mercoledì 16 aprile 2014

Regolamento del procedimento amministrativo. Schema.

bozza
REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1
Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza degli organi e dell'organizzazione del ……che conseguano obbligatoriamente ad iniziative di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

Art. 2
Criteri

1. L'attività amministrativa persegue adotta le modalità, ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità, stabilite dal presente regolamento.

2. Nello svolgimento di ciascun procedimento amministrativo sono disposti solo gli adempimenti strettamente necessari per il compimento dell'istruttoria e per l'emissione del provvedimento espressamente prescritti dalle leggi o dai regolamenti.

3. Il procedimento non può essere aggravato, con l'acquisizione di pareri facoltativi o con altri incombenti istruttori non espressamente richiesti.



Art. 3
Individuazione dei procedimenti amministrativi

1. I procedimenti di competenza del ….. devono essere conclusi con l'adozione di un motivato provvedimento espresso, nel termine di 90 (novanta) giorni, salvo quanto diversamente disposto da specifiche norme di legge o di regolamento.
Nei  casi  in  cui siano indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, il termine massimo di conclusione degli stessi è individuato in 180 giorni.
Le tipologie di procedimenti e i relativi   termini   di   conclusione   sono   riportati   nell’elenco   allegato   “A”   al   presente regolamento.
Il termine di conclusione comprende anche le fasi intermedie, interne all’Ente, necessarie al completamento dell’istruttoria.


2. I termini dei procedimenti possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni.
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Art. 4
Attività amministrativa informale

1. Non rientrano nella disciplina dei procedimenti le richieste, anche formali, relative al rilascio di certificazioni, attestazioni, copie, estratti di atti e documentazioni e di altri meri atti amministrativi, che devono avere esito immediato.

Capo II PROCEDIMENTI D'UFFICIO



Art. 5
Iniziativa

1. L'iniziativa dei procedimenti d'ufficio a rilevanza esterna compete ai soggetti dell'amministrazione ai quali l'esercizio di tali competenze è attribuito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

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Art. 6
Decorrenza del termine iniziale

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l’ente ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo od ufficio dello Stato, della Regione o di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'ufficio protocollo generale della richiesta o della proposta.


Capo III
PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE

Art. 7
Soggetti dell'iniziativa

1. Tutti i soggetti singoli od associati, che per effetto di tali norme risultano titolari di diritti o interessi legittimi, possono presentare istanze per attivare procedimenti amministrativi da espletarsi e concludersi con l'osservanza delle modalità di cui al presente regolamento.


Art. 8
Decorrenza del termine iniziale

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda od istanza.


Art. 9
Domanda - Modalità di redazione

1. La domanda od istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal’ente.

2. Nel caso di presentazione diretta della domanda da parte del privato all'ufficio, l'impiegato preposto a riceverla se rileva la necessità della riproduzione sul modulo-tipo,  o  di  altri  perfezionamenti,  ne  informa  immediatamente  il  presentatore fornendo allo stesso l'indicazione per la regolarizzazione.

2. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro 30 (trenta) giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata e completata.



Art. 10
Documentazione a corredo della domanda

1. La documentazione prescritta, dalla quale risulta la sussistenza dei requisiti o delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del procedimento, deve essere presentata unitamente alla domanda.


Capo IV RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO



Art. 11
 Registrazione delle domande

1 Il servizio centrale istituito presso il protocollo generale riceve le domande che secondo l'ordine di servizio devono essere allo stesso presentate insieme con quelle che pervengono per posta o con altro mezzo, individua il settore competente, dispone la registrazione nel protocollo generale annotandone gli estremi sulla domanda ed assicura che la istanza pervenga al responsabile del settore di norma entro il terzo giorno lavorativo successivo.



Art. 12
Il responsabile del procedimento

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al precedente comma, è considerato responsabile del singolo procedimento il dirigente dell'unità organizzativa competente.

3. La responsabilità del dirigente di ciascuna unità organizzativa decorre dalla data di assegnazione del procedimento a cura del dirigente di settore e per il dipendente dal momento dell'assegnazione della domanda da parte del dirigente dell'unità organizzativa.



Art. 13
Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:

a)         valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del procedimento;

b)         accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni  misura  per  l'adeguato  e  sollecito  svolgimento  dell'istruttoria;

c)  provvede d'ufficio all'acquisizione di documenti - o di copie di essi - relativi a fatti, stati e     qualità   che   l'interessato   dichiara   essere   attestati   in   atti   già   in   possesso dell'Amministrazione;

d)         propone l'indizione delle conferenze interne di servizi;

e)         cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

f)         adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione;

g) su istanza di accesso del richiedete fornisce per iscritto ogni motivazione e fonte normativa in ordine ai provvedimenti che l’amministrazione intende adottare e che il richiedente ritiene non dovuto.

                                                 Capo V

PARTECIPAZIONE
 Art. 14
Inizio dell'attività procedimentale

1. Qualora non sussistano specifiche ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile dello stesso, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla sua designazione, comunica l'inizio del procedimento:

a)         ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

b)   ai soggetti il cui intervento nel procedimento sia previsto da legge o regolamento;





Art. 15
Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento stesso tramite comunicazione  personale.

2. Nella comunicazione devono essere indicati:

a)   il settore competente;

b)   l'oggetto del procedimento promosso ed i suoi estremi di identificazione;

c)     l'unità organizzativa ed il nominativo del dipendente responsabile del procedimento;

d)     la sede dell'unità organizzativa presso la quale si può prendere visione degli atti, l'orario di accesso, il numero di telefono e quello eventuale di telefax;

e)  la data d'inizio del procedimento ed il termine previsto per la sua conclusione.

3. Qualora, per il numero o l'incertezza d'individuazione degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti per tutti, o per alcuni di essi, impossibile o gravosa il responsabile del procedimento procede mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, nel quale sono indicati i motivi che giustificano la deroga:

a)  nell'albo dell’ente.

b)         mediante  altre  eventuali  forme  di  pubblicità  idonea,  stabilite  di  volta  in  volta.


Art. 16
Intervento nel procedimento

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o di interessi privati e le associazioni ed i comitati che riuniscono e rappresentano soggetti portatori d'interessi diffusi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel singolo procedimento mediante istanza, motivata in ordine al pregiudizio temuto, da presentarsi, con eventuali memorie e documenti.


Art. 17
Modalità d'intervento nel procedimento

1. I soggetti di cui all’art. precedente hanno diritto di:

a)         prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b)         presentare memorie e documenti, osservazioni e proposte, entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento.



Capo VI
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 18
Acquisizione di pareri da organi dell'ente

1. Gli atti originali relativi al procedimento amministrativo restano depositati presso il responsabile dello stesso.

2. Quando per l'istruttoria del procedimento sia necessario il parere di altre unità organizzative, lo stesso viene richiesto dal responsabile al dirigente dell'unità interessata.

3. Ove il parere non sia espresso entro il termine stabilito, il provvedimento è adottato prescindendo dallo stesso, salvo i casi nei quali il parere è obbligatorio per legge o regolamento.



Art. 19

Pareri obbligatori di organi ed enti esterni

1.  In  tutti  i  casi  nei  quali  la  legge  prescrive  che  per  l'emanazione  di  un provvedimento di competenza degli organi dell’ente è necessario il parere, il nulla-osta, l'autorizzazione, l'approvazione, l'assenso, la valutazione tecnica ed altra determinazione, comunque denominata, di altre pubbliche amministrazioni, che può essere richiesta ed ottenuta direttamente dall'interessato, tale acquisizione deve avvenire prima della presentazione della domanda che attiva il procedimento presso l’ente e gli atti rilasciati, vistati od approvati dalle amministrazioni adite devono essere allegati all'istanza.

2. Decorso il termine senza che l'amministrazione adita a comunicato il parere o abbia rappresentato esigenze istruttorie che ne giustificano la proroga per un tempo precisato e non superiore a quello stabilito dal successivo comma, è in facoltà dell'Amministrazione di procedere nell'istruttoria indipendentemente dall'acquisizione del parere.



Art. 20
Valutazioni tecniche

1. Ove, per disposizione espressa di legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione diretta di valutazioni tecniche di organi di altre amministrazioni od enti appositi, la relativa richiesta viene inoltrata dal responsabile del procedimento nella fase iniziale dell'istruttoria. Nel caso che i soggetti aditi non provvedano ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi primo e terzo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento richiede le suddette valutazioni ad organi tecnici dell’ente.

Capo VII
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO


Art. 21
Accordi con gli interessati

1. Le osservazioni e le proposte presentate, quando non sono di pregiudizio ai diritti di terzi ed in ogni caso al perseguimento del pubblico interesse, possono essere accolte e costituire oggetto di accordi con gli interessati.

2. Gli accordi possono determinare, integralmente o parzialmente, soltanto l'eventuale contenuto discrezionale del provvedimento.

3. Accordi integralmente sostitutivi del provvedimento finale possono essere consentiti solo nei casi espressamente previsti da disposizioni di legge.

4. Gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, mediante atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

5. Per l'Amministrazione le ipotesi di accordo sono sottoscritte dal dirigente del settore ed assumono per la stessa definitivo impegno ed efficacia dopo l'approvazione da parte dell'organo competente nelle forme previste per il provvedimento finale e sono soggette agli eventuali controlli previsti per quest'ultimo.



Art. 22
Adozione del provvedimento conclusivo - Motivazione

1. Ogni procedimento amministrativo deve concludersi mediante l'adozione di un provvedimento  espresso,  adottato  dal  competente  soggetto  dell'Amministrazione.

2. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei concorsi pubblici ed il personale. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Art. 23
Eccezione all'obbligo della motivazione

1. La motivazione non è obbligatoriamente richiesta soltanto per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

Art. 24
Termine finale

1. Il termine per la conclusione dei procedimenti si riferisce alla data di adozione del provvedimento.

2. Le responsabilità relative alla completezza, esattezza e puntualità degli adempimenti prescritti fanno carico al responsabile del procedimento e, per quanto attiene alle funzioni di loro competenza, ai dirigenti dell'unità organizzativa e del settore competente.

3. Le responsabilità relative al provvedimento conclusivo fanno carico al soggetto od all'organo competente ad assumerlo.



Art. 25
Comunicazione del provvedimento al destinatario

1. Al destinatario deve essere comunicato - mediante notifica effettuata dai messi comunali o raccomandata con avviso di ricevimento - il provvedimento conclusivo del procedimento.

2.  In  ogni  atto  comunicato  al  destinatario  devono  essere  indicati  il  termine  e l'autorità a cui è possibile ricorrere.




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