giovedì 26 marzo 2015

Assegno sociale. requisiti

L’assegno sociale non è da confondersi con l’assegno mensile, poiché quest’ultimo viene concesso agli invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65, mentre l’assegno sociale viene percepito dalle persone maggiori di 65 anni e 3 mesi. Tanto è vero che l’invalido che percepisce l’assegno mensile, al compimento dei 65 anni e 3 mesi, percepirà l’assegno sociale, sempre che abbia i requisiti previsti. 
L’assegno sociale, che dal 1995 sostituisce la vecchia pensione sociale, è una prestazione assistenziale, cioè una prestazione economica che non si basa, come le altre pensioni, sui contributi versati. Si tratta, quindi, di una provvidenza economica pensata per le persone anziane a basso reddito.
La verifica del possesso dei requisiti viene fatta annualmente, quindi l’assegno sociale è sempre pagato con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto. Nell’anno successivo l’INPS opera la liquidazione definitiva o la modifica o la sospensione sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati. L’assegno sociale non è soggetto a Irpef e non si trasmette agli eredi dopo la morte del titolare.

Hanno diritto all’assegno sociale le persone che:
  • hanno compiuto 65 anni e 3 mesi;
  • siano cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia, o siano cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • risiedano effettivamente ed abitualmente in Italia;
  • siano sprovvisti di reddito, ovvero possiedano redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;
  • abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni (questo requisito è stato introdotto dal 1° gennaio 2009).

CALCOLO DEI REDDITI

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale si considerano i redditi del richiedente e del coniuge come di seguito indicati:
  • redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • redditi esenti da imposta;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi postali e bancari; interessi dei BOT,CCT e di ogni altro titolo di Stato; interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni; etc.);
  • redditi di terreni e fabbricati;
  • pensioni di guerra;
  • rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
  • pensioni dirette erogate da Stati esteri;
  • pensioni ed assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili, ai sordi;
  • assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Ai fini dell’attribuzione dell’assegno sociale non si computano:
  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
  • assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915/1918;
  • arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.

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