giovedì 27 marzo 2014

Il certificato di agibilità.

Il certificato di agibilità.

Il certificato di agibilità è destinato ad accertare la sicurezza, l’igiene, la salubrità, il risparmio energetico dell’immobile rispetto alle specifiche destinazioni d’uso di tutti i fabbricati siano essi residenziali, commerciali o industriali, ex art. 24, d.p.r. 6.6.2001, n. 380, che sostituisce le norme di cui agli artt. 221 e segg. r.d. 1265/1934. Centofanti Nicola e Centofanti Paolo, Diritto urbanistico Cedam 2012, 580.
Il richiedente lo deve obbligatoriamente con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
Quindi ad esempio il comune non può applicare sanzioni, perché il prorietario del fabbricato non lo ha richiesto nel caso di intereventi di manutenzione o cambio di destinazione d’uso.
Il procedimento amministrativo, che sfocia nel provvedimento autorizzatorio, tende a verificare la presenza di detti requisiti, come definiti dalla legislazione vigente.
Il certificato non accerta, quindi, la rispondenza della costruzione alla normativa urbanistica; conseguentemente il suo rilascio non implica alcun provvedimento implicito di sanatoria sotto il profilo urbanistico.
In conformità a quanto stabilito dagli artt. 107 e 109, d. lg. 267/2000, il certificato di agibilità è rilasciato dal dirigente di servizio o dal responsabile del competente ufficio comunale.
Il provvedimento amministrativo è variamente configurato come una abilitazione, in quanto presuppone una valutazione tecnica di idoneità, ovvero come una concessione o come una autorizzazione amministrativa.
La natura di autorizzazione appare conforme alla struttura dell’istituto, che è quella di consentire l’esercizio di un diritto preesistente – ossia il potere utilizzare la costruzione – valutando che siano rispettate le esigenze di tutela dell’igiene.
Le implicazioni sono importanti poiché chi ritiene autorizzatoria la natura della licenza ne restringe la portata alla tutela sanitaria e alla sicurezza; essa, pertanto, non può essere negata per motivi urbanistici.
L’immobile sarebbe oggetto delle normali misure sanzionatorie urbanistiche.
Chi ritiene che il provvedimento abbia effetti concessori è portato ad estendere il contenuto del provvedimento all’esame urbanistico dell’immobile oggetto di licenza.
Il certificato di agibilità deve essere rilasciato o negato per ragioni prevalentemente inerenti il profilo igienico – sanitario, tuttavia è anche previsto che l’agibilità presupponga che si tratti di locali dei quali va dichiarata la conformità rispetto al progetto approvato.
Tale soluzione è accolta dalla norma vigente che prevede la presentazione di dichiarazione di conformità al progetto in sede di domanda di rilascio del certificato, ex art. 25, d.p.r. 6.6.2001, n. 380.
È così esercitato un controllo urbanistico attraverso un atto che, sia pure rapportato a parametri igienici sanitari, è condizionato al rispetto delle norme urbanistiche e all’imparzialità dell’azione amministrativa.
Il procedimento di rilascio del certificato di agibilità è ora disciplinato dall’art. 25, d.p.r. 6.6.2001, n. 380.
Tale atto deve essere richiesto allo sportello unico per l’edilizia entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori, allegando obbligatoriamente:
a)la richiesta di accatastamento dell’immobile, da presentare a cura dello sportello agli uffici catastali;
b)la dichiarazione del richiedente che deve certificare sotto la sua responsabilità la conformità dei lavori al progetto approvato e l’avvenuto prosciugamento dei muri e la salubrità degli ambienti;
c)la dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti alle norme di legge.
Il responsabile del procedimento rilascia il certificato entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, potendo peraltro disporre un’ispezione da parte degli uffici comunali che verifichi l’esistenza dei requisiti.
In caso di silenzio dell’amministrazione, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, qualora sia intervenuto il parere della Azienda sanitaria locale circa la conformità dell’intervento edilizio alle prescrizioni igienico sanitarie, l’abitabilità si intende attestata.
Un più lungo termine di sessanta giorni è previsto, invece, per la formazione del silenzio assenso nel caso in cui il parere dell’A.S.L. sia stato sostituito da una autocertificazione.
Il silenzio dell’amministrazione equivale ad assenso, anche se, in tal caso, l’amministrazione conserva un potere di intervento successivo.
L’autorità competente, infatti, può disporre l’ispezione di verifica ed eventualmente dichiarare l’inagibilità, qualora essa verifichi l’assenza dei requisiti richiesti per la costruzione, ex art. 26, d.p.r. 6.6.2001, n. 380.
La giurisprudenza ha sancito l’obbligo dell’amministrazione di acquisire la documentazione ritenuta mancante prima di procedere all’eventuale diniego.
È illegittimo il diniego del rilascio del certificato di agibilità motivato con la mancanza della necessaria documentazione senza che l’amministrazione abbia provveduto preventivamente a richiederla.
Nella specie si trattava della documentazione relativa alla iscrizione al catasto del fabbricato, alla conformità dell’impianto elettrico, al progetto per le dispersioni termiche e alla autorizzazione per lo scarico dei reflui (T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 14.10.2002, n. 1599).
Il diniego è impugnabile in via giurisdizionale, presso il T.A.R. (Mengoli 2009, 1091).
La sospensione e la revoca della agibilità di un immobile, che  attiene alla solidità e sicurezza dell'edificio, non possono fondarsi sul presupposto del rumore eccessivo dell'impianto sonoro del locale e dello schiamazzo degli avventori.
L'eventuale abuso delle autorizzazioni amministrative rilasciate e la violazione delle inerenti prescrizioni devono trovare sbocco in provvedimenti, di tipo cautelare o sanzionatorio (sospensione e revoca ai sensi dell'art. 19, T.U.L.P.S.) che si rivolgono nei confronti del titolare della stessa (e dell'attività da questi esercitata) senza che questo implichi il venir meno, in sé, dell'agibilità del locale. (T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 14.7.2011, n. 3793, RATAR,  2011, 7-8).
La sanzione penale conseguente al divieto di utilizzo di immobili privi della licenza di agibilità è stata depenalizzata. Essa è stata trasformata in sanzione amministrativa per effetto dell’art. 70, d. lg. 30.12.1999, n. 507 (Italia 2002, 364).
L’art. 70, 1o co., lett. b), del d. lg. 30.12.1999, n. 507, depenalizza il reato di cui all’art. 221, t.u. leggi sanitarie sazionandolo con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a 465.
L’autorità amministrativa competente per l’applicazione di detta sanzione è il sindaco, ex art. 93, 1o co., lett. l), del d. lg. 507/1999.
L’opposizione si propone al tribunale trattandosi di violazione concernente una disposizione in materia di igiene, ex art. 98, 2o co., lett. a), d. lg. 507/1999.




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