venerdì 13 marzo 2015

Zone sismiche Distanze. Quesito

Gentile Avvocato,
ho letto sul suo blog quanto ha scritto riguardo ad opere in zone sismiche e vorrei chiederle una opinione riguardo ad un problema insorto con il mio vicino.
Ho acquisito recentemente, per via ereditaria, un immobile sito nel comune di Cattolica (RN) costruito negli anni ‘60. Tale immobile confina, su un lato, con altro edificio che dista m. 4,50 e le due facciate perimetrali si fronteggiano per tutta la loro lunghezza.
Da alcuni accertamenti eseguiti in Comune e presso l’ex Genio Civile, ho potuto appurare che:
  • Il comune di Cattolica è stato inserito in zona sismica di II categoria con DM 23.7.1983, pubblicato in G.U. il 24.8.1983,
  • Il lotto con  Concessione edilizia già esistente è stato acquistato dagli attuali proprietari in data 11.8.1983,
  • In precedenza, cioè il 27.6.1983, veniva presentata al Comune di Cattolica una improbabile comunicazione di inizio lavori, chiaramente falsa, con l’intento di fissare a quella data l’avvio dei lavori di costruzione del fabbricato,
  • In data 22.09.1983 i proprietari dello stabile depositavano presso l’ex Genio Civile una Denuncia di costruzione in corso, a norma dell’art. 30 della L.64/74, al fine di ottenere l’esenzione dal rispetto delle norme della legge medesima, giustificando la loro posizione mediante la predetta falsa denuncia,
  • l’allora Genio Civile, solo in data 7.02.1984 abbondantemente oltre i termini fissati per Legge, produceva apposito certificato di conformità dell’edificio specificando che il fabbricato doveva essere ultimato entro l’8 settembre 1985,
  • posso dirle che: 1) l’edificio non rispetta le distanze dal mio fabbricato in violazione delle disposizioni dell’art. 6 della L. 1684/62 e di quelle relative all’art. 9 del DM 1444/68, 2) non rispetta i limiti di altezza imposti dal Genio Civile nel certificato di conformità (m. 9,36 anziché m. 8), 3) non rispetta le distanze della proiezione in pianta dell’edificio dal ciglio opposto delle strade di affaccio (m. 8 e m. 8,80 anziché m. 10), 3) i lavori di costruzione del fabbricato terminarono nel settembre 1986, quindi con un anno di ritardo, come appare nella dichiarazione notoria presentata dai proprietari per poter fruire del condono edilizio ex L. 47/85.
A fronte di tale situazione ed in aggiunta a numerosi illeciti che non ho menzionato per brevità espositiva, ho presentato in data 6 febbraio u.s., per il tramite di un avvocato, un esposto al Comune di Cattolica ed all’ex Genio Civile (Ufficio Regionale) denunciando tali fatti; sono in attesa di risposta.
Lei cosa mi consiglia? La ringrazio per un suo eventuale interessamento.
                                                                                                             Alfredo Cerri


Risposta
L’azione volta alla demolizione dell’opera illecita sul fondo vicino in contrasto col regime legale delle distanze deve ritenersi imprescrittibile in quanto è assimilata dalla giurisprudenza all’actio negatoria servitutis. “Configura actio negatoria servitutis, come tale imprescrittibile, la domanda del proprietario di rispetto delle distanze legali tra costruzioni ravvisabile anche se manca la richiesta di demolire le opere costituenti l’esercizio della pretesa servitù” (Cass. Civ. Sez. II, sent. 12810/1997).
Pertanto appare consigliabile l'azione civile piuttosto che l'azione amministrativa, specie se il comune non si attiva tempestivamente  

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