martedì 11 novembre 2014

Appalto . Servizi legali

La scelta dell’avvocato che difenderà l’Ente pubblico in una singola causa non va effettuata mediante un’apposita gara d’appalto in quanto il singolo incarico di patrocinio legale, integrando un contratto d’opera intellettuale, può essere oggetto di un incarico diretto

Il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali .
La IV sezione del Consiglio di Stato  2730/2012 depositata l’8 maggio scorso ribalta quanto deciso dal Tar del Lazio nella sentenza n. 604/2011 emessa lo scorso anno.
Il Consiglio ha ritenuto che l’affidamento diretto di un incarico legale finalizzato all’impugnazione di lodo arbitrale non rientra tra i servizi giuridici di cui all’allegato B, n. 21, del Codice degli Appalti, esulando pertanto dalla disciplina concorsuale.
Il Consiglio operando una distinzione tra gli incarichi professionali, specifica, che nella nozione “servizi giuridici” di cui parla il codice degli appalti e a cui va applicata la procedura concorsuale, rientra l’attività di consulenza giuridica “caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell’oggetto e dalla predeterminazione della durata”. Il singolo incarico di patrocinio legale, invece, risulta incompatibile con la procedura selettiva ad evidenza pubblica di cui agli articoli 62, 65 e 225 del Codice degli appalti, a causa della “non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici”.

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