mercoledì 22 ottobre 2014

L'attività edilizia libera. Il D.L. 133/2014

L'attività edilizia libera. Il D.L. 133/2014
Con l'art. 17, D.L. 133/2014, che modifica l'art. 6, D.P.R. 380/2001, il legislatore statale continua il suo disegno di semplificazione dell'attività edilizia nell'intento di ridare fiato al settore da molto tempo in crisi .  N. Centofanti, Abusivismo edilizio 2010, 58

Gli interventi devono comunque realizzarsi nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
La norma distingue fra gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo e quelli che possono essere realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale.
Sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, ex art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
La comunicazione dell'inizio dei lavori è obbligatoria per gli altri  interventi elencati ex
art. 6, comma 2, D.P.R. 380/2001. Essa è inoltrata, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale a differenza della denuncia di inizio di attività deve soltanto precedere  l'intervento senza che sia richiesto anche un breve intervallo prima che i lavori possano iniziare. L'amministrazione non ha alcun potere cautelare. Gli  interventi sono :
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico
abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento
delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. 
Detti interventi sono, dopo la modifica dell'art. 17, D.L. 133/2014,
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), D.P.R:380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
e bis)le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa
L'interessato alla realizzazione degli interventi sopra citati deve allegare alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere indicati, inoltre, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato.
Il tecnico deve asseverare, sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
L'interessato deve provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'art. 34-quinquies, comma 2, lettera b), L. 9 marzo 2006, n. 80.
Il sistema sanzionatorio previsto per l'omessa presentazione della comunicazione di inizio lavori è confermato.
Esso prevede che la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro.
Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione  è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
La comunicazione di inizio lavori è soggetta al controllo del comune per verificare se i lavori svolti corrispondano alle indicazioni fornite nella preventiva comunicazione
La grande novità è costituita dal fatto che le nuove norme ora consentono con dichiarazione asseverata il frazionamento immobiliare che prima era soggetto al permesso di costruire.
Si resta in attesa della conversione.

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