giovedì 15 ottobre 2015

favoreggiamento e sfruttamento aggravato e continuato della prostituzione

Corte di Cassazione sezione III Penale
sentenza 24 giugno – 28 settembre 2015, n. 39181

Ritenuto in fatto
1 Con sentenza 31.1.2014 la Corte d’Appello di Milano – per quanto ancora interessa in questa sede – ha confermato la colpevolezza di P.C. per i reati di favoreggiamento e sfruttamento aggravato e continuato della prostituzione di una pluralità di persone; ha confermato altresì la confisca degli immobili in sequestro.
Nel merito ha ritenuto la sussistenza dei reati contestati osservando, quanto al favoreggiamento, che gli appartamenti erano stati dati in locazione a donne che esercitavano la prostituzione; quanto allo sfruttamento, che l’imputato percepiva un vantaggio economico sui canoni di affitto, versati a scadenza variabile e in misura rapportata alla quantità di attività svolta dai conduttori.
2 L’imputato propone ricorso per cassazione affidato a quattro censure.
2.1. Con il primo motivo denunzia mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: secondo il ricorrente non vi è prova – oltre ogni ragionevole dubbio – che negli appartamenti confiscati si siano realizzati lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione. Ritiene che nel caso di specie manchi la prova dell’effettiva percezione del vantaggio economico da parte dell’imputato.
Rileva infine il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, osservando che la contestazione riguardava la percezione di canoni di locazione in misura fissa ma superiore a quelli di mercato, mentre invece in sentenza si è ritenuto che l’ammontare dei fitti variasse in funzione del volume di affari del meretricio. Ritiene in tal modo violato il diritto di difesa perché la linea difensiva si era concentrata nella dimostrazione della congruità dei canoni anche attraverso la deposizione di un consulente immobiliare.
2.3 Col terzo motivo deduce il vizio di motivazione sulla confisca degli appartamenti in sequestro, rilevando la mancanza del pericolo di reiterazione dei reati e richiama in proposito una serie di circostanze ritenute ostative alla confisca.
Considerato in diritto
1 Evidenti ragioni di priorità logica consigliano di partire dall’esame del secondo complesso motivo di ricorso, attinente a violazione di norme procedurali.
2 È invece fondato il primo motivo.
2.1 Secondo l’orientamento interpretativo da tempo affermato e prevalente, non è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi conceda in locazione, a prezzo di mercato (mentre qualora il canone sia superiore potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento), un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione
È vero che a volte si richiamano in senso contrario Sez. 3, 23.5.2007, n. 35373, Galindo Ortiz, m. 237400 (secondo cui costituisce favoreggiamento della prostituzione il mettere a disposizione di una prostituta, anche a titolo di locazione, un appartamento, in quanto ciò costituisce attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione stessa) nonché Sez. 3, 13.4.2000, n. 8345, Donati, m. 217080. In realtà, però, a parte il non condivisibile principio affermato, la sentenza Galindo Ortiz, nella motivazione, richiede pur sempre che, per aversi favoreggiamento, vi siano prestazioni ed attività ulteriori rispetto a quella della semplice concessione in locazione a prezzo di mercato.
La sentenza Donati, poi, sostiene proprio l’orientamento qui ribadito e rileva giustamente che è vero che il legislatore incrimina chiunque favorisca “in qualsiasi modo” la prostituzione altrui, e che la giurisprudenza corrente ritiene irrilevante per l’integrazione del reato il movente che determina la condotta… anche se è significativo sottolineare che in genere queste sentenze affermano l’irrilevanza del motivo per escludere specificamente la necessità del fine di lucro o del fine di servire l’altrui libidine. Ma è pur sempre necessario che la condotta materiale concreti oggettivamente un aiuto all’esercizio del meretricio in quanto tale. Se invece l’aiuto è prestato solo alla prostituta in quanto persona, non può configurarsi il reato di favoreggiamento, se non a costo di conseguenze aberranti non solo sul piano dell’etica e del senso comune ma anche in rapporto alla ratio e alla intentio legis. A ben vedere, è proprio per evitare queste aberrazioni che una giurisprudenza ormai affermata ha escluso il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi concede in locazione un appartamento a una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione (cfr. Cass. Sez. 3, n. 4996 del 29.5.1984, ud. 5.3.1984, Siclari, rv. 164513; Cass. Sez. 3, n. 6400 del 10.6.1991, ud. 3.5.1991, Tebaldi, rv. 188540).
Infatti, se la locazione non è concessa allo scopo specifico di esercitare nell’immobile locato una casa di prostituzione (nel qual caso ricorrerebbe l’ipotesi di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 2), la condotta del locatore non configura propriamente un aiuto alla prostituzione esercitata dalla locataria, ma semplicemente la stipulazione di un contratto attraverso cui è consentito a quest’ultima di realizzare il suo diritto all’abitazione. Insomma l’aiuto (o più esattamente il negozio giuridico) riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non la sua attività di prostituta. È vero che indirettamente ne è agevolata anche la prostituzione; ma questo rapporto indiretto non può essere incluso nel nesso causale penalmente rilevante tra condotta dell’agente ed evento di favoreggiamento della prostituzione. In verità – com’è noto – secondo la L. n. 75 del 1958 la prostituzione per se stessa non è prevista come reato, mentre è penalmente sanzionata ogni attività che induca, favorisca o sfrutti la prostituzione altrui, giacché il legislatore è mosso dallo scopo evidente di evitare che il mercimonio del sesso (penalmente irrilevante, ma socialmente riprovevole) sia comunque incentivato o agevolato da interessi o da comportamenti di terzi.
Deve allora essere qui confermato il principio che non è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi concede in locazione a prezzo di mercato un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la prostituzione.
2.2 Anche sul reato di sfruttamento la motivazione della sentenza mostra seri profili di criticità.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, ai fini della sussistenza del delitto di sfruttamento della prostituzione, è indispensabile che lo sfruttatore tragga qualche utilità, anche se non necessariamente economica, dall’attività sessuale della prostituta, e tale condizione deve essere oggetto di rigorosa dimostrazione sotto il profilo probatorio (Sez. 3, Sentenza n. 7608 del 20/05/1998 Ud. dep. 01/07/1998 Rv. 211338; Sez. 3, Sentenza n. 9065 del 11/07/1996 Ud. dep. 09/10/1996 Rv. 206418; Sez. 3, Sentenza n. 98 del 24/11/1999 Ud. dep. 11/01/2000 Rv. 215061; e, più di recente, cfr. altresì più di recente, Sez. 3, Sentenza n. 40539 del 27/09/2007 Ud. dep. 06/11/2007 Rv. 238005 ove si ritiene la configurabilità del concorso col reato di favoreggiamento).
Si è ritenuto in particolare che la locazione ad una prostituta di un appartamento anche per svolgervi l’attività potrebbe integrare il reato di sfruttamento della prostituzione qualora vi sia la prova che il locatore, attraverso la riscossione di un canone sicuramente esagerato e sproporzionato rispetto a quelli di mercato, tragga un ingiusto vantaggio economico dalla prostituzione altrui (v. Sez. 3, Sentenza n. 33160 del 2013 cit.).
Nella specie, questa sproporzione ed esagerazione non risultano dimostrate in alcun modo.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.

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