martedì 2 dicembre 2014

Scambio elettorale politico-mafioso. Sconto di pena

Per moralizzare la vita pubblica al fine di combattere l'infiltrazione mafiosa per scambi elettorali uno pensa ad una aggravante , invece c'è uno sconto di pena. 

Una riforma attesa da lungo tempo dai Fratelli Collusi spa


Art. 416-bis. c.p.
Associazione di tipo mafioso (1)
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. 

Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso. (1) c.p.

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014.

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