giovedì 29 ottobre 2015

Concessioni cimiteriali scadute . EFFETTI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Nel ricorso per
- a) l’accertamento, previa adozione di idonea misura cautelare della assoluta nullità del procedimento amministrativo asseritamente promosso da parte dell’Amministrazione comunale (con completa ed irrimediabile distorsione dell’esercizio della potestà amministrativa ) e/o per l’annullamento degli atti assunti da parte dell’Amministrazione relativamente allo “sgombero d’ufficio” di loculi siti nel cimitero comunale della frazione di Dova ;
- b) nonché per l’accertamento della piena validità ed efficacia delle concessioni perpetue rilasciate;
- c) nonché per la condanna dell'amministrazione intimata al ripristino della situazione antecedente ed al risarcimento del danno;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso passato alla notifica il 14 gennaio 2013 e depositato il successivo 30 gennaio i signori in epigrafe indicati riferiscono che il Comune di Cabella Ligure ha proceduto, l’11 dicembre 2012, alla estumulazione della salma di una serie di defunti a suo tempo allocati nel cimitero della frazione di Dova Superiore in forza di concessioni rilasciate in perpetuo, ed agiscono al fine di sentir dichiarare la nullità di tutti gli atti del Comune che hanno portato a tale arbitraria estumulazione, di far accertare la perdurante efficacia e validità delle concessioni cimiteriali ritenute scadute nonché di ottenere la condanna del Comune al risarcimento del danno.
 Constatando che nell’anzidetto elenco di concessioni giunte a scadenza ne figuravano alcune rilasciate con la clausola “in perpetuo”, i famigliari dei relativi defunti presentavano rimostranze, di seguito alla qual cosa il Comune indirizzava, a ciascuno di essi famigliari, una lettera datata 31/10//2012, n. prot. 2700, nella quale comunicava che “Questo Ufficio ha necessità di conoscere, entro il 19/11/2012 i dati del/i defunto/i di cui la S.V. é titolare e/o la cui concessione si riferisce, non essendo rinvenibili tali dati dal Repertorio o dalla copia di atto di concessione depositata agli atti. Si coglie l’occasione per precisare che la Concessione nel Cimitero Comunale é rilasciata sotto “”l’osservanza delle condizioni previste dal vigente regolamento di polizia mortuaria, che qui si intendono riprodotte e che il richiedente dichiara di conoscere, nonché di tutte quelle altre che, in aggiunta ed in modificazione, venissero sanzionati con altri futuri regolamenti.””.
D’altra parte, se le concessioni scadute non vengono rinnovate, l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di rientrare in possesso dei loculi onde non causare danno erariale al Comune. Si avvisa pertanto che, nel caso in cui la concessione di cui la S.V. é titolare o erede del titolare non sarà rinnovata entro 30 giorni dalla presente si procederà d’ufficio allo sgombero dei loculi con rivalsa delle spese e riposizione dei resti mortali nell’ossario comune. La presente vale quale comunicazione di inizio del procedimento …..”. Nel silenzio degli interessati l’11 dicembre seguiva, come già precisato, l’estumulazione delle salme, della quale i famigliari apprendevano constatando la rottura dei marmi di chiusura dei loculi, il cui contenuto i ricorrenti affermano di non sapere con certezza dove sia stato riposto e da chi.
2. Prima di procedere alla disamina del ricorso é opportuno rilevare, in rito, che i ricorrenti non formulano nel presente giudizio alcuna domanda di annullamento di atti, instando invece per la declaratoria di nullità ed inesistenza dell’intero procedimento amministrativo che ha condotto alla estumulazione delle salme dei rispettivi congiunti, per l’accertamento della validità ed efficacia delle rispettive concessioni cimiteriali ed, infine, per la condanna del Comune al risarcimento del danno connesso alla illegittima estumulazione delle salme. Ciò che i ricorrenti fanno valere nella presente sede giudiziale é dunque, nella sostanza, la violazione della clausola di durata apposta alla concessione cimiteriale di rispettivo interesse e la posizione di diritto soggettivo da questa nascente e mai derubricata a posizione di interesse legittimo per effetto di provvedimenti di annullamento o revoca successivi.
4. Ciò premesso, va chiarito, in punto di fatto, che le concessioni demaniali prodotte in giudizio dai ricorrenti in data 30 gennaio e 18 febbraio 2013, tutte redatte mediante compilazione di identico modulo, risultano effettivamente rilasciate “per la tumulazione perpetua” della salma del concessionario e/o dei suoi famigliari e “sotto l’osservanza delle condizioni previste dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, che qui si intendono riprodotte e che il ricorrente dichiara di conoscere, nonché di tutte quelle altre che, in aggiunta ed in modificazione, venissero sanzionati con altri futuri regolamenti”.
 Tutte le anzidette concessioni risultano inoltre rilasciate in data posteriore al 6 novembre 1976, quando era già entrato in vigore il Regolamento di polizia mortuaria nazionale di cui al D.P.R. n. 803 del 21 ottobre 1975, ma quando ancora era vigente il Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Cabella Ligura approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 18 febbraio 1968 nella formulazione originaria, il quale all’art. 50 statuiva quanto segue: “I loculi sono capaci di un solo feretro. Il diritto di sepoltura é circoscritto alla persona di famiglia designata dall’acquirente del loculo. Il diritto di concessione del loculo può essere trentennale o perpetuo. Per le concessioni trentennali che hanno decorrenza dalla data dell’atto il Comune rientrerà in possesso del loculo stesso alla fine del trentennio.”. Le concessioni cimiteriali per cui é causa risultano quindi essere state rilasciate nel rispetto del Regolamento comunale di polizia mortuaria in allora vigente, ma in violazione del Regolamento nazionale di cui al D.P.R. n. 803/75, il cui art. 93 disponeva, per quanto qui di interesse, che “Le concessioni previste dall’art. 91, rilasciate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedenti i 99 anni, rilasciate anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento del cimitero o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero….”.
5. Questo essendo il contesto fattuale e normativo in cui si é venuto a trovare il Comune di Cabella Ligure, il Collegio ritiene che l’operato della Amministrazione comunale sia esente da vizi dovendosi pervenire alla conclusione che le concessioni per cui é causa sono state rilasciate, malgrado quanto si legge nel relativo documento, per la durata di un trent’anni.
Le singole clausole contenute nell’atto di concessione demaniale se contrarie a norme imperative sono colpite da nullità ai sensi dell’art. 1418 comma 1° c.c. e possono determinare la nullità dell’intero atto di concessione, ove risulti che le parti non sarebbero addivenute alla stipula dell’atto in mancanza di quella clausola colpita dalla nullità.
5.3. Dopo di che occorre considerare che il Regolamento comunale di polizia mortuaria dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 308/75 continuava ad essere in vigore per la parte non incompatibile con il Regolamento nazionale, e quindi, per quanto qui di interesse, nella parte in cui prevedeva che le concessioni cimiteriali aventi ad oggetto loculi avessero una durata trentennale fissa e non derogabile: e tale norma, per il fatto di prevedere un termine di durata rigido, di essere pienamente in vigore nel momento in cui le concessioni per cui é causa venivano rilasciate e, infine, per il fatto di avere natura integrativa rispetto alle previsioni contenute nel Regolamento nazionale, ad avviso del Collegio era idonea ad integrare automaticamente il contenuto delle concessioni cimiteriali per cui é causa ai sensi dell’art. 1339 c.c., che appunto prevede l’inserzione automatica nel contratto di clausole imposte dalla legge e che ad avviso del Collegio può applicarsi estensivamente anche a norme di rango inferiore, quantomeno laddove queste siano attuative o integrative di norme di rango primario.
Le concessioni prodotte agli atti di causa risultavano in definitiva sottoposte, sin dal giorno del loro rilascio, ad una clausola di durata trentennale discendente dalla vigenza dell’art. 50 del Regolamento di polizia mortuaria del Comune, come modificato a seguito della entrata in vigore del D.P:R. 803/75: maturato il suddetto termine finale di efficacia il Comune non era quindi tenuto, per tornare in possesso dei loculi, ad espletare un procedimento finalizzato alla formale revoca e/o annullamento delle concessioni rilasciate, stante che l’efficacia di queste ultime era già venuta meno con lo spirare del termine. In ossequio ai principi generali che devono assistere la azione amministrativa, ed in particolare in ossequio ai principi di trasparenza, correttezza e lealtà della azione amministrativa, il Comune avrebbe dovuto semmai verificare, prima di procedere alle estumulazioni, se gli interessati fossero disponibili a rinnovare per un ulteriore trentennio le vecchie concessioni: ma anche da tale punto di vista l’operato della Amministrazione appare incensurabile, se si considera la difficoltà di identificare i soggetti all’attualità interessati a rinnovare le concessioni rilasciate 30 anni or sono nonché il fatto che, al postutto, la quasi totalità degli odierni ricorrenti era stata raggiunta dalla nota del 31/10/2012, a mezzo della quale il Comune sosteneva chiaramente la tesi della durata trentennale delle concessioni, che invitava a rinnovare entro breve termine.
Per completezza va ancora rilevato che del tutto inconferente é il richiamo alle pronunce del Consiglio di Stato che hanno affermato la nullità di quelle norme di regolamento comunale che impongono, ai titolari di concessioni cimiteriali perpetue, di chiedere la rinnovazione della concessione ogni trent’anni: tale giurisprudenza si riferisce infatti solo alle concessioni perpetue rilasciate prima della entrata in vigore del D.P.R. 308/75, il cui art. 93 tutela, come sopra si é visto, le concessioni di durata eccedente i 99 anni solo se rilasciate anteriormente alla entrata in vigore del Regolamento nazionale: ma nel caso di specie la situazione é completamente diversa, stante che tutte le concessioni per cui é causa sono state rilasciate in epoca posteriore.
Per quanto riguarda le operazioni di estumulazione esse costituivano attività amministrativa dovuta ed a carattere vincolato, e pertanto l’eventuale violazione di garanzie procedimentali non era idonea a determinarne l’illegittimità e tanto meno la nullità degli stessi. Peraltro gli avvisi affissi nell’area cimiteriale benché generici sono riusciti nell’intento di richiamare l’attenzione degli interessati, che infatti hanno contattato il Comune, hanno fatto pervenire i rispettivi nominativi e generalità e sono poi stati raggiunti dalla raccomandata del 31 ottobre 2012 con la quale il Comune ha spiegato le ragioni della durata trentennale delle concessioni, invitando i destinatari a rinnovare le concessioni medesime entro breve termine onde evitare l’estumazione delle salme. Frutto di illazioni prive di supporto probatorio é l’asserzione dei ricorrenti secondo la quale le salme sono state estumulate da sconosciuti per essere riposte chissà dove. Le operazioni materiali afferivano, comunque, ad una fase meramente esecutiva nel corso della quale il Comune doveva curare altro che il rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento di polizia mortuaria, che non prevede che siano invitati a presenziare i famigliari e neppure prevede la necessaria partecipazione della ASL ad ogni estumulazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013

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