martedì 20 ottobre 2015

Abuso di ufficio

Corte di Cassazione, sezione VI Penale
Sentenza 29 gennaio – 18 marzo 2015, n. 11394
Presidente Citterio – Relatore Mogini
Fatto e diritto
Premesso che con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’Appello di Trieste ha disposto la sostituzione, con multa pari a 6840 Euro, della pena detentiva di mesi sei di reclusione irrogata con sentenza del Tribunale di Udine del 15 maggio 2012 a S.M.d.G. per il reato di abuso d’ufficio;
Rilevato che l’imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione degli artt. 31 e 34 del Regolamento degli Uffici e Servizi della Provincia di Udine (in riferimento all’art. 323 c.p.) e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta violazione delle citate norme regolamentari, le quali, contrariamente a quanto deciso dai giudici di merito, non impongono requisiti minimi di qualificazione per la copertura di posizioni dirigenziali al di fuori della dotazione organica (art. 31 comma 5) e affidano tale copertura alla decisione discrezionale del vertice politico dell’Amministrazione Provinciale (art. 34 comma 2
Considerato che per gli enti locali l’art. 110, 1 comma del t.u. n. 267 del 18.08.2000 che “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire”;
che al successivo art. 110, comma 2, del TU 265/2000, è previsto che “Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire”;
che, a fronte di ciò, la sentenza impugnata (f. 12) ha correttamente ritenuto che il ricorrente, in qualità di Presidente della Provincia di Udine, col decreto numero 65/2006 del 31 ottobre 2006 ha individuato, senza procedura selettiva e sulla base di un rapporto intuitu personae, un soggetto cui conferire l’incarico dirigenziale, il quale si era preoccupato di presentare il proprio curriculum professionale il giorno precedente e all’evidenza difettava dei richiesti requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, in tale ultimo profilo consistendo – tra gli altri pure configurabili nel caso di specie – la violazione di legge necessaria all’integrazione del contestato reato di abuso d’ufficio;
Considerato inoltre, con riferimento al secondo motivo di ricorso, che se è vero che ai fini dell’integrazione del reato di abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen.) è necessario che sussista la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l’evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia, cosicché’ occorre una distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell’illegittimità della condotta (ex multis, Sez. 6, 27.6.2006, Moro), ciò’ non significa che l’ingiustizia del vantaggio debba necessariamente derivare da una violazione di regolamento diversa ed autonoma da quella che ha caratterizzato l’illegittimità della condotta, laddove l’accrescimento della sfera patrimoniale del privato debba comunque considerarsi, ad esito della distinta valutazione di cui sopra, conseguito in modo contrario al diritto; che nel caso di specie la contrarietà a diritto del vantaggio patrimoniale acquisito dal soggetto prescelto deriva dall’ottenimento e conseguente svolgimento dell’incarico dirigenziale in mancanza della necessaria qualificazione professionale, in tal modo essendo stata dimostrata -con autonomo accertamento – l’inidoneità’ del soggetto vincitore a svolgere la funzione assegnatagli;
Ritenuto peraltro che il reato per il quale è intervenuta condanna nei gradi di merito deve ritenersi prescritto, poiché l’abuso d’ufficio è reato di evento che si realizza al concreto verificarsi del vantaggio ingiusto e a tal fine deve considerarsi il momento della stipula dell’atto negoziale con cui la sfera del privato è ingiustamente accresciuta o, in mancanza di un atto negoziale, quello dell’affidamento dell’incarico o del servizio;
che nel caso di specie, il termine massimo ai sensi dell’art. 161 comma 2 c.p., pari a 7 anni e sei mesi, decorre dalla data della delibera di conferimento dell’incarico, adottata il 31.10.2006, ed è stato sospeso per 60 giorni all’udienza dell’8.11.2011 e per 2 mesi e 27 giorni all’udienza dell’11.7.2013, così che il reato si è prescritto in data 25 settembre 2014.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

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