giovedì 30 ottobre 2014

Cataratta e patente

“Scusi, Primario, un’ultima domanda cosa devo fare per la patente che prevede guida con gli occhiali se ora gli occhiali, almeno per l’occhio destro, non mi servono più. “
Mai domanda ad un luminare della scienza medica fu così riposta”Unicuique suum, la risposta gliela darà la Motorizzazione!” fu la salomonica sentenza.
Nella mia stupidità pensavo che se non ho più bisogno delle lenti da un occhio dovevo togliermi la lente, utile solo con una miopia esistente.
Così ho fatto però messomi alla guida dopo pochi chilometri venivo fermato da una pattuglia della stradale.
Cosa poteva succedere, se questa acutamente  verificava che io di lenti ne avevo una sola?
Mi sentivo già risuonare nelle orecchie  le parole del graduato:
“ Se lei ha l’obbligo di guida con le lenti perché ne ha una sola ehh? Lei due lenti deve avere per essere in regola.”
Il graduato, infatti , mi disse: “Ma lei perché ha una lente sola se ha l’obbligo di guida con le lenti?”
Come abbia fatto a vedere dall’esterno che io non avevo una lente nella parte destra dell’occhiale per me rimane un mistero.
Effettivamente il discorso non faceva una grinza, se ho l’obbligo delle lenti plurale significa che le lenti devono essere due.
Il terrore corre veloce forse nella mente dell’agente ero equiparato, nei rigori della legge, a chi guida senza patente!
“Forse il certificato del chirurgo che comprova l’operazione è sufficiente?” provo a controbattere “ho subito una operazione alla cataratta e quindi l’occhio destro vede benissimo se avessi tenuto l’occhiale non ci vedrei nulla.”
“Questo lo dice lei, io ho bisogno per legge che me lo dica il medico che le rilascia il documento di guida o la commissione provinciale. Lei ha segnalato alla Commissione che aveva la cataratta?”
“No, perché la cataratta mi è venuta dopo che avevo effettuato il rinnovo della patente!”
“Vede qui ha ragione , la legge non precisa se una volta rilasciata la patente bisogna denunciare la sopravvenienza della cataratta e recarsi alla Commissione per ottenere una verifica sulla possibilità dir innovo della patente! Vede, però, il certificato del chirurgo non serve perché chi deve redigere il certificato deve essere un medico idoneo per le certificazioni al rilascio della patente di guida.
Mica vorremo confondere i ruoli e fare confusione? Per venirle in contro la invio a revisione della patente così lei è più tranquillo e le infliggo una piccola multa per guida pericolosa, il minimo della sanzione, così le faccio un piacere. ”
Non sapevo che mi fa un piacere chi mi  sanziona nel modo più severo, ma se lo dice il graduato , sarà vero.”
Puntualmente, rispettoso della legge pago al sanzione e mi reco presso un solerte medico della Motorizzazione che mi risolve il problema.
“Lei non deve andare da nessuna commissione ora perché la cataratta non la ha più essendo stato felicemente operato. Se lei due lenti deve avere per la prescrizione imposta sul documento di guida,  due lenti si tenga sugli occhiali. Una sarà quella precedente per la miopia che le rimasta sull’occhio sinistro, l’altra sarà modulata in rapporto all’intervento eseguito.”
“Io ci vedo benissimo con l’occhio destro! In quell’occhio le diottrie sono 0!”
“Bene vuol dire che all’occhio destro metterà una lente  gradazione zero.”
Come la logica vince ogni esitazione.
Stupefatto da tanto ingegno lo provoco con un'altra domanda sibillina:
“ Se voglio eliminare dalla patente la dicitura obbligo delle lenti che fare?”
“ Semplice bisogna chiedere nella revisione della patente l’opportuna visita medica che certificherà se effettivamente la mancanza delle diottrie rientra nei limiti tollerati dalla norma, ma visto che l’altro occhio miope non le consente di eliminare gli occhiali deve tenerseli e guidare ”

Ci voleva tanto a capirlo, tutto deve quadrare.

Cataratta 3

Racconti dall'Ospedale. Cataratta. 

Nel foglio istruzioni si paventano una serie interminabile di rischi e di controindicazioni relativi all’intervento.
Forse queste precauzioni sono state consigliate da qualche avvocato perché oggi va di moda chiedere risarcimenti del danno per imperizia negli intereventi chirurgici  o anche solo per mancata informativa delle conseguenze di detti interventi.
Lavorare pensando che qualcuno possa chiamarti n giudizio per contestare il tuo operato  al minimo errore non è piacevole.
Se sei preparato  basta una semplice assicurazione a renderti più tranquillo, ma doversi giustificare non è la migliore tecnica .
E’ consigliabile  affermare che il lavoro è complicato che la realtà è complessa e che il paziente deve valutare lui tutti i rischi anche quelli più remoti ed escludere lui l’interevento se non ritiene di accettarli e di liberare quindi il medico da ogni responsabilità.
Meglio non fare questi discorsi al Primario che ti opera potrebbe innervosirti.
“ Facciamo quello che è più opportuno.”
Continuo a ripetere fiducioso se ci sono delle opzioni da scegliere.
Scrivere il resoconto della mia degenza mi rilassa  e al mia naturale preoccupazione per tutto ciò che afferisce all’Ospedale dovuta ai trascorsi ricoveri di mio padre e di mia madre che hanno dovuto sottostare a lunghe cure, attenua la mia naturale ansia da intervento.
La mia pressione sanguigna si è comunque alzata.
La massima, che di solito non supera i 110, si è impennata a 130.
“Non è nulla mi riassicura l’infermiera. Se anche dovesse alzarsi per un improvvisa agitazione da intervento in sala operatoria i medici provvedono subito a riequilibrarla nei limiti corretti con dei farmaci. La controllano inserendo degli strumenti sulle unghie delle mani. Non si sarà messo dello smalto proprio oggi?” sorride la simpatica morettina.
“Oggi non mi sono proprio dipinto lo smalto sulle unghie!” la riassicuro.
I minuti che precedono l’intervento sono più lenti da passare delle parole che scorrono veloci sul foglio degli appunti.
Avessi il mio computer potrei utilizzar e il tempo mancante  a correggere il testo o  modificarlo.
Oramai non sono più capace a correggere il testo scritto a mano.
L’abitudine a scrivere sulla tastiera mi ha disabituato a rileggere la mia calligrafia che si è fatta meno rotondeggiante e quindi meno leggibile.
E’ così pessima che correggerla diventa una missione impossibile.
Rileggere , punteggiare, limare. Riascoltare il suono delle parole e immaginare gli effetti del racconto su improbabili lettori è una operazione delicata che richiede che il testo venga lasciato riposare .
E’ come il vino bisogna lasciarlo decantare per potere filtrare le impurità. Il filtro del tempo rileva le incongruenze del testo  e favorisce il suo teorico miglioramento.
Il  tamburellare del piede del mio compagno di stanza sul pavimento mi richiama al fatto che sto per essere operato e che non sto preparandomi a da inviare il racconto ad una fantomatico premio letterario .
Fosse così sarebbe molto più rilassante proporrei ad un mediocre editore di acquistare trecento copie della mia preziosa edizione ed il problema sarebbe risolto.
Effettivamente oggi è semplice sentirsi scrittori .
Basta acquistare trecento copie del tuo prezioso volume diciamo basta liberarsi di quattromila cinquecento miserabili euro, considerando il prezzo equo quello di 15 euro a copia, per potersi annoverare nell’elenco dei grandi della letteratura.
A tal punto però conviene editare con un editore on line che per pochi euro ti invia la tua copia da mostrare agli amici  e vendere le altre in formato e-book.   
Le voci in corridoio delle infermiere mi riporta alla gestione ordinaria della realtà lontano dalle problematiche dello scrittore.
“Bisogna mettere l’ago in vena al paziente del letto n.11.” conferma l’infermiera bruna
“Ho messo l’atropina al n. 12.” ribadisce la biondina.
La perdita di identità in favore della numerazione semplifica di certo le operazioni ma toglie molto al rapporto umano che resiste prepotentemente nella scrittura.
Sarebbe più bello sentire dire: “Metti l’ago al simpatico  Giovanni della 11.”
“Ho inserito le gocce  a Paolo della 12 che ha aperto gli occhi azzurri con un bel sorriso.”
Mi sentirei più a casa per il significato magico delle parole.
A volte dimentichiamo che piccoli particolari rendono più simpatici i rapporti fra le persone e le strutture pubbliche.
L’organizzare mega strutture fanno crescere intorno a noi dei giganteschi Leviatani che ci soffocano e ci opprimono incasellandoci in minuscoli spazi tutti uguali senza tenere conto di importanti peculiarità.
Il piccolo a volte è più funzionale e per certi aspetti meno costoso.
Reagisco alla tensione con le mie tecniche respirative preparandomi ad affrontare la camera operatoria.
Devo dire che la mia maestra di pilate mi ha dato degli ottimi consigli.
Se l’inspirazione ha l’effetto di favorire la concentrazione, l’espirazione produce un rilassamento che si rafforza ripetendo il movimento.
L’importante è accentuare l’effetto del soffiare l’aria dalla bocca bisogna fare uscire l’aria il più intensamente possibile accentuando il suono dell’espirazione finché non si sente un getto caldo. Allora sì che l’esercizio è fatto con la giusta intensità  e produce dei benefici effetti.
Sono pronto per la sala operatoria.
Scendo accompagnato dall’infermiera bionda che mi preso in custodia.
“Noi abbiamo la responsabilità dei pazienti. Sa la sicurezza . Bisogna stare attenti a tutto. Se qualcosa non va il paziente ti minaccia di azioni legali.”
“Suvvia non si preoccupi io non le farei mai causa!”
Sono  lasciato seduto in una anticamera dove smistano i pazienti.
Quelli appena operati aspettano il loro turno per salire al reparto con un vistoso cerotto sull’occhio appena sanato.
Si possono sentire racconti di visite e interventi ben riusciti o di medici “palancari” che se ne approfittano del malato per costruirsi il poderetto.
Non c’è nessun cenno di critica verso il Primario. Tutti sono contentissimi del reparto nessuno si lamenta di nulla.
Succede raramente in un Ospedale pubblico.
“Si figuri che il mio oculista non ha voluto operarmi di cataratta perché avevo anche una  maculopatia. Sa quella malattia che colpisce la macula, l'area che si trova al centro della retina.” La signora ottantenne ma gagliarda che mi sta di fronte con il volto coperto da un vistosa garza incerottata continua sdegnata. “Si figuri che voleva mandarmi ad operare in una città a cinquanta chilometri di distanza quasi che qui non ci fossero dei medici capaci di eseguire l’intervento!
Io però mi sono informata ed ho sentito parlare bene del Professore. Sa è uno che ha fatto anche carriera universitaria .
Un luminare. Bravissimo. ”
Io rincaro la dose: “lo conosco anch’io di fama quel signore che voleva mandarla lontano per conservarsi di certo la paziente. Un palancaro che pensa più a fare i denari che a guarire i pazienti. Giusto farsi pagare ma senza prendere in giro la gente!”
“E’ vero il professore è bravissimo.” - conferma un paziente appena uscito dall’intervento -“Un mago si figuri che mi sono fatto vedere da un oculista che mi ha diagnosticato una retinopatia minimizzando gli effetti degenerativi. Per fortuna che sono andato da lui al controllo successivo così mi sono potuto operare per tempo. Avrei potuto perdere un occhio.”
E’ bello in un Ospedale sentire un coro che osanna il medico che ha preso in cura nessuno che protesta né per i tempi di attesa, né per la gentilezza degli infermieri, né per la professionalità dei medici.
“ A dire la verità in questo reparto bisogna evitare il medico che ha il collo taurino.”  - mi conferma una donnetta esile che rimane prudentemente seduta non fidandosi di affrontare in piedi il percorso verso il reparto – “Dovrebbe essere mandato in pensione . Da quando è stato male ha perso la originale bravura. Vuole però continuare a visitare, per fortuna che sono riusciti a non farlo più operare perché rischia di fare danno.
Il Primario ha cercato in tutti i modi di mandarlo in pensione, ma non ci sono riusciti.  Sembra che abbia degli appoggi in politica. Chissà forse uno zio senatore. E’ un intoccabile!”
Si sa non esiste un reparto perfetto!
    




mercoledì 29 ottobre 2014

Cataratta 2

Cataratta 2
Tutto si risolve in pochi minuti: esami, pagamento ticket, visita di controllo in ambulatorio e successiva visita dello specialista che deve eseguire l’intervento.
Tutto è semplice per il Primario che non parla di denari e che non prospetta tempi lunghi e le cose che si devono fare le fa subito nei tempi giusti per non crearti problemi.
I grandi non hanno bisogno di complicare la vista dei loro assistiti .
La loro capacità è riconosciuta e non hanno bisogno di farla rimarcare allungando le procedure  rendendole complicate . Non hanno bisogno di crearsi il poderetto sulle spalle del paziente che deve portare un piccolo ma significativo contributo al loro benessere.
L’unica complicazione la crea il ssn per poter effettuare l’operazione c’è bisogno dell’impegnativa. Un’altra piccola coda presso il medico di famiglia che richiede una prestazione la cui necessità è già verificata dallo specialista.
Ci vuole il sigillo che solo il medico di famiglia può mettere affermare con sicurezza dopo avere esaminato attentamente la richiesta di intervento da parte dello specialista che ci vuole l’intervento.
Solo così la pratica risulterà perfetta e solo così gli amministrativi dell’Ospedale potranno trovare ragione di guadagnarsi lo stipendio: aggiungendo timbri a timbri.
Mi viene il sospetto ma questi timbri a cosa servono ?  giustificare il significato lavorativo di molti che altrimenti non saprebbero che cosa fare tutto il santo giorno!
Arriva il girono fatale.
Ciò tutto. Sono il primo della lista devo presentarmi alle sette precise.
Portando qui sono gli amministrativi a deciderlo prima l’impegnativa in ufficio per pagare il ticket poi realizzando in un altro ufficio la cartella clinica ed infine recandomi al reparto per l’interevento.
Seguo letteralmente le indicazioni: prima pagare il ticket  e poi realizzare nell’apposito ufficio posizionato naturalmente due piani più sopra la cartella clinica indi al reparto per non perdere la priorità acquisita.
Non faccio come l’asino di Buridano che finisce per morire di fame non sapendo se prima bere l’acqua o prima mangiare l’avena.
Problema ma se il ticket si inizia a pagare alle 7,30 e l’ufficio che materializza la cartella apre i battenti alle sette.
Non devo avere tentennamenti prima attendere il ticket e poi cartella.
Sono in contatto cellulare con mia moglie che preziosa scudiera mi assiste per sbrogliare nei tempi previsti dal rigido protocollo amministrativo le pratiche.
“Sono all’ufficio ticket in coda apre alle sette e trenta sono fuori al freddo perché sono le sete e un quarto poi vado alla cartella.”
Riferisco prontamente la comunicazione ad una graziosa infermiera  che ha aperto i battenti del reparto di oculistica alle sette in punto e a cui mi sono appropinquato dopo che è arrivato il mio turno seguendo il numero di chiamata.
Lei prontamente rimette le cose al posto giusto . E’ affabile , simpatica, ocn le curve al posto giusto la brunetta  e con voce dolce quasi suadente che ti fa fin dimenticare di essere in procinto di un interevento dove qualcuno, seppure con la massima gentilezza e maestri a possibile ti inciderà l’occhio per estrarti il vetrino opacizzato e sostituirlo con uno nuovo fiammante per giunta inattaccabile da qualsivoglia miopia.
“ Noi abbiamo bisogno della cartella clinica è meglio che lei vada a predisporla il posto glielo conservo io, non perderà la priorità acquisita!”
Parole magiche che mi rilassano immantinente e mi danno nuove certezze.
Non oso neppure ribattere ma mia moglie sta facendo la coda al ticket.
Quel Noi (inteso come tutta la struttura ospedaliera dal Commissario al Primario al Reparto tutto)  abbiamo bisogno della cartella è perentorio.
“Obbedisco!”
Estraggo dalla giacca il cellulare e dalla memoria di quest’ultimo il numero di Gio.
“Pronto contrordine (ometto il “ trinaricciuti compagni” che  le mie letture di Guareschi mi ricordano – forse Gio non capirebbe). Non bisogna fare prima il ticket, ma prima deve essere redatta la cartella vieni al paino cartella e portami la tesserina necessaria per il pagamento che forse serve obbligatoriamente anche per la cartella).”
Felici di avere risolto ogni arcano ci precipitiamo al piano cartella.
La coda è minima solo pochi minuti.
Mi ripetono il mio nome ed il motivo del mio ricovero: “Cateratta all’occhio destro!”
“Confermo tutto sul mio onore.” aggiungo per dare maggiore importanza alla solenne dichiarazione.“
Ricevo in premio la cartella e soprattutto non devo corrispondere alcunché.
Non resisto alla tentazione di leggerla alla ricerca di informazioni preziose sul mio stato di salute.
Solo dopo averla accuratamente esaminata mi rendo conto dell’immenso errore nell’avere re tergiversato a  richiederla.
La cartella clinica è praticamente un foglio A3, un foglio doppio con ben stampati in carattere TImes New Roman corpo 14 neretto il nome del mutuato da operare e i suoi dati anagrafici.
Da non trascurare che dentro contiene una stampata originale di una ventina di etichette che serviranno per essere posizionate in bella mostra su tutti i documenti dell’iter burocratico.
A tal punto Gio è pronta per affrontare l’ultima coda per il pagamento del ticket, prima mi assale un dubbio: “Ma perché al momento del pagamento del ticket non potevano stampare anche la cartella?”
Domanda idiota:
” Non hanno a disposizione una stampate a doppia funzione per risparmiare sui costi!” 
Il motto paga il ticket mi risuona nelle orecchie non ricordo se per averlo letto fra i dettati del giuramento di Ippocrate o nelle memorie della medichessa  che della cura delle malattie degli altri ha fatto al sua ragione di vita.
Le formalità burocratiche sono le sole forche caudine per entrare in un reparto perfetto.
Non sembra di essere in un Ospedale italiano.
La gentilezza delle infermiere , la pulizia delle camere , i tempi di attesa che vorresti dilatare per non trovarti immantinente a tu per tu con l’uomo del bisturi, la tranquillità del reparto (dove stranamente non ci sono venditori di accendini né parcheggiatori abusivi né gente che ti intervistano a tutti i costi anche se hai un vistoso cerotto sull’occhio, ne mendicanti irritati per il fatto che non hai portato monete con te tutti confinati nel parcheggio).
Qui tutto e semplice e tranquillizzante, , salve le informazioni sull’intervento fatte a garantirsi da ogni responsabilità per non avere dato contezza sufficiente dei rischi eventuali
Come avvocato devo riconosce che è una necessaria contromossa per sconfiggere le pretese sempre più esose di quei  pazienti che vanno all’Ospedale più per cercare l’occasione di potere agire in tribunale per danni che per potere essere curati.
E’ vero che se uno legge attentamente le controindicazioni rimane convinto che è meglio rimandare l’intervento  anzi che l’ottimo è proprio non eseguirli.
La piccola cattiveria degli interventisti che professano in coro la unicità della cura ti esclude subito la possibilità di scappare: non hai scampo.
Per distrarmi chiedo:
“Quell’infermiera bionda  dal fisico asciutto  e dall’accento marcatamente pugliese è ancora in questo reparto.”
“No. E’ agli ambulatori.”
Peccato le ho portato un libercolo che racconta la storia di una famiglia che si è trasferita a Venezia parendo dal paese natale di Trani all’inizio del novecento per costruirsi un futuro che l’avara terra del sud negava.
La gente del sud tiene alle sue origini  alle sue tradizioni ai suoi valori  e al ricordo del sole  della sua terra anche se  oramai è abituata alle nebbie e ai freddi inverni  del nord  e no rinuncerebbe al nuovo mondo che si è costruita con fatica per ritornare alle sue origini.
Mi rassicura tutto in questo reparto, mi rassicura persino sentirmi ripetere il mio nome e che debbo operarmi all’occhio destro.
“Si confermo devo operarmi all’occhio destro anzi vorrei contrassegnarlo con un X con un pennarello nero perché non vorrei confondermi e negare, alla decima domanda, che quello sia l’occhio da operare.”
Queste ripetizioni non mi tediano anche se io di solito scimmiottando Paganini  mi irrito per le ripetizioni inutili,n on concedendo mai un bis.
I rassicura anche annotare la cronaca di questo giorno, forse banale per taluno, ma per me importante perché parte della mia esistenza.
Mia nonna non ha avuto la mia opportunità.
La cataratta le ha colpito gli occhi subito dopo la seconda guerra mondiale
Allora l’operazione dell’occhio destro non le ha risolto il problema perché un glaucoma l’ha resa inutile.
Il sinistro ha seguito a breve la stessa sorte,.
Così si è trovata immersa nel buio più profondo.
Mia zia Bice raccontava spesso questa storia  e non si dava pace perché abitava lontano dai suoi gneitori e non è potuta intervenire  che il nonno la ricoverasse perché oramai anziano e bisognoso anche lui di cure non riusciva più a gestire la sua cecità.
“Se fossi stata Venezia a quel tempo non avrei fatto ricoverare la mamma !” ripeteva.
Sicuramente pl’avrebbe fatto perché era generosa  e perché le donne del sud non abbandonano la loro famiglia, però non ha mai criticato nessuno anzi li giustificava per la loro vecchiaia.
Gli anni che si addossano gli uni agli altri rendono tutti meno vitali  e tutti i problemi diventano gravi e pesanti soprattutto a livello mentale.
Così si tendono ad eliminare i pesi che ci sembra rendano più complicata l’esistenza. 
Questa storia aveva colpito i miei sogni di fanciullo .
Ho sempre pensato allora che sarei diventato cieco anch’io per una sorta di famigliarità  con la malattia agli occhi.
Ricordo che di sera approfittavo del buio per camminare per casa socchiudendo gli occhi simulando una cataratta che i impediva di vedere almeno parzialmente allenandomi così a sopportare meglio la futura malattia.
Il Primario  mi aveva tranquillizzato : “ Nel 95% dei casi non ci sono problemi nell’intervento. Non possiamo di certo garantire la riuscita al 100%.”

Politici. Esperti.

il senso comune e la politica a ridosso rifiutano di capire che troppi commercianti e troppe partite IVA guadagnano meno di un impiegato pubblico ma lavorano/rischiano molto di più, fin che non capiscono che la chiusura dei negozi e delle attività professionali ha lo stesso valore indicativo della percentuale disoccupati, la fine della crisi ce la sogniamo.
Perché esperti e amministratori navigati non lo capiscono?
Forse perché dai piccoli è impossibile spremere grossi affari e grosse relazioni.
I super esperti poi sono dipendenti solo dai grossi affari.
Il tutto giustifica grosse indennità e ricchi stipendi.

martedì 28 ottobre 2014

Cataratta

Cataratta
“Un semplice controllo per la cataratta lo può fare anche un medico dell’ambulatorio in regime di s.s.n., così risparmia anche dei soldi. Torni da me quando la cataratta è matura può tranquillamente aspettare!”
Il Primario , ora non si chiama più così ma direttore non è il primo assoluto; ma forse è primo intere pares: la terminologia mi pone una serie di domande?
Perché dovere precisare che non è più primo forse perché la supremazia compete agli amministrativi che lo hanno scelto, magari senza concorso o perché la supremazia è dei medici anziani di reparto, o perché deve riconoscere il supremo potere di qualche altro organismo regionale da cui al nomina dipende?
Misteri che a noi poveri mortali è dato di non potere risolvere.
Forse il lettore dirà che divago e che sono prolisso: benissimo, può anche uscire dal blog, io scrivo per il mio piacere!
Non sono uno scrittore alla moda, non sono invitato ai talk show  non sono un autore che garantisce la vendita di un congruo numero di copie perché non sono rappresentativo della società in cui vivo che la pensa diverso da me  e non ha contati con i media che mi garantiscano un lancio pubblicitario gratuito per invogliare  il mercato editoriale, quindi interessi solo a poche persone.
Per me comunque il Primario è chi ha gli attributi per esserlo e lui è un Primario con la P maiuscola
Il Primario è una persona sicura di sé quindi sa di potere fare degli interventi complicati che fra l’altro sulla logica del ssn portano una invidiabile dote all'Ospedale  per cui sopportano la sua bravura. Sopportano perché a volte in una società poco meritocratica la bravura è qualcosa che infastidisce.
Se qualcuno fa dei confronti e si rende conto che si sono altri che invece di lavorare in Ospedale fanno dell’altro, magari si occupano di musica , curano le relazioni ma non i malati preferiscono le assemblee politiche piuttosto che i corridoi di reparto allora i confronti rischiano di essere malevoli.
Il servizio sanitario nazionale da noi funziona benissimo solo dopo quattro mesi puoi avere una visita oculistica convenzionata.
Così quattro anni dopo alcuni controlli che hanno certificato che la cataratta non era progredita mi sono accorto del calo visivo e seguo ancora per un ultimo controllo il consiglio del Primario.
Telefono al numero verde ripeto un buon numero di volte dati memorizzati e alla fine mi presento dopo quattro mesi da un arcigna dottoressa convenzionata.
Presento la mia carta rossa , l’impegnativa che pazientemente ho raccolto da medico di famiglia, con un sorriso di circostanza.
Dovrei controllare la cataratta s e è matura per l’intervento.”
LA dottoressa convenzionata mi guarda con sufficienza.
“Vediamo qui, sì mi sembra che la cosa sia matura, però bisogna fare degli esami.”
Stupidamente chiedo: “Si possono fare subito?”
“ Sicuramente no!” esclama inorridita da tanta insipienza “  bisogna prima pagare  ( e sottolinea il fatto del pagamento con un efficace gesto della mano destra e, come se non avessi capito e volessi fare lo gnorri e godermi  a sbafo le cure del ssn  lo ripete) bisogna mettere dei soldi nel piatto e solo dopo dico solo dopo il pagamento del ticket può venire da me!”
Con impudenza provo a ribattere sommessamente: ”Non si possono fare subito gli esami se pago immantinente (  e mi metto la mano sinistra sul portafoglio a rassicurare e garantire la parola uscita di bocca) non si possono fare anche aspettando la fine delle altre visite e lo dico con al testa bassa in segno di sottomissione).”
LA dottoressa senza nemmeno crucciarsi per questa richiesta insolente i spiega pazientemente.
“ Adesso non ho tempo , ma non lo sa che per fare degli esami accurati ci vuole del tempo, che ci sono degli impedimenti, che bisogna mettere l’atropina , che la vista le si può appannare per delle ore , che deve essere riaccompagnato a casa da un familiare , che non può guidare, le cose non sono così semplici!”
La sua sicurezza e la sua preparazione mi rassicurano del fatto che ci vuole il suo tempo e mi metto prontamente nelle sue provvide mani generose di consigli medici.
“ Quindi cosa devo fare per richiedere l’intervento?”
“ Lei prima paga il ticket è per gli esami  e poi si prenota per la visita , la prossima visita, anch’essa soggetta al ticket , presso il ssn io ho tempo fra circa quattro mesi.
“ Pagando privatamente?” chiedo intimorito per l’attesa pensando al mio occhio stanco di vederci così poco per ancora quattro mesi.
Mi congeda con una smorfia senza rispondere a questa domanda perché la risposta è ovvia se vuole il mio studio privato perché lo cerca presso il ssn?
Sembra dirmi “ SI metta in coda ed aspetti!”
Ho capito il messaggio, però, lo interpreto a mio modo telefonando non al suo studio privato, ma al Primario che attraverso il ssn intra moenia mi riceve il giorno dopo.
“come va la sua cataratta mi chiede gentilmente?”
Riassumo brevemente il risultato dell’ultima visita.
Il Primario sorride al racconto: “Sì la dottoressa è molto precisa e mi sembra che abbia ragione non c’è più motivo di aspettare.”
Aspetto pazientemente di avere un elenco di esami da fare nelle strutture più appropriate, ma stupore.
“Si accomodi mi dice gli esami li facciamo adesso qui subito.”
Abituato a non fare domande indiscrete quando qualcuno ti risolve i tuoi problemi me ne sto zitto a verificare gli eventi, pronto alle lunghe attese dovute all'inserimento della atropina.
Invece no.

Dell’atropina neppure l’ombra. Solo delle semplici gocce di qualche collirio per dilatare l’occhio che non mi da il minimo fastidio, Il Primario non richiede nessun intervento di famigliari che mi devono accompagnare, mentre brancolo nel buio dell’atropina, a casa.

Tutela corruzione.

Tutela corruzione.

Con una normativa così la corruzione è incoraggiata ma non  repressa.
C’è da chiedere chi è l’autore si siffatte norme che consegnano la gestione del paese al malaffare.
Bisogna attendere una sentenza definitiva che arriva dopo quindici anni (mediamente per tre gradi di giudizio per potere estinguere il rapporto  di lavoro di un dipendente delinquente.
In compenso la L.190/2012 prevede dei piani anticorruzione redatti da soggetti che finora poco hanno vigilato visto che il fenomeno dilaga
Peraltro il controllo avviene sui dipendenti quando i fatti corruttivi spesso riguardano gli  amministratori.

2. Dopo l'articolo 32-quater del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 32-quinquies. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego). - Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica".
3. All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, e' aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale".
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorche' a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego puo' essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.
32-quinquies - Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lettera b), legge n. 190 del 2012)

domenica 26 ottobre 2014

Dirigenti Pubblici. Comunicazione.

E' interessante vedere dirigenti dello Stato scappare via davanti alla stampa o rifiutare il confronto con chi rappresenta l'opinione pubblica .
Questi conoscono il DPR 62/2013 che fissa gli obblighi dei dipendenti della pubblica amministrazione, pena provvedimenti disciplinari fino al licenziamento.
Forse no!
Ma lo hanno scritto loro, memoria corta!

Matrimonio omosessuali. Diritti civili. Quesito

Egr. Avv.
Sono d'accordo sui diritti civili agli omosessuali che indentano legalizzare la loro unione.
Unico  problema vorrei conoscere quanto costa allo Stato ( ossia al contribuente) questo riconoscimento.
I migliori saluti.
GG

risposta
penso che lo stesso problema se lo porrà la Ragioneria dello Stato
La costituzione prevede la copertura delle spese previste dalle leggi ordinarie.

sabato 25 ottobre 2014

Maestri

I grandi maestri sono quelli che semplificano le situazioni perché non hanno bisogno di crearsi rendite di posizioni raccontando storie.
I piccoli uomini invece hanno capito che, voltando gabbana e servendo tutti quelli che contano, si possono ottenere importanti rendite di posizione che gratificano economicamente tutta un  esistenza passata a imbrogliare il prossimo.
Purtroppo questo è il momento favorevole ai mediocri.

LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA

LA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA.

 L’art. 34 del d.lg. 80 del 1998 attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative ad atti, provvedimenti e comportamenti della pubblica amministrazione in materia di urbanistica ed edilizia.
Il comma 2 dell’art. 34 del d.lg. 80/1998 afferma che rientrano nella materia urbanistica tutti gli aspetti dell’uso del territorio.N. Centofanti, Abusivismo edilizio Giuffrè, 2010, 327.
Il contenuto di dette norme è ripreso dall’art. 133, lett. f), d.lg. 2.7.2010, n.104, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferma restando la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nonché quella del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.
A seguito dell’intervento della Consulta è stato recepito che i comportamenti della p.a. sono esclusi dalla giurisdizione amministrativa.
La sentenza della Corte costituzionale 292/2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, d.lg. n. 80 del 1998 nella parte in cui prevede che siano devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie aventi ad oggetto "gli atti, i provvedimenti e i comportamenti" anziché "gli atti e i provvedimenti" delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati in materia urbanistica e edilizia - da intendersi nel senso che la giurisdizione in materia urbanistica ed edilizia non possa essere devoluta interamente al giudice amministrativo, ma solo entro limiti definiti dalla legge e caratterizzati dalla situazione giuridica soggettiva per la cui tutela si agisce - sono devolute alla giurisdizione del g.o., come previsto dall'art. 22 bis l. n. 689 del 1981, tutte le controversie aventi ad oggetto le opposizioni a sanzioni amministrative in materia urbanistica, in cui la situazione giuridica soggettiva di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi o in modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di un diritto soggettivo perfetto. (Trib. Novara, 31.5.2010, n. 555, RG, 2010).
La giurisprudenza conferma che  la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica abbraccia la totalità degli aspetti dell'uso del territorio per cui, oltre le attribuzioni normative, devono essere ricondotte a tale ambito anche le attività di gestione, nell'accezione onnicomprensiva di governo ed uso del territorio, con estensione all'esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo (Cons. St., sez. IV, 16.2.2011, n. 1014, RACDS, 2011, 2).
Per la giurisprudenza rientrano le controversie afferenti a convenzioni edilizie.
Le controversie afferenti a convenzioni (finalizzate alla concessione del diritto di superficie finalizzato alla costruzione di alloggi di tipo economico e popolare, con relativa convenzione attuativa, ex art. 35, l. 22.10.1971 n. 865 , non possono ricondursi alla sola disciplina dell'art. 5, l. n. 1034 del 1971.
La norma in effetti, lascia fuori dalla giurisdizione amministrativa le controversie relative al pagamento di canoni ed altri corrispettivi relativi alle concessioni pubbliche, ma debbono ricomprendersi nella disciplina di cui all'art. 34, d.lg. n. 80 del 1998, in quanto trattasi comunque di controversie relative all'esercizio di funzioni pubblicistiche relative ad uno specifico uso del territorio. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 29.6.2011, n. 1643, FATAR, 2011, 6, 2147.
È devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia promossa da un privato nei confronti di un Comune per sentir dichiarare l'illegittimità del recesso, da parte di quest'ultimo, rispetto ad una convenzione stipulata per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pubblico, nonché l'inadempimento agli obblighi di tale convenzione, accessiva rispetto alla relativa concessione edilizia, con conseguente domanda di risarcimento del danno.
L'art. 34, commi 1 e 2, d.lg. 31.3.1998 n. 80, mod. art. 133, lett. f), d.lg. 2.7.2010, n.104.  devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica e di edilizia; dall'altro, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, l. 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi, nella specie, di accordi procedimentali volti a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale di concessione. Cass. Civ., sez. un., 3.10.2011, n. 20143, FACDS, 2011, 10, 3067.
Per la giurisprudenza rientrano le controversie in materia di oneri di urbanizzazione.
Esse devono ritenersi ancora attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art. 34, d. lg. n. 80 del 1998, non avendo tra l'altro detti oneri natura tributaria bensì natura di corrispettivo di diritto pubblico con la funzione di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione. T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 17.2.2011, n. 271, FATAR, 2011, 2, 612.
L'esistenza e/o la misura degli oneri di urbanizzazione, costo di costruzione e relative sanzioni per ritardato pagamento costituiscono una obbligazione direttamente stabilita dalla legge; come tale, la determinazione dell'an e del quantum del contributo concessorio ha natura di un mero accertamento dell'obbligazione contributiva effettuato dalla P.A. in base a rigidi parametri prefissati dalla legge e dai regolamenti in tema di criteri impositivi, nei cui riguardi essa è sfornita di potestà autoritative.
La posizione del soggetto nei cui confronti è richiesto il pagamento è di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, per cui l'impugnazione del provvedimento del Comune è soggetta all'ordinario termine di prescrizione e la definizione della controversia appartiene, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. f) c.p.a., alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 26/09/2013, n. 2287. Foro Amm. - T.A.R. (Il) 2013, 9, 2909.
Anche dopo l'abrogazione dell'art. 16, l. 28 gennaio 1977 n. 10 ad opera del T.U. Edilizia n. 380 del 2001, resta ferma l'espressa riserva della giurisdizione amministrativa in materia di sanzioni edilizie di cui all'art. 12, l. 24 novembre 1981 n. 689, nonché la giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia, prevista dall'art. 34, d.lg. n. 80 del 1998 e, da ultimo, confermata dall'art. 133 lett. f) c.p.a.. Tale principio trova applicazione anche in materia di oneri di urbanizzazione che il proprietario dell'immobile assuma non dovuti, in quanto compensabili con un diverso credito T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 06/11/2013, n. 1489, Foro Amm. - T.A.R. (Il) 2013, 11, 3521.
La giurisprudenza ha precisato che le controversie in materia edilizia che vertono su diritti soggettivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
La S.C. è stata chiamata a pronunciarsi su una questione concernente l'individuazione del giudice competente a decidere una controversia avente per oggetto obbligazioni stabilite a carico delle parti da una convenzione urbanistica che prevedeva la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, stante l'inadempimento da parte del comune delle obbligazioni con la stessa assunte e l'invalidità dei relativi atti.
Sul punto, il giudice di legittimità rileva che con la sottoscrizione del contratto si instaura tra le parti un vincolo negoziale iure privatorum comportante che tutte le controversie attinenti alla sua esecuzione devono ascriversi alla giurisdizione ordinaria. Cass. Civ., sez. un., 5.5.2011, n. 9843, DG, 2011.
Rientrano nella giurisdizione ordinaria anche le controversie relative ad un contratto preliminare di vendita del terreno tra ricorrente ed amministrazione pur se esso sia  inserito in una sequenza pubblicistica volta alla realizzazione di un programma di intervento.
Se il contratto è un mero atto negoziale sorretto dalle norme del diritto privato, cui è del tutto estraneo il proposito urbanistico che muoveva il Comune (che sarebbe rimasto in sostanza a livello di condizione non esplicitata nell'atto), allora esso non può essere attratto dalla norma sulla giurisdizione esclusiva in materia urbanistica.
Se il contratto è un mero atto negoziale sorretto dalle norme del diritto privato, di esso deve conoscere il giudice ordinario. T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 19.7.2011, n. 1092, RATAR, 2011, 7-8.
 Sono  devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, provvedimenti e comportamenti in materia urbanistica ed edilizia.
Tale giurisdizione del giudice amministrativo è stata estesa a tutti gli aspetti dell'uso del territorio.
Rientrano in tale giurisdizione anche le controversie relative alla determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori che risultano connessi al rilascio del titolo abilitativo e pertanto discendono dall'adozione di un provvedimento amministrativo. In altri termini, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie attinenti alla corresponsione dei suddetti oneri concessori discende dallo stretto collegamento funzionale tra il rilascio dei titoli abilitativi ed i contributi conseguenti a carico del privato, trattandosi appunto di pretesa del Comune fondata su provvedimenti amministrativi non gravati e divenuti inoppugnabili 
Rientra in tale giurisdizione anche la controversia avente ad oggetto l'ingiunzione emessa da un sindaco ai sensi dell'art. 2, R.D. 14 aprile 1910, n. 639, per il mancato pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione 
Anche le ingiunzioni sulle sanzioni pecuniarie in materia edilizia sono ritenute attratte dalla giurisdizione esclusiva.
Tra le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, lett. f), c.p.a., rientrano anche quelle relative alla contestazione dell'an e del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia, cui è assimilabile l'ingiunzione di pagamento dell'importo anticipato dall'Amministrazione per la c.d. esecuzione in danno, a seguito dell'inottemperanza di un ordine di demolizione di abuso edilizio.T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 16/01/2012, n. 195, Foro amm. TAR 2012, 1, 212.
Altra giurisprudenza ritiene che le controversie aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che la relativa opposizione non genera una controversia nascente da atti e provvedimenti della P.A. relativi alla gestione del territorio, bensì l'esercizio di una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo da parte di chi deduce di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge Cass. civile, sez. un., 27/01/2014, n. 1528, Giustizia Civile Mass. 2014, rv 628859.


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venerdì 24 ottobre 2014

Gomme da neve . Obblighi e limiti

Gomme da neve . Obblighi  e limiti
Per l'impiego stagionale, si può scegliere una gomma invernale con marchiatura M+S anche con un codice di velocità inferiore a quello delle coperture estive, purché pari almeno a Q (160 km/h).
Per essere in regola, va posta nel campo visivo del guidatore un’etichetta che lo avvisi di tale limitazione, oppure, sulle vetture predisposte, va impostato l'avviso di superamento del limite di velocità. 
Per "impiego stagionale" s’intende quello fissato dalla direttiva sulla circolazione stradale nel periodo invernale, cioè dal 15 novembre al 15 aprile. Di conseguenza - e considerando anche il periodo di tolleranza concesso - a  partire  dal  16  maggio  e  sino  al  14  ottobre non  è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori a quelli riportati nella carta di circolazione.
L’infrazione è sanzionata con una multa di 419 euro, il ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di collaudo. 
È ammesso, invece, l’impiego anche d'estate dei pneumatici invernali o quattrostagioni a patto di avere un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato nel libretto.

giovedì 23 ottobre 2014

Dipendenza da sport. Certificazione sanitaria

Per esercitare lo sport  a livello agonistico è richiesta una certificazione sanitaria

Tale certificazione che esamina gli aspetti fisici del soggetto non tiene cura della dipendenza da sport trascurando gli aspetti psichici.
Sarebbe ora che la verifica di detta detta dipendenza sia richiesta 

La dipendenza da esercizio fisico ha caratteristiche simili alle altre dipendenze da comportamento. Il primo passo per capire il problema è considerare le motivazioni che spingono la persona ad una pratica sportiva eccessiva. Alcuni studiosi, sono riusciti ad individuare delle categorie di “maniaci sportivi”, cioè persone che si rapportano in modo non equilibrato all’attività sportiva. Tali categorie sono:

  • “sani nevrotici”, ossia coloro che traggono un positivo miglioramento dalla pratica sportiva, accompagnata da un senso di benessere, di realizzazione e di successo.
  • “sportivi compulsivi”, in cui l’attività fisica è un modo come un altro per sostenere una precisa routine che conferisce un senso di controllo e di superiorità morale, lenisce uno stato di malessere che la persona prova al di fuori dell’attività fisica oppure, al contrario, può rappresentare l’unico momento della giornata in cui ci si sente vivi e attivi, in contrasto con un’esistenza che appare vuota e priva di significato.
  • “dipendenti dallo sport”, in cui l’attività fisica ha una funzione di regolatore dell’umore e di uno squilibrio interno e in cui essa finisce per dominare in modo crescente l’intera vita.
È solo con quest’ultima condizione che si può parlare di “dipendenza sportiva” definita primaria se ritenuta indipendente da altre patologie, oppure secondaria, quando è associata a sintomi di sottostanti disturbi alimentari, in cui l’esercizio fisico gioca un ruolo fondamentale nel tentativo di controllo del peso e dell’immagine corporea. È probabile incontrare persone affette da anoressia o bulimia che presentano una dipendenza da sport, come patologia secondaria o una tendenza compulsiva a praticare attività fisica.

mercoledì 22 ottobre 2014

ALER procedura esecutiva. Quesito


Ogg: parere su procedura ALER

Buongiorno Avvocato,
le scrivo in merito ad una questione che riguarda il subentro nel contratto di affitto di mia madre defunta. I fatti :
Nel lontano 1985 mia madre( già vedova) con 3 figli minori tutti a carico ,diveniva assegnataria di un alloggio comunale(ERP) con contratto 4+4 tacitamente rinnovato. Io ci ho' vissuto circa 15 anni con lei ed i miei fratelli.Nel 2000 in seguito a matrimonio cambiai residenza.Nel 2010 mi separo,e cerco alloggio nelle vicinanze a circa 300 metri per comodità .Vivo solo per 2 anni e nel frattempo divento papa' di uno splendido bambino da qui la convivenza con la mia compagna(non moglie).Nel 2012 mia madre cade in casa aveva 74 anni,in seguito a questo da sola non poteva piu starci.D'accordo coi miei fratelli si decide la mia convivenza con la mamma.Nel gennaio 2012 chiamo ALER e faccio presente la situazione,l'incaricato mi dice che basta segnalare la cosa anche via mail ed io cosi' feci e da allora piu' nessuno mi contattò. NON presi la residenza(pur vivendo more uxorio con la mamma) per una serie di motivi primo fra essi la voglia di ricucire con la madre di mio figlio con la quale ci si vedeva unitamente al bimbo nella mia casa in affitto.Nel 2013 mia madre finalmente comincia a stare meglio ,ma comunque bisognosa di assistenza ed io non riscontrando interesse da parte della mia ex compagna a ricucire il tutto lascio l'appartamento formalmente  ed a Marzo 2013 chiedo la residenza in comune presso mia madre.Residenza accordata. Per evitare fastidi a mia madre volturo tutti contratti di luce ,acqua ,gas,utenze telefoniche a mio nome regolarmente e tutt'ora sono a mio nome.
Sfortunatamente mia madre muore di arresto cardiaco 40 giorni dopo (4 aprile 2013) la mia formale residenza presso di lei. Immediatamente chiedo ad ALER e Comune(l'alloggio è di proprietà comunale in gestione Aler) la voltura del contratto e l'invio con cambio intestazione dei bollettini di pagamento. Preciso che i bollettini MAV di aler sono inviati semestralmente,io pagai fino a giugno 2013 quindi gia' con mia madre deceduta.Per tutta risposta ALER mi risponde con una intimazione a lasciare l'alloggio in 15 giorni,provvedo allora ad accantonare il corrispettivo su di un conto corrente e ne do' notizia ad ALER e Comune precisando che le somme accantonate sono e restano a loro completa disposizione.passa un anno e mi ritrovo con uno sfratto esecutivo per il 22 settembre 2014.Premesso che:
1) Io non ho' mai ricevuto,firmato nulla.Aler dice che hanno inviato raccomandate ,ma io NON HO MAI RICEVUTO NULLA, c'e' stato qualcuno che mi vuole bene a farmi sparire la posta?Il postino NON ha' fatto il suo lavoro?fatto sta'che fra maggio 2013 e settembre 2013 in tutta la via la posta non arrivava o arrivava a singhiozzi.Mi sono ritrovato con luce tagliata per una bolletta non pagata CHE NON HO MAI RICEVUTO.Di questa storia esiste una memoria presso i carabinieri.
2) Faccio parte del 1° nucleo assegnatario dell'alloggio.
3)Sono rientrato in famiglia prima della morte della mamma con residenza concessami dalla proprietà dell'alloggio,per dare conforto,aiuto a mia madre settantacinquenne con invalidità conclamata .
4)Sono in graduatoria ERP (ma sono 150°) quindi rientro con i cannoni di assegnazione.
5)NON possiedo immobili o entrate extra.
6)Il contratto di locazione intestato a mia madre era ancora in essere al momento del decesso.
7) Sono cardiopatico con 2 infarti alle spalle.
8) Da quando ALER mi ha' intimato di lasciare l'appartamento sono stato ricoverato gia' due volte per crisi depressive provocate da questa situazione.
9) Mio figlio sta' con me nei fine settimana,mentre durante la settimana lavorativa sta' con la madre ed i nonni per questioni logistiche(asilo)
Detto questo richiedo formalmente ad ALER e Comune di rivedere la mia posizione in quanto non mi considero affatto abusivo ne inadempiente,chiedo di poter sanare eventuali difformita' di procedura (mancata comunicazione ad ALER di ricongiungimento,mancata residenza anagrafica da un anno almeno)Queste richieste basate su :

    TAR BASILICATA, con sentenza n.220/2011, sez.1, così si esprime: “la prova della residenza può essere fornita con ogni mezzo, anche indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o in contrasto con esse, atteso che queste ultime hanno valore meramente presuntivo, essendo la residenza della persona determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un dato luogo”, a ciò facendo esplicito riferimento la sostanza della situazione, non la “formalizzazione” anagrafica, nel caso di specie comunque documentabile dalle numerose dichiarazioni testimoniali attestanti la circostanza che risiedevo di fatto nell’immobile de quo da ben oltre un anno prima del decesso della mamma assegnataria   avendo pertanto maturato ampiamente il requisito della stabile convivenza nell’appartamento, unitamente all’assegnataria. 

Questo per quanto concerne il fatto della residenza


Il TAR LAZIO, con sentenza n.5037/2013, stabilisce che: “il figlio dell’assegnatario di una casa popolare subentra nel contratto di locazione del genitore anche se cambia residenza per 
motivi di lavoro; il cambio di residenza, infatti, non è un motivo di decadenza dall’assegnazione di una casa popolare, peraltro in un territorio dello stesso comune…”
1)    Infine, risulta che il Regolamento Regionale di riferimento sia stato modificato di recente a mio favore , ove si prevede esplicitamente, all’art.15, la possibilità di concedere una deroga ai requisiti secondo i casi c.d. di “irregolarità sanabili”, ovvero per coloro che, secondo la vecchia disciplina, hanno ottenuto l’autorizzazione a vivere nell’alloggio pur non avendo maturato l’intero periodo per il subentro nel contratto, e coloro che, pur dimostrando la relazione di parentela e la convivenza con l’assegnatario, non hanno provveduto a richiedere l’autorizzazione. Precisando in ogni caso che già nel 2012, su esplicita indicazione di un funzionario Aler, provvedevo ad inoltrare procedura telematica contenente la richiesta di trasferimento/autorizzazione a vivere nell’immobile de quo, cui alcun riscontro è mai pervenuto.
2)    Si aggiunga il fatto, inconfutabile, che mi sono trasferito nell’appartamento a vivere con mia madre assegnataria per i gravi problemi di salute di quest’ultima, al fine di fornirle assistenza continua e costante, essendo separato , continuando  a possedere “uti dominus” l’appartamento in questione.

Per tutta questa posizione ritengo di avere validi motivi a detenere l'alloggio,sono pronto a ridiscutere il canone di locazione ,pronto a versare il dovuto sino a ora.
Ma nonostante tutto questo ad oggi non ho' avuto riscontro ne da ALER ne da Comune.

Lo sfratto sarebbe stato esecutivo il 22/09/2012,ma con comunicazione verbale da parte dei servizi sociali del comune e' stato rimandato al 15 novembre 2014.E' regolare tutto questo?

Spero mi dia lumi su come procedere,a chi rivolgermi ,visto che pare nessuno ci sente/mi ascolta ed io sono disperato,il mio reddito non mi permette di spendere 400/500 euro mese di affitto.

Con ossequio e ringraziando sin d'ora per quanto puo' indicarmi le porgo i miei più distinti saluti.

  Bonaventura Voccia.

Risposta
LA procedura amministrativa si è conclusa e oramai non è più censurabile.
Il decreto di sfatto è anche esso in fase di esecuzione e doveva essere impugnato nei termini.
Non vedo possibilità di opposi alla procedura esecutiva.

L'attività edilizia libera. Il D.L. 133/2014

L'attività edilizia libera. Il D.L. 133/2014
Con l'art. 17, D.L. 133/2014, che modifica l'art. 6, D.P.R. 380/2001, il legislatore statale continua il suo disegno di semplificazione dell'attività edilizia nell'intento di ridare fiato al settore da molto tempo in crisi .  N. Centofanti, Abusivismo edilizio 2010, 58

Gli interventi devono comunque realizzarsi nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
La norma distingue fra gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo e quelli che possono essere realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale.
Sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, ex art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
La comunicazione dell'inizio dei lavori è obbligatoria per gli altri  interventi elencati ex
art. 6, comma 2, D.P.R. 380/2001. Essa è inoltrata, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale a differenza della denuncia di inizio di attività deve soltanto precedere  l'intervento senza che sia richiesto anche un breve intervallo prima che i lavori possano iniziare. L'amministrazione non ha alcun potere cautelare. Gli  interventi sono :
b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico
abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento
delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. 
Detti interventi sono, dopo la modifica dell'art. 17, D.L. 133/2014,
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), D.P.R:380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio;
e bis)le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa
L'interessato alla realizzazione degli interventi sopra citati deve allegare alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere indicati, inoltre, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato.
Il tecnico deve asseverare, sotto la propria responsabilità che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
L'interessato deve provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'art. 34-quinquies, comma 2, lettera b), L. 9 marzo 2006, n. 80.
Il sistema sanzionatorio previsto per l'omessa presentazione della comunicazione di inizio lavori è confermato.
Esso prevede che la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori di cui al comma 2, ovvero la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 4, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro.
Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione  è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
La comunicazione di inizio lavori è soggetta al controllo del comune per verificare se i lavori svolti corrispondano alle indicazioni fornite nella preventiva comunicazione
La grande novità è costituita dal fatto che le nuove norme ora consentono con dichiarazione asseverata il frazionamento immobiliare che prima era soggetto al permesso di costruire.
Si resta in attesa della conversione.