mercoledì 1 ottobre 2014

Distanze cimiteriali. Quesito

----Messaggio originale----
Da: franco@ingfrancosini.it
Data: 30/09/2014 19.42
A: <centofanti_@libero.it>
Ogg:  

In fase di progettazione preliminare dell'ampliamento cimiteriale è emersa una differenza di vedute tra tecnici dell'Amministrazione, in particolare qualcuno sostiene che la distaza dei 50 m. dell'ampliamento cimiteriale debba essere calcolato non dai fili dei fabbricati esistenti, ma dalle recinzioni dei terreni di pertinenza degli stessi, inoltre si sostiene che i 200 m della fascia di rispetto debbano essere calcolati dal cimitero storico e non dalla recinzione dell'attuale cimitero.
Gradiremmo conoscere il vostro parere.
Grazie

Ing. Franco Sini

risposta
La fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 t.u. leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265, misurata a partire dal muro di cinta del cimitero, costituisce un vincolo assoluto d'inedificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di piano regolatore generale, che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare
Essi  sono da individuarsi in esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.
Al giurisprudenza ha precisato che il rispetto del divieto di edificazione di cui all'art. 338, t.u. leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265, va calcolato con riferimento ad una fascia di rispetto, misurata dal muro di cinta del cimitero, ed entro tale fascia è da escludersi qualsiasi intervento edificatorio, anche se realizzabile in attuazione di atti di natura urbanistica" (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1645 del 2011. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4403 del 2011).

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