lunedì 20 ottobre 2014

Rovina di edifici. Condominio

Rovina di edifici

L’impresa edile è colpevole di “rovina di edifici” in caso di distacco dell’intonaco nel caso di opere non svolte “a regola d’arte”
(Cassazione Penale, sez. I, n. 24214 del 4 giugno 2013)
Quando si effettuano opere di ristrutturazione condominiale ovvero lavori di manutenzione straordinaria, è sempre doveroso accertarsi che questi siano effettuate “a regola d’arte”.
Quando questo metta in pericolo i condomini risarcisce anche il danno morale per “il disagio subito”.
Non sono affatto rari i casi di lesioni anche gravi, riportati dagli stessi condomini o anche da terzi, per colpe del 
condominio o anche del suo amministratore, tuttavia nel caso che ci occupa, è interessante sottolineare come anche l’aver effettuato dei lavori in modo superficiale e non rispettando le regole di correttezza esecutiva, possa causare responsabilità penali anche solo in presenza di un mero “pericolo” quindi in assenza di un “danno”.
La Cassazione Penale ha infatti ritenuto di addebitare  all’appaltatore dei lavori condominiali, in particolare il piccolo impresario edile incaricato all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria delle facciate, la responsabilità per il reato di cui all’art. 676 c.p.
La contravvenzione di cui all'art. 676 c.p. ha natura di reato proprio del progettista e del costruttore. Cassazione penale, sez. I, 11/03/1992
La norma penale prevede che : “
Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.
Se dal fatto è derivato pericolo alle persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a trecentonove euro”.
La contravvenzione di natura meramente pecuniaria nella sua forma semplice (primo comma), nella sua forma aggravata (secondo comma), si configura in caso di “rovina” dell’edificio.
Per la giurisprudenza  costituisce rovina non solo la disintegrazione di parti essenziali della costruzione, ma anche il mero distacco, o caduta, di ogni singolo manufatto, anche accessorio od ornamentale, che sia stato incorporato nella costruzione.
Nella fattispecie l'amministratore di condominio, nel silenzio serbato dalla ditta appaltatrice opportunamente interpellata, incaricava quindi una ditta terza per la messa in sicurezza di tutti i balconi in cui era stata notata la presenza di crepe.
Il condominio per evidenziare la responsabilità dell’appaltatore ha dimostrato: 
il nesso di causalità tra i lavori e la rovina
l’entità del pericolo valutata nell'entità delle placche di intonaco distaccate. L’aver effettuato lavori di manutenzione straordinaria non “a regola d’arte”, pertanto in modo negligente, inesperto, imprudente, espone l’appaltatore a reati anche ben più gravi che vanno dalle lesioni personali finanche all’omicidio colposo.
L’amministratore di condominio può denunciare penalmente l’appaltatore negligente.
Lo stesso dovrà provare mediante una consulenza tecnica l’esecuzione poco precisa dei lavori per ottenere oltre al risarcimento del danno patrimoniale, consistente nel pagamento della ditta incaricata per la messa in sicurezza e per il rifacimento degli intonaci anche il danno morale a carico dei condomini.
  

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