martedì 13 ottobre 2015

LE MISURE CAUTELARI NELL'ABUSIVISMO EDILIZIO

  Le misure cautelari NELL'ABUSIVISMO EDILIZIO
Lo strumento cautelare del giudice penale è il sequestro preventivo che al pari della sospensione dei lavori adottata dall'amministrazione ha l'effetto di impedire il proseguire dell'attività illecita. Il sequestro penale ha lo scopo di creare un vincolo di indisponibilità sulle cose mobili o sui beni immobili che sono servite al titolare per realizzare la costruzione abusiva.
Proprio questa finalità impone che lo strumento giuridico abbia una durata limitata, garantendo il successivo controllo degli organi comunali o dello stesso giudice ordinario che hanno la vigilanza sulle costruzioni.
Il sequestro è misura cautelare, disposta con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero, dal giudice competente a pronunciarsi nel merito o, prima dell'esercizio dell'azione penale, dal giudice per le indagini preliminari, come afferma l'art. 321, c.p.p., quando vi è pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze dell'abuso ovvero agevolare la commissione di altri reati.
Sussiste il requisito del periculum in mora, necessario per l'emanazione di un provvedimento di sequestro preventivo di un'area e del relativo cantiere realizzato in violazione di norme edilizie, ai sensi dell'art. 321, c.p.p., anche nel caso in cui l'amministrazione comunale abbia sospeso il permesso di costruire e sia stata rigettata dal T.A.R. la richiesta cautelare sospensiva del provvedimento sindacale. Infatti, il sequestro di cui al predetto articolo tende ad assicurare le finalità della giustizia penale le quali sono completamente diverse da quelle cui tendono le norme amministrative (9).
Al giudice penale, nell'ambito del potere di accertamento in sede di sequestro preventivo di una costruzione abusiva, è richiesta la sommaria delibazione della macroscopicità della violazione dell'interesse sostanziale protetto e l'eventuale esistenza di comportamenti contrari al principio del neminem laedere (10).
L'immobile abusivo sottoposto a sequestro preventivo va restituito all'avente diritto al passaggio in giudicato della sentenza.
Non vi è dubbio, infatti, che il sequestro preventivo ha natura strumentale e temporanea e, non potendo essere disposta la confisca dell'immobile, il sequestro non può essere mantenuto dopo la sentenza definitiva di condanna (e, a maggior ragione, dopo quella di prescrizione), che costituisce il termine ultimo di efficacia del vincolo e deve essere quindi revocato dal giudice della cognizione. Circa l'individuazione del soggetto legittimato alla restituzione, dovrà essere verificato al momento in cui sarà divenuta irrevocabile, e quindi esecutiva, la statuizione restitutoria, se vi sia stata acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale in seguito all'inottemperanza della diffida a demolire adottata dal Comune, nel qual caso l'avente diritto sarà l'ente territoriale e non l'imputato (11).
 2.1  Il sequestro della lottizzazione abusiva
La giurisprudenza ha ritenuto ammissibile il sequestro preventivo nel reato di lottizzazione abusiva, affermando che è legittimo il sequestro preventivo del suolo abusivamente lottizzato e delle opere edilizie in corso di costruzione, disposto al fine di impedire che il reato di lottizzazione abusiva sia portato a conseguenze ulteriori.
Tale reato, infatti, attenendo alla realizzazione di un insediamento edilizio in zona non urbanizzata, in quanto priva di strumento urbanistico attuativo, si perfeziona mediante l'esecuzione di opere sia edilizie sia di urbanizzazione.
Il sequestro preventivo di una lottizzazione abusiva, finalizzato alla relativa confisca presuppone soltanto l'astratta configurabilità della lottizzazione abusiva, e può essere disposto anche qualora il reato sia estinto o insussistente per difetto dell'elemento soggettivo.
Il giudice che dispone il sequestro non ha un particolare dovere motivazionale sul pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare le conseguenze del reato, ma deve motivare solo sul fumus della lottizzazione abusiva (12).
Il bene oggetto di sequestro e pertinente al reato di lottizzazione abusiva va restituito all'ente territoriale solo quando l'iter amministrativo sia stato completato (acquisizione e titolo per l'immissione in possesso) in modo incontestato e definitivo, circostanza che non si verifica nell'ipotesi in cui l'ordinanza di demolizione delle opere abusive sia notificata agli affittuari e non ai legittimi proprietari, determinando ciò l'insuscettibilità del provvedimento repressivo e sanzionatorio a costituire titolo per l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area sulla quale insiste il bene (13).
 2.2  La compatibilità del sequestro con l'ordine di demolizione e con l'acquisizione dell'immobile abusivo
Dato il suo carattere temporaneo l'effetto del sequestro cessa con la sentenza di condanna.
Le conseguenze sono diverse in relazione alle due differenti fattispecie di sanzioni amministrative: l'ordine di demolizione e l'acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio del comune.
L'ingiunzione a demolire è legittimamente emanata anche in pendenza di sequestro penale e il sequestro non impedisce l'esecuzione della demolizione potendo il soggetto obbligato a eseguirla chiedere alla competente autorità il dissequestro del bene (14).
È un onere del responsabile motivatamente domandare all'autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile e, pertanto, qualora il soggetto obbligato neppure dimostri di aver richiesto il dissequestro del bene allo scopo di demolirlo, non può successivamente far valere il fatto del sequestro quale causa di forza maggiore impeditiva della demolizione (15).
L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di sedime rappresenta una sanzione autonoma rispetto all'ordine di demolizione.
L'esistenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo non determina la sospensione del termine di novanta giorni, il cui decorso comporta, in caso di inottemperanza, l'acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del comune, ex art. 31, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (16).
La giurisprudenza ha precisato che qualora debba procedersi alla restituzione di un manufatto abusivo per il venire meno dell'efficacia del sequestro, questa deve essere effettuata a favore di chi ne abbia il diritto. È necessario, pertanto, accertare se si sia verificata l'acquisizione del bene al patrimonio del Comune, quale effetto di diritto dell'inottemperanza, nel termine di giorni novanta dalla notificazione, all'ingiunzione a demolire emessa dal sindaco. Nel caso di specie era stata notificata all'indagata l'ordinanza d'ingiunzione alla demolizione entro il termine di 90 giorni e i vigili urbani avevano accertato l'inottemperanza all'ingiunzione, sicché il manufatto abusivo e l'area di sedime, estesa alle pertinenze urbanistiche, erano stati acquisiti ipso iure al patrimonio comunale.
L'interpretazione giurisprudenziale ha messo in risalto l'automatismo della fattispecie ablatoria, a formazione progressiva, configurata dalla norma indicata, per effetto della quale l'acquisizione da parte del Comune dell'immobile abusivo e dell'area di sedime avviene ipso iure, a seguito dell'emissione dell'ordinanza sindacale di demolizione, allo spirare del novantesimo giorno dalla notifica della stessa all'intimato, ove questi non le abbia prestato ottemperanza (17).
La dottrina è concorde nel rilevare che il manufatto abusivo dissequestrato dopo che il responsabile non abbia ottemperato all'ingiunzione comunale di demolizione dello stesso va restituito non già al privato responsabile, quand'anche egli sia in possesso del bene, bensì allo stesso ente comunale, ormai divenutone proprietario a tutti gli effetti a seguito dell'inutile decorso del termine di legge (18).
 2.3  Gli effetti della sanatoria amministrativa sul sequestro penale
L'art. 35, c. 8, L. 47/1985, e mod. afferma che, decorsi 120 giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare le opere.
L'interessato può attivare legittimamente la procedura volta alla prosecuzione dei lavori sotto la propria responsabilità, alle seguenti condizioni:
1) devono essere decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda di condono e deve essere avvenuto il pagamento della seconda rata dell'oblazione;
2) le opere oggetto della richiesta di sanatoria non devono essere comprese fra quelle indicate all'art. 31 della L. 47/1985, non suscettibili di sanatoria;
3) deve venire allegata alla comunicazione dell'intenzione di proseguire i lavori una perizia giurata o una documentazione con data certa inerente lo stato dei lavori abusivi.
A norma di legge inoltre l'inizio lavori non deve avvenire prima di trenta giorni dalla data di notifica al comune della succitata comunicazione.
Il giudice penale non può accertare se le opere siano o meno suscettibili di sanatoria poiché si tratta di una valutazione riservata esclusivamente all'amministrazione comunale e poiché egli deve solo controllare che la domanda di sanatoria sia stata tempestiva e che la somma dovuta ai fini dell'oblazione sia stata effettivamente versata.
La giurisprudenza ha precisato che la natura eccezionale dell'istituto del condono edilizio e la sua incidenza su illeciti amministrativi a rilevanza penale implicano che la tipologia e consistenza delle opere suscettibili di sanatoria devono essere individuate con rigorosa tassatività dalle singole leggi istitutive, senza possibilità di integrazioni con le diverse fattispecie previste dalle leggi precedenti (19).
L'esame del giudice penale ha ad oggetto l'eventuale integrazione della fattispecie penale prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20 ed in questa operazione il sindacato sull'atto illegittimo ha carattere incidentale. Analogamente deve ritenersi che, anche in caso di concessione in sanatoria, il sindacato del giudice penale può essere esteso, in via incidentale, alla legittimità dell'atto amministrativo (20).
Il magistrato penale, nell'esaminare la richiesta di revoca del sequestro proposta da un privato, ai sensi dell'art. 35, c. 8, L. 47 del 1985, deve limitarsi a verificare:
1) se la domanda di sanatoria edilizia da parte del privato sia stata presentata con tempestività;
2) se siano effettivamente decorsi i centoventi giorni richiesti dalla presentazione della domanda di condono;
3) se sia stata pagata la somma dovuta ai fini dell'oblazione.
Qualora le predette verifiche abbiano esito favorevole deve essere sicuramente revocata la misura cautelare, in quanto vi sarebbe un assoluto contrasto fra il mantenimento del sequestro preventivo e la facoltà del privato, concessagli dalla normativa, di ultimare le opere abusive oggetto della richiesta di sanatoria, sotto la sua responsabilità (21).
La possibilità — per il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria, di completare sotto la propria responsabilità le opere di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 31 — prevista dall'art. 35, comma 14, stessa legge, non può escludere la possibilità del sequestro penale, né può far venir meno automaticamente il sequestro preventivo che può essere caducato solo quando il giudice penale, nell'ambito delle sue attribuzioni, ritenga che sia cessata la funzione cautelare o quando, al verificarsi di tutte le condizioni occorrenti, dichiari che il reato è estinto (22).
 2.4  Il riesame del provvedimento di sequestro
La persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame contro il decreto di sequestro anche nel merito, ex art. 257, c.p.p.
La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.
La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del capoluogo di provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla data della sua conoscenza, ex art. 324, c.p.p.
La giurisprudenza ha precisato che l'indagine del tribunale del riesame, sui provvedimenti di sequestro preventivo di immobili asseritamente oggetto di reati edilizi, ancorché necessariamente contenuta nei limiti di una verifica di astratta compatibilità del fatto concreto con il titolo di reato contestato, deve essere tuttavia articolarmente penetrante e rigorosa allorché l'attività edilizia appaia legittimata da provvedimenti amministrativi effettivamente rilasciati.
In ogni caso è compito del giudice del merito, e non di quello del riesame di provvedimenti di sequestro, la individuazione, in concreto, di eventuali situazioni di buona fede e di affidamento incolpevole (23).

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