venerdì 28 febbraio 2014

Ufficiale giudiziario Esecuzione sfratto Quesito

Egr. Avv.
Quesito  Ufficiale giudiziario Esecuzione sfratto
 L’ufficiale giudiziario che deve eseguirmi uno sfratto per un mio inquilino (che è assente dall’alloggio, che non è intervenuto nel procedimento di convalida , che non ha ricevuto una notifica a mani e che non si è neppure mai curato di ritirare le notifiche ritualmente effettuate  a mezzo posta) mi dice che non può eseguire senza forza pubblica e che deve rinviare lo sfratto ad un altro accesso?
Ma le sembra sensato. Distinti saluti
GR

Risposta
Il problema è che in Italia ogni funzionario fa quello che vuole. In questo caso è evidente che eseguire è possibile trattandosi di appartamento palesemente disabitato.
l'Ufficiale Giudiziario - ai sensi del combinato disposto degli artt. 513, 605 e 677 c.p.c. - già dispone ex se del potere dovere di richiedere, quando (secondo sua stessa valutazione discrezionale) occorre, l'assistenza della forza pubblica, non richiedendosi a tal fine alcuna autorizzazione da parte del giudice che ha emesso il provvedimento che si tratta di eseguire Tribunale Messina, sez. II, 27/02/2008.
L’eventuale sistema di tutela è costoso e richiede tempi smisurati per accertare il ritardo .
Senza contare che anche se lei accertasse giudizialmente il ritardo nel provvedere difficilmente il giudice iper garantista nei confronti del debitore difficilmente riconoscerebbe un risarcimento per il comportamento dilatorio dell’Ufficiale.
È per  questo che investire in Italia è complicato e non essendoci tutela gli operatori tendono a trasferirsi altrove.
I pubblici dipendenti sono comunque tutelati da contratti che nel privato sono solo un miraggio e possono inventarsi a loro piacere procedure personalizzate.


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