martedì 31 dicembre 2013

Comunità Europea Ricorso per inadempimento. Accesso alla rete ferroviaria.

Comunità Europea Ricorso per inadempimento. Accesso alla rete ferroviaria.
Al fine di meglio comprendere la questione al centro della fattispecie in esame, si rivela opportuno ricordare come la Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e la direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria hanno liberalizzato il trasporto ferroviario nell'Unione europea.
In particolare, tali discipline perseguono l'obbiettivo di obbligare gli Stati membri ad assicurare alle imprese del settore del trasporto ferroviario un accesso equo e non discriminatorio alla rete ferroviaria. Di conseguenza, la normativa comunitaria mira ad impedire che l'esercizio di funzioni considerate essenziali - come, ad esempio, il rilascio alle imprese ferroviarie di licenze che conferiscono loro l'accesso alla rete ferroviaria, l'assegnazione delle linee ferroviarie e la determinazione dei diritti che devono essere versati dalle imprese di trasporto per l'utilizzo della rete - sia affidato a gestori indipendenti e non più alle imprese ferroviarie storiche.
I ricorsi per inadempimento contro gli Stati membri. La controversia esaminata dalla Corte di Giustizia rientra nell'ambito dei ricorsi per inadempimento promossi dalla Commissione nei confronti di vari Stati membri per il mancato rispetto dei loro obblighi.
Con la sua censura relativa all'indipendenza dell'organismo di regolamentazione, la Commissione addebita alla normativa italiana di non rispettare l'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2001/14, in quanto l'URSF, essendo costituito da funzionari del Ministero, non può essere considerato indipendente, a maggior ragione in quanto tale Ministero continua ad esercitare un'influenza sul gruppo FS, che detiene la più grande compagnia ferroviaria italiana, ossia Trenitalia.
62 Occorre in proposito riconoscere che, con i loro interventi legislativi successivi, le autorità italiane hanno direttamente inciso sulla costituzione dell'organismo di regolamentazione, ridefinendo in ciascuna tappa legislativa la sua autonomia organizzativa e contabile. Così è per il decreto legge n. 98/2011 e, ancor più, per la legge n. 27, del 24 marzo 2012, che istituisce una nuova autorità di regolamentazione dei trasporti.

La Repubblica italiana, non garantendo l'indipendenza del gestore dell'infrastruttura per la determinazione dei diritti di accesso all'infrastruttura e la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (fattispecie relativa alla determinazione dei diritti e del livello delle tariffe del sistema ferroviario). Corte giustizia UE, sez. I, 03/10/2013, n. 369.

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