martedì 11 novembre 2014

L. 10 novembre 2014  n. 162 conv. decreto legge n. 132, si ha finalmente un calendario chiaro dell'entrata in vigore delle mini riforma della giustizia civile. 
Il divorzio davanti al sindaco dall'11 dicembre diventa una realtà. Dunque, chi vorrà sciogliere il vincolo potrà presentarsi presso il primo cittadino (in qualità di ufficiale dello stato civile) del comune di residenza di uno dei coniugi o del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. L'assistenza dell'avvocato è «facoltativa».

La negoziazione assistita come condizione di procedibilità nelle controversie per il risarcimento danni da incidente stradale e per le domande di pagamento fino a 50mila euro debutterà invece il prossimo anno. 
Si dovranno attendere infatti 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge. L'esperimento del procedimento non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. 
L'obbligo non si applica ai procedimenti: per ingiunzione, inclusa l'opposizione; a quelli di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile); di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; in camera di consiglio; ed all'azione civile esercitata nel processo penale.

La nuova disciplina per la compensazione delle spese modifica il secondo comma dell'articolo 92 del Cpc nel tentativo di arrestare la crescita del contenzioso. Il giudice infatti potrà disporre la compensazione, oltre al caso di soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

Il giudice potrà disporre d'ufficio la conversione dal rito ordinario di cognizione a quello sommario
L'art. il 183-bis c.p.c. dispone che "nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudice nell'udienza di trattazione, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, può disporre, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter e invita le parti ad indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria». 
Il giudice, se richiesto, può fissare una nuova udienza e termine perentorio non superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria. 

Soglie dei tassi di interesse  All'articolo 1284 del codice civile, infatti, dopo il terzo comma si è previsto che «se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commercialiۚ».

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