sabato 25 ottobre 2014

LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA

LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA.

 L’art. 34 del d.lg. 80 del 1998 attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti della pubblica amministrazione in materia di urbanistica ed edilizia.
Il comma 2 dell’art. 34 del d.lg. 80/1998 afferma che rientrano nella materia urbanistica tutti gli aspetti dell’uso del territorio.N. Centofanti, Abusivismo edilizio Giuffrè, 2010, 327.
Il contenuto di dette norme è ripreso dall’art. 133, lett. f), d.lg. 2.7.2010, n.104, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferma restando la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché quella del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
A seguito dell’intervento della Consulta è stato recepito che i comportamenti della p.a. sono esclusi dalla giurisdizione amministrativa.
La sentenza della Corte costituzionale 292/2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, d.lg. n. 80 del 1998 nella parte in cui prevede che siano devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie aventi ad oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti" anziché "gli atti e i provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati in materia urbanistica e edilizia - da intendersi nel senso che la giurisdizione in materia urbanistica ed edilizia non possa essere devoluta interamente al giudice amministrativo, ma solo entro limiti definiti dalla legge e caratterizzati dalla situazione giuridica soggettiva per la cui tutela si agisce - sono devolute alla giurisdizione del g.o., come previsto dall'art. 22 bis l. n. 689 del 1981, tutte le controversie aventi ad oggetto le opposizioni a sanzioni amministrative in materia urbanistica, in cui la situazione giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di un diritto soggettivo perfetto. (Trib. Novara, 31.5.2010, n. 555, RG, 2010).
La giurisprudenza conferma che  la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica abbraccia la totalità degli aspetti dell'uso del territorio per cui, oltre le attribuzioni normative, devono essere ricondotte a tale ambito anche le attività di gestione, nell'accezione onnicomprensiva di governo ed uso del territorio, con estensione all'esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo (Cons. St., sez. IV, 16.2.2011, n. 1014, RACDS, 2011, 2).
Per la giurisprudenza rientrano le controversie afferenti a convenzioni edilizie.
Le controversie afferenti a convenzioni (finalizzate alla concessione del diritto di superficie finalizzato alla costruzione di alloggi di tipo economico e popolare, con relativa convenzione attuativa, ex art. 35, l. 22.10.1971 n. 865 , non possono ricondursi alla sola disciplina dell'art. 5, l. n. 1034 del 1971.
La norma in effetti, lascia fuori dalla giurisdizione amministrativa le controversie relative al pagamento di canoni ed altri corrispettivi relativi alle concessioni pubbliche, ma debbono ricomprendersi nella disciplina di cui all'art. 34, d.lg. n. 80 del 1998, in quanto trattasi comunque di controversie relative all'esercizio di funzioni pubblicistiche relative ad uno specifico uso del territorio. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 29.6.2011, n. 1643, FATAR, 2011, 6, 2147.
È devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia promossa da un privato nei confronti di un Comune per sentir dichiarare l'illegittimità del recesso, da parte di quest'ultimo, rispetto ad una convenzione stipulata per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pubblico, nonché l'inadempimento agli obblighi di tale convenzione, accessiva rispetto alla relativa concessione edilizia, con conseguente domanda di risarcimento del danno.
L'art. 34, commi 1 e 2, d.lg. 31.3.1998 n. 80, mod. art. 133, lett. f), d.lg. 2.7.2010, n.104.  devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica e di edilizia; dall'altro, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, l. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi, nella specie, di accordi procedimentali volti a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale di concessione. Cass. Civ., sez. un., 3.10.2011, n. 20143, FACDS, 2011, 10, 3067.
Per la giurisprudenza rientrano le controversie in materia di oneri di urbanizzazione.
Esse devono ritenersi ancora attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art. 34, d. lg. n. 80 del 1998, non avendo tra l'altro detti oneri natura tributaria bensì natura di corrispettivo di diritto pubblico con la funzione di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione. T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 17.2.2011, n. 271, FATAR, 2011, 2, 612.
L'esistenza e/o la misura degli oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e relative sanzioni per ritardato pagamento costituiscono una obbligazione direttamente stabilita dalla legge; come tale, la determinazione dell'an e del quantum del contributo concessorio ha natura di un mero accertamento dell'obbligazione contributiva effettuato dalla P.A. in base a rigidi parametri prefissati dalla legge e dai regolamenti in tema di criteri impositivi, nei cui riguardi essa è sfornita di potestà autoritative.
La posizione del soggetto nei cui confronti è richiesto il pagamento è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, per cui l'impugnazione del provvedimento del Comune è soggetta all'ordinario termine di prescrizione e la definizione della controversia appartiene, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. f) c.p.a., alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 26/09/2013, n. 2287. Foro Amm. - T.A.R. (Il) 2013, 9, 2909.
Anche dopo l'abrogazione dell'art. 16, l. 28 gennaio 1977 n. 10 ad opera del T.U. Edilizia n. 380 del 2001, resta ferma l'espressa riserva della giurisdizione amministrativa in materia di sanzioni edilizie di cui all'art. 12, l. 24 novembre 1981 n. 689, nonché la giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia, prevista dall'art. 34, d.lg. n. 80 del 1998 e, da ultimo, confermata dall'art. 133 lett. f) c.p.a.. Tale principio trova applicazione anche in materia di oneri di urbanizzazione che il proprietario dell'immobile assuma non dovuti, in quanto compensabili con un diverso credito T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 06/11/2013, n. 1489, Foro Amm. - T.A.R. (Il) 2013, 11, 3521.
La giurisprudenza ha precisato che le controversie in materia edilizia che vertono su diritti soggettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
La S.C. è stata chiamata a pronunciarsi su una questione concernente l'individuazione del giudice competente a decidere una controversia avente per oggetto obbligazioni stabilite a carico delle parti da una convenzione urbanistica che prevedeva la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, stante l'inadempimento da parte del comune delle obbligazioni con la stessa assunte e l'invalidità dei relativi atti.
Sul punto, il giudice di legittimità rileva che con la sottoscrizione del contratto si instaura tra le parti un vincolo negoziale iure privatorum comportante che tutte le controversie attinenti alla sua esecuzione devono ascriversi alla giurisdizione ordinaria. Cass. Civ., sez. un., 5.5.2011, n. 9843, DG, 2011.
Rientrano nella giurisdizione ordinaria anche le controversie relative ad un contratto preliminare di vendita del terreno tra ricorrente ed amministrazione pur se esso sia  inserito in una sequenza pubblicistica volta alla realizzazione di un programma di intervento.
Se il contratto è un mero atto negoziale sorretto dalle norme del diritto privato, cui è del tutto estraneo il proposito urbanistico che muoveva il Comune (che sarebbe rimasto in sostanza a livello di condizione non esplicitata nell'atto), allora esso non può essere attratto dalla norma sulla giurisdizione esclusiva in materia urbanistica.
Se il contratto è un mero atto negoziale sorretto dalle norme del diritto privato, di esso deve conoscere il giudice ordinario. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 19.7.2011, n. 1092, RATAR, 2011, 7-8.
 Sono  devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, provvedimenti e comportamenti in materia urbanistica ed edilizia.
Tale giurisdizione del giudice amministrativo è stata estesa a tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
Rientrano in tale giurisdizione anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori che risultano connessi al rilascio del titolo abilitativo e pertanto discendono dall'adozione di un provvedimento amministrativo. In altri termini, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie attinenti alla corresponsione dei suddetti oneri concessori discende dallo stretto collegamento funzionale tra il rilascio dei titoli abilitativi ed i contributi conseguenti a carico del privato, trattandosi appunto di pretesa del Comune fondata su provvedimenti amministrativi non gravati e divenuti inoppugnabili 
Rientra in tale giurisdizione anche la controversia avente ad oggetto l'ingiunzione emessa da un sindaco ai sensi dell'art. 2, R.D. 14 aprile 1910, n. 639, per il mancato pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 
Anche le ingiunzioni sulle sanzioni pecuniarie in materia edilizia sono ritenute attratte dalla giurisdizione esclusiva.
Tra le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. f), c.p.a., rientrano anche quelle relative alla contestazione dell'an e del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia, cui è assimilabile l'ingiunzione di pagamento dell'importo anticipato dall'Amministrazione per la c.d. esecuzione in danno, a seguito dell'inottemperanza di un ordine di demolizione di abuso edilizio.T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 16/01/2012, n. 195, Foro amm. TAR 2012, 1, 212.
Altra giurisprudenza ritiene che le controversie aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che la relativa opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio, bensì l'esercizio di una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo da parte di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge Cass. civile, sez. un., 27/01/2014, n. 1528, Giustizia Civile Mass. 2014, rv 628859.


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