritto di proprietà, che asseconda la pretesa tendenza anti individualistica del codice, dall’altro pone la necessità di ricercare l’animus nocendi, che si presenta come un’ultima difesa di quell’individualismo che la nuova normativa voleva eliminare; essa risulta quindi contraddittoria (De Martino 1976, 152 ss.)
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti è necessario provare l’animus nocendi, visto come intenzione maligna di recare offesa, ma così facendo diventa inutile l’altro requisito richiesto per l’atto emulativo, vale a dire la mancanza di utilità per il proprietario.
Poiché, infatti, è difficile riuscire a provare specificamente l’intento di nuocere, se viene anche a cadere la possibilità di richiedere una giustificazione, soddisfatta da un apprezzabile interesse del proprietario, si riduce al minimo la possibilità che l’art. 833 c.c. trovi una concreta applicazione.

Non costituisce atto emulativo il comportamento di colui il quale abbia acquistato una striscia di terreno, in sé priva di utilità edificatoria, antistante un fabbricato con vedute a distanza inferiore alla legge, facendosi rilasciare dai venditori - confinanti il preventivo consenso a mantenere ed aprire delle vedute in deroga alle distanze legali e successivamente, non avendo ottenuto l'aggiudicazione del medesimo ai pubblici incanti, eserciti nei confronti dell'aggiudicatario l'azione diretta a far ridurre a luci le vedute
(Cass. civ., sez. II, 3 aprile 1999, n. 3275, NGCC, 2000, I, 85, nota Calvari).

Il divieto degli atti emulativi, così configurato, diventerebbe solo una derivazione del dettato dell’art. 2043 c.c., anche se con specifiche differenze (Dossetti 1988, 1).
La giurisprudenza considera sicuramente non emulativo l’atto che tende ad ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto leso.

Per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 c.c. è necessario che l'atto di esercizio del diritto non arrechi utilità al proprietario ed abbia solo lo scopo di nuocere o recare molestia ad altri.
Non può considerarsi emulativa la domanda di eliminazione di una veduta aperta dal vicino a distanza illegale, ex artt. 905, 906 c.c., che tende al riconoscimento della libertà del fondo ed alla rimozione di una situazione illegale e pregiudizievole.
(Cass. civ., sez. II, 26 novembre 1997, n. 11852, GCM, 1997, 2273).

La natura stessa dell’atto teso al riconoscimento dei propri diritti esclude ogni scopo emulativo, senza che l’accertamento giudiziario debba acclarare se ci sia stato un danno per il soggetto passivo dell’azione, poiché tale elemento non vale a qualificare giuridicamente la fattispecie.

Non può qualificarsi come atto emulativo, vietato dall'art. 833 c.c., la pretesa del proprietario di un fondo volta a far valere in giudizio contro il vicino il rispetto di un obbligo contrattuale, come l'osservanza nelle costruzioni della distanza pattiziamente stabilita, senza che rilevi che tale violazione non si sia tradotta in un danno concreto ed effettivo
(Cass. civ., sez. II, 19 febbraio 1996, n. 1267, FI, 1996, I, 2464).



Gli elementi costitutivi dell’atto emulativo. Il comportamento vietato.


Gli elementi costitutivi dell’atto emulativo sono indicati dalla prevalete dottrina nei requisiti che deve avere il fatto posto in essere dal soggetto attivo che viene definito come comportamento vietato.
L’azione deve avere i seguenti requisiti: 1) lo scopo di nuocere; 2) l’assenza di utilità per l’agente; 3) il danno e la molestia per il soggetto destinatario dell’azione (De Martino, Resta e Pugliese 1976, 156).
Il comportamento vietato, secondo l’interpretazione dominante, deve realizzare un facere e, di conseguenza, un comportamento omissivo non può essere ritenuto emulativo.
Altra dottrina tuttavia considera una simile conclusione come dovuta ad una analisi rigidamente letterale dell’art. 833 c.c.
Per quanto riguarda l’interpretazione giurisprudenziale, le sentenze sono alterne.
In un caso è stato deciso che non rientra nell’ipotesi di atto emulativo l’inerzia di un proprietario di un appartamento localizzato in un immobile distrutto in seguito ad eventi bellici, che ostacolava la ricostruzione dell’appartamento sovrastante (App. Catania, 19 marzo 1955, GIR, 1955, voce Proprietà, n. 1).
La giurisprudenza non ha ritenuto che il comportamento omissivo possa ritenersi atto emulativo perché contrasta con la dizione letterale della norma che richiede, in ogni caso, l’esecuzione di un atto.

Ritenere che l'atto emulativo possa consistere anche in una condotta omissiva, costituisce violazione dell'art. 833 c.c. sia perché la norma, letteralmente, vieta al proprietario il compimento di "atti"; sia perché non è configurabile un atto emulativo se manca qualsiasi vantaggio per il suo autore, ed invece, il non fare, determina sempre un vantaggio in termini di risparmio di spesa e/o di energia psicofisica
(Cass. civ. sez. II, 20 ottobre 1997, n. 10250, FI, 1998, I, 69, nota Moliterni, Palmieri, NGCC, 1998, I, 605 nota Caserta).

Un’altra decisione sembra, invece, ritenere che un comportamento omissivo possa essere emulativo.
Nella specie si tratta del rifiuto di somministrare acqua irrigua da parte di una società concessionaria, che portava come giustificazione il fatto che il giudice le aveva imposto di utilizzare esclusivamente cavi propri, mentre risultava che la stessa società avrebbe potuto servirsi di cavi altrui, in quanto la loro utilizzazione rientrava nella concessione (Trib. Vercelli, 2 maggio 1949, FP, 1950, I, 322).
In altri casi è stato parificato al non facere l’opposizione al fare di altri, dato che è manifestazione non di una iniziativa, ma di una reazione a questa.
E’ stato considerato come atto emulativo dalla giurisprudenza l’opposizione di un condomino all’ammodernamento di un edificio, quando costui agisca unicamente allo scopo di apportare agli altri condomini il maggior danno possibile senza che gli venga il minimo vantaggio dall’opposizione (App. Torino, 12 maggio 1971, GI, 1973, I, 2, 1146).
Non costituisce, invece, atto emulativo il comportamento dell’amministratore di condominio inteso a ripristinare il diritto violato.

Non costituisce atto emulativo l'azione dell'amministratore di un condominio per la cessazione dell'abuso di un bene comune da parte di un condomino che, servendosene a vantaggio della sua proprietà esclusiva, lo sottrae alla possibile utilizzazione comune, anche se non ancora attuale.
Nella specie escavazione per ampliare i locali sotterranei del sottosuolo, destinato anche al passaggio di tubi e canali
(Cass. civ. sez. II, 30 dicembre 1997, n. 13102, GCM, 1997, 2452).

Il comportamento vietato deve configurarsi come abuso del diritto nel senso più esteso, configurandosi anche tale agire nelle relazioni sindacali fra datore di lavoro e lavoratori.

In tema di condotta antisindacale, l'intenzionalità del comportamento del datore di lavoro, mentre è irrilevante nel caso di comportamento contrastante con norma imperativa, può assumere rilevanza quando la condotta del medesimo, pur se lecita nella sua obiettività, presenti i caratteri dell'abuso di diritto.
In questo caso, infatti, l'esercizio del diritto da parte del titolare si esplicita attraverso l'uso abnorme delle relative facoltà ed è indirizzato a fine diverso da quello tutelato dalla norma assumendo quindi - in coerenza con la norma dettata dall'art. 833 c.c., in materia di proprietà - nel campo delle obbligazioni, e del rapporto di lavoro in particolare, carattere di illiceità per contrasto con i principi di correttezza e buona fede, i quali assurgono a norma integrativa del contratto di lavoro in relazione all'obbligo di solidarietà imposto alle parti contraenti dalla comunione di scopo che entrambe, sia pure in diversa e talora opposta posizione, perseguono.
(Cass. civ., sez. lav., 8 settembre 1995, n. 9501, DL, 1997,II, 288 nota Marazza. Cass. civ., sez. lav., 20 novembre 1997, n. 11573, NGiL, 1997, 693).


Lo scopo di nuocere.

Ai sensi dell’art. 833 c.c. sono da considerarsi emulativi gli atti del proprietario che hanno il solo scopo di nuocere o di arrecare molestia.
La dottrina prevalente considera necessaria l’intenzione specifica del proprietario di recare danno, poiché ritiene che il legislatore abbia espresso l’esigenza della presenza di una componente psicologica nell’atto emulativo, identificata appunto nell’animus nocendi (De Martino 1976, 156).
Tale interpretazione dell’art. 833 c.c. lo rende praticamente inapplicabile, vista la difficoltà di provare l’intento nocivo del proprietario, che è un atteggiamento interiore, e ancor più perché l’onere della suddetta prova, secondo i principi generali in materia, spetterebbe a colui che afferma di aver subito il danno.
La formula usata dal legislatore è stata allora sottoposta ad altri criteri interpretativi.
Alcuni considerano che fine dell’atto, ai sensi dell’art. 833 c.c., deve essere ritenuto non tanto l’intenzione dell’agente, ma il risultato che l’azione provoca, dato che, perché un atto sia definito emulativo, è necessario che esso porti danno o molestia e non può essere definito tale quello con cui il proprietario solamente intenda nuocere(Dossetti 1988, 2).
Viene così ridimensionato l’elemento intenzionale come autonomo requisito dell’atto emulativo.

Perché si abbia un atto di emulazione è necessaria la presenza di due elementi, l'uno oggettivo, e cioè l'assenza di utilità per il proprietario, l'altro soggettivo, cioè l'animus aemulandi o nocendi, ossia l'intenzione di nuocere o di recare molestia ad altri. Si è, dunque, al di fuori di tale ipotesi quando concorra un apprezzabile vantaggio del proprietario da cui l'atto è stato compiuto.
(Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1995, n. 3558, GI, 1996, I, 1, 378).

La giurisprudenza non ravvisa detto requisito nelle azioni a tutela della proprietà, quale quella, ad esempio, a tutela delle distanze, che sono tese a raggiungere gli scopi di tutela previsti dal legislatore ed escludono quindi a priori un’eventuale intenzione di nuocere al convenuto.

Per aversi atto emulativo vietato ai sensi dell'art. 833 c.c. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie e sia posto in essere al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri, per cui non è riconducibile a tale categoria di atti l'azione del proprietario che chieda l'eliminazione di una veduta aperta dal vicino a distanza illegale.
Nella specie si è escluso che avesse natura di atto emulativo l'acquisto di una striscia di terreno antistante l'immobile in cui si aprono le vedute, in vista dell'aggiudicazione poi mancata del medesimo in sede di asta pubblica, nonché dell'esercizio dell'azione di rispetto delle distanze legali.
(Cass. civ., sez. II, 3 aprile 1999, n. 3275, GCM, 1999, 756).

Per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 c.c. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie e che sia stato posto in essere con il solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri.
Non è riconducibile a tale categoria di atti l'azione del proprietario che chieda la riduzione della costruzione realizzata dal vicino in violazione delle distanze legali.
(Cass. civ., sez. II, 3 dicembre 1997, n. 12258, GCM, 1997, 2321).

Parimenti a contrariis la giurisprudenza non ha riconosciuto carattere emulativo né all'attività edificatoria posta in essere dal proprietario in violazione delle norme pubblicistiche disciplinanti lo ius aedificandi, in quanto comunque preordinata al conseguimento di un diretto concreto vantaggio, né il mantenimento dell'opera iniziata e non ultimata perché in contrasto con dette norme
Tale vantaggio, salva l'ipotesi dell'inosservanza delle distanze legali e di un provvedimento amministrativo di riduzione in pristino, rientra sempre nel legittimo esercizio dei poteri del proprietario, sia in relazione a possibili diverse utilizzazioni del manufatto incompiuto, sia con riferimento ad una eventuale abrogazione delle norme limitative, sia con riguardo agli oneri cui l'interessato dovrebbe altrimenti soggiacere per ridurre in pristino lo stato dei luoghi.

Gli atti emulativi, vietati dall'art. 833 c.c., sono caratterizzati, oltre che dall'elemento oggettivo del danno e della molestia altrui, anche dall'animus nocendi, consistente nell'esclusivo scopo di nuocere o molestare i terzi senza proprio reale vantaggio.
(Cass. civ., sez. II, 8 maggio 1981, n. 3010).





L’assenza di utilità.


Il dettato dell’art. 833 c.c. può anche essere interpretato nel senso che lo scopo di nuocere deve essere esclusivo e, quindi, un’utilità anche minima dell’atto per il proprietario ne sarebbe una giustificazione sufficiente (Dossetti 1988, 3).

Per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 c.c. occorre il concorso di due elementi:
a) che l'atto di esercizio del diritto non arrechi utilità al proprietario;
b) che tale atto abbia il solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri.
(Cass. civ., sez. II, 9 ottobre 1998, n. 9998, GCM, 1998, 2046).

Secondo certa giurisprudenza, addirittura, l’intenzione di procurarsi un vantaggio, anche se illecito, da parte del proprietario impedirebbe che l’atto venga considerato come emulativo.

Per aversi atto emulativo vietato dalla legge, ex art. 833 c.c., non è sufficiente che il comportamento del soggetto attivo arrechi nocumento o molestia ad altri, occorrendo altresì che il fatto sia posto in essere per tale esclusiva finalità, senza essere sorretto da alcuna giustificazione di natura utilitaristica del punto di vista economico e sociale.
Non compie atto emulativo il proprietario che ponga in essere atti che, pur arrecando nocumento o molestia ad altri, siano soggettivamente intesi a procurargli un vantaggio, ancorché contrario all'ordinamento giuridico.
(Cass. civ., sez. II, 6 febbraio 1982, n. 688, GI, 1983, I, 1, 144).
Detta interpretazione è leggermente mitigata dal riferimento al principio generale espresso dall’art. 1322, 2° co., c.c., in base al quale solo interessi tutelati dall’ordinamento giuridico sono rilevanti per il diritto.
Di conseguenza l’azione nociva del proprietario può essere discriminata solo qualora concorrano interessi socialmente apprezzabili.
In realtà, secondo certa giurisprudenza, la condotta negativa del proprietario viene giustificata dalla presenza di apprezzabili vantaggi oppure di apprezzabili motivi.

La sussistenza di un atto di emulazione postula il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il proprietario e di un elemento soggettivo, costituito dall'animus nocendi, ossia l'intenzione di nuocere o di recare molestia ad altri.
Pertanto, si è al di fuori dell'ambito dell'art. 833 c.c. quando ricorra un apprezzabile vantaggio del proprietario da cui l'atto sia stato compiuto.
(Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1995, n. 3558, GCM, 1995, 690).

Anche seguendo questo criterio l’efficacia dell’art. 833 c.c. è minima e pure con questa interpretazione non si tengono in nessun conto i valori di solidarietà tra privati e di conformità all’interesse della collettività riportati proprio dalla relazione al codice. |
Certa dottrina ritiene che l’art. 833 c.c. sia formulato in base ad un principio generale che sovrintende anche all’esercizio del diritto di proprietà.
Ne consegue che, nel caso sia necessario il controllo sull’utilità dell’atto, questo deve essere effettuato valutandone la proporzione con il danno o con la molestia che è stato arrecato all’altra parte in causa e il carattere emulativo risulterebbe dalla sproporzione fra il sacrificio di questa e l’utilità anche apprezzabile ricavatane dal proprietario.
La giurisprudenza considera sicuramente non emulativo l’atto che tende ad ottenere il riconoscimento giudiziale del diritto leso.

A fronte dell'esercizio del diritto da parte del terzo al rispetto delle norme urbanistiche non e' in alcun modo utilizzabile la nozione di atti di emulazione col commesso divieto (art. 833 c.c.) in quanto va ritenuto che l'art. 31, 8° co., l. 17 agosto 1942 n. 1150 – che afferma che chiunque può ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia - ha posto un'azione rientrante fra quelle di "status", quale l’appartenenza ad una collettività organizzata e non un'azione a difesa della proprietà quale è quella ex art. 833 c. c.
(T.A.R. Puglia, sez. II, Bari, 29 agosto 1996, n. 478, T.A.R., 1996, I, 3899).

Non può qualificarsi come atto emulativo (vietato dall'art. 833 c.c.) la pretesa del proprietario di un fondo volta a far valere in giudizio contro il vicino il rispetto di un obbligo contrattuale, come l'osservanza nelle costruzioni della distanza pattiziamente stabilita, senza che rilevi che tale violazione non si sia tradotta in un danno concreto ed effettivo
(Cass. civile sez. II, 19 febbraio 1996, n. 1267, FI, 1996, I, 2464).

Per aversi atto emulativo vietato dall'art. 833 c.c. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia privo di interesse ed utilità per colui che lo compie e che sia stato posto in essere al solo scopo di nuocere o recare molestia ad altri.
Non è riconducibile alla categoria degli atti emulativi l'azione del proprietario che chiede la riduzione della costruzione realizzata dal vicino violando gli accordi negoziali sulle dimensioni del manufatto ed arrecando pregiudizio estetico
(Cass. civ., sez. II, 16 gennaio 1996, n. 301, GCM, 1996, 58).

Il danno e la molestia.

Solo l’atto che nuoce o reca molestia può essere considerato emulativo.
Il danno è un requisito essenziale dell’atto che si ritiene emulativo Esso deve essere provato dal ricorrente.

La sussistenza di un atto di emulazione postula il concorso di un elemento oggettivo, consistente nell'assenza di utilità per il proprietario e nel danno o molestia altrui, e di un elemento soggettivo, costituito dall'animus nocendi ossia dall'intenzione di nuocere o di recare molestia ad altri
(Trib. Napoli, 20 febbraio 1997, GM, 1998, 33).

Il legislatore, utilizzando il termine molestia, ha voluto mettere in evidenza che non è necessario che derivi un danno in senso tecnico dall’atto (Allara 1959, 37), ma è sufficiente che esso crei un pericolo per il terzo (De Martino 1976, 153).
Di conseguenza, nella nozione di danno o molestia, data l’indeterminatezza dell’espressione legislativa, possono essere comprese le situazioni più varie, quali, ad esempio, la limitazione di comodità, di utilità o di facoltà dei terzi.
In giurisprudenza è stato giudicato atto emulativo il fatto di aver realizzato una piantagione con il solo scopo di togliere alla villa confinante la veduta panoramica (Dossetti 1988, 3).

Non può qualificarsi atto emulativo vietato dall'art. 833 c.c. la pretesa del proprietario di un fondo volta a far valere in giudizio i diritti che gli competono per legge o per contratto che assume violati ed è irrilevante che tale violazione non si sia tradotta in un suo danno concreto ed effettivo.
(Cass. civ., sez. II, 11 settembre 1998, n. 9001, GCM, 1998, 1887).




 La tutela.


L’atto emulativo viene inquadrato dalla prevalente dottrina nello schema generale dell’art. 2043 c.c., sia pure come figura speciale in relazione ai particolari requisiti richiesti perché si possa verificare questa fattispecie (Dossetti 1988, 5).
Taluni sono, invece, contrari a tale inquadramento poiché in tal caso il soggetto attivo dovrebbe essere ritenuto responsabile anche nel caso di mera colpa in contrasto col richiesto requisito dell’animus nocendi.
Secondo le regole generali il proprietario che compie atti di emulazione può essere perseguito con azione tesa al risarcimento del danno e se possibile la reintegrazione in forma specifica.

La violazione all’obbligo di cui all’art. 833 c.c. determina: 1) il diritto del privato, rispetto al quale si è verificata la violazione, di richiedere la restitutio in integrum; 2) il diritto dello stesso privato al risarcimento del danno patrimoniale ove ricorrano gli estremi del comportamento antigiuridico
(Allara 1959, 33).


L’azione è da esperire solo qualora non si siano tipici rimedi di tutela.