martedì 20 ottobre 2015

abuso d’ufficio

Corte di Cassazione SEzione III Penale 
Sentenza 2 marzo 2015 8977 
Presidente Mannino – Relatore Scarcella
Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di FIRENZE ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze l’imputato M.P. è stato assolto dall’imputazione di abuso d’ufficio al medesimo contestata secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nel capo di imputazione (fatto contestato come commesso in data (omissis) ).
2. Con il ricorso, vengono dedotti cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Deduce, con il primo motivo, la violazione dell’art. 606, lett. b) c.p.p., in relazione all’art. 323 cod. pen., sub specie di errata interpretazione della norma penale in questione, con riferimento all’inesistente requisito della macroscopica illegittimità dell’atto amministrativo nell’abuso d’ufficio.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto la Corte d’appello, nel riconoscere l’ammissibilità della c.d. sanatoria condizionata, sostiene che nel rilasciare la concessione in sanatoria condizionata ad una parziale demolizione delle opere abusive, il M. sarebbe stato ispirato da buona fede in relazione all’emanazione di un atto che non sarebbe stato macroscopicamente illegittimo; tale affermazione, secondo il PG ricorrente, sarebbe sindacabile, atteso che la norma di cui all’art. 323 cod. pen. non richiede in alcun modo che l’illegittimità dell’atto sia caratterizzata da un quantum di gravità o di evidenza o di macroscopicità;
2.2. Deduce, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 606, lett. b) c.p.p., in relazione all’art. 323 cod. pen., sub specie di errata interpretazione della norma penale in questione, con riferimento alla ritenuta incompatibilità del dolo eventuale sull’illegittimità dell’atto (condotta) con il dolo intenzionale sul vantaggio patrimoniale ingiusto per il privato (evento) nel delitto di abuso d’ufficio.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto la Corte d’appello, avrebbe errato nell’affermare che il dubbio del M. sulla legittimità della c.d. sanatoria condizionata consentirebbe di affermare la carenza di prova in punto di dolo sulla condotta, oltre che di dolo intenzionale sull’evento di vantaggio del privato
 2.3. Deduce, con il terzo motivo, la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all’errata interpretazione della c.d. concessione condizionata, sub specie dell’illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sussistenza ed applicazione nel caso in esame di una concessione condizionata, in ordine alla sua incidenza sull’elemento psicologico del reato e al suo valore di prova della buona fede dell’imputato.
In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’adozione da parte del M. , nel settembre 2008, del provvedimento di preavviso di sanatoria di cui all’imputazione, facesse capo ad un orientamento diffuso presso la pubbliche amministrazioni, ossia la c.d. sanatoria condizionata;
3. Con memoria tempestivamente depositata presso la cancelleria di questa Corte, infine, la difesa del M. nel riassumere le motivazioni della sentenza d’appello, ha chiesto rigettarsi o dichiararsi manifestamente infondato il ricorso del PG.
Considerato in diritto
4. Il ricorso del PG non è fondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
5. Seguendo l’ordine cronologico imposto dalla struttura dell’impugnazione di legittimità, dev’essere anzitutto esaminato il primo motivo, con cui il PG ricorrente solleva censure in relazione all’art. 323 cod. pen., sub specie di errata interpretazione della norma penale in questione, con riferimento all’inesistente requisito della macroscopica illegittimità dell’atto amministrativo nell’abuso d’ufficio.
La Corte d’appello fiorentina motiva, sul punto, svolgendo una serie di considerazioni che sono finalizzate ad escludere l’esistenza del dolo intenzionale del pubblico ufficiale rispetto allo scopo di avvantaggiare il privato C. . Osserva il collegio come, in realtà, a dispetto di quanto censurato dal PG ricorrente, la Corte territoriale prende in esame la questione della “macroscopica illegittimità” non per escludere che l’atto amministrativo posto in essere non fosse legittimo, ma per evidenziare che proprio l’inesistenza di quella macroscopica illegittimità – come del resto dimostrato dall’esistenza di un “dubbio” del pubblico ufficiale su come poter eliminare la difformità che impediva la “sanatoria” – non poteva essere utilizzata come elemento di supporto dell’intenzionalità del dolo.
Ne discende, pertanto, l’infondatezza del primo motivo, non essendo sul punto censurabile il percorso logico – argomentativo sviluppato dalla Corte gigliata.
6. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, lo stesso si rivela parimenti infondato. Come sinteticamente esposto in sede di illustrazione del relativo profilo di doglianza, con tale motivo il PG ricorrente solleva una censura in relazione all’art. 323 cod. pen., sub specie di errata interpretazione della norma penale in questione, con riferimento alla ritenuta incompatibilità del dolo eventuale sull’illegittimità dell’atto (condotta) con il dolo intenzionale sul vantaggio patrimoniale ingiusto per il privato (evento) nel delitto di abuso d’ufficio.
Va premesso, sul punto, che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in tema di abuso d’ufficio, per la configurabilità dell’elemento soggettivo è richiesto il dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell’evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell’agente e obiettivo primario da costui perseguito (Sez. 6, n. 35859 del 07/05/2008 – dep. 18/09/2008, P.G. in proc. Pro, Rv. 241210; Sez. 5, n. 3039 del 03/12/2010 – dep. 27/01/2011, Marotta e altri, Rv. 249706).
Orbene, non sembra al Collegio che la Corte fiorentina sia venuta meno all’insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, in quanto, con riferimento alla questione sollevata dal PG ricorrente, in realtà la Corte territoriale chiarisce che gli elementi probatori non consentivano di ritenere che l’imputato fosse consapevole della macroscopica illegittimità dell’atto posto in essere (sanatoria “condizionata
Anche sotto tale profilo, pertanto, le censure del PG si rivelano infondate.
7. Quanto, ancora, al terzo motivo di ricorso, si è già precisato, in sede di illustrazione del motivo che con lo stesso il PG svolge censure in relazione all’errata interpretazione della c.d. concessione condizionata, sub specie dell’illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla sussistenza ed applicazione nel caso in esame di una concessione condizionata, in ordine alla sua incidenza sull’elemento psicologico del reato e al suo valore di prova della buona fede dell’imputato.
Deve, ovviamente, premettersi che la questione che viene in esame non comporta l’analisi della legittimità della sanatoria c.d. giurisprudenziale non emergendo in realtà dagli atti che la tesi difensiva fosse stata quella di sostenere che il pubblico ufficiale avesse voluto indicare, come strada percorribile per “aggirare” l’ostacolo, quello di fare ricorso a detta forma di sanatoria, essendo invece emerso che il “rimedio” suggerito fosse stato quello di emanare un ordine di demolizione finalizzato alla regolarizzazione dell’intervento edilizio da un punto di vista urbanistico, il tutto da intendersi come espressione di una concessione “condizionata”.
7.1. Sulla legittimità di una c.d. concessione “condizionata” non v’è dubbio nella stessa giurisprudenza amministrativa (v., ad esempio: Cons. St., Sez. IV, 6 ottobre 2010, n. 7344), nella specie investendosi una modalità della concessione edilizia e, quindi, un contenuto discrezionale del provvedimento, ciò che si riflette sul piano della verifica di legittimità in parte qua della concessione.
10. Il ricorso dev’essere, dunque, complessivamente rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso del PG..

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