martedì 13 ottobre 2015

I REATI DEL PROGETTISTA​





I REATI DEL PROGETTISTA

 1  Le competenze professionali del progettista
Le competenze professionali per la progettazione sono definite per gli ingegneri ed architetti dal R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, che traccia una ripartizione rigida di competenze.
Alcune attività sono attribuite in via esclusiva agli ingegneri quali i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione.
Sono riservate agli architetti le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dall'art. 53 del R.D. n. 2537/1925 (1).
Per la loro individuazione si deve avere riguardo all'opera intellettuale richiesta al professionista ed al valore architettonico della costruzione da realizzare con particolare riguardo all'attività inventiva del progettista.
La giurisprudenza ha precisato che deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto non la totalità degli interventi concernenti immobili di interesse storico-artistico, ma solo le parti che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica degli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico; nella competenza dell'ingegnere civile rimane, pertanto, la sola parte tecnica, consistente in attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria (2).
L'attività professionale dei geometri risulta limitata sia per quanto riguarda la possibilità di progettazione di edifici sia per quanto riguarda la pianificazione urbanistica.
Il R.D. 274/1929, che disciplina l'esercizio della professione di geometra, consente la progettazione, oltre che la direzione lavori e la relativa vigilanza, dei manufatti che rientrano nell'ambito di modeste costruzioni civili.
Per determinare a quale categoria il manufatto appartenga si impone una valutazione tecnico qualitativa che consenta di esaminare quali siano le capacità professionali richieste per l'espletamento dell'incarico, con riferimento alle modalità costruttive e alla strutturazione dell'edificio.
Al fine di tale valutazione si deve tenere conto del costo della cubatura e dei piani dell'edificio.
Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta — e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 — consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle.
A questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione « non modesta » essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla speciale normativa la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato nullo, ex art. 2231 c.c., il contratto d'opera stipulato da un geometra ed avente ad oggetto la trasformazione di un fabbricato artigianale fatiscente in un complesso residenziale.
A norma dell'art. 16, lett. m), R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.
È comunque esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato la cui progettazione e direzione qualunque ne sia l'importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali (3).
I maggiori contrasti sulla competenza professionale del geometra sorgono nell'ambito della definizione delle competenze in materia di programmazione urbanistica.
La giurisprudenza afferma che questa attività esula dalla competenza del geometra, ad esempio in materia di lottizzazione, essendogli riservata solo la suddivisione delle aree in lotti.
La redazione dei piani di lottizzazione costituisce attività che, richiedendo inderogabilmente una preparazione urbanistica, non rientra nella competenza professionale del geometra, così come è delineata dal R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 (4).
La giurisprudenza, d'altro canto, riconosce che l'art. 46, L. 144/1949, disponendo in tema di onorari, impedisce di ritenere che la progettazione di lottizzazione sia esclusa dalla competenza del geometra, riservandogli opere di modesta importanza ai sensi della legge professionale.
La commissione edilizia deve quindi valutare caso per caso i limiti di competenza professionale.
Limitate competenze spettano, ai sensi dell'art. 2, L. 4343/1968, ai periti agrari.
Questi professionisti possono svolgere funzioni di progettazione, di direzione lavori, di trasformazione e di miglioramento fondiario e relative costruzioni in struttura ordinaria limitatamente alle piccole aziende.
Le attribuzioni dei periti agrari sono assegnate anche ai dottori agronomi. Una interpretazione restrittiva si ricava dalla L. 1086/1971 che esclude che la progettazione di opere in conglomerato cementizio possa essere affidata a questi professionisti.
 1.1  Gli effetti amministrativi e civili
Le conseguenze del mancato rispetto delle regole della competenza professionale hanno effetti sul piano amministrativo e civile oltre che penale.
Sotto il profilo amministrativo la giurisprudenza ha affermato che il provvedimento rilasciato sulla scorta di domanda redatta da un professionista incompetente deve essere annullata.
È illegittimo e va annullato il permesso di costruire rilasciato a soggetto che abbia presentato un progetto di un capannone industriale sottoscritto da un geometra e non da un ingegnere, in spregio al disposto dell'art. 16, lett. l) ed m), R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che fissa i limiti delle competenze progettuali del geometra.
Tali limiti operano anche qualora, nel progetto redatto dal geometra, i calcoli e la direzione delle opere siano stati eseguiti da un ingegnere e persino se il progetto in questione sia di massima e non già esecutivo.
È legittimo l'annullamento mediante esercizio del potere di autotutela in ragione dell'incompetenza del geometra progettista, rilevabile sotto il profilo dell'assenza di abilitazione alla progettazione di costruzioni civili che non siano di modesta entità e che prevedano l'adozione di strutture in cemento armato (5).
Sotto il profilo civile la violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale determina la nullità del contratto di opera professionale, ex art. 1418 c.c. in relazione anche agli artt. 2229, segg. c.c.
Non spetta onorario professionale al progettista per l'attività diretta al compimento di un illecito edilizio, ancorché svolta con la consapevolezza e il consenso del committente. Nel caso di specie il giudice civile ha rigettato la domanda di un geometra che reclamava il compenso professionale per avere, con la connivenza dei committenti, ottenuto l'approvazione comunale di un progetto per la realizzazione di una cucina avente altezza minore di quella prescritta dal regolamento d'igiene, utilizzando l'illecito espediente di presentare come dispensa un vano in realtà destinato a cucina (6).
 2  L'esercizio abusivo della professione
Il reato di esercizio abusivo della professione si realizza nel caso di un professionista che realizzi opere di particolare complessità pur non essendo abilitato a quella professione.
Risponde del reato, di cui all'art. 348 c.p., il geometra non abilitato all'esercizio della professione il quale abbia abusivamente redatto degli elaborati tecnici richiedenti la detta abilitazione, pur quando tali elaborati siano stati poi fatti sottoscrivere, prima della presentazione, a professionisti abilitati (7).
Concorre nel reato di abusivo esercizio di una professione, previsto dall'art. 348 c.p., il geometra che si sia limitato a sottoscrivere un progetto edilizio interamente elaborato da un soggetto privo di abilitazione, rendendo in questo modo possibile o più agevole la commissione del reato. Nella fattispecie l'imputato ha sottoscritto una serie di progetti elaborati dal tecnico del comune cui tale attività era preclusa a causa del rapporto di dipendenza con l'ente territoriale (8).
Il reato è stato configurato in relazione sia all'esercizio abusivo della professione di ingegnere sia di quella di architetto.
Commette il reato di esercizio abusivo della professione di ingegnere, ai sensi dell'art. 348 c.p., il geometra il quale non limiti la sua attività di progettazione e direzione a modeste costruzioni in cemento armato, intendendosi con tale termine la contenuta entità dell'opera e non la semplicità di essa. Al fine di valutare la entità dell'opera il giudice deve tenere conto sia delle dimensioni che della complessità oltre che dell'importo economico. Non necessariamente deve trattarsi di un'unica unità abitativa, ma non può certo rientrare tra le competenze del geometra la progettazione di cubature utili ad edifici con una pluralità di appartamenti.
Il testo fondamentale che fissa i limiti della competenza dei geometri è ancora l'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, poiché anche le norme successive che hanno consentito a tale categoria professionale la progettazione di struttura di cemento armato, fanno riferimento ai limiti posti da tale legge (9).
L'art. 2, L. 5 novembre 1971, n. 1086, e l'art. 17, L. 2 febbraio 1974, n. 64, e mod. attribuendo anche ai geometri e ai periti industriali, oltre che agli ingegneri ed architetti, la competenza per la progettazione delle opere in cemento armato nei limiti delle rispettive competenze, riconosce che essi sono normalmente competenti a progettare opere in cemento armato, nei limiti previsti dalle rispettive norme professionali (10).
Commette il reato di abusivo esercizio della professione di architetto, ex art. 348, c.p., il geometra che procede al restauro conservativo di un edificio sottoposto a vincolo ai sensi delle leggi che tutelano l'antichità e le belle arti.
Tale intervento, infatti, è riservato dall'art. 52, del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, a chi esercita la professione di architetto — per la parte tecnica riservata all'ingegnere — ed in ogni caso, per la rilevanza dell'opera sul piano qualitativo, non può rientrare nelle attribuzioni del geometra contemplate dall'art. 16, R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che determina oggetto e limiti di esercizio della relativa professione (11).
 3  Il reato di falsità ideologica in certificato
L'art. 23, c. 6, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, impone l'obbligo al dirigente o al responsabile del servizio di informare l'autorità giudiziaria nel caso di false attestazioni del professionista (12).
Esse acquistano rilevanza penale, realizzando il reato di falsità ideologica in certificati punito dall'art. 481 c.p., con la reclusione sino ad un anno e con la multa da euro 51 a euro 516.
Inoltre viene introdotto l'obbligo di trasmissione degli atti agli Ordini professionali.
L'amministrazione che ritenga non veritiere le dichiarazioni presentate deve trasmettere opportuna comunicazione agli Ordini professionali competenti per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
La conseguenza è che gli Ordini professionali dei Geometri, Architetti ed Ingegneri devono trasmettere i loro provvedimenti di censura, di sanzione pecuniaria ovvero di sospensione — o addirittura radiazione nei casi più gravi — dagli Ordini.
Questa fattispecie di reato è stata ravvisata precedentemente riconoscendo al professionista il ruolo di persona esercente un servizio di pubblica necessità; nell'esercizio dell'azione penale la amministrazione comunale, ove ravvisi un reato edilizio, si deve porre il problema se nella produzione dei documenti da parte del professionista vi siano false attestazioni.
Rispondono del delitto previsto dall'art. 481 c.p., il professionista che redige le planimetrie e la committente che firma la domanda fondata sulla documentazione infedele.
Fattispecie relativa a un progetto di modifica edilizia da cui emergeva una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi (13).
La relazione d'asseverazione del progettista allegata alla denuncia d'inizio d'attività edilizia ha natura di certificato, sicché risponde del delitto previsto dall'art. 481 c.p. il professionista che redige la suddetta relazione di corredo attestando, contrariamente al vero, la sua conformità agli strumenti urbanistici (14).
La giurisprudenza ha affermato da un punto di vista dell'oggetto che le planimetrie presentate a corredo della richiesta di certificati ed autorizzazioni, redatte, secondo le vigenti disposizioni, da chi esercita una professione necessitante speciale abilitazione dello Stato, hanno natura di certificato, poiché assolvono la funzione di dare alla pubblica amministrazione un'esatta informazione intorno allo stato dei luoghi.
Fattispecie relativa alla richiesta di autorizzazione all'effettuazione di opere interne per il mutamento di destinazione dell'ultimo piano di un fabbricato (15).
Risponde, pertanto, del delitto previsto dall'art. 481 c.p., il professionista che rediga relazioni grafiche e planimetrie non conformi allo stato di fatto. La fattispecie riguarda planimetrie eseguite da un geometra (16).
Risponde del reato anche il tecnico preposto all'ufficio comunale che attesti false certificazioni. Nel caso di specie in seno all'ufficio comunale si era costituita una associazione per delinquere il cui programma criminoso era costituito dalla realizzazione di reati di falso, fondati su una falsa interpretazione dello strumento urbanistico vigente che consentiva la realizzazione di edifici in violazione delle norme urbanistiche e, in particolare, in violazione degli indici di edificabilità.
I giudici hanno escluso che la interpretazione delle norme urbanistiche, fondata essenzialmente sul fatto che per i comparti si deve fare riferimento, anche per i lotti non edificati e per i lotti interclusi, agli indici di edificabilità vigenti, possa essere frutto di una prassi interpretativa, magari non corretta, ma adottata in buona fede in base alla formulazione delle norme urbanistiche.
Lo schema operativo consisteva nel predisporre false schede tecniche con indici di edificabilità non rispondenti a quanto stabilito dalle norme e nel fornire un falso parere alla commissione edilizia in modo da indurre in errore i commissari ed ottenere un permesso di costruire altrimenti non conseguibile.
Risponde di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale anche il privato che alleghi, a corredo della richiesta di permesso di costruire, documentazione non veritiera redatta da professionista qualificato che assolve il pubblico servizio di fornire all'Amministrazione comunale esatte informazioni sullo stato dei luoghi e del ristrutturando manufatto, così inducendo in errore il pubblico ufficiale destinatario della richiesta (17).

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